ORDINANZA Sale giochi.anno 2011. n. 2010.00592 del 29.12.2010
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ORDINANZA Sale giochi.anno 2011. n. 2010.00592 del 29.12.2010
MUNICIPIO DI CREMA SETTORE GESTIONE FINAZIARIA, TRIBUTARIA E COMMERCIALE SERVIZIO COMMERCIO ORDINANZA n. 2010/00592 del 29/12/2010 CRITERI PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SALE GIOCHI O SALE DI ATTRAZIONI IL SINDACO Premesso che: Le modifiche apportate negli ultimi anni al Testo Unico delle Leggi di P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e al relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 06.05.1940, n. 635) hanno innovato profondamente la disciplina relativa ai giochi leciti prevista dall’art. 110 del citato T.U. Tali innovazioni si sono rese necessarie in parte per disciplinare una materia ormai sempre più complessa e articolata, dovuta alla quantità e alla qualità di offerta di giochi, ed in parte per arginare il problema del gioco d’azzardo, che sempre più riveste un carattere di allarme sociale. Si assiste infatti in molti casi ad una degenerazione patologica del gioco d’azzardo che può portare a ricadute negative sulla collettività (come la comparsa di attività criminali collegate sia all’utilizzo degli apparecchi sia ad attività criminose), che per quanto ascrivibile ad un livello di criminalità “minore” non deve in alcun modo essere sottovalutata rispetto agli effetti che può produrre. Le modifiche normative intervenute pur avendo operato un tentativo di disciplinare la materia, hanno “legalizzato” una tipologia di apparecchi in precedenza vietata, che consente piccole vincite in denaro (erogate direttamente dalla macchina), nell’intento di contrastare il fenomeno delle vincite clandestine in denaro. Si è pertanto assistito ad una diffusione di tali tipologie di giochi (art. 110 c. 6 TULPS) se pur con le limitazioni numeriche previste dal Decreto Interdirettoriale 27.10.2003 Visto: l’art. 50, l’art. 54 e l’art. 7 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, data la delicatezza che la contingibilità del fenomeno presenta; l’art. 6 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689; la Legge 125 del 25/07/2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23/05/2008 “Misure urgenti in materia di sicurezza urbana”; il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 (“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”); l’art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94 Ritenuto necessario adottare apposita ordinanza sindacale per la contingibilità del fenomeno, con l’obiettivo di disciplinare ulteriormente, a livello comunale, le modalità di utilizzo dei giochi e il numero massimo degli stessi per ogni sala giochi; limitare l’accesso agli apparecchi da gioco e, ove possibile, dissuadere dall’utilizzo degli stessi, in special modo da parte delle fasce più a rischio, rendendo obbligatoria una forma di pubblicità, all’interno di ogni esercizio, riguardo la pericolosità di assuefazione e abuso, che può scaturire dall’uso per soggetti psicologicamente deboli. ORDINA Nel pieno rispetto delle norme statali che regolano la materia, e precisamente: - R.D. 18.06.1931, n. 773 (TULPS) e s.m.i. - R.D. 06.05.1940, n. 635 (regolamento TULPS) e s.m.i. 1 (1) Durata ed efficacia delle autorizzazioni Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 della L. 241/90 e le comunicazioni di cui all'art. 19 della L. 241/90 sono a tempo indeterminato, ai sensi dall'art. 11 del Reg. di attuazione del TULPS, così come integrato dal DPR 28.05.2001 n. 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati. Determinano l'efficacia delle procedure: a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati; b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati; c) il possesso della tabella dei giochi proibiti. L'autorizzazione comunale, la comunicazione di installazione di apparecchi, la Denuncia di Inizio Attività Produttiva, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute espose nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Ai sensi dell'art. 9 del TULPS, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse. (2) Utilizzo degli apparecchi In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi: a) ai minori di anni 15, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne; b) ai minori in età di obbligo scolastico nelle ore mattutine dei giorni non festivi; c) ai minori di anni 18 relativamente agli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS. (3) Obblighi dei titolari All’ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell’età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all’art. 110 c. 8 del TULPS. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell’art. 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 20 e la comunicazione di cui all’art. 19 della L. 241/90. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell’art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato. E’ fatto divieto per i titolari di sala giochi di pubblicizzare con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine “casinò”, slot machine o termini che richiamano il gioco d’azzardo. Come disposto dall’art. 18 del Reg. Att. TULPS le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione. 2 (4) Contingentamento delle sale giochi Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per nuovi esercizi o il trasferimento di sede di quelli esistenti, il territorio comunale viene suddiviso in 4 zone: Z/1 (Centro storico), Z/2 (Prima periferia), Z/3 e 4 (Periferia). Il rilascio di nuove autorizzazioni e il trasferimento di sede potranno avvenire esclusivamente all'interno di ciascuna zona o da zona interna a zona esterna e nel rispetto di una distanza di mt. lineari 500 da altra sala giochi già esistente (indipendentemente dalla zona). Non si rilasciano nuove autorizzazioni per sala giochi all’interno del centro storico cittadino, delimitato dalla cinta muraria. Qualora richiesto è consentito l’ampliamento della superficie delle sale giochi già esistenti a condizione che queste non superino complessivamente mq 250, misurata come indicato al successivo art. 10. La distanza tra gli esercizi è misurata sul percorso pedonale più breve, indipendentemente dalla regolamentazione dei passaggi pedonali. Dette disposizioni e limiti non si applicano per gli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell’art. 88 del TULPS ( agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 88 del TULPS ed esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 86 del TULPS ). (5) Caratteristiche minime e limitazioni L’autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando: a) la superficie del locale non sia inferiore a 100 mq e superiore a mq 250, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali: sala gioco delle carte, uffici o magazzino, attività complementari di cui al successivo art. 18; b) il locale non sia ubicato in edifici di civile abitazione o confinante con questi; c) i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l’accessibilità, nonché qualsiasi altra norma vigente in materia; d) fatte salve le norme suddette il locale deve essere dotato di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui un bagno per portatori di handicap; e) gli apparecchi o congegni previsti all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, sono collocati in aree specificamente dedicate; f) la superficie occupata con i giochi non può superare il 60 per cento della superficie calpestabile complessiva al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o magazzini. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all’attività di sala giochi. La distanza minima di sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, è fissata in mt lineari 100. La distanza minima di sala giochi da caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto è fissata in mt lineari 150. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare, ai sensi dell'art. 8 comma 4) della legge regionale 30/2003, purché la superficie ove viene svolta l'attività di pubblico esercizio non sia superiore ad un quarto del totale della superficie dell'attività di sala giochi misurata come indicato ai precedenti commi, e l'attività di somministrazione sia all'interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via e non pubblicizzate all’esterno. Nell'attività di sala giochi dove viene esercitata anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi. Non è consentito apportare alcuna modifica dell'attività prevalente di sala giochi tesa ad aumentare la superficie dell'attività di somministrazione alimenti e bevande. 3 In tali esercizi è esclusa l’attività di ristorazione. I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere trasformati in sale gioco se non previa riconsegna della licenza. (6) Condizioni per l’apertura Le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali aventi le caratteristiche previste dal presente atto e siano conformi ai titoli abilitativi riguardanti la destinazione d’uso. E’ necessario rispettare localmente: a) Il contingentamento; b) le distanze minime fra le varie sale giochi; c) le distanze minime con strutture quali: ospedali, case di cura, residenze assistite e similari, scuole di ogni ordine e grado, chiese, e in genere luoghi di culto, cimiteri, ecc; d) il locale non sia ubicato in edifici di civile abitazione o confinante con questi; e) le caratteristiche minime del locale. Il titolare della sala deve designare un gerente responsabile. Questi, attraverso la sua costante presenza, risponde del buon funzionamento della sala con l'obbligo di vigilare in permanenza sul locale e sull'esercizio degli apparecchi. In particolare, si adopererà per prendere tutti i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine e della quiete, sia all'interno che all'esterno della sala. Nel caso di assenza del gerente, la sala non può essere aperta qualora lo stesso non venga sostituito tempestivamente da altra persona competente dandone avviso scritto alla Polizia Locale; L'apertura e la chiusura di dette sale è stabilita dall’apposita ordinanza sindacale; l’Amministrazione Comunale può prevedere delle deroghe o restrizioni agli orari previsti, a dipendenza dell'ubicazione della sala, delle proprie caratteristiche e dell'eventuale necessità di tutelare la quiete e la salute pubblica. Il titolare dovrà indicare il genere e il numero degli apparecchi che intende mettere in esercizio nella propria sala; il Comune si riserva di diminuire il numero degli apparecchi o vietare giochi che possono offendere la morale pubblica. Nei locali della sala è vietato far funzionare apparecchi musicali di qualsiasi genere con finestre o porte aperte. L'uso di detti strumenti è pure vietato quando ciò può turbare la pubblica quiete; La Polizia Locale è incaricata di operare la necessaria vigilanza per il rispetto delle disposizioni previste; per il tramite dei suoi agenti può in ogni momento: a) ispezionare la sala, e ciò a qualsiasi ora; b) verificare i dati personali di tutte le persone che si trovano nei locali; c) far sgomberare la sala se si verificano disordini. (7) Orari delle sale giochi L’orario di attività delle sale giochi è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, potendo prevedere orari di apertura differenziati in caso di abbinamento dell’attività di sala giochi con altre attività prevalenti, con riferimento alla maggiore dimensione della superficie del locale destinata a queste ultime. Fatta salva l’applicazione delle norme del codice penale, del codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di emergenza, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste all’articolo 54, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell’orario di chiusura serale delle sale giochi. La riduzione dell’orario, di cui al comma 2, è disposta dal Sindaco alle ore 23.00 per un periodo: a) di giorni sette, la prima volta in cui è accertato il disturbo alla quiete pubblica; b) di giorni quindici, in caso di nuovo disturbo alla quiete pubblica accertato nel corso del medesimo anno; c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento del disturbo alla quiete pubblica. 4 (8) Attività complementari consentite nelle sale da giochi Presso la sala giochi è ammessa: • l’installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme previste in materia; • l’installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate; • l’attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi della L. R. 30 del 24.12.2003, nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nei punti dell’art. 10. Le superfici dei locali strettamente e durevolmente destinati a tali attività, non sono conteggiate come superfici dei locali di sala da gioco, misurata come indicato al precedente art. 10. (9) Limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche Nella sala giochi o sala di attrazione, con annessa attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande, sono vietata: • la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16 (sedici) anche in presenza di familiari; • la somministrazione di bevande aventi alcolico superiore a 21% del volume. (10) Sanzioni Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17quater, 110 e 221-bis del TULPS. Le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con sanzioni pecuniarie amministrative così definite: a) mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi o mancato rispetto degli orari stabiliti per l'utilizzo dei giochi o dell'obbligo di disattivazione degli stessi: sanzione da Euro 75,00 a Euro 500,00; b) mancata cessazione dell’attività di somministrazione entro l’orario di esercizio della sala giochi: sanzione da Euro 75,00 a Euro 500,00; c) installazione degli apparecchi all’esterno dell’esercizio: sanzione da Euro. 75,00 a Euro 500,00; d) svolgimento attività di somministrazione all’esterno dell’esercizio: sanzione da Euro. 75,00 a € 500,00; e) mancato rispetto dei limiti di superficie da destinare alla sala giochi e/o all’attività di somministrazione: sanzione da Euro. 75,00 a Euro 500,00; f) mancata esposizione delle locandine/manifesti che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d’azzardo patologico: sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00; Per tutte le violazioni sopra indicate, così come previsto dall’art. 7/bis del Decreto Legislativo 267/2000, precisando che ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge n° 689/81 così come modificato dall’art. 6-bi s della Legge 125/08 del 25/07/2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23/05/2008 “Misure urgenti in materia di sicurezza urbana”, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, di una somma pari ad Euro 400,00; In caso di violazioni relative ai precedenti punti A, C ed E, potrà essere disposta la sospensione dell’autorizzazione per sala giochi, con contestuale sospensione delle attività di sala giochi e di somministrazione, fino al ripristino delle condizioni previste dalla presente Ordinanza. Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la revoca delle autorizzazioni. In caso di violazioni relative ai precedenti punti B e D potrà essere disposta la sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione con contestuale sospensione dell’attività di somministrazione. Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la revoca dell’autorizzazione per la somministrazione. 5 Si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24/11/1981 n° 689 Compete al Dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio. Ai sensi dell'art. 110 c. 10 del TULPS, se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c. 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/91, è revocata. (11) Disciplina del gioco delle carte Il gioco delle carte, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS, è soggetto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'’art. 19 della L. 241/90. Il gioco può essere praticato in apposite sale a ciò destinate ed attrezzate, distinte da ogni altro tipo di gioco. Nella sala deve essere apposta in maniera ben visibile la tabella dei giochi leciti vidimata dal Questore con ben evidenziati i giochi considerati proibiti. Il gestore ha il compito di vigilare che gli avventori rispettino le norme di legge e non pratichino giochi d’azzardo. Le superfici dei locali strettamente e durevolmente destinati al gioco delle carte, non viene conteggiata come superficie locale sala giochi misurata come indicato al precedente art. 10, ma si sommano alle altre superfici, ai fini della conformità dei titoli abilitativi riguardanti la destinazione d’uso, pertanto nelle sale da gioco, così come in tutti gli esercizi aperti al pubblico (pubblici esercizi, alberghi e locali adibiti al commercio al dettaglio) è vietato adibire spazi – sale o quant’altro per far praticare giochi d’azzardo, ovvero tutti quei giochi che sono inseriti nella tabella dei “giochi proibiti” emanata dal questore e che deve essere esposta in luogo ben visibile. La violazione del presente divieto comporta denuncia all’Autorità giudiziaria e chiusura dell’esercizio con sospensione ed eventuale revoca dell’autorizzazione. (12) Installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici diversi dalle sale giochi A norma dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all’art. 110 del TULPS, nonché di altri apparecchi automatici da trattenimento, all’interno di esercizi pubblici muniti di licenza rilasciata ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS, diversi dalle sale giochi, è soggetta a denuncia d’inizio attività. L’installazione degli apparecchi di cui al primo comma è consentita unicamente presso gli esercizi assoggettati a licenza ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS. La denuncia d’inizio attività deve rispettare i limiti numerici previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia. Nel commercio in sede fissa è consentita la installazione di apparecchi da gioco previa richiesta di licenza di cui all’articolo 86 comma 3 del T.U.LP.S.. Il numero degli stessi è proporzionato all’ambiente e in ogni caso non potrà essere superiore a n. 2 DEMANDA al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza. Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune. Si informa inoltre, così come previsto dall’articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune di Crema del presente atto, per soli motivi di legittimità. Crema 29 dicembre 2010 Il SINDACO f.to Bruno Bruttomesso 6