Scarica il file - Partito Autonomista Trentino Tirolese
Transcript
Scarica il file - Partito Autonomista Trentino Tirolese
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2011 DISEGNO DI LEGGE 27 settembre 2011, n. 245 Modificazioni della legge provinciale sul risparmio energetico, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e della legge provinciale sul commercio 2010, per incentivare la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale D'iniziativa del consigliere Michele Dallapiccola (Partito Autonomista Trentino Tirolese) Presentato il 27 settembre 2011 Assegnato alla Terza Commissione permanente DISEGNO DI LEGGE 27 settembre 2011, n. 245 Modificazioni della legge provinciale sul risparmio energetico, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e della legge provinciale sul commercio 2010, per incentivare la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale Art. 1 Modificazione dell'articolo 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico) 1. Il comma 1 dell'articolo 3 sexies della legge provinciale sul risparmio energetico è sostituito dal seguente: "1. La Provincia può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, e in particolare di auto ibride elettriche, auto a idrogeno o idrometano. La Giunta provinciale stabilisce le tipologie di veicoli il cui acquisto può essere finanziato, i criteri e le modalità di concessione dei contributi. La relativa deliberazione è adottata previo parere della competente commissione consiliare." Art. 2 Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) 1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono inserite le parole: ", comprese le realizzazione e l'ottimizzazione di reti per la distribuzione del metano, dell'idrogeno e dell'elettricità per autotrazione". Art. 3 Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) 1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 44 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: "o delle relative miscele" sono inserite le seguenti: ", oppure di elettricità per autotrazione". Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto capitale, unità previsionale di base 95.5.210 del bilancio provinciale. 2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).