Multe scontate del 30% ma se sbagli i centesimi si paga due volte

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Multe scontate del 30% ma se sbagli i centesimi si paga due volte
COMUNE DI PECETTO TORINESE
Corpo di Polizia Locale
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Regione
Piemonte
Multe scontate del 30% ma se
sbagli i centesimi si paga due volte
Mai arrotondare per difetto: se ricevete una multa di 40,15 euro, lo
sconto del 30% non andrà fatto sui 40 euro, ma sulla somma completa,
centesimi compresi. Altrimenti arriva la "sanzione per la multa non
pagata". E si paga il doppio
Multe scontate del 30 per cento. Ma attenzione ai centesimi e alle spese di notificazione.
Sbagliare il calcolo infatti vorrebbe dire pagarla due volte. Lo sconto tiene conto anche degli
spiccioli e, se si sbaglia il calcolo, il sistema non riconoscerebbe l’importo esatto.
Risultato: la multa andrebbe ripagata di nuovo.
Si riporta per intero la norma e la sua spiegazione.
Dal 1° gennaio 2005 il comma 3-bis dell’articolo 195 del Codice della strada stabilisce che "le
sanzioni amministrative pecuniarie sono arrotondate all’euro (per difetto quando i centesimi
sono meno di 50 e per eccesso quando sono 50 o più). Ma ciò vale solo per gli importi che
scaturiscono dall’aggiornamento biennale in base ai dati Istat sull’inflazione e l’articolo 20 del Dl
69/2013 non fa alcun riferimento all’articolo 195 del Codice". Così la circolare, nell’allegato 1 e
con gli importi scontati, include anche i centesimi. I verbali dunque riporteranno anche i
centesimi.
Ometterli nel versamento significa ricevere poi una cartella esattoriale pesante:
il versamento effettuato infatti non sarà valido, salvo ripeterlo in modo corretto entro 60 giorni,
questo farà perdere il diritto al pagamento in misura ridotta (cioè a versare solo il minimo della
sanzione “ordinaria”, quella senza lo sconto 30%). Ciò significa dunque un raddoppio della
sanzione: più spese di procedura e più interessi.
Un esempio? Se si riceve una multa di 50,15 euro, lo sconto del 30% andrà fatto sulla
somma completa, centesimi compresi. Senza arrotondare per difetto. Né per eccesso
arrivando a 51 euro se i centesimi sono più di 50, pertanto il risultato non subirà né troncamento
né arrotondamento. La riduzione del 30%, infine, non si applica alle spese di notificazione.
Per questa ragione, sul preavviso saranno riportati sia l’importo intero della sanzione che quello
ridotto per effetto della nuova agevolazione. Nei casi in cui la sanzione sia stata direttamente
contestata dall’accertatore o notificata, invece, il countdown dei 5 giorni di tempo per il
pagamento agevolato partirà dal momento della contestazione o notificazione. Per il computo
dei termini, come previsto dal codice civile, non si conta il giorno della notificazione o di
consegna dell’atto: se un verbale, ad esempio, sarà contestato o notificato il 21 agosto, il
termine dei cinque giorni scadrà il 26 agosto
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IN PRATICA
Per come è stato formulato il decreto “del Fare”, lo sconto del 30% non rientra nella regola
generale introdotta nel Codice della Strada dal 1° gennaio 2004, secondo cui gli importi delle
sanzioni vanno arrotondati all’euro inferiore se la parte decimale è fino a 49 centesimi e all’euro
superiore se è dai 50 centesimi in su. I verbali devono riportare l’importo esatto da versare e
quindi – salvo errori – saranno completi degli eventuali centesimi. Il cittadino dovrà solo stare
attento a pagare la cifra riportata, senza applicare arrotondamenti di sua iniziativa.
Chi dovesse sbagliare la misura del versamento, perderà non solo il diritto allo sconto del 30%,
ma anche quello al pagamento in misura ridotta (cioè a cavarsela con la sanzione ordinaria
minore, che si applica ai versamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica).
ciò significa che la somma dovuta raddoppia rispetto a quella ordinaria e che l’importo
mancante sarà richiesto con una cartella esattoriale, gravata di spese e interessi.
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