Polizia di Stato. Pensione privilegiata, accoglimento ricorso

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Polizia di Stato. Pensione privilegiata, accoglimento ricorso
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CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER
LA REGIONE SICILIANA
GIUDICE UNICO DELLE
PENSIONI
Sentenza n. 3071
del 14 novembre 2008
Polizia di Stato – Pensione privilegiata, accoglimento ricorso
e condanna del Ministero dell’Interno
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO
DELLE PENSIONI
Dott. .... ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 49141 del registro di segreteria, promosso ad istanza di c. n.,
nato il omissis, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
depositata in data 23.9.2008, dagli ...
nei confronti del MINISTERO DELL’INTERNO.
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITO, nella pubblica udienza del 25 settembre 2008, l’Avv. Ferdinando Gattuccio, in
rappresentanza del ricorrente; non comparso il rappresentante dell’Amministrazione convenuta.
FATTO
Con istanza del 15.2.1995, C. N., l’ex Assistente Capo della Polizia di Stato, in congedo dal
19.12.1994, chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria per asserito
aggravamento dell’infermità ( «Gastroduodenite ipertrofica in ben nutrito») riconosciuta
dipendente da causa di servizio dalla CMO dell’OM di Messina con PV 4060 del 9.11.1991.
La CMO dell’OM di Messina con PV n. 5218 del 9.10.1996 reputava l’infermità aggravata ed
ascrivibile alla 8^ Ctg. Tab.A a vita dal congedo.
Con decreto del 14.1.1998 n. 5230 il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
rigettava l’istanza.
Il diniego del trattamento pensionistico privilegiato veniva assunto sulla base delle considerazione
che l’infermità non rendeva l’interessato permanentemente inidoneo dal servizio ai sensi dell'art.
64 del TU 1092/1973.
Avverso tale provvedimento il C. proponeva ricorso lamentando l’errata applicazione del citato art.
64. Chiedeva conseguentemente la declaratoria del diritto alla concessione della pensione
privilegiata con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle competenze maturate oltre ad
interessi legali e rivalutazione monetaria.
o Regionale del Lazio
Polizia di Stato – Pensione privilegiata, accoglimento
ricorso e condanna del Ministero dell’Interno
In data 1.8.2005 il ricorrente si costituiva con nuovo difensore.
All’udienza del 25.9.2008, assente il rappresentante dell’Amministrazione convenuta, l’Avv.
Ferdinando Gattuccio, in rappresentanza del ricorrente, insisteva per l’accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
Diritto
Il giudizio verte sulla spettanza del diritto alla pensione privilegiata ordinaria ad un ex
appartenente al corpo della Polizia di Stato in relazione ad una infermità che, sebbene
riconosciuta dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili alla Tab A, non rendeva l’interessato
inabile al servizio.
Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 64 del TU 1092/1973 (approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), ha diritto a conseguire la pensione diretta di
privilegio il dipendente che, per infermità determinate unicamente da causa ovvero da concausa
necessaria e preponderante di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale che lo
abbiano reso inabile al servizio.
Nella fattispecie non è contestata la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte in
servizio dal C., ex Assistente Capo della Polizia di Stato. Pertanto, per la soluzione della vertenza
occorre esclusivamente accertare l’eventuale indispensabilità del requisito della inabilità al
servizio dell'interessato ai fini della concessione della pensione privilegiata, con riferimento
all'epoca del congedo, come conseguenza dell’infermità allo stesso riscontrata dalla CMO.
Il diniego opposto dal Ministero dell'Interno alla istanza di pensione di privilegio si basa, appunto,
sulla asserita mancanza della condizione di inidoneità fisica.
Tanto premesso si rileva che l'art. 65 del T.U. 1092 del 1973 al terzo comma stabilisce che per i
funzionari di pubblica sicurezza (tra cui rientra il ricorrente come ex Assistente Capo della Polizia
di Stato) il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari se più favorevoli,
vale a dire secondo la disciplina dell'art. 67 e seguenti dello stesso DPR.
L'art. 5, comma 6, del D.L. n. 387 del 1987 convertito in legge 472 del 1987, ha disposto che al
personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al
trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale della Polizia ad
ordinamento militare.
Può affermarsi, quindi, che la disposizione di favore abbia ormai validità a regime con la
conseguenza che al personale della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare, ed ora civile in
virtù della legge n. 121 del 1981, si applica l'art. 67 e non l'art. 64 del TU 1092/1973 potendo il
diritto alla pensione privilegiata essere riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito
dell'inabilità al servizio.
L'art. 64 del DPR 1092 del 1973, norma di portata generale, richiedente il requisito dell'inabilità al
servizio, è, quindi, da reputare derogata dalla speciale previsione contenuta nel successivo art. 67
secondo cui «al militare, le cui infermità o lesioni dipendenti siano ascrivibili ad una delle categorie
della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di
miglioramento, spetta la pensione».
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Polizia di Stato – Pensione privilegiata, accoglimento
ricorso e condanna del Ministero dell’Interno
Per effetto di tale ultima previsione, dunque, il requisito dell'inabilità al servizio non rileva ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione privilegiata da parte del ricorrente in qualità di (ex)
appartenente al corpo della Polizia di Stato.
Deve essere, pertanto, riconosciuto, con decorrenza dal 19.12.1994, il diritto del medesimo alla
concessione della pensione privilegiata ordinaria vitalizia di 8^ ctg per l’infermità dipendente da
causa di servizio.
All’accoglimento deve seguire la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento in favore del
ricorrente delle competenze pensionistiche maturate per il titolo suindicato con decorrenza dalla
insorgenza del diritto, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria, con la
decorrenza suindicata e fino al soddisfo, computati con applicazione della regola
dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in
detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione;
quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per
anno da applicare all'importo delle somme da corrispondere con riferimento alle singole scadenze
dei ratei.
In considerazione della complessità della questione trattata, appare equo disporre l’integrale
compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione
monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando accoglie il
ricorso e, per l’effetto, riconosce, con decorrenza dal 19.12.1994, il diritto del ricorrente alla
concessione di pensione privilegiata ordinaria vitalizia di 8^ ctg per l’infermità dipendente
da causa di servizio.
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento in favore del ricorrente delle competenze
pensionistiche maturate per il titolo suindicato con decorrenza dalla insorgenza del diritto
maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria, con la decorrenza suindicata e
fino al soddisfo, computati con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui
l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme
eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va
calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp.att.c.p.c..
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 settembre 2008.
IL GIUDICE
F.to (…
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 14 Novembre 2008.
Il Collaboratore di Cancelleria
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