Quando un Medico Convenzionato si Ammala
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Quando un Medico Convenzionato si Ammala
QUANDO IL MEDICO CONVENZIONATO DI AMMALA NORME PER OTTENERE L’INVALIDITA’ TEMPORANEA PER IL MEDICO DI MEDICINA GENRALE – IL MEDICO DI GUARDIA MEDICA IL PEDIATRA DI BASE E LO SPECIALISTA AMBULATORIALE REQUISITI Inabilità totale e temporanea all’esercizio Professionale PRIMI 30 GIORNI DI MALATTIA/INFORTUNIO Quando il medico di Medicina generale , il medico addetto al Servizio di Guardia Medica o il Pediatra di libera scelta si ammalano i primi trenta giorni di malattia , con conseguente assenza dall’attività lavorativa , secondo gli accordi contrattuali sono a carico delle Società Assicuratrici . Per il medico di guardia medica,l’assenza per infortunio viene riconosciuta se l’infortunio avviene fuori dall’orario di servizio. MEDICI DI MEDICINA GENERALE e MEDICO ADDETTO ALLA GUARDIA MEDICA - Comunicare tassativamente entro 10 giorni dall’inizio della malattia con raccomandata avviso di ricevimento l’inizio della malattia alle : ASSICURAZIONI GENERALE – Viale di Villa Massimo 39 – 00161 ROMA Tel. 06 44248341 con - Comunicare all’Azienda Usl l’assenza dal servizio per malattia, allegando un certificato medico e per i medici di medicina generale deve essere comunicato anche il nome del sostituto Al termine della malattia o passati i primi 30 giorni , per ottenere l’indennità dovranno essere inviati all’Assicurazione i seguenti documenti : - Certificato medico o dichiarazione di ricovero in istituto di Cura con date di ingresso e di dimissione - dichiarazione rilasciata dalla USL , al termine della malattia o passati i primi 30 giorni dall’inizio della stessa , che attesti il periodo l’avvenuta sostituzione per malattia con altro sanitario - Copia delle distinte dei pagamenti effettuati dalla Regioni nei tre mesi antecedenti la malattia - certificato di avvenuta guarigione con relativa data di ripresa del lavoro o continuazione della malattia - Fattura rilasciata dal Medico Sostituto , quietanzata per avvenuto pagamento , che riporti la descrizione del servizio resto ( sostituzione ) e l’esatta indicazione del periodo durante il quale il servizio stesso è stato effettuato , da esibire in originale ( che verrà restituito) + due fotocopie (questa documentazione ovviamente deve essere presentata solo dal medico di medicina generale) Se vi è ricovero viene pagato l’intero periodo , in caso contrario ci sono 7 giorni di franchigia (il Day Hospital viene riconosciuto solo per interventi chirurgici od oncologia – per gli addetti alla Guardia Medica il Day Hospital non viene riconosciuto in nessun caso ; rimane pertanto la franchigia dei 7 giorni) Dopo il primo periodo di assenza dal servizio , se vi è una nuova malattia , le Assicurazioni generali la riconoscono solo se sono passati 15 giorni dalla fine della 1° Malattia. Tale limite non si pone in caso di ricovero . PEDIATRI DI BASE - Comunicare l’inizio della malattia, comunque entro 20 giorni , con raccomandata della malattia alle : G.P.A. Servizio Medici Pediatri Via M. Gioia 124 20125 MILANO (Tel. 02/676281 ) - Comunicare all’Azienda Usl l’assenza dal servizio per malattia ed il nominativo del sostituto, allegando un certificato medico . Al termine della malattia o passati i primi 30 giorni , per ottenere l’indennità dovranno essere inviati all’Assicurazione i seguenti documenti : - Certificato medico o dichiarazione di ricovero in istituto di Cura con date di ingresso e di dimissione 0 malattia o passati i primi 30 giorni dall’inizio - dichiarazione rilasciata dalla USL , al termine della della stessa , che attesti il periodo e l’avvenuta sostituzione per malattia con altro sanitario - Copia delle distinte dei pagamenti effettuati dalla Regioni nei tre mesi antecedenti la malattia - certificato di avvenuta guarigione con relativa data di ripresa del lavoro o continuazione della malattia - Fattura rilasciata dal Medico Sostituto , quietanzata per avvenuto pagamento , che riporti la descrizione del servizio resto ( sostituzione ) e l’esatta indicazione del periodo durante il quale il servizio stesso è stato effettuato , da esibire in originale ( che verrà restituito) + due fotocopie Se vi è ricovero viene pagato l’intero periodo , in caso contrario viene applicato un giorno di franchigia. MALATTIA CHE SI PROTRAE OLTRE DI 30 GIORNO Dopo il 30° giorno dall’insorgenza dello stati di inabilità totale e temporanea l’indennità giornaliera è a carico dell’ENPAM- Fondo Speciale dei Medici di Medicina Generale , Guardia Medica e Pediatrica di base. Il Modulo di domanda con la documentazione richiesta sono a disposizione degli interessati presso la Segreteria dell’Ordine. L’indennità erogata dall’ENPAM è pari a 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell’attività e può essere elargita per un periodo continuativo massimo di 24 mesi. Dopo la ripresa dell’attività convenzionale l’indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di trenta giorni . In questo caso l’indennità per invalidità temporanea non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 24 mesi nell’arco degli ultimi 48 mesi. 0