contro per la riforma - Il quotidiano giuridico

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contro per la riforma - Il quotidiano giuridico
N. 04539/2014REG.PROV.COLL.
N. 00114/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2014, proposto da:
Mariangela Ferro, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Mastrangeli, con domicilio
eletto presso Paola Mastrangeli in Roma, via Mondragone, 10;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
Zamparini, con domicilio eletto presso Roberto Manservisi in Roma, via Antonio
Bertoloni, 44;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE I, n.
00690/2013, resa tra le parti, concernente diniego accesso ai documenti
concernenti la richiesta di visita medico collegiale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 il Cons. Pierfrancesco
Ungari e uditi per le parti gli avvocati Mastrangeli e Zamparini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante è dipendente della ASL di Rimini (assunta come centralinistaportiere nel 2006, quale disabile invalida.
In data 4 aprile 2013, ha chiesto alla ASL l’accesso agli atti (“ad esempio esposti,
missive, informative da parte di colleghi e/o pazienti, relazioni da parte del personale sanitario e
da parte di superiori gerarchici”) “sottesi alla missiva” (nota del dirigente dell’U.O.
Amministrazione del Personale della ASL prot. 31154 in data 20 marzo 2013) con
la quale era stata disposta nei suoi confronti una visita medica collegiale ai fini della
verifica della permanenza dell’idoneità al servizio.
La visita medica ha poi stabilito l’idoneità al servizio.
2. L’accesso è stato negato con nota prot. 44015/01-24-01-14 in data 23 aprile
2013, ritenendosi la richiesta genericamente motivata.
3. Il TAR Emilia, con la sentenza appellata (Bologna, I, n. 114/2014) ha respinto il
ricorso, affermando che l’interesse tutelato era stato affermato genericamente, né
poteva desumersi da un provvedimento sfavorevole, inesistente (dato l’esito
positivo della visita medica).
4. Nell’appello, dopo aver ricordato l’ampiezza del diritto d’accesso sancito dagli
artt. 22-25 della legge 241/1990 e l’interesse che il pubblico dipendente vanta ad
accedere agli atti che concernono il proprio rapporto di lavoro, indipendentemente
dall’esistenza di una lesione attuale e concreta di una situazione giuridica protetta,
viene sottolineato che l’istanza presentata individuava specificamente l’oggetto
dell’accesso e l’interesse tutelato.
5. Resiste l’ASL, ribadendo la genericità della richiesta, la mancanza di un interesse
dell’appellante alla conoscenza degli atti richiesti, la valenza di controllo
indiscriminato sull’attività amministrativa che l’accesso verrebbe ad assumere.
Sottolinea anche che, nel caso specifico, sul diritto di accesso prevale l’esigenza di
tutelare un particolare aspetto della riservatezza, consistente nella necessità di
preservare l’identità dei dipendenti autori di segnalazioni nei confronti della
ricorrente, allo scopo di sottrarli a potenziali pressioni indebite e, quindi, favorire il
miglior clima possibile all’interno del luogo di lavoro.
6. L’appello è fondato e deve essere accolto, entro i limiti appresso indicati.
Non sembra possa sostenersi che l’interesse all’accesso non emerga adeguatamente
dall’istanza.
Depongono in senso contrario la considerazione che i documenti ai quali viene
chiesto l’accesso ed i fatti ivi descritti si riferiscono esclusivamente al contesto
lavorativo in cui è inserita l’appellante e sono stati puntualmente indicati
nell’istanza, quanto alla loro presumibile tipologia ed al collegamento con uno
specifico atto di iniziativa di un procedimento (quello finalizzato alla verifica
dell’idoneità al servizio) direttamente riguardante la sua persona.
La stessa delimitazione e consistenza dell’oggetto dell’accesso, poi, impedisce di
ravvisare nell’istanza una valenza di strumento di controllo generalizzato
sull’attività della ASL, tale da renderla inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3,
della legge 241/1990.
Risulta dal fascicolo processuale che, effettivamente, atti del tipo di quelli richiesti
dall’appellante erano stati richiamati, e dichiarati disponibili per la trasmissione,
ove necessario, nella nota prot. 23609 in data 4 marzo 2013, con cui il dirigente
dell’U.O. Attività Amministrative Ospedaliere della ASL aveva chiesto l’avvio del
procedimento di verifica dell’idoneità al servizio.
In definitiva, l’istanza di accesso presuppone che detti atti siano stati trasmessi o
comunque presi in considerazione nell’ambito del procedimento suddetto, e detta
circostanza non è stata smentita dalla ASL. Presumendo l’esistenza di detto
dirimente collegamento, può pertanto ritenersi che l’interesse dell’appellante
all’accesso risultasse dall’istanza in data 4 aprile 2013, e deve conseguentemente
affermarsi che il diniego è inadeguatamente motivato, in violazione dell’art. 25,
comma 3, l.cit..
Peraltro, un possibile motivo di diniego (non esternato nel provvedimento, e non
considerato dalla sentenza di primo grado) viene esposto nelle difese della ASL.
Ma l’esigenza di garantire la riservatezza di soggetti i quali appaiono, in qualche
modo, controinteressati all’accoglimento dell’istanza - riconducibile alle previsioni
degli artt. 24, comma 6, lettera d), della legge 241/1990, e 2 e 3 del d.P.R.
757/1994, e meritevole di considerazione nel contesto della controversia in esame
- non necessariamente avrebbe consentito alla ASL di negare in radice l’accesso.
Infatti, anche assumendo che un clima sereno all’interno del luogo di lavoro sia
davvero più agevolmente conseguibile limitando la conoscenza dei rispettivi
comportamenti ed in tal modo anche l’assunzione, a livello dei rapporti
interpersonali prima ancora che a livello giuridico, delle correlate responsabilità, la
ASL di Rimini, prima di negare l’accesso, avrebbe comunque dovuto verificare,
previa richiesta ai soggetti ritenuti controinteressati, se e con quali eventuali
cancellazioni (omissis) gli atti in questione potessero essere esibiti all’istante.
Entro questi limiti può essere ordinato alla ASL di consentire l’accesso richiesto.
Fermo restando che, qualora risultasse che gli atti non sono stati in alcun modo
trasmessi o comunque considerati nell’ambito del procedimento suddetto,
l’interesse della ricorrente non sarebbe concretamente tutelabile.
7. Sussistono giustificati motivi, alla luce della natura della controversia, per
disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in
riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e limiti
indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)