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“Prescrizioni legislative e applicazioni volontarie per le Macchine e Attrezzature alimentari della Ristorazione” Criteri di conformità Martedì 28 Giugno 2011, Roma Palazzo Rospigliosi Pallavicini - Convegno IMPRENDITORIA TURISTICA E TECNOLOGIA 1 Promotori TIFQ I Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine Associazione Italiana Costruttori Macchine, Impianti, Attrezzature per la Produzione, la Lavorazione e la Conservazione Alimentare 28/06/2011 2 Componenti merceologiche ASSOFOODTEC I Associazione Italiana Costruttori Macchine, Impianti, Attrezzature per la Produzione, la Lavorazione e la Conservazione Alimentare Costruttori Costruttori Costruttori Costruttori Italiani Macchine Macchine per Affettatrici, Impianti Tritacarne Frigoriferi per Caffè espresso Lavorazione ed Attrezzature Delle Carni ed Affini per Bar 28/06/2011 Costruttori Macchine per Industria Alimentare Associazione Nazionale Costruttori Macchine per Gelato 3 TIFQ Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari Istituto Indipendente preposto alla verifica e attuazione delle normative e alla qualifica igienica delle tecnologie e dei processi produttivi . L’attività di certificazione riguarda i materiali a contatto con alimenti acqua potabile e cosmetici. Scopi : • Creare un “Sistema di Qualità Igienica” per l’intera filiera agro-alimentare. • L’Utente potrà essere informato sulla idoneità dei materiali e dei processi di trasformazione dell’alimento attraverso l’applicazione del “Marchio di Qualità Igienica “ sulla confezione. • Qualificare le tecnologie e i processi produttivi • Dotare del “Marchio di Qualità Igienica” le macchine e le attrezzature costruttive e di processo. 28/06/2011 4 Processo alimentare TIFQ: • • • a chi si rivolge Costruttori di Macchine e Attrezzature Alimentari Imprese Alimentari Rete di Vendita e Distribuzione 28/06/2011 www.tifq.it 5 ATTREZZATURE PER ALIMENTI TIFQ: Attribuzione delle responsabilità • Costruttore di attrezzature alimentari: • Rispetto delle norme nazionali ed europee costruttive • Valutazione dei rischi e delle buone pratiche di fabbricazione (GMP) • Fornire idonea dichiarazione di conformità • Fornire idonee e corrette istruzioni per la pulizia e sanificazione • Utilizzatore e Trasformatore di alimenti • Responsabile delle tecnologie utilizzate • Valutazione dei rischi e delle buone pratiche di produzione (GMP) • Responsabile diretta nei confronti del consumatore • Richiedere ai fornitori gli adempimenti delle conformità • Osservare le istruzioni d’uso e manutenzione del costruttore (HACCP) 28/06/2011 www.tifq.it 6 Costruttori di tecnologie a contatto con alimenti Legislazione europea Regolamento CE n.1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CE e 89/109/CE 28/06/2011 www.tifq.it 7 Costruttori di tecnologie a contatto con alimenti Reg. 1935/2004/CE : Il testo del Regolamento • Art. 3 – Requisiti generali – • I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di costruzione affinché non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: costituire un pericolo per la salute umana; modificare in modo inaccettabile la composizione degli alimenti; comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche 28/06/2011 8 Costruttori di tecnologie a contatto con alimenti Reg. 1935/2004/CE : Il testo del Regolamento • Art. 15 – Etichettatura – I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare devono riportare: la dicitura “per contatto con alimenti” o una specifica indicazione circa il loro utilizzo o il simbolo le condizioni di impiego con eventuali limitazioni e istruzioni da osservare per garantirne un impiego sicuro; se i materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari non sono venduti al dettaglio, le suddette informazioni possono comparire solo sui documenti di accompagnamento. 28/06/2011 www.tifq.it 9 Costruttori di tecnologie a contatto con alimenti Reg. 1935/2004/CE : Il testo del Regolamento • Art. 16 – Dichiarazione di conformità – • I materiali e gli oggetti devono essere corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Tale conformità deve essere provata da documenti attestanti prove e controlli effettuati (es. composizione dei materiali utilizzati, prove di migrazione globale e specifica) e resa disponibile qualora le autorità competenti la richiedano. Dove non esistano misure specifiche, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali relative alla conformità di materiali e oggetti o mantenere quelle già in vigore. 28/06/2011 www.tifq.it 10 Costruttori di tecnologie a contatto con alimenti Reg.1935/2004/CE: Il testo del Regolamento • Art. 17 – Rintracciabilità – • “La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi, per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione delle responsabilità” • In linea con il Reg. 178/2002/CE noto come “food law” le aziende dovranno predisporre dei sistemi per individuare, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, i fornitori e i soggetti a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti. Gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti devono essere identificati tramite etichettature, marchiature o con sistemi che ne consentano la rintracciabilità. 28/06/2011 www.tifq.it 11 Costruttori di tecnologie per alimenti Reg. CEE 1935/2004: Costruttori Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto alimenti sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari. Le imprese devono mettere a disposizione degli organi di controllo europei le informazioni che permettono di verificare il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere accompagnata da opportuna etichettatura, stampigliatura o marcatura (ove non possibile, da dichiarazione) per indicare che gli oggetti sono conformi alle disposizioni del regolamento. 28/06/2011 www.tifq.it 12 Costruttori di tecnologie a contatto con alimenti Reg. CEE 10/2011: Costruttori Regolamento (UE) N.10/2011 Riguardante i materiali e gli oggetti in plastica destinati al contattto con alimenti Questo regolamento abroga la Direttiva 2002/72/CE , si è reso necessario per fornire ai costruttori del settore alimentare una regolamentazione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e nel contempo accelerare il processo di innovazione legato all'utilizzo di nuovi materiali plastici. punti in evidenza: (10) L’uso di coloranti è assoggettato alle regolamentazione nazionali (32) Sono ammessi quale prove di conformità mediante calcoli, modellizzazione o argomentazioni scientifiche che attestano risultati rigorosi quanto le prove di cessione, finchè le condizioni di fabbricazione rimangono costanti. 28/06/2011 www.tifq.it 13 Costruttori di tecnologie Reg. CEE 10/2011: Materiali consentiti MATERIE PLASTICHE Per questo gruppo di materiali possono essere utilizzati: monomeri, sostanze di partenza, additivi e coloranti non devono superare il limite di migrazione globale e se richiesto specifica dei loro costituenti in sostanze simulanti dei prodotti alimentari; oggetti di materiale plastico già utilizzati disciplinato dal Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti 28/06/2011 www.tifq.it 14 Costruttori di tecnologie Regolamento (UE) N. 284/2011 Utensili in plastica da cucina importati dalla Cina e da Hong Kong Stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l’importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti. • Le ammine aromatiche sono una famiglia di composti tossici la cui presenza è dovuta a impurità o degradazione dei materiali impiegati nella fabbricazione delle plastiche. • L’utilizzo della formaldeide nella fabbricazione di materie plastiche è autorizzato, ma la norma dice che non deve rilasciare nei cibi più di 15 mg/kg. • La melammina, invece, è una materia prima utilizzate nella fabbricazione di colle, vernici e plastiche. Mescolata al latte e alle farine fa sembrare più alto il valore proteico ma provoca calcoli e insufficienza renale grave, con danni permanenti e a volte mortali • 28/06/2011 www.tifq.it 15 Costruttori di tecnologie Regolamento (UE) N. 284/2011 Utensili in plastica da cucina importati dalla Cina e da Hong Kong punti in evidenza: • a decorrere dal prossimo 1º luglio 2011 • L’obbligo per gli importatori o i loro rappresentanti di notificare all’autorità competent del punto di ingresso, delle partite originarie o provenienti dalla Cina e da Hong Kong • controlli documentali su tutte le partite entro due giorni lavorativi dal loro arrivo; • controlli di identità e fisici, tra cui analisi di laboratorio sul 10% delle partite, 28/06/2011 www.tifq.it 16 Costruttori di tecnologie Legislazione italiana Legge n. 283 del 1962 DM del 22/12/67 DM del 21/3/1973 e successivi aggiornamenti: Materiali disciplinati: carta, gomma, cellulosa rigenerata,vetro, acciaio inox DM del 18/2/84 Materiali disciplinati: banda stagnata DM del 4/4/85 Materiali disciplinati: ceramica DM del 1/6/88 n. 243 Materiali disciplinati: banda cromata DM del 18/04/2007 n.76 Materiali disciplinati: alluminio e leghe di alluminio. 28/06/2011 www.tifq.it 17 Costruttori di tecnologie D.M. 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipenti e utensili destinati al contatto con alimenti e con sostanze d’uso personale” Punti significativi: • Osservanza di liste positive per la composizione degli acciai.; • Rispetto dei limiti di migrazione globale e se previsti, specifica, in sostanze simulanti dei prodotti alimentari. • Obbligo di indicare in maniera visibile, leggibile e indelebile sulla confezione la dicitura “per alimenti” 28/06/2011 www.tifq.it 18 Costruttori di tecnologie D.M. 21 marzo 1973 : Materiali consentiti ACCIAIO INOX Per gli acciai inossidabili il Decreto fornisce una lista positiva degli acciai utilizzabili (Art. 36) L’idoneità all’uso a contatto con alimenti è subordinata al rispetto dei limiti di migrazione globale in sostanze simulanti dei prodotti alimentari e della migrazione specifica di Cr – Ni - Mn che per entrambi non deve superare le 0.1 ppm . Lista positiva visualizzabile nel sito www.tifq.it 28/06/2011 www.tifq.it 19 Costruttori di tecnologie ACCIAIO INOX Per gli acciai inossidabili il Decreto fornisce una lista positiva degli acciai utilizzabili (Art. 36) L’idoneità all’uso a contatto con alimenti è subordinata al rispetto dei limiti di migrazione globale in sostanze simulanti dei prodotti alimentari e della migrazione specifica di Cr – Ni - Mn che per entrambi non deve superare le 0.1 ppm . Lista positiva visualizzabile nel sito www.tifq.it 28/06/2011 www.tifq.it 20 Costruttori di tecnologie Materiali metallici a contatto con alimenti: IMPORTANTI cambiamenti in atto a livello comunitario Recentemente il Consiglio d’Europa attraverso l’European Directorate for the Quality of Medicine & HealthCare ha effettuato una libera consultazione relativamente ai materiali metallici a contatto con gli alimenti. In particolare l’obiettivo è la stesura di una Linea Guida indirizzata agli stati membri che non hanno una propria legislazione nazionale a cui potersi riferire. Il Gruppo tecnico di esperti europei sta lavorando alla stesura del documento guida vede tra i suoi componenti le Associazioni Europee dei produttori di materie (acciaio, rame, leghe metalliche, ecc) i rappresentanti di EFSA – Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, e rappresentati Istituzionali di alcuni stati membri, oltre ad Associazioni di categoria Europee interessate. La scadenza del mandato della Commissione a EDQM per la presentazione dello studio, attualmente in atto, è fine 2011, 28/06/2011 www.tifq.it 21 Costruttori di tecnologie Materiali metallici a contatto con alimenti: IMPORTANTI cambiamenti in atto a livello comunitario In questa fase la Linea Guida indica i limiti tossicologici di molti alimenti e conseguentemente indica le concentrazioni massimi consentite nelle diverse tipologie di materiali riporta conseguentemente limiti di cessione massimi consentiti. Un elementi importante di cui non si è tenuto conto è il tempo di contatto e le condizioni critiche di utilizzo dei diversi materiali. Possiamo prendere come esempio il brevissimo tempo di contato di una lama per una affettatrice, alcuni secondi, e un tempo contatto prolungato per la maturazione e manteca tura del gelato artigianale tra 48 a 72 ore. 28/06/2011 www.tifq.it 22 Costruttori di tecnologie Materiali metallici a contatto con alimenti: IMPORTANTI cambiamenti in atto a livello comunitario ASSOFOODTEC ha dato incarico all’Istituto TIFQ al fine di coordinare i diversi gruppi di lavoro settoriali al fine stendere un documento in cui vengono riportate le indicazioni e le criticità che le diverse tipologie di prodotti possono avere relativamente ai materiali metallici utilizzati quali: - Macchine caffè professionali – Macchine per Pasta fresca e pasta secca - Macchine per la lavorazione di olio Affettatrici e Tritacarne Macchine per il Bekery Macchine per il Gelato Artigianale Un primo contatto con ISS, Istituto Superiore di Sanità, ha ricevuto pieno assenso e disponibilità nel ricevere le osservazioni e le indicazioni dettate da Costruttori di Macchine Alimentari Italiani che rappresentano senza alcun dubbio un riferimento Europeo e Mondiale per le competenze legate alla trasformazione alimentare e non per ultimo a legislazioni costruttive nazionali disciplinate da quasi 40 anni 28/06/2011 www.tifq.it 23 Costruttori di tecnologie DM 21 marzo 1973 : Materiali consentiti OGGETTI IN VETRO I materiali utilizzati devono rispondere a quanto previsto dall’Art. 34. L’idoneità è subordinata all’Art. 35 che prevede prove di migrazione specifica per il Pb. 28/06/2011 www.tifq.it 24 Costruttori di tecnologie Altri materiali a contatto con alimenti D.M. 18 febbraio 1984 “Disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega Stagno-Piombo ed altri mezzi” D.M. 4 aprile 1985 “ Disciplina degli oggetti in ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari” limiti massimi di cessione Piombo e Cadmio D.M. 1 giugno 1988 “Disciplina degli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire in contatto con gli alimenti” DM 18 Aprile 2007 n.76 “Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti” % alluminio e altri costituenti nella lega (se alluminio puro % deve essere ≥ 99.0) requisiti di purezza 28/06/2011 www.tifq.it 25 Costruttori di tecnologie Materiali attualmente non regolamentati: ACCIAIO NON INOX, ALTRI METALLI O LEGHE METALLICHE (es. rame, ottone, ecc) Non esiste una regolamentazione specifica , valgono i requisiti generali (no cessione sostanze nocive, no alterazione delle caratteristiche organolettiche) Non sono applicabili i test di migrazione sui simulanti alimentari Verifica composizione del materiale e in seguito prove di migrazione sull’alimento reale per ricercare eventuali migranti (confronto tra alimento a contatto e alimento non a contatto) 28/06/2011 www.tifq.it 26 Costruttori trasformatori e distributori Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti Buone pratiche di fabbricazione • Devono assicurare gli aspetti di qualità che permettono di garantire che il prodotto ottenuto sia conforme ai requisiti del Regolamento 1935/2004 28/06/2011 27 Costruttori trasformatori e distributori Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti • (art. 3.a). CAMPO DI APPLICAZIONE • Con il Regolamento 2023/06/CE, entrato in applicazione a partire dal 1° agosto 2008, l’Unione Europea ha introdotto l’obbligo di regole GMP “Good Manufactoring Practices” ovvero: buone prassi di fabbricazione, per i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, per tutti i settori e tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Le GMP sono definite come gli aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, sino ad e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza. 28/06/2011 28 Costruttori trasformatori e distributori Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati • • • • • • • • • • a venire a contatto con gli alimenti CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 5.1 Tale Regolamento impone agli operatori del settore di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato che si basi sul monitoraggio dell’attuazione e del totale rispetto delle GMP” Il sistema di assicurazione della qualità richiesto dal Regolamento 2023/06/CE deve: a. tenere conto dell’adeguatezza del personale ; b. tenere conto dell’adeguatezza delle strutture e delle sedi; c. essere applicato tenendo conto della dimensione dell’impresa; d. prevedere istruzioni e procedure prestabilite; e. prevedere che i materiali di partenza siano selezionati e conformi con le specifiche prestabilite, in modo da garantire che il materiale o l’oggetto siano conformi alle norme ad esso applicabili ( fornitori qualificati); f. comprendere il monitoraggio dell’attuazione e del totale rispetto delle GMP; g. identificare misure correttive di eventuali mancanze di conformità alle GMP. 28/06/2011 29 Costruttori trasformatori e distributori Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti Manuale della qualità • Per quanto concerne la documentazione, il Regolamento prevede l’elaborazione e la conservazione, su supporto cartaceo o in formato elettronico, dei documenti riguardanti due ambiti: a) le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione, b) le registrazioni delle varie operazioni svolte. 28/06/2011 30 Costruttori trasformatori e distributori Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti attuazione • Il Regolamento 2023/06/CE prescrive che: • “Tutti gli operatori del settore devono istituire un sistema efficace di gestione della qualità nell’ambito delle operazioni di fabbricazione, adeguandolo alla loro posizione nella catena di approvvigionamento” • L’introduzione delle GMP rappresenta quindi un requisito cogente, a cui dovranno attenersi tutte le Società che operano e producono materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti entro il 1 Agosto 2008 28/06/2011 31 Reg. 2023/2006 GMP : Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti PLASTICHE RICICLATE • Tale procedura sarà definita in dettaglio dall' EFSA • (European Food Safety Authority). 28/06/2011 www.tifq.it 32 Sicurezza alimentare: del settore Alimentare è passata dalla valutazione del rischio relativamente agli INGREDIENTI successivamente ALIMENTO + CONTENITORE oggi deve riferire al processo ALIMENTO + PROCESSO PRODUTTIVO + CONTENITORE. 28/06/2011 www.tifq.it 33 Sicurezza alimentare: Sistemi per il trattamento di acqua potabile IL QUADRO LEGISLATIVO ATTUALE • Direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque (in vigore dal 25 dicembre 2003) L’articolo 10 della direttiva prevede che ogni Stato membro emani un provvedimento per l’idoneità dei materiali che entrano in contatto con le acque potabili . • D.Lgs 2 febbraio 2001 n.31 Decreto di attuazione direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque. • D.M 174/2004 “Materiali e oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” • D.M.443/90 “Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili”. 28/06/2011 www.tifq.it 34 Sicurezza alimentare: Sistemi per il trattamento di acqua potabile La norma a cui fare riferimento che regolamenta e definisce gli impianti e i macchinari che possono essere utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano è il: Decreto Ministeriale n° 443/90 del 21 /12/ 1990 “Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili” 28/06/2011 www.tifq.it 35 Sicurezza alimentare: Sistemi per il trattamento di acqua potabile Il Decreto prevede 7 tipologie di trattamento: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 28/06/2011 Gli addolcitori a scambio ionico I dosatori di reagenti chimici I sistemi ad osmosi inversa I Filtri Meccanici I sistemi fisici I filtri a carbone attivo I Filtri a struttura composita www.tifq.it 36 Sicurezza alimentare: Sistemi per il trattamento di acqua potabile Senza entrare nei particolari dei singoli trattamenti si deve prendere atto che il Decreto, vista la delicatezza della matrice coinvolta, prevede di fornire tutti gli impianti elementi utili ad assicurare che l’impianto scelto sia correttamente installato, collaudato e dotato di tutti i documenti necessari per una corretta gestione dell’impianto stesso. 28/06/2011 www.tifq.it 37 Sicurezza alimentare: Sistemi per il trattamento di acqua potabile Si rileva come la norma sia orientata ad assicurare che l’acqua, oggetto dei vari possibili tipi di trattamento, detenga ancora tutte le caratteristiche per definire la potabilità attraverso alcune, precise, indicazioni di tipo “strutturale” e altre di tipo “gestionale” argomento trattato dall’art. 3 del Decreto. 28/06/2011 www.tifq.it 38 Settore Alimentare Decreto legislativo 193/2007: settore alimentare In questo contesto si inseriscono anche i produttori e i rivenditori di materiali a contatto con alimenti, che fino a questo momento non erano mai stati sottoposti ad autorizzazione sanitaria ma venivano chiamati in causa solamente nel caso di segnalazioni di non conformità. Lo scenario giurisprudenziale in cui il decreto legislativo 193/2007 va operativamente a sanzionare coloro che non effettuano le DIA o coloro che non provvedono ad aggiornarla. 28/06/2011 39 Settore Alimentare Decreto legislativo 193/2007: settore alimentare Attuazione direttiva 2004/41/CE e le nuove sanzioni Abrogazione dell’istituto dell’autorizzazione sanitaria. In passato, chiunque avesse voluto aprire una attività legata al settore agroalimentare era tenuto a ottenere la conformità della struttura tramite il consenso favorevole della Asl. Abolizione dell’art. 2 della legge 283 del 1962. Dal 6 novembre 2007 il legislatore richiede agli operatori del settore di emettere una “Dichiarazione di Inizio Attività”, DIA, dove si affermi che la struttura, gli ambienti e le tecnologie siano a norma. In questo modo, i controlli da parte delle autorità preposte non sono più obbligatori, anche se idealmente potrebbero esserci in qualunque momento. La responsabilità dell’imprenditore, Quindi, appare evidente la volontà del legislatore di incrementare pesantemente che in questo modo deve necessariamente procurarsi dai suoi fornitori il maggior numero di informazioni relative all’oggetto dei propri acquisti, siano essi prodotti finiti o solo materie prime 28/06/2011 www.tifq.it 40 Settore Alimentare Decreto legislativo 193/2007: settore alimentare Attuazione direttiva 2004/41/CE e le nuove sanzioni La responsabilità dell’imprenditore, Quindi, appare evidente la volontà del legislatore di incrementare pesantemente che in questo modo deve necessariamente procurarsi dai suoi fornitori il maggior numero di informazioni relative all’oggetto dei propri acquisti, siano essi prodotti finiti o solo materie prime Il decreto legislativo 193 elimina le norme, o parti di esse, ancora esistenti relative a direttive europee già abrogate da precedenti regolamenti o decreti e fissa l’immediata erogazione di sanzioni amministrative (sino a 9000 euro per ogni non conformità) agli operatori di aziende agro-alimentari la cui condotta non risulta essere conferme ai principi di igiene. 28/06/2011 www.tifq.it 41 Costruttori trasformatori e distributori Direttiva 2006/42/CE - Reg.1935/2004/CE Reg.2023/2006/CE che fare? • Verifica dei componenti a contatto • Verifica dei sistemi assemblati • Verifica dei processi produttivi e di distribuzione 28/06/2011 www.tifq.it 42 Costruttori trasformatori e distributori la soluzione TIFQ • Verifica dei materiali e dichiarazioni dei fornitori Verifica dei processi di fabbricazione o di produzione • Valutazione del rischio nelle diverse fasi del processo • Stesura del dossier tecnico; comprova per la dichiarazione di conformità • Mantenimento e aggiornamento periodico della conformità 28/06/2011 www.tifq.it 43 Costruttori trasformatori e distributori TIFQ: Strumenti utilizzati • • • • Norme, legislazioni nazionali e comunitarie vigenti Regolamenti settoriali Linee Guida settoriali Check list di controllo 28/06/2011 www.tifq.it 44 TIFQ : Certificazione di prodotto e di processo L’ attestazione di qualità igienico-sanitaria TIFQ è la garanzia dell’applicazione normativa e del rispetto dei requisiti igienici di fabbricazione e di utilizzo delle Attrezzature Alimentari. 28/06/2011 www.tifq.it 45