Polizia, pensione privilegiata - Corte dei Conti del Lazio 15
Transcript
Polizia, pensione privilegiata - Corte dei Conti del Lazio 15
Segreteria Nazionale Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 Fax: +39 06 62276535 [email protected] – www.coisp.it www.coispnewsportale.it LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio IL GIUDICE Fax UNICO PER LE PENSIONI Sentenza n. 600 del 15 aprile 2011 Polizia, pensione privilegiata - Corte dei Conti del Lazio LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Per la Regione LAZIO IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI Un Ispettore Capo della Polizia di Stato, in pensione dal 01 Dicembre 1995, chiedeva la pensione privilegiata per le infermità dipendenti da causa di servizio, infermità ritenute dalla CMO di Roma dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili per cumulo alla VI categoria tab. A, a decorrere dal congedo. Dal momento che la CMO di Roma aveva ritenuto il ricorrente fosse idoneo allo svolgimento dalle mansioni proprie della categoria di appartenenza, il Ministero dell'Interno, respingeva la domanda di pensione privilegiata, non possedendo il predetto il requisito dell'inabilità al servizio previsto dall'art. 64 del DPR n. 1092 del 1973. Pertanto, il ricorrente, presentava Ricorso alla Corte dei Conti (Lazio) che con Sentenza depositata il 15 Aprile 2001, lo accoglieva.SENT 600/2011 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio Il Giudice unico delle pensioni nella persona del Consigliere dott. Franco Mencarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 67392/PC del registro di segreteria, presentato da _______________, assistito e rappresentato dagli avv.ti Massimo Troili e Alessia Regno, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 137. avverso Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l'annullamento del decreto n. 10687/02 del 24 settembre 2002 con il quale è stata respinta la domanda di pensione privilegiata. Udito, nella pubblica udienza del 13 aprile 2011, con l’assistenza del segretario sig. Alessandro Vinicola, l’avv. Massimo Troili per il ricorrente. Non comparsa l’Amministrazione. o Regionale del Lazio Polizia, pensione privilegiata - Corte dei Conti del Lazio Visti gli atti della causa FATTO Il Sig. __________________ha prestato servizio presso la Polizia di Stato ed è stato collocato in congedo a decorrere dal 1° dicembre 1995 con la qualifica di Ispettore capo e con diritto al trattamento pensionistico ordinario a decorrere da tale data. Con istanza presentata in data 2 dicembre 1995 il predetto ha chiesto la pensione privilegiata per le infermità: a) spondilo artrosi cervicale; b) spondiloartrosi dorso-lombare; c) esiti di colecistectomia; d) sinusite mascellare bilaterale; e) broncopatia cronica enfisematosa; f) ipoacusia percettiva bilaterale. Infermità ritenute dalla CMO di Roma dipendenti da c.s. e ascrivibili per cumulo alla VI categoria tab. A a decorrere dal congedo. Il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, con parere del 15 settembre 1999 ha giudicato le infermità, dipendenti da c.s., ascrivibili per cumulo alla VI categoria tab. A per anni 4 e successivamente a vita. La CMO di Roma con nota del 10 gennaio 2001 ha confermato che l’interessato non è inabile al servizio per le predette infermità. Dal momento che la CMO di Roma aveva ritenuto il ricorrente fosse idoneo allo svolgimento dalle mansioni proprie della categoria di appartenenza, il Ministero dell'Interno, con il citato decreto n. 10687/02 del 24 settembre 2002 ha respinto la domanda di pensione privilegiata, non possedendo il predetto il requisito dell'inabilità al servizio previsto dall'art. 64 del DPR n. 1092 del 1973 che, ad avviso dell'Amministrazione, costituiva presupposto necessario per l'attribuzione del beneficio pensionistico nonostante le infermità fossero state ritenute non suscettibili di miglioramento. Il ricorrente deduce che il provvedimento pensionistico è illegittimo atteso che l’art. 67 del DPR n. 1092 del 1973 stabilisce per i militari ed assimilati - come il personale della Polizia di Stato – che per il conseguimento della pensione privilegiata non è necessario l’accertamento dell’inabilità al servizio come per gli altri dipendenti dello Stato. Con gli accessori di legge. Resiste il Ministero dell’Interno eccependo la mancata notifica del ricorso e confermando la correttezza del diniego impugnato. In via subordinata si eccepisce la prescrizione quinquennale. DIRITTO Rileva preliminarmente il Giudice che - in disparte altresì del fatto che la medesima ha svolto considerazioni difensive nel merito - il ricorso risulta notificato all’Amministrazione, di guisa che la relativa eccezione non ha pregio. Quanto al merito del ricorso, la giurisprudenza si è pronunciata nel senso che agli appartenenti della Polizia di Stato il diritto alla pensione privilegiata va riconosciuto in applicazione dell’art. 67 del DPR n. 1092 del 1973, a prescindere della sussistenza del requisito delle inabilità al servizio di cui all’art. 64 di detto DPR, anche alla luce d’altronde dell’art. 5, comma 6, del decreto legge n. 387 del 1987 convertito in legge n. 472 del 1987, secondo cui al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione privilegiata, le norme previste per il personale della Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare. Ne segue che il ricorso va accolto, con il conseguente diritto del ricorrente a vedersi corrispondere gli arretrati a far data dal collocamento in quiescenza. Con gli accessori secondo graduazione di legge da ogni singola scadenza sino a soddisfo. 2 o Regionale del Lazio Polizia, pensione privilegiata - Corte dei Conti del Lazio Quanto all’eccepita prescrizione quinquennale essa non ha pregio attesa l’istanza presentata dal ricorrente il 2 dicembre 1995 ed il ricorso notificato all’Amministrazione il 2 luglio 2007. Sussistono equi motivi per compensare le spese di giudizio. P. Q. M. Il Giudice unico delle pensioni per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Roma il 13 aprile 2011. Il Giudice f.to Franco Mencarelli Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15/04/2011 P. Il Direttore IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO f.to Paola ACHILLE 3