I terreni agricoli
Transcript
I terreni agricoli
TERRENI AGRICOLI MASSIMILIANO BONINI TERRENI AGRICOLI 2 Il fondo agricolo è costituito dal terreno destinato all’attività agricola con le sue eventuali pertinenze, cioè i manufatti o fabbricati posti al servizio dell’attività agricola. E’ importante la destinazione prevista negli strumenti urbanistici, che viene riportata nel certificato di destinazione urbanistica. Se è presente la destinazione agricola risulta fondamentale sia al fine dell’applicazione delle agevolazioni fiscali sull’acquisto, sia nell’ambito dei requisiti per l’esercizio del diritto di prelazione agraria. I TERRENI AGRICOLI 3 Ai fini fiscali sono considerati fabbricati rurali strumentali le costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola, ad esempio i fabbricati per la conservazione dei prodotti agricoli, per la custodia delle macchine ed attrezzi agricoli, all’allevamento e ricovero del bestiame, all’abitazione dei dipendenti dell’azienda, ad uso ufficio dell’azienda, ecc… I TERRENI AGRICOLI 4 Sono considerati fabbricati rurali abitativi, gli edifici che presentano tutte le seguenti condizioni: Abitazione dell’imprenditore agricolo, dall’affittuario del terreno, dai pensionati a seguito di attività svolta in agricoltura, da uno dei soci od amministratori delle società agricola; Il terreno cui il fabbricato è asservito non deve essere inferiore ad 1 ettaro ed essere censito al Catasto terreni con reddito agrario, Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve risultare superiore della metà (non fa reddito i trattamenti pensionistici); Le unità immobiliari appartenenti alle categorie A1 ed A8 (caratteristiche di lusso) non possono essere considerati fabbricati rurali. I TERRENI AGRICOLI 5 Con l’entrata in vigore (maggio 2004) della riforma dell’impresa agricola è stata introdotta la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (i.a.p.) e la nuova disciplina delle società agricole. Tali novità si riflettono direttamente sulle agevolazioni per l’acquisto, cioè che queste nuove figure possono usufruire delle agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, la cosiddetta p.p.c. . I TERRENI AGRICOLI 6 Nel caso dei terreni agricoli, è opportuno affrontare sin dal momento della sottoscrizione del contratto preliminare i problemi derivanti dell’eventuale presenza di diritti di prelazione agraria, inserendo le clausole necessarie. L’onere di accertare la presenza di eventuali aventi diritto a prelazione è di norma a carico del venditore. I TERRENI AGRICOLI 7 E’ da fare presente che i contratti preliminari dei terreni agricoli, laddove l’acquirente richieda l’agevolazione fiscale della p.p.c., conviene che tutti gli eventuali acconti vengano qualificati come caparra. Questo perché la p.p.c. prevede, il pagamento in misura fissa dell’imposta di registro ed ipotecaria, in misura dell’1% quella catastale. Quindi se si pagasse l’imposta di registro al 3%, non potendola scontare su quella ipotecaria, ci sarebbe una maggiore tassazione. I TERRENI AGRICOLI 8 Anche in questo settore, dal 1 gennaio 2014 qualcosa è cambiato. Importante è sapere che tutte le imposte si pagano sul prezzo concordato tra le parti. ACQUIRENTE REGISTRO CATASTALE IPOTECARIA non coltivatore 12% (min. € 1.000) € 50 € 50 coltivatore diretto/i.a.p. che non invoca la p.p.c. coltivatore diretto/i.a.p. che invoca la p.p.c. 9% (min. € 1.000) € 50 € 50 € 200 1% (min. € 200) € 200 I TERRENI AGRICOLI 9 Tutti gli atti di compravendita di terreni devono avere allegato il certificato di destinazione urbanistica (c.d.u) rilasciato dal Comune competente che indica se si tratta di un terreno agricolo, di un area edificabile od altro. Esso ha validità di un anno dal suo rilascio a condizione che nel frattempo non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici. La mancata allegazione comporta la nullità dell’atto notarile. Unica eccezione le aree trasferite insieme ai fabbricati dei quali costituiscono pertinenza purché la loro superficie sia inferiore a 5.000 metri quadrati. I TERRENI AGRICOLI 10 E’ considerato coltivatore diretto chi si dedica manualmente ed abitualmente alla coltivazione dei terreni ed all’allevamento del bestiame, purché la forza lavoro dell’agricoltore e dei membri del suo nucleo familiare che collaborano nell’esercizio dell’attività non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell’azienda agricola. Al solo coltivatore diretto è riconosciuta in maniera esclusiva il diritto di prelazione agraria, fatta eccezione delle società agricole di persone dove almeno la metà dei soci è coltivatore diretto. I TERRENI AGRICOLI 11 E’ considerato i.a.p. colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi direttamente od in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Da sapere che dal reddito sono escluse le pensioni di ogni genere, gli introiti percepiti per l’espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. La presenza di tali requisiti viene accertata dalla Regione competente. I TERRENI AGRICOLI 12 La nuova riforma di marzo 2004 ha fatto si che lo i.a.p., regolarmente iscritto all’INPS, gli siano riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie e soprattutto le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (p.p.c.). L’acquirente decade dai benefici se prima dei cinque anni i terreni siano destinati ad uso non agricolo. Ricordo che lo i.a.p. non ha il diritto di prelazione sui terreni in vendita condotti in affitto od a lui confinanti. I TERRENI AGRICOLI 13 Anche alle società agricole di ogni tipo vengono riconosciute le agevolazioni fiscali. I requisiti che devono essere sempre presenti sono: Oggetto sociale: deve essere esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse (coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame, conservazione-trasformazione-commercializzazione dei propri prodotti, la fornitura di beni o servizi e l’agriturismo. I TERRENI AGRICOLI 14 Denominazione: nella ragione sociale deve assolutamente essere sempre presente l’indicazione “società agricola”. Tipo di società: società di persone deve essere presente almeno un socio coltivatore diretto o i.a.p. (nella s.a.s. almeno un socio accomandatario); società di capitali deve essere presente almeno un amministratore e non socio un coltivatore diretto o i.a.p.; società cooperative deve essere presente almeno un amministratore che sia però anche socio coltivatore diretto o i.a.p. Anche le società agricole possono richiedere le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina. I TERRENI AGRICOLI 15 Le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (p.p.c.) consentono ai coltivatori diretti ed agli i.a.p. iscritti all’INPS (comprese le società agricola) di acquistare i terreni agricoli pagando solo l’imposta catastale dell’1% e in misura fissa le imposte di registro e ipotecaria. Le agevolazioni decadono se i predetti soggetti, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula del rogito, se cambiano la destinazione dei terreni agricoli acquistati o cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Tali agevolazioni sono diventate recentemente definitive con le ultime normative. I TERRENI AGRICOLI 16 Le agevolazioni sono valide anche nel caso di acquisto di terreno agricolo già condotto con regolare contratto di affitto di terzi, purchè in concomitanza del termine dell’annata agraria (11 novembre) ci sia la scadenza naturale o la risoluzione consensuale anticipata. Sono esclusi dalle agevolazioni gli acquisti di terreni non agricoli, né gli atti di donazione né le successioni a causa di morte. I TERRENI AGRICOLI 17 Le agevolazioni decadono se l’acquirente vende volontariamente i terreni, a qualsiasi titolo, oppure cessa di coltivarli o di condurli direttamente prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto. Non comportano mai decadenza dalle agevolazioni la successione a causa di morte e l’espropriazione per pubblica utilità. Durante il quinquennio è comunque concessa la facoltà di trasferire o affittare il terreno a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che però esercitino l’attività di imprenditore agricolo mantenendo la destinazione di fondo agricolo. I TERRENI AGRICOLI 18 Oltre alle agevolazioni fiscali, l’altro aspetto fondamentale per l’acquisto di un terreno agricolo è il diritto di prelazione agraria. Tale diritto è riconosciuto solo in presenza di determinate condizioni, soggettive ed oggettive. La disciplina legislativa è ferma con poche norme agli anni ‘65 e ’71 e da una molteplice serie di sentenze, che non sono vincolanti per i giudici per le controversie future. I TERRENI AGRICOLI 19 Il diritto di prelazione è previsto per il trasferimento a titolo oneroso (di solito compravendita) di fondi agricoli. E’ previsto il diritto di prelazione agraria nel caso di vendita della nuda proprietà o di una quota indivisa del fondo agricolo ed anche di vendita all’asta da parte di un ente pubblico. E’ invece espressamente escluso in caso di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità, donazione, divisione, conferimento del fono agricolo in una società, la cessione di quote di una società agricola proprietaria di fondi agricoli ed è escluso anche in caso di accordo di transazione a seguito di una fine di una lite. I TERRENI AGRICOLI 20 Ricordo che le ultime riforme hanno modificato varie figure, ma sono valide solo ai fini fiscali, mentre per quanto riguarda la prelazione agraria è riconosciuta al solo coltivatore diretto titolare di contratto di affitto del fondo in vendita o proprietario in un fondo confinante con quello in vendita, oppure alle società agricole di persone in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto. Ripetiamo che il coltivatore diretto è colui che direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo, sempreché la forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente. I TERRENI AGRICOLI 21 Come dicevamo la disciplina legislativa è ferma al 1965 e diverse sentenze hanno creato alcune interpretazioni sulla figura del coltivatore diretto, che sono: Chi coltiva il fondo in modo non professionale, purché stabilmente ed abitualmente e quindi anche a chi svolge un’altra attività lavorativa con reddito superiore; Chi si dedica alla coltivazione del fondo per destinarne i frutti al consumo proprio, senza trarne alcun reddito. Chi si avvale di contro terzisti per le operazioni più importanti e complesse nell’ambito della coltivazione del fondo; Chi è in età avanzata che dimostri di svolgere effettivamente attività di direzione dei lavori di coltivazione del fondo. Importante sapere che diversamente per le agevolazioni p.p.c., per avere il riconoscimento del diritto di prelazione agraria, non è necessaria l’iscrizione all’INPS. I TERRENI AGRICOLI 22 Oggetto della prelazione agraria è sempre e soltanto un fondo rustico o fondo agricolo, intendendo comunemente il terreno destinato all’agricoltura, che può essere comprensivo anche di uno o più fabbricati rurali (cioè destinati esclusivamente al servizio dell’attività agricola). La destinazione agricola risulta dal certificati di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune. Sono esclusi dal diritto di prelazione i terreni edificabili ed i terreni destinati a verde pubblico. Se il terreno offerto in vendita ha solo in parte la destinazione agricola, il diritto spetta soltanto sulla parte agricola. I TERRENI AGRICOLI 23 Sarà opportuno che già al contratto preliminare il prezzo sia scorporato per ogni componente. Nel caso di vendita di terreni agricolo con fabbricati non rurali, il diritto di prelazione agraria potrà essere esercitato solo sul terreno (anche qui occorre nel contratto preliminare scorporare gli importi). Non ci sono vincoli riguardo la dimensione del fondo, il tipo di coltivazione ( anche l’incolto ed il boschivo). Non è soggetto al diritto di prelazione il terreno adibito a pascolo od in presenza di un contratto di vendita di erbe o pascipascolo. I TERRENI AGRICOLI 24 Il diritto di prelazione dell’affittuario ha lo scopo di consentire la riunione in un unico soggetto della proprietà e della conduzione del fondo agricolo. Importante sapere che se l’affittuario non esercita il diritto di prelazione, il fondo è libero dalla prelazione dei confinanti, quindi non necessita di fare nessuna altra comunicazione. I TERRENI AGRICOLI 25 Il diritto di prelazione spetta al coltivatore diretto affittuario solo se ricorrono queste condizioni: Coltiva il fondo da almeno due anni, con regolare contratto registrato in corso (e non scaduto) oppure in mancanza la qualità di affittuario può essere provato anche per testimoni e per presunzioni. Il biennio va calcolato ad anno solare e non ad annata agraria riferito al momento della stipula del contratto preliminare; Non ha venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille (€ 0,52), altrimenti è comportamento speculativo incompatibile con l’intento di coltivare la terra; Il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa, sua e della famiglia, tenendo conto oltre al fondo in vendita anche di quelli già di proprietà. I TERRENI AGRICOLI 26 Nel 1971 è stata emanata una legge dove veniva ampliato il diritto di prelazione agraria anche ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché non sia insediato un coltivatore diretto affittuario. La finalità , ovviamente è quella di favorire la creazione di aziende agricole di maggiore estensione. I TERRENI AGRICOLI 27 Perché sia riconosciuta la prelazione, si richiede che: • • • • • Il proprietario del fondo confinante lo coltivi direttamente, quindi essere già proprietario al momento della firma del contratto preliminare oppure anche con patto di riservato dominio in quanto assegnatari dei fondi acquistati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Sul fondo offerto in vendita non sia insediato un affittuario coltivatore diretto; Il confinante deve coltivare il fondo da almeno due anni, che può non coincidere con la proprietà, nel senso che il confinante può essere stato affittuario negli anni precedenti ed avere acquistato il fondo prima della stipula del contratto preliminare; Non ha venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille (€ 0,52), altrimenti è comportamento speculativo incompatibile con l’intento di coltivare la terra; Il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa, sua e della famiglia, tenendo conto oltre al fondo in vendita anche di quelli già di proprietà I TERRENI AGRICOLI 28 La giurisprudenza considera due fondi come confinanti quando tra di essi esiste una contiguità fisica e materiale, cioè hanno una comune linea di demarcazione. Nel caso in cui i due fondi si tocchino solo in uno spigolo non vengono considerati confinanti. E’ frequente che lungo il confine sia presente una strada. Vediamo la casistica: Strada pubblica o ferrovia esclude il diritto di prelazione Strada interpoderale o privata, la cosiddetta “cavdagna” non esclude il diritto di prelazione, come pure le strade create dai frontisti Strada vicinale, cioè quella originariamente di proprietà privata nel tempo è stata assoggettata al diritto di transito pubblico (si trovano in un elenco presso il Comune), esclude il diritto di prelazione I TERRENI AGRICOLI 29 La legge (anno 1965) prevede che il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell’acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l’eventualità della prelazione. La legge non menziona la raccomandata A.R. però considerato che l’eventuale avente diritto la prelazione deve comunicare la sua intenzione di acquistare entro 30 giorni dalla notifica (fede la data della cartolina di ritorno) è consigliabile. I TERRENI AGRICOLI 30 Inoltre la giurisprudenza ritiene che sia ammesso sostituire la raccomandata con altro mezzo equipollente, cioè che possa fornire la prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario. E’ consigliabile notificare oltre il contratto preliminare anche una formale proposta di alienazione che può essere anche sintetica e fare riferimento al contenuto del contratto preliminare allegato. Nel contratto preliminare non è legittima la clausola “per sé o per persona da nominare”. I TERRENI AGRICOLI 31 Chi riceve la notifica ha 30 giorni per esercitare il diritto di prelazione. Deve essere esercitato esclusivamente in forma scritta, mentre se non risponde vuol dire che non interessa esercitare tale diritto (può essere comunque utile due righe di non volontà ad esercitare la prelazione). Se il coltivatore diretto, affittuario o confinante, esercita il diritto di prelazione, comporta la conclusione del contratto di compravendita ed il proprietario non può assolutamente rifiutare di stipulare l’atto di compravendita con l’avente diritto. Chiaro che chi ha ricevuto la notifica, deve accettare o meno l’intera proposta, sia in termini di condizioni che di superfici. I TERRENI AGRICOLI 32 La legge dice che chi esercita il diritto di prelazione, deve versare il prezzo di acquisto entro 3 mesi decorrenti dal trentesimo giorno dell’avvenuta notifica. E’ importante in quanto se ciò non avviene, decade tutto con conseguente inefficacia del contratto. Generalmente questo termine viene di comune accordo sostituito con quelli indicati nel contratto preliminare notificato e deve essere deciso entro la scadenza dei tre mesi. Mentre se il contrato preliminare prevede tempi più stretti dei tre mesi, chi ha esercitato non è vincolato, come non è vincolato neanche al versamento stesso che il terzo acquirente facevo a titolo di caparra o acconto. I TERRENI AGRICOLI 33 La violazione delle norme sulla prelazione agraria non comporta la nullità dell’atto di compravendita. Se il proprietario non ha notificato la proposta di alienazione ed il contratto preliminare, l’avente diritto può riscattare il fondo dall’acquirente entro un anno dalla trascrizione dell’atto di compravendita. Il diritto di riscatto può essere esercitato anche quando il prezzo dell’atto notarile è differente da quello indicato nel contratto preliminare. I TERRENI AGRICOLI 34 Per l’esercizio del diritto di riscatto è sufficiente una dichiarazione stragiudiziale comunicata al terzo acquirente, e se quest’ultimo si oppone è necessario agire in giudizio. Il riscattante deve versare il prezzo al terzo acquirente riscattate entro tre mesi ed anche in questo caso è ammesso un diverso accordo, purché formalizzato sempre entro i tre mesi. Ovviamente il terzo acquirente dovrà poi rivolgersi al venditore per il risarcimento del danni. I TERRENI AGRICOLI Da sapere che la mediazione deve essere corrisposta come segue: Il venditore deve sempre pagare la mediazione all’agente immobiliare; Il terzo acquirente deve pagare la mediazione solo se va a buon fine l’affare, (quindi circa 40 giorni dopo la notifica agli aventi diritto la prelazione); Chi ha diritto alla prelazione (affittuario o confinante) ed ha esercitato questo suo diritto, non è dovuta la provvigione all’agente immobiliare; Chi ha diritto alla mediazione e non ha esercitato tale diritto, quindi l’operazione si è conclusa con il tramite dell’agente immobiliare, è dovuta la mediazione. I TERRENI AGRICOLI 36 I TERRENI AGRICOLI 37