Polizia, pensione privilegiata - Corte dei Conti del Lazio 15

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Polizia, pensione privilegiata - Corte dei Conti del Lazio 15
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LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lazio
IL GIUDICE Fax
UNICO PER
LE PENSIONI
Sentenza n. 600
del 15 aprile 2011
Polizia, pensione privilegiata - Corte dei Conti del Lazio
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale
Per la Regione LAZIO
IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
Un Ispettore Capo della Polizia di Stato, in pensione dal 01 Dicembre 1995, chiedeva la pensione privilegiata per
le infermità dipendenti da causa di servizio, infermità ritenute dalla CMO di Roma dipendenti da causa di servizio
ed ascrivibili per cumulo alla VI categoria tab. A, a decorrere dal congedo. Dal momento che la CMO di Roma
aveva ritenuto il ricorrente fosse idoneo allo svolgimento dalle mansioni proprie della categoria di appartenenza, il
Ministero dell'Interno, respingeva la domanda di pensione privilegiata, non possedendo il predetto il requisito
dell'inabilità al servizio previsto dall'art. 64 del DPR n. 1092 del 1973. Pertanto, il ricorrente, presentava Ricorso
alla Corte dei Conti (Lazio) che con Sentenza depositata il 15 Aprile 2001, lo accoglieva.SENT 600/2011
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
la
Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lazio
Il Giudice unico delle pensioni nella persona del Consigliere
dott. Franco Mencarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 67392/PC del registro di segreteria, presentato da _______________, assistito
e rappresentato dagli avv.ti Massimo Troili e Alessia Regno, presso lo studio dei quali è elettivamente
domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 137.
avverso
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l'annullamento del decreto
n. 10687/02 del 24 settembre 2002 con il quale è stata respinta la domanda di pensione
privilegiata.
Udito, nella pubblica udienza del 13 aprile 2011, con l’assistenza del segretario sig. Alessandro
Vinicola, l’avv. Massimo Troili per il ricorrente.
Non comparsa l’Amministrazione.
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Visti gli atti della causa
FATTO
Il Sig. __________________ha prestato servizio presso la Polizia di Stato ed è stato collocato in
congedo a decorrere dal 1° dicembre 1995 con la qualifica di Ispettore capo e con diritto al
trattamento pensionistico ordinario a decorrere da tale data.
Con istanza presentata in data 2 dicembre 1995 il predetto ha chiesto la pensione privilegiata per le
infermità: a) spondilo artrosi cervicale; b) spondiloartrosi dorso-lombare; c) esiti di colecistectomia; d)
sinusite mascellare bilaterale; e) broncopatia cronica enfisematosa; f) ipoacusia percettiva bilaterale.
Infermità ritenute dalla CMO di Roma dipendenti da c.s. e ascrivibili per cumulo alla VI categoria tab. A
a decorrere dal congedo.
Il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, con parere del 15 settembre 1999 ha giudicato le
infermità, dipendenti da c.s., ascrivibili per cumulo alla VI categoria tab. A per anni 4 e
successivamente a vita. La CMO di Roma con nota del 10 gennaio 2001 ha confermato che
l’interessato non è inabile al servizio per le predette infermità.
Dal momento che la CMO di Roma aveva ritenuto il ricorrente fosse idoneo allo svolgimento dalle
mansioni proprie della categoria di appartenenza, il Ministero dell'Interno, con il citato decreto n.
10687/02 del 24 settembre 2002 ha respinto la domanda di pensione privilegiata, non possedendo il
predetto il requisito dell'inabilità al servizio previsto dall'art. 64 del DPR n. 1092 del 1973 che, ad
avviso dell'Amministrazione, costituiva presupposto necessario per l'attribuzione del beneficio
pensionistico nonostante le infermità fossero state ritenute non suscettibili di miglioramento.
Il ricorrente deduce che il provvedimento pensionistico è illegittimo atteso che l’art. 67 del DPR n. 1092
del 1973 stabilisce per i militari ed assimilati - come il personale della Polizia di Stato – che per il
conseguimento della pensione privilegiata non è necessario l’accertamento dell’inabilità al servizio
come per gli altri dipendenti dello Stato.
Con gli accessori di legge.
Resiste il Ministero dell’Interno eccependo la mancata notifica del ricorso e confermando la correttezza
del diniego impugnato.
In via subordinata si eccepisce la prescrizione quinquennale.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Giudice che - in disparte altresì del fatto che la medesima ha svolto
considerazioni difensive nel merito - il ricorso risulta notificato all’Amministrazione, di guisa che la
relativa eccezione non ha pregio.
Quanto al merito del ricorso, la giurisprudenza si è pronunciata nel senso che agli appartenenti
della Polizia di Stato il diritto alla pensione privilegiata va riconosciuto in applicazione dell’art.
67 del DPR n. 1092 del 1973, a prescindere della sussistenza del requisito delle inabilità al
servizio di cui all’art. 64 di detto DPR, anche alla luce d’altronde dell’art. 5, comma 6, del
decreto legge n. 387 del 1987 convertito in legge n. 472 del 1987, secondo cui al personale della
Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione
privilegiata, le norme previste per il personale della Forze Armate e delle Forze di Polizia ad
ordinamento militare.
Ne segue che il ricorso va accolto, con il conseguente diritto del ricorrente a vedersi corrispondere
gli arretrati a far data dal collocamento in quiescenza. Con gli accessori secondo graduazione di legge
da ogni singola scadenza sino a soddisfo.
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Quanto all’eccepita prescrizione quinquennale essa non ha pregio attesa l’istanza presentata dal
ricorrente il 2 dicembre 1995 ed il ricorso notificato all’Amministrazione il 2 luglio 2007.
Sussistono equi motivi per compensare le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice unico delle pensioni per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 13 aprile 2011.
Il Giudice
f.to Franco Mencarelli
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15/04/2011
P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Paola ACHILLE
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