legge 1329/1965 sabatini

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legge 1329/1965 sabatini
LEGGE 1329/1965
SABATINI
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
La legge 1329/65, altrimenti nota come "legge Sabatini", fu istituita per incentivare la vendita di
macchine utensili o di produzione.
L'operazione si concretizza in una vendita assistita da riserva di proprietà o da privilegio con
pagamento dilazionato. Tale pagamento prevede il rilascio di cambiali, con scadenza superiore a
12 mesi e inferiore a cinque anni, che il venditore può scontare immediatamente presso un Istituto
a medio termine; quest'ultimo richiede l'intervento del Mediocredito Centrale che, accertati i
requisiti di ammissibilità, provvede all'erogazione di un contributo in c/esercizio ad abbattimento
degli oneri finanziari.
L'operazione Sabatini consente perciò al venditore l'incasso immediato della fornitura ed al
compratore un pagamento dilazionato, beneficiando spesso di un contributo sugli interessi.
Soggetti finanziabili
Imprese venditrici: qualsiasi impresa avente sede nell'Unione Europea, di qualsiasi dimensione e
natura, che produca o venda macchine utensili o macchine, impianti o apparecchiature per la
produzione di beni o servizi (rientrano anche le società di leasing qualora l'operazione si
concretizzi sotto la forma della locazione finanziaria; in tal caso si parla di Sabatini leasing).
Imprese acquirenti: qualsiasi impresa avente sede nell'Unione Europea, di qualsiasi dimensione e
natura, purché il macchinario o l'impianto venga installato in Italia.
Per poter beneficiare del contributo sugli interessi l'impresa deve possedere i requisiti che la
identificano come piccola media impresa secondo la definizione dell'Unione Europea. In particolare
essa deve rispettare i seguenti parametri dimensionali:
massimo 250 dipendenti;
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o, in alternativa, totale attivo dello stato
patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
rispettare il requisito di indipendenza.
Investimenti finanziabili
Macchinari nuovi, tecnologicamente avanzati o il cui impiego produca effetti riduttivi dell’impatto
dell’attività produttiva sull’ambiente, di costo unitario o complessivo superiore a euro 50.000 in
Lombardia.
L’operazione è agevolabile per l’importo massimo di euro 1.000.000, in termini di credito capitale
dilazionato, in relazione a contratti trascritti dal 01/01 al 31/12 dello stesso anno.
ASPETTI LEGALI
Il contratto stipulato ai sensi della legge Sabatini contempla, a carico dei contraenti, specifici
obblighi posti a tutela dei contraenti stessi e dei terzi. In particolare la legge prevede che:
il contratto sia stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e venga trascritto nel
Tribunale competente;
siano rispettate determinate formalità per la costituzione delle garanzie e l'identificazione del
bene trasferito presso l'acquirente (tramite l'apposizione di un contrassegno) al fine di
impedirne l'illecito passaggio a terzi;
siano emessi specifici effetti cambiari (tratte o pagherò) che riportino gli estremi del contratto.
Sotto il profilo della tutela del venditore, il privilegio sul macchinario costituisce una garanzia
piuttosto debole sia per la lunghezza della procedura di esecuzione sia per il posizionamento
penalizzato nell'ordine dei privilegi dalla legge. La vendita con riserva di proprietà conferisce
invece maggiori garanzie, in quanto la proprietà del bene non passa all'acquirente fino al completo
pagamento.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI
L'operazione Sabatini comporta la gestione di aspetti collegati all'iter procedurale della
compravendita e di altri relativi al finanziamento legato alla pratica dello sconto effetti.
Relativamente alla fase della compravendita, le fasi salienti della procedura risultano essere:
stipula contratto;
registrazione al competente Ufficio del Registro;
rilascio effetti cambiari;
compilazione del certificato di origine su cui andranno annotati, dietro richiesta del compratore
e ad opera del venditore, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni previste dalla legge;
compilazione della nota di trascrizione per consentire al Cancelliere del Tribunale la
trascrizione nel Registro Speciale;
applicazione, a cura del venditore, del contrassegno metallico;
presentazione al Tribunale dell'atto di compravendita, del certificato di origine e della nota di
trascrizione; accettazione dei documenti del Tribunale e fissazione della data di uscita del
Cancelliere per l'apposizione del sigillo al contrassegno;
apposizione del sigillo da parte del Cancelliere;
restituzione, da parte della cancelleria, della nota di trascrizione e del certificato di origine,
debitamente annotati;
applicazione, a cura del venditore, a tergo degli effetti cambiari, di apposita dicitura e
presentazione degli stessi alla Cancelleria per l'annotazione dell'avvenuta trascrizione;
restituzione, da parte della cancelleria, degli effetti debitamente annotati;
spedizione della macchina all'impresa acquirente.
Nel caso di Sabatini leasing, il contratto di compravendita è sostituito da un contratto di locazione
finanziaria. Gli adempimenti sopra esposti, normalmente a carico del venditore, vengono espletati
dalla società di leasing.
Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, la Sabatini consente di dilazionare il pagamento degli
investimenti fino a 5 anni e di conoscere esattamente l'importo e le date degli esborsi.
Tale dilazione si realizza tramite l'emissione di effetti cambiari il cui sconto, da parte del venditore,
presuppone una pratica di affidamento bancario e può avvenire:
pro-solvendo (nella forma di Sabatini normalmente concepita), quando il fornitore sconta gli
effetti "salvo buon fine" ed è perciò responsabile verso la banca cessionaria sia dell'esistenza
del credito sia della solvenza del debitore ceduto;
pro-soluto (più rara), quando il fornitore garantisce solo l'esistenza del credito ma si intende
liberato immediatamente da ogni responsabilità circa l'esito finale degli effetti, non rispondendo
se il debitore ceduto risulta insolvente. In questo caso la banca svolge un’istruttoria
approfondita sulla solvibilità dell'acquirente, che spesso è chiamato a fornire adeguate
garanzie. Operazioni di questo tipo derivano in genere da situazioni particolari in cui il
castelletto del venditore è esaurito.
ASPETTI FISCALI
PROCEDURA DI ACQUISTO
1) STIPULA CONTRATTO
a) CON ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
IMPOSTE
 BOLLO
 D.P.R. 642/1972 Tariffa all. A Parte Prima art. 1: gli atti rogati o autenticati da notai sono
soggetti ad imposta di bollo fin dall’origine. Imposta dovuta in modo “fisso” pari a € 14,62 per
ogni foglio.
 D.P.R. 642/1972 Tariffa all. A Parte Prima art. 3 comma 2: le note di trascrizione del patto di
riservato dominio o del privilegio del venditore sulla macchina oggetto del contratto di cui agli
articoli 1524 e 2762 nell’apposito registro del tribunale nella cui giurisdizione è collocata la
macchina stessa: € 14,62 per ogni foglio;
Il foglio s’intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Per i tabulati
meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione effettivamente utilizzate.
Modo di pagamento
Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri
immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime
2) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di compravendita dovrà essere redatto in forma scritta con l’intervento di un notaio. Ai
sensi dell’artt.10 e 40 DPR 131/1986, per gli atti relativi ad operazioni soggette ad iva, l’imposta di
registro si applica in misura fissa (€168).
3) EMISSIONE DEGLI EFFETTI
IMPOSTE
 BOLLO
SABATINI PRO-SOLVENDO: l’acquirente paga il venditore mediante effetti (pagherò o tratte
accettate) a favore di quest’ultimo il quale procede a scontarle presso la propria banca: in caso di
mancato pagamento degli effetti da parte del compratore, il venditore interverrà nel pagamento del
debito residuo vantato dalla banca che ha provveduto a scontare i titoli, pur mantenendo a suo
favore il patto di riservato dominio sul bene.
SABATINI PRO-SOLUTO: l’acquirente paga il venditore mediante effetti (pagherò o tratte
accettate) a favore di quest’ultimo il quale procede a scontarle presso la propria banca: in caso di
mancato pagamento degli effetti da parte del compratore, l’unico responsabile del debito rimane il
compratore. Il rischio d’insolvenza è coperto con il l’intervento a garanzia di un Consorzio Fidi.
 Ai sensi del D.P.R. 642/1972 Tariffa all. A Parte Prima art. 6 comma 1 le cambiali in questione,
emesse e pagabili nello Stato, scontano imposta di bollo pari al 12 per mille del valore facciale
del titolo.
SABATINI PRO-SOLUTO CON CAMBIALE DIRETTA: l’acquirente paga con un finanziamento
mediante emissione di effetti a favore dell’ente finanziatore.
 Ai sensi del D.P.R. 642/1972 Tariffa all. A Parte Prima art.6 comma 6 le cambiali emesse in
relazione ad operazioni di credito a medio lungo termine di cui agli articoli 15 e 16 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601 sono soggette ad imposta di
bollo proporzionale del 0,1 per mille.
Con provvedimento direttoriale del 29.11.2006 sono state approvate le nuove “cambiali
telematiche”, fogli privi di valore sui quali dovrà apporsi il contrassegno telematico “marca cambiali”
di importo pari all’imposta dovuta.
Sull’imposta di bollo relativa alle cambiali è previsto l’arrotondamento ad € 0,10 dell’imposta
proporzionalmente dovuta, a seconda che si tratti di frazioni fino a 5 o superiori a centesimi di
euro.
PROCEDURA DI FINANZIAMENTO
DOMANDA DI SCONTO
 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO
TERMINE
Ai sensi dell’art.15 D.P.R. 601/73 le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine la
cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità
inerenti alle operazioni medesime, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. In luogo delle predette
imposte l’articolo 17 dello stesso D.P.R. impone all’ente concedente di corrispondere un’imposta
sostitutiva pari al 0,25%. Viene trattenuta dalla Banca in sede di sconto effetti o concessione del
finanziamento.
Tramite la legge Sabatini l'acquirente-impresa procede ad una normale operazione di acquisto di
macchinari strumentali per la propria attività, beni in grado di garantire la loro utilità per più di due
esercizi. Tali immobilizzazioni dovranno quindi essere appostate nell’attivo dello Stato Patrimoniale
dell’acquirente e parteciperanno alla formazione del risultato dell’esercizio mediante l’imputazione
della relativa quota di ammortamento di competenza.
I soggetti che interverranno nell’operazione di compravendita, avente ad oggetto un bene esistente
sul territorio nazionale, dovranno rispettare tutti gli adempimenti IVA previsti dal D.P.R. 633/72.
Dal punto di vista IRES, essendo la norma rivolta ad agevolare l’acquisto di macchine utensili o di
produzione nuove, si renderà applicabile l’art.102 del DPR 917/86. La deducibilità delle quote di
ammortamento dei beni mobili materiali, subordinata all’effettiva entrata in funzione degli beni, è
ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione dei coefficienti fissati dal
Decreto Ministeriale 31/12/88.
Per ciò che riguarda gli interessi passivi di finanziamento, si osserva che la norma (art.96 comma 1
D.P.R. 917/86) esclude espressamente dalla disciplina fiscale specifica degli oneri finanziari solo
quelli che ai sensi dell’art.110 comma 1 lett. b) dello stesso T.U.I.R. sono inclusi nel costo dei beni
materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa in base a disposizione di disposizioni di legge (vedi
art. 2426 comma 1 n.1)). Per come è strutturata l’operazione Sabatini, gli oneri finanziari
rimangono assoggettati alla disciplina fissata dall’art.96 del D.P.R. 917/86.
Le agevolazioni concesse dalla “legge Sabatini” rappresentano normalmente contributi in conto
interessi (salvo la Regione concedente non abbia deliberato anche altri tipi di contributo). I
contributi in conto interessi costituiscono ricavi ai sensi dell’art. 85 comma 1 lett. h) del D.P.R.
917/86; concorrono quindi alla formazione del reddito del percipiente nell’esercizio di competenza,
cioè nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche
successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti (Documento interpretativo n. 1 del Principio
contabile 12).
Per ciò che riguarda la determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali e gli
enti commerciali non esercitanti l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa la base imponibile è
determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B)
dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d),
12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. La deducibilità degli
ammortamenti dei macchinari è ammessa in subordine al corretto trattamento civilistico
dell’accantonamento e senza tener conto dei limiti fissati per determinazione della base imponibile
IRES.
Gli interessi passivi sull’operazione di finanziamento dovranno essere appostati per competenza
nella voce C) 17 del conto economico poiché sostenuti in un momento successivo quello in cui
bene è pronto per l’uso, non rilevando quindi ai fini della determinazione della base imponibile
IRAP. L’art.5 comma 3 del DLGS 446/97 stabilisce che i contributi erogati in base a norma di
legge, correlati a costi indeducibili non concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione
COSTI
Le principali componenti che concorrono a determinare il costo finale di un'operazione Sabatini
sono:
il tasso (generalmente quello di riferimento) a cui vengono emessi gli effetti;
il tasso a cui l'Istituto a medio termine compie l'operazione di sconto (con eventuale conguaglio
delle differenze a favore o a sfavore della parte acquirente se il tasso di sconto è diverso da
quello di emissione degli effetti);
il tasso agevolato e la data di intervento del Mediocredito Centrale se l'operazione ha i requisiti
per avere il contributo sugli interessi;
i giorni banca per effetto applicati dall'Istituto a medio termine in funzione del potere
contrattuale del cliente;
le spese per effetto;
il periodo di preammortamento, ossia il periodo intercorrente tra la data di emissione e la
scadenza del primo effetto;
l'imposta di bollo;
l'imposta sostitutiva;
le spese notarili per la stipula dell'atto o per l'autentica firme;
l'eventuale polizza assicurativa.
VANTAGGI






Si tratta di uno strumento a medio termine con flussi prestabiliti nei tempi e negli importi.
Viene finanziato il 100% del costo del bene.
Il contributo sugli interessi abbatte il costo complessivo degli oneri finanziari.
Non sono richieste all'acquirente garanzie nella forma generalmente utilizzata.
La pratica è a carico del venditore.
Il venditore monetizza subito la fornitura.
SVANTAGGI
 L'operazione è legata alle politiche di marketing del venditore.
 La gestione della pratica è articolata e richiede organizzazione da parte del venditore.
 Se il venditore ha esaurito il castelletto di sconto, al compratore generalmente vengono
richieste garanzie.
 Comporta un impegno di natura cambiaria.