Scarica il file - Partito Autonomista Trentino Tirolese

Transcript

Scarica il file - Partito Autonomista Trentino Tirolese
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XIV LEGISLATURA
ANNO 2011
DISEGNO DI LEGGE 27 settembre 2011, n. 245
Modificazioni della legge provinciale sul risparmio energetico, della legge
provinciale sugli incentivi alle imprese e della legge provinciale sul commercio
2010, per incentivare la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale
D'iniziativa del consigliere Michele Dallapiccola
(Partito Autonomista Trentino Tirolese)
Presentato il 27 settembre 2011
Assegnato alla Terza Commissione permanente
DISEGNO DI LEGGE 27 settembre 2011, n. 245
Modificazioni della legge provinciale sul risparmio energetico, della legge
provinciale sugli incentivi alle imprese e della legge provinciale sul commercio
2010, per incentivare la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale
Art. 1
Modificazione dell'articolo 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge
provinciale sul risparmio energetico)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 sexies della legge provinciale sul risparmio energetico è
sostituito dal seguente:
"1. La Provincia può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di veicoli a basso
impatto ambientale, e in particolare di auto ibride elettriche, auto a idrogeno o idrometano. La
Giunta provinciale stabilisce le tipologie di veicoli il cui acquisto può essere finanziato, i criteri e le
modalità di concessione dei contributi. La relativa deliberazione è adottata previo parere della
competente commissione consiliare."
Art. 2
Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge
provinciale sugli incentivi alle imprese)
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale sugli
incentivi alle imprese sono inserite le parole: ", comprese le realizzazione e l'ottimizzazione di
reti per la distribuzione del metano, dell'idrogeno e dell'elettricità per autotrazione".
Art. 3
Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge
provinciale sul commercio 2010)
1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 44 della legge provinciale sul commercio
2010, dopo le parole: "o delle relative miscele" sono inserite le seguenti: ", oppure di elettricità
per autotrazione".
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli
esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo
per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in
conto capitale, unità previsionale di base 95.5.210 del bilancio provinciale.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni
conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).