Quando un Medico Convenzionato si Ammala

Transcript

Quando un Medico Convenzionato si Ammala
QUANDO IL MEDICO CONVENZIONATO DI AMMALA
NORME PER OTTENERE L’INVALIDITA’ TEMPORANEA PER IL MEDICO DI
MEDICINA GENRALE – IL MEDICO DI GUARDIA MEDICA
IL PEDIATRA DI BASE E LO SPECIALISTA AMBULATORIALE
REQUISITI
Inabilità totale e
temporanea all’esercizio
Professionale
PRIMI 30 GIORNI DI MALATTIA/INFORTUNIO
Quando il medico di Medicina generale , il medico addetto al Servizio di Guardia Medica o il
Pediatra di libera scelta si ammalano i primi trenta giorni di malattia , con conseguente assenza
dall’attività lavorativa , secondo gli accordi contrattuali sono a carico delle Società Assicuratrici .
Per il medico di guardia medica,l’assenza per infortunio viene riconosciuta se l’infortunio avviene
fuori dall’orario di servizio.
MEDICI DI MEDICINA GENERALE e MEDICO ADDETTO ALLA GUARDIA MEDICA
- Comunicare tassativamente entro 10 giorni dall’inizio della malattia con raccomandata
avviso di ricevimento l’inizio della malattia alle :
ASSICURAZIONI GENERALE –
Viale di Villa Massimo 39 – 00161 ROMA
Tel. 06 44248341
con
- Comunicare all’Azienda Usl l’assenza dal servizio per malattia, allegando un certificato medico e
per i medici di medicina generale deve essere comunicato anche il nome del sostituto
Al termine della malattia o passati i primi 30 giorni , per ottenere l’indennità dovranno essere
inviati all’Assicurazione i seguenti documenti :
- Certificato medico o dichiarazione di ricovero in istituto di Cura con date di ingresso e di
dimissione
- dichiarazione rilasciata dalla USL , al termine della malattia o passati i primi 30 giorni dall’inizio
della stessa , che attesti il periodo l’avvenuta sostituzione per malattia con altro sanitario
- Copia delle distinte dei pagamenti effettuati dalla Regioni nei tre mesi antecedenti la malattia
- certificato di avvenuta guarigione con relativa data di ripresa del lavoro o continuazione della
malattia
- Fattura rilasciata dal Medico Sostituto , quietanzata per avvenuto pagamento , che riporti la
descrizione del servizio resto ( sostituzione ) e l’esatta indicazione del periodo durante il quale il
servizio stesso è stato effettuato , da esibire in originale ( che verrà restituito) + due fotocopie
(questa documentazione ovviamente deve essere presentata solo dal medico di medicina generale)
Se vi è ricovero viene pagato l’intero periodo , in caso contrario ci sono 7 giorni di franchigia
(il Day Hospital viene riconosciuto solo per interventi chirurgici od oncologia – per gli addetti alla
Guardia Medica il Day Hospital non viene riconosciuto in nessun caso ; rimane pertanto la
franchigia dei 7 giorni)
Dopo il primo periodo di assenza dal servizio , se vi è una nuova malattia , le Assicurazioni
generali la riconoscono solo se sono passati 15 giorni dalla fine della 1° Malattia. Tale limite non
si pone in caso di ricovero .
PEDIATRI DI BASE
- Comunicare l’inizio della malattia, comunque entro 20 giorni , con raccomandata della
malattia alle :
G.P.A. Servizio Medici Pediatri
Via M. Gioia 124
20125 MILANO
(Tel. 02/676281 )
- Comunicare all’Azienda Usl l’assenza dal servizio per malattia ed il nominativo del sostituto,
allegando un certificato medico .
Al termine della malattia o passati i primi 30 giorni , per ottenere l’indennità dovranno essere
inviati all’Assicurazione i seguenti documenti :
- Certificato medico o dichiarazione di ricovero in istituto di Cura con date di ingresso e di
dimissione
0 malattia o passati i primi 30 giorni dall’inizio
- dichiarazione rilasciata dalla USL , al termine della
della stessa , che attesti il periodo e l’avvenuta sostituzione per malattia con altro sanitario
- Copia delle distinte dei pagamenti effettuati dalla Regioni nei tre mesi antecedenti la malattia
- certificato di avvenuta guarigione con relativa data di ripresa del lavoro o continuazione della
malattia
- Fattura rilasciata dal Medico Sostituto , quietanzata per avvenuto pagamento , che riporti la
descrizione del servizio resto ( sostituzione ) e l’esatta indicazione del periodo durante il quale il
servizio stesso è stato effettuato , da esibire in originale ( che verrà restituito) + due fotocopie
Se vi è ricovero viene pagato l’intero periodo , in caso contrario viene applicato un giorno di
franchigia.
MALATTIA CHE SI PROTRAE OLTRE DI 30 GIORNO
Dopo il 30° giorno dall’insorgenza dello stati di inabilità totale e temporanea l’indennità
giornaliera è a carico dell’ENPAM- Fondo Speciale dei Medici di Medicina Generale , Guardia
Medica e Pediatrica di base.
Il Modulo di domanda con la documentazione richiesta sono a disposizione degli interessati
presso la Segreteria dell’Ordine.
L’indennità erogata dall’ENPAM è pari a 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato
sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell’attività e può essere elargita per un
periodo continuativo massimo di 24 mesi.
Dopo la ripresa dell’attività convenzionale l’indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di
trenta giorni .
In questo caso l’indennità per invalidità temporanea non può comunque essere corrisposta per un
periodo superiore a 24 mesi nell’arco degli ultimi 48 mesi.
0