Diapositiva 1

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Diapositiva 1
“Prescrizioni legislative e
applicazioni volontarie per le Macchine e
Attrezzature alimentari della Ristorazione”
Criteri di conformità
Martedì 28 Giugno 2011, Roma
Palazzo Rospigliosi Pallavicini - Convegno
IMPRENDITORIA TURISTICA E TECNOLOGIA
1
Promotori TIFQ
I
Federazione delle
Associazioni
Nazionali
dell’Industria
Meccanica Varia ed
Affine
Associazione Italiana Costruttori
Macchine, Impianti, Attrezzature
per la Produzione, la Lavorazione
e la Conservazione Alimentare
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Componenti merceologiche ASSOFOODTEC
I
Associazione Italiana Costruttori
Macchine, Impianti, Attrezzature
per la Produzione, la Lavorazione
e la Conservazione Alimentare
Costruttori
Costruttori
Costruttori Costruttori
Italiani Macchine
Macchine per
Affettatrici, Impianti
Tritacarne Frigoriferi per Caffè espresso Lavorazione
ed Attrezzature
Delle Carni
ed Affini
per Bar
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Costruttori
Macchine per
Industria
Alimentare
Associazione
Nazionale
Costruttori
Macchine per
Gelato
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TIFQ Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari
Istituto Indipendente preposto alla verifica e attuazione delle normative
e alla qualifica igienica delle tecnologie e dei processi produttivi .
L’attività di certificazione riguarda i materiali a contatto con alimenti
acqua potabile e cosmetici.
Scopi :
• Creare un “Sistema di Qualità Igienica” per l’intera filiera agro-alimentare.
• L’Utente potrà essere informato sulla idoneità dei materiali e dei processi di
trasformazione dell’alimento attraverso l’applicazione del “Marchio di Qualità
Igienica “ sulla confezione.
• Qualificare le tecnologie e i processi produttivi
• Dotare del “Marchio di Qualità Igienica” le macchine e le attrezzature
costruttive e di processo.
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Processo alimentare
TIFQ:
•
•
•
a chi si rivolge
Costruttori di Macchine e Attrezzature Alimentari
Imprese Alimentari
Rete di Vendita e Distribuzione
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ATTREZZATURE PER ALIMENTI
TIFQ: Attribuzione delle responsabilità
•
Costruttore di attrezzature alimentari:
•
Rispetto delle norme nazionali ed europee costruttive
•
Valutazione dei rischi e delle buone pratiche di fabbricazione (GMP)
•
Fornire idonea dichiarazione di conformità
•
Fornire idonee e corrette istruzioni per la pulizia e sanificazione
•
Utilizzatore e Trasformatore di alimenti
•
Responsabile delle tecnologie utilizzate
•
Valutazione dei rischi e delle buone pratiche di produzione (GMP)
•
Responsabile diretta nei confronti del consumatore
•
Richiedere ai fornitori gli adempimenti delle conformità
•
Osservare le istruzioni d’uso e manutenzione del costruttore (HACCP)
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Costruttori di tecnologie a contatto con alimenti
Legislazione europea
Regolamento CE n.1935/2004
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire
in contatto con i prodotti alimentari e che abroga le
direttive 80/590/CE e 89/109/CE
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Costruttori di tecnologie a contatto con alimenti
Reg. 1935/2004/CE : Il testo del Regolamento
•
Art. 3 – Requisiti generali –
• I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente
alle buone pratiche di costruzione affinché non trasferiscano ai
prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
costituire un pericolo per la salute umana;
modificare in modo inaccettabile la composizione degli
alimenti;
comportare un deterioramento delle loro caratteristiche
organolettiche
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Costruttori di tecnologie a contatto con alimenti
Reg. 1935/2004/CE : Il testo del Regolamento
• Art. 15 – Etichettatura –
I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto
alimentare devono riportare:
la dicitura “per contatto con alimenti” o una specifica indicazione
circa il loro utilizzo o il simbolo
le condizioni di impiego con eventuali limitazioni e istruzioni da
osservare per garantirne un impiego sicuro;
se i materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti
alimentari non sono venduti al dettaglio, le suddette informazioni
possono comparire solo sui documenti di accompagnamento.
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Costruttori di tecnologie a contatto con alimenti
Reg. 1935/2004/CE : Il testo del Regolamento
• Art. 16 – Dichiarazione di conformità –
• I materiali e gli oggetti devono essere corredati di una
dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme
vigenti. Tale conformità deve essere provata da documenti
attestanti prove e controlli effettuati (es. composizione dei
materiali utilizzati, prove di migrazione globale e specifica) e
resa disponibile qualora le autorità competenti la richiedano.
Dove non esistano misure specifiche, gli Stati membri possono
adottare disposizioni nazionali relative alla conformità di
materiali e oggetti o mantenere quelle già in vigore.
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Costruttori di tecnologie a contatto con alimenti
Reg.1935/2004/CE:
Il testo del Regolamento
• Art. 17 – Rintracciabilità –
• “La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le
fasi, per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le
informazioni ai consumatori e l’attribuzione delle responsabilità”
• In linea con il Reg. 178/2002/CE noto come “food law” le
aziende dovranno predisporre dei sistemi per individuare, in
ogni fase della produzione e della commercializzazione, i
fornitori e i soggetti a cui sono stati forniti i materiali e gli
oggetti. Gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti devono
essere identificati tramite etichettature, marchiature o con
sistemi che ne consentano la rintracciabilità.
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Costruttori di tecnologie per alimenti
Reg. CEE 1935/2004: Costruttori
Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto alimenti
sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a
dimostrare di aver provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari.
Le imprese devono mettere a disposizione degli organi di controllo
europei le informazioni che permettono di verificare il rispetto
delle
condizioni fissate dal presente regolamento.
Ogni fornitura deve essere accompagnata da opportuna etichettatura,
stampigliatura o marcatura (ove non possibile, da dichiarazione) per
indicare che gli oggetti sono conformi alle disposizioni del
regolamento.
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Costruttori di tecnologie a contatto con alimenti
Reg. CEE 10/2011: Costruttori
Regolamento (UE) N.10/2011 Riguardante i materiali e gli
oggetti in plastica destinati al contattto con alimenti
Questo regolamento abroga la Direttiva 2002/72/CE , si è reso necessario per fornire
ai costruttori del settore alimentare una regolamentazione direttamente applicabile
in tutti gli Stati membri e nel contempo accelerare il processo di innovazione legato
all'utilizzo di nuovi materiali plastici.
punti in evidenza:
(10) L’uso di coloranti è assoggettato alle regolamentazione nazionali
(32) Sono ammessi quale prove di conformità mediante calcoli, modellizzazione o
argomentazioni scientifiche che attestano risultati rigorosi quanto le prove di
cessione, finchè le condizioni di fabbricazione rimangono costanti.
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Costruttori di tecnologie
Reg. CEE 10/2011: Materiali consentiti
MATERIE PLASTICHE
Per questo gruppo di materiali possono essere
utilizzati:
monomeri, sostanze di partenza, additivi e coloranti non
devono superare il limite di migrazione globale e se richiesto
specifica dei loro costituenti in sostanze simulanti dei prodotti
alimentari;
oggetti di materiale plastico già utilizzati disciplinato dal
Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati a venire a
contatto con gli alimenti
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Costruttori di tecnologie
Regolamento (UE) N. 284/2011
Utensili in plastica da cucina importati dalla Cina e da Hong Kong
Stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l’importazione di utensili
per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica
popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse
provenienti.
• Le ammine aromatiche sono una famiglia di composti tossici la cui presenza è dovuta
a impurità o degradazione dei materiali impiegati nella fabbricazione delle plastiche.
• L’utilizzo della formaldeide nella fabbricazione di materie plastiche è autorizzato, ma
la norma dice che non deve rilasciare nei cibi più di 15 mg/kg.
• La melammina, invece, è una materia prima utilizzate nella fabbricazione di colle,
vernici e plastiche. Mescolata al latte e alle farine fa sembrare più alto il valore proteico
ma provoca calcoli e insufficienza renale grave, con danni permanenti e a volte mortali
•
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Costruttori di tecnologie
Regolamento (UE) N. 284/2011
Utensili in plastica da cucina importati
dalla Cina e da Hong Kong
punti in evidenza:
• a decorrere dal prossimo 1º luglio 2011
• L’obbligo per gli importatori o i loro rappresentanti di notificare all’autorità competent
del punto di ingresso, delle partite originarie o provenienti dalla Cina e da Hong Kong
• controlli documentali su tutte le partite entro due giorni lavorativi dal loro arrivo;
• controlli di identità e fisici, tra cui analisi di laboratorio sul 10% delle partite,
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Costruttori di tecnologie
Legislazione italiana
Legge n. 283 del 1962
DM del 22/12/67
DM del 21/3/1973 e successivi aggiornamenti:
Materiali disciplinati: carta, gomma, cellulosa rigenerata,vetro,
acciaio inox
DM del 18/2/84
Materiali disciplinati: banda stagnata
DM del 4/4/85
Materiali disciplinati: ceramica
DM del 1/6/88 n. 243
Materiali disciplinati: banda cromata
DM del 18/04/2007 n.76
Materiali disciplinati: alluminio e leghe di alluminio.
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Costruttori di tecnologie
D.M. 21 marzo 1973
“Disciplina igienica degli imballaggi, recipenti e
utensili destinati al contatto con alimenti e con sostanze d’uso personale”
Punti significativi:
• Osservanza di liste positive per la composizione degli acciai.;
• Rispetto dei limiti di migrazione globale e se previsti, specifica,
in sostanze simulanti dei prodotti alimentari.
• Obbligo di indicare in maniera visibile, leggibile e indelebile
sulla confezione la dicitura “per alimenti”
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Costruttori di tecnologie
D.M. 21 marzo 1973 : Materiali consentiti
ACCIAIO INOX
Per gli acciai inossidabili il Decreto fornisce una lista
positiva degli acciai utilizzabili (Art. 36)
L’idoneità all’uso a contatto con alimenti è
subordinata al rispetto dei limiti di migrazione globale
in sostanze simulanti dei prodotti alimentari e della
migrazione specifica di Cr – Ni - Mn che per entrambi
non deve superare le 0.1 ppm .
Lista positiva visualizzabile nel sito www.tifq.it
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Costruttori di tecnologie
ACCIAIO INOX
Per gli acciai inossidabili il Decreto fornisce una lista
positiva degli acciai utilizzabili (Art. 36)
L’idoneità all’uso a contatto con alimenti è
subordinata al rispetto dei limiti di migrazione globale
in sostanze simulanti dei prodotti alimentari e della
migrazione specifica di Cr – Ni - Mn che per entrambi
non deve superare le 0.1 ppm .
Lista positiva visualizzabile nel sito www.tifq.it
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Costruttori di tecnologie
Materiali metallici a contatto con alimenti:
IMPORTANTI cambiamenti in atto a livello comunitario
Recentemente il Consiglio d’Europa attraverso l’European Directorate for the Quality
of Medicine & HealthCare ha effettuato una libera consultazione relativamente ai
materiali metallici a contatto con gli alimenti.
In particolare l’obiettivo è la stesura di una Linea Guida indirizzata agli stati membri
che non hanno una propria legislazione nazionale a cui potersi riferire.
Il Gruppo tecnico di esperti europei sta lavorando alla stesura del documento guida
vede tra i suoi componenti le Associazioni Europee dei produttori di materie (acciaio,
rame, leghe metalliche, ecc) i rappresentanti di EFSA – Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare, e rappresentati Istituzionali di alcuni stati membri, oltre ad
Associazioni di categoria Europee interessate.
La scadenza del mandato della Commissione a EDQM per la presentazione dello
studio, attualmente in atto, è fine 2011,
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Costruttori di tecnologie
Materiali metallici a contatto con alimenti:
IMPORTANTI cambiamenti in atto a livello comunitario
In questa fase la Linea Guida indica i limiti tossicologici di molti
alimenti e conseguentemente indica le concentrazioni massimi
consentite nelle diverse tipologie di materiali riporta conseguentemente
limiti di cessione massimi consentiti.
Un elementi importante di cui non si è tenuto conto è il tempo di
contatto e le condizioni critiche di utilizzo dei diversi materiali.
Possiamo prendere come esempio il brevissimo tempo di contato di una
lama per una affettatrice, alcuni secondi, e un tempo
contatto prolungato per la maturazione e manteca tura del gelato
artigianale tra 48 a 72 ore.
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Costruttori di tecnologie
Materiali metallici a contatto con alimenti:
IMPORTANTI cambiamenti in atto a livello comunitario
ASSOFOODTEC ha dato incarico all’Istituto TIFQ al fine di coordinare i diversi
gruppi di lavoro settoriali al fine stendere un documento in cui vengono riportate
le indicazioni e le criticità che le diverse tipologie di prodotti possono avere
relativamente ai materiali metallici utilizzati quali:
- Macchine caffè professionali
– Macchine per Pasta fresca e pasta secca
- Macchine per la lavorazione di olio
Affettatrici e Tritacarne
Macchine per il Bekery
Macchine per il Gelato Artigianale
Un primo contatto con ISS, Istituto Superiore di Sanità, ha ricevuto pieno
assenso e disponibilità nel ricevere le osservazioni e le indicazioni dettate da
Costruttori di Macchine Alimentari Italiani che rappresentano senza alcun dubbio
un riferimento Europeo e Mondiale per le competenze legate alla trasformazione
alimentare e non per ultimo a legislazioni costruttive nazionali disciplinate da
quasi 40 anni
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Costruttori di tecnologie
DM 21 marzo 1973 : Materiali consentiti
OGGETTI IN VETRO
I materiali utilizzati devono rispondere a quanto
previsto dall’Art. 34.
L’idoneità è subordinata all’Art. 35 che prevede prove
di migrazione specifica per il Pb.
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Costruttori di tecnologie
Altri materiali a contatto con alimenti
D.M. 18 febbraio 1984 “Disciplina dei contenitori in banda stagnata
saldati con lega Stagno-Piombo ed altri mezzi”
D.M. 4 aprile 1985 “ Disciplina degli oggetti in ceramica destinati ad
entrare in contatto con i prodotti alimentari”
limiti massimi di cessione Piombo e Cadmio
D.M. 1 giugno 1988 “Disciplina degli oggetti in banda cromata
verniciata destinati a venire in contatto con gli alimenti”
DM 18 Aprile 2007 n.76 “Regolamento recante la disciplina igienica
dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio
destinati a venire a contatto con gli alimenti”
% alluminio e altri costituenti nella lega
(se alluminio puro % deve essere ≥ 99.0)
requisiti di purezza
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Costruttori di tecnologie
Materiali attualmente non regolamentati:
ACCIAIO NON INOX, ALTRI METALLI O LEGHE METALLICHE
(es. rame, ottone, ecc)
Non esiste una regolamentazione specifica , valgono i requisiti
generali (no cessione sostanze nocive, no alterazione delle
caratteristiche organolettiche)
Non sono applicabili i test di migrazione sui simulanti alimentari
Verifica composizione del materiale e in seguito prove di
migrazione sull’alimento reale per ricercare eventuali migranti
(confronto tra alimento a contatto e alimento non a contatto)
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Costruttori trasformatori e distributori
Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati
a venire a contatto con gli alimenti
Buone pratiche di fabbricazione
• Devono assicurare gli aspetti di qualità che
permettono di garantire che il prodotto ottenuto sia
conforme ai requisiti del Regolamento 1935/2004
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Costruttori trasformatori e distributori
Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati
a venire a contatto con gli alimenti
•
(art. 3.a).
CAMPO DI APPLICAZIONE
• Con il Regolamento 2023/06/CE, entrato in applicazione a partire dal 1°
agosto 2008, l’Unione Europea ha introdotto l’obbligo di regole GMP
“Good Manufactoring Practices” ovvero: buone prassi di fabbricazione,
per i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, per
tutti i settori e tutte le fasi di
produzione, trasformazione e
distribuzione.
Le GMP sono definite come gli aspetti di assicurazione
della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano
costantemente fabbricati e controllati, sino ad e ad esclusione della
produzione di sostanze di partenza.
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Costruttori trasformatori e distributori
Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a venire a contatto con gli alimenti
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 5.1
Tale Regolamento impone agli operatori del settore di istituire, attuare e far rispettare un
sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato che si basi sul monitoraggio
dell’attuazione e del totale rispetto delle GMP”
Il sistema di assicurazione della qualità richiesto dal Regolamento 2023/06/CE deve:
a. tenere conto dell’adeguatezza del personale ;
b. tenere conto dell’adeguatezza delle strutture e delle sedi;
c. essere applicato tenendo conto della dimensione dell’impresa;
d. prevedere istruzioni e procedure prestabilite;
e. prevedere che i materiali di partenza siano selezionati e conformi con le specifiche
prestabilite, in modo da garantire che il materiale o l’oggetto siano conformi alle norme
ad esso applicabili ( fornitori qualificati);
f. comprendere il monitoraggio dell’attuazione e del totale rispetto delle GMP;
g. identificare misure correttive di eventuali mancanze di conformità alle GMP.
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Costruttori trasformatori e distributori
Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati
a venire a contatto con gli alimenti
Manuale della qualità
• Per quanto concerne la documentazione, il Regolamento
prevede l’elaborazione e la conservazione, su supporto
cartaceo o in formato elettronico, dei documenti riguardanti
due ambiti:
a) le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione,
b) le registrazioni delle varie operazioni svolte.
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Costruttori trasformatori e distributori
Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati
a venire a contatto con gli alimenti
attuazione
• Il Regolamento 2023/06/CE prescrive che:
• “Tutti gli operatori del settore devono istituire un sistema
efficace di gestione della qualità nell’ambito delle operazioni
di fabbricazione, adeguandolo alla loro posizione nella catena
di approvvigionamento”
• L’introduzione delle GMP rappresenta quindi un requisito
cogente, a cui dovranno attenersi tutte le Società che operano
e producono materiali e oggetti destinati a venire a contatto
con gli alimenti
entro il 1 Agosto 2008
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Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati
a venire a contatto con gli alimenti
PLASTICHE RICICLATE
• Tale procedura sarà definita in
dettaglio dall' EFSA
• (European Food Safety Authority).
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Sicurezza alimentare: del settore Alimentare
è passata dalla valutazione del rischio relativamente agli
INGREDIENTI
successivamente
ALIMENTO + CONTENITORE
oggi deve riferire al processo
ALIMENTO + PROCESSO PRODUTTIVO + CONTENITORE.
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Sicurezza alimentare:
Sistemi per il trattamento di acqua potabile
IL QUADRO LEGISLATIVO ATTUALE
• Direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque (in vigore dal 25 dicembre
2003) L’articolo 10 della direttiva prevede che ogni Stato membro emani un
provvedimento per l’idoneità dei materiali che entrano in contatto con le acque
potabili .
• D.Lgs 2 febbraio 2001 n.31 Decreto di attuazione direttiva 98/83 CE relativa alla
qualità delle acque.
• D.M 174/2004 “Materiali e oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione,
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”
• D.M.443/90 “Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti
apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili”.
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Sicurezza alimentare:
Sistemi per il trattamento di acqua potabile
La norma a cui fare riferimento che regolamenta e definisce gli impianti
e i macchinari che possono essere utilizzati per il trattamento delle
acque destinate al consumo umano è il:
Decreto Ministeriale n° 443/90 del 21 /12/ 1990
“Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti
apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili”
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Sicurezza alimentare:
Sistemi per il trattamento di acqua potabile
Il Decreto prevede 7 tipologie di trattamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Gli addolcitori a scambio ionico
I dosatori di reagenti chimici
I sistemi ad osmosi inversa
I Filtri Meccanici
I sistemi fisici
I filtri a carbone attivo
I Filtri a struttura composita
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Sicurezza alimentare:
Sistemi per il trattamento di acqua potabile
Senza entrare nei particolari dei singoli
trattamenti si deve prendere atto che
il Decreto, vista la delicatezza della matrice
coinvolta, prevede di fornire tutti gli impianti
elementi utili ad assicurare che l’impianto
scelto sia correttamente installato, collaudato e
dotato di tutti i documenti necessari per una
corretta gestione dell’impianto stesso.
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Sicurezza alimentare:
Sistemi per il trattamento di acqua potabile
Si rileva come la norma sia orientata ad assicurare
che l’acqua, oggetto dei vari possibili tipi di
trattamento, detenga ancora tutte le
caratteristiche per definire la potabilità
attraverso alcune, precise, indicazioni di tipo
“strutturale” e altre di tipo “gestionale”
argomento trattato dall’art. 3 del Decreto.
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Settore Alimentare
Decreto legislativo 193/2007: settore alimentare
In questo contesto si inseriscono anche i produttori e i rivenditori di materiali a
contatto con alimenti, che fino a questo momento non erano mai stati
sottoposti ad autorizzazione sanitaria ma venivano chiamati in causa solamente
nel caso di segnalazioni di non conformità.
Lo scenario giurisprudenziale in cui il decreto legislativo 193/2007 va
operativamente a sanzionare coloro che non effettuano le DIA o coloro che non
provvedono ad aggiornarla.
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Settore Alimentare
Decreto legislativo 193/2007: settore alimentare
Attuazione direttiva 2004/41/CE e le nuove sanzioni
Abrogazione dell’istituto dell’autorizzazione sanitaria.
In passato, chiunque avesse voluto aprire una attività legata al settore agroalimentare era tenuto a ottenere la conformità della struttura tramite il consenso
favorevole della Asl.
Abolizione dell’art. 2 della legge 283 del 1962.
Dal 6 novembre 2007 il legislatore richiede agli operatori del settore di emettere una
“Dichiarazione di Inizio Attività”, DIA, dove si affermi che la struttura, gli ambienti e le
tecnologie siano a norma. In questo modo, i controlli da parte delle autorità
preposte non sono più obbligatori, anche se idealmente potrebbero esserci in
qualunque momento.
La responsabilità dell’imprenditore,
Quindi, appare evidente la volontà del legislatore di incrementare pesantemente che
in questo modo deve necessariamente procurarsi dai suoi fornitori il maggior numero
di informazioni relative all’oggetto dei propri acquisti, siano essi prodotti finiti o solo
materie prime
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Settore Alimentare
Decreto legislativo 193/2007: settore alimentare
Attuazione direttiva 2004/41/CE e le nuove sanzioni
La responsabilità dell’imprenditore,
Quindi, appare evidente la volontà del legislatore di incrementare pesantemente che
in questo modo deve necessariamente procurarsi dai suoi fornitori il maggior numero
di informazioni relative all’oggetto dei propri acquisti, siano essi prodotti finiti o solo
materie prime
Il decreto legislativo 193 elimina le norme, o parti di esse, ancora esistenti
relative a direttive europee già abrogate da precedenti regolamenti o decreti e
fissa l’immediata erogazione di sanzioni amministrative (sino a 9000 euro per
ogni non conformità) agli operatori di aziende agro-alimentari la cui condotta
non risulta essere conferme ai principi di igiene.
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Costruttori trasformatori e distributori
Direttiva 2006/42/CE - Reg.1935/2004/CE
Reg.2023/2006/CE
che fare?
• Verifica dei componenti a contatto
• Verifica dei sistemi assemblati
• Verifica dei processi produttivi e di distribuzione
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Costruttori trasformatori e distributori
la soluzione TIFQ
• Verifica dei materiali e dichiarazioni dei fornitori
Verifica dei processi di fabbricazione o di produzione
• Valutazione del rischio nelle diverse fasi del processo
• Stesura del dossier tecnico; comprova per la dichiarazione di
conformità
• Mantenimento e aggiornamento periodico della conformità
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Costruttori trasformatori e distributori
TIFQ: Strumenti utilizzati
•
•
•
•
Norme, legislazioni nazionali e comunitarie vigenti
Regolamenti settoriali
Linee Guida settoriali
Check list di controllo
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TIFQ : Certificazione di prodotto
e di processo
L’ attestazione di qualità igienico-sanitaria TIFQ
è la garanzia dell’applicazione normativa
e del rispetto dei requisiti igienici
di fabbricazione e di utilizzo delle Attrezzature Alimentari.
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