bivermutuo casa 95

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bivermutuo casa 95
Decorrenza
23 Novembre 2009
Pag. 1 / 6
Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
1.1.1 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Mutui Ipotecari
BIVERMUTUO CASA 95
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Finalità del prestito
Ai sensi dell’art. 38 del D.L. 1/9/1993 n. 385 i mutui fondiari non possono superare l’80% del valore dell’immobile.
La caratteristica principale di Bivermutuo Casa 95 è la presenza di una polizza assicurativa, sottoscritta dalla Banca ed a
suo carico, che permette di superare il limite di concessione dell’80% del valore cauzionale dell’immobile arrivando fino
al 95%.
I finanziamenti devono essere destinati esclusivamente all’acquisto della prima casa e non possono superare l’importo di
euro 220.000,00.
Durata del prestito
Da un minimo di 5 ad un massimo di 30 anni.
Periodicità di rimborso
Rate mensili costanti posticipate con scadenza il giorno 10 del mese
Preammortamento
Una rata di soli interessi per il periodo intercorrente tra la data di stipula e la decorrenza dell’ammortamento; assume
scadenza fissa il giorno 10 del mese
Portabilità
Portabilità: ai sensi della legge 40/2007, in caso di mutuo ed altri contratti di finanziamento il debitore ha il diritto di
esercitare la facoltà di surroga di cui all’art. 1202 del Codice Civile senza l’applicazione di alcun onere e di richiedere
informazioni sull’ammontare del debito residuo e di riceverne tempestiva comunicazione. L’esercizio della facoltà di
surroga comporta il trasferimento del contratto esistente alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante con
l’esclusione di penali o di altri oneri di qualsiasi natura.
Modalità di pagamento
- addebito automatico su c/c acceso presso gli sportelli di Biverbanca;
Assicurazione obbligatoria dell'immobile ipotecato contro il rischio di incendio, scoppio, etc., con polizza vincolata a
favore della banca.
 Nei mutui a TASSO FISSO per tutta la durata del mutuo il mutuatario non potrà beneficiare di eventuali riduzioni dei
tassi che possano in futuro interessare questa tipologia di finanziamenti.
 Nei mutui a TASSO VARIABILE, dove i tassi di interesse variano in funzione dell’andamento dei parametri di
riferimento specificamente indicati nei contratti, i rischi connessi ai finanziamenti sono legati alla variabilità del
parametro di riferimento.
 Nei mutui a TASSO MISTO vengono applicate le stesse condizioni previste per i mutui abitativi a tasso fisso e
variabile con una maggiorazione. Pertanto i rischi connessi sono quelli legati alla diversa tipologia di tasso in cui il
mutuo viene a trovarsi di tempo in tempo.
BIVERBANCA S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale, Via Carso 15 - 13900 Biella - www.biverbanca.it Iscritta al Registro delle Imprese di Biella Numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01807130024 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 06090.5 Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all' Albo presso la Banca d'Italia al n. 5239 Aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale € 117.500.000,00 Riserve € 75.039.376,00
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CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente),
sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da
specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi
saranno oggetto di recupero integrale a parte.
Tasso Fisso: IRS* di periodo + spread differenziato in base alla durata del finanziamento
Indicatore sintetico di costo – I.S.C. (equivalente al tasso effettivo globale medio previsto
dall’art.13 della Legge 262/05) attualmente non superiore a
7,75%
Tasso Variabile: Euribor a 6 mesi** + spread differenziato in base alla durata del finanziamento
Indicatore sintetico di costo – I.S.C. (equivalente al tasso effettivo globale medio previsto
dall’art.13 della Legge 262/05) attualmente non superiore a
4,85%
Parametri di riferimento:
* IRS rilevato al momento della stipula o il giorno di decorrenza della variazione tasso sulla base della durata residua del mutuo (es. Durata 8 anni,
I.R.S. 8 anni) e allo stesso verrà applicata la maggiorazione prevista in contratto
**EURIBOR - il tasso iniziale rimarrà valido per il periodo di preammortamento e per il numero di mesi pattuito. Le rate successive verranno
regolate per periodi semestrali (ovvero sei mensilità o due trimestralità) e il tasso, troncato ai primi due decimali, sarà parametrato alla media
dell’EURIBOR a sei mesi rilevata il mese precedente l’inizio della semestralità, maggiorato dello spread indicato in contratto.
I PIANI DI AMMORTAMENTO dei mutui di cui al presente Foglio Informativo possono essere richiesti dalla clientela direttamente allo sportello
COMMISSIONI E SPESE
Tasso di mora (in aggiunta al tasso in vigore)
3 PUNTI
Calcolo interessi
divisore anno civile
Penale su rimborsi anticipati rate e/o anticipata estinzione *
Mutui a tasso fisso
Mutui a tasso variabile
* La presente penale non si applica qualora ricorrano i presupposti previsti dal DecretoLegge n. 7 del 31/01/07 così come convertito dalla Legge n. 40 del 2007
Accolli mutui ipotecari o Subingresso
2,00%
1,50%
€ 103,29
Spese istruttoria (calcolate su importo finanziato)
Importo minimo
Supplemento per frazionamenti
0,30%
€ 250,00
€ 51,65
Imposta sostitutiva su finanziamenti medio/lungo termine
Come da normative vigenti
Cancellazione totale ipoteca
€ 51,65
Cancellazioni parziali, restrizioni o postergazioni ipoteca
Sull’importo dell’ipoteca da liberare o postergare
Per importi entro il € 25.000
per importi oltre € 25.000
Commissioni per invio comunicazioni condizioni
Costo spedizione avvisi
Certificazioni Interessi
Penale su rate mutuo insolute
€ 51,65
€ 154,94
€ 1,80
€ 1,80
€ 12,00
€ 5,00
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SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO
Condizioni per l'erogazione del mutuo.
L'importo del mutuo al netto dell'imposta sostitutiva e della commissione da riconoscere a Biverbanca per spese di istruttoria pratica, viene erogato
da Biverbanca al mutuatario al momento della stipula del contratto di mutuo; tale somma viene costituita in pegno dal mutuatario in favore di
Biverbanca, a parziale garanzia degli adempimenti da essa assunti nel contratto di mutuo circa:
- il perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria, avente i requisiti specificati nel contratto, sui beni immobili costituiti in garanzia;
- l'inesistenza di gravami o vincoli di qualsiasi genere pregiudizievoli per l'ipoteca stessa, che dovrà risultare dalla apposita "relazione notarile
definitiva" richiesta da Biverbanca;
- l'esistenza della polizza di assicurazione contro i danni da incendio, caduta di fulmini, scoppio dell'immobile oggetto della garanzia ipotecaria.
Oneri fiscali e spese.
Il mutuatario si obbliga a rimborsare senza eccezioni ogni somma che Biverbanca fosse tenuto a versare per imposte, tasse e tributi di qualsiasi
natura e relativi aumenti che colpiscano attualmente o fossero per colpire l'interesse o il capitale od entrambi, in dipendenza del mutuo. Il
mutuatario è pure obbligato a rifondere integralmente alla Banca le spese conseguenti ad atti giudiziali od a pratiche stragiudiziali necessarie per
l'adempimento del contratto.
Variabilità dei tassi
Se il contratto non prevede espressamente il tasso fisso per tutta la durata del rimborso, qualora gli interessi corrispettivi del mutuo vengano
determinati attraverso il parametro “EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate” (tasso al quale vengono offerti depositi da parte di banche primarie ad
altre banche primarie, rilevato giornalmente alle ore 11 dal Comitato di gestione “Euribor Panel Steering Committee” diffuso alle pagine 248 e
seguenti del circuito Telerate e pubblicato anche sulla stampa specializzata), il tasso iniziale, come indicato nell’art. 5 del contratto di mutuo, rimarrà
valido per il periodo di preammortamento e per il numero di mesi pattuito. Le rate successive verranno regolate per periodi semestrali (ovvero sei
mensilità o due trimestralità) e il tasso, troncato ai primi due decimali, sarà parametrato alla media dell’EURIBOR a sei mesi rilevata il mese
precedente l’inizio della semestralità, maggiorato dello spread indicato in contratto.
Le variazioni del tasso di interesse in aumento o in diminuzione, derivanti dalla variazione dell’ EURIBOR, saranno applicate senza necessità per
Biverbanca di procedere ad alcuna comunicazione alla parte mutuataria stessa, ed il piano di ammortamento allegato al contratto rimarrà
comunque immutato, conteggiando a parte la differenza di interessi al fine della determinazione delle rate.
Qualora gli interessi corrispettivi del mutuo vengano determinati attraverso il parametro “Tasso B.C.E.” (tasso sulle operazioni di rifinanziamento
principale della Banca Centrale Europea), rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” o da altro quotidiano equipollente ovvero
rilevabile dal sito internet della Banca d’Italia, sezione Eurosistema e SEBC, il tasso iniziale, come indicato nell’art. 5 del contratto di mutuo, rimarrà
valido sino alla prima variazione del Tasso B.C.E. successiva alla data di stipula del contratto di mutuo.
Le variazioni del tasso di interesse in aumento o in diminuzione, derivanti dalla variazione del Tasso B.C.E., saranno applicate senza necessità per
Biverbanca di procedere ad alcuna comunicazione alla parte mutuataria stessa, ed il piano di ammortamento allegato al contratto rimarrà
comunque immutato, conteggiando a parte la differenza di interessi al fine della determinazione delle rate.
Se il contratto, inizialmente regolato a tasso variabile, prevede per il cliente la possibilità di applicare in futuro un tasso fisso, e la parte mutuataria
intenda avvalersi di tale facoltà, la richiesta dovrà essere comunicata per iscritto a Biverbanca con almeno 30 giorni di preavviso. Qualora
l’applicazione del tasso fisso sia contrattualmente legata all’IRS (Interest Rate Swap – tasso al quale vengono offerti depositi da parte di banche
primarie ad altre banche primarie, rilevato giornalmente e pubblicato anche sulla stampa specializzata) tale parametro sarà rilevato il giorno di
decorrenza della variazione tasso sulla base della durata residua del mutuo (es. Durata residua 8 anni, I.R.S. 8 anni) e allo stesso verrà applicata la
maggiorazione prevista in contratto
Qualora per qualsiasi motivo venissero meno i parametri sopra indicati (EURIBOR, Tasso B.C.E., I.R.S.) gli interessi di cui al presente contratto
verranno computati con un altro tasso di riferimento concordato tra le parti.
Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo entro tre mesi dal venir meno del citato parametro, il contratto si intenderà risolto e la parte
mutuataria avrà l’obbligo di corrispondere immediatamente il debito esistente.
In caso di ritardo saranno dovuti, dalla parte mutuataria, gli interessi di mora sulla somma non restituita, calcolati ad un tasso pari all’ultimo
applicato con il parametro valido, maggiorato di 3 punti percentuali.
Ferma restando la variabilità del tasso stabilita, lo stesso non potrà superare, nel corso di tutta la durata del mutuo, il tasso massimo indicato nella
sezione C) del presente Foglio Informativo.
Estinzione anticipata del mutuo.
L'estinzione anticipata totale o parziale è consentita alle seguenti condizioni:
a) siano decorsi diciotto mesi dalla stipula del presente contratto;
b) il rimborso anticipato avvenga in corrispondenza della scadenza di una rata contrattuale;
c) la restituzione del debito residuo segua, a far tempo dalla successiva scadenza, con la prevista rata di ammortamento;
d) il mutuatario abbia soddisfatto ogni obbligo dipendente dal contratto su di esso gravante al momento dell’estinzione anticipata
Sulle quote di capitale rimborsate prima della scadenza contrattuale, la parte mutuataria dovrà corrispondere a Biverbanca, oltre agli interessi al
tasso contrattuale vigente, dal giorno di scadenza dell’ultima rata in precedenza pagata a quello di pagamento anticipato, unicamente un compenso
onnicomprensivo dell’1,50% per i mutui regolati a tasso variabile o del 2,00% per i mutui regolati a tasso fisso, ai sensi dell’art. 40, primo comma,
T.U. secondo la seguente formula esemplificativa:
mutuo a tasso variabile – debito residuo Euro 100.000 – commissione Euro 1.500
mutuo tasso fisso - debito residuo Euro 100.000 - commissione Euro 2.000
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Conservazione dell'immobile.
Il mutuatario, l'eventuale datore di ipoteca e i loro aventi causa, sono obbligati a mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia in lodevole
stato gli immobili ipotecati, e quindi a fare tutte le operazioni occorrenti per la conservazione degli stessi secondo la loro natura, ad effettuare
puntualmente ed a giustificare, su richiesta, il regolare soddisfacimento di qualsiasi tassa od imposta gravante su detti immobili, a non locare gli
immobili ipotecati con locazioni totali o parziali eccedenti la durata minima prevista dalla legge 9/12/1998 n° 431 senza il consenso scritto di
Biverbanca e a non fare cosa alcuna che possa menomarne il valore.
E' pure loro obbligo di dare, senza ritardo, notizia a Biverbanca di ogni mutamento che fosse apportato agli stabili, dovuto ad attentato al diritto di
proprietà, ad infortunio o a qualunque altra causa, compresi i casi di demolizione, ricostruzione o ristrutturazione anche parziale dei fabbricati
ipotecati
Al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo precedente, Biverbanca, d'intesa con il mutuatario o con il datore d'ipoteca, potrà fare
ispezionare gli immobili ipotecati da persona di propria fiducia, a spese del mutuatario.
Qualora si verificasse una diminuzione della capacità cauzionale degli stabili per effetto di deprezzamento, comprovato da perizia richiesta da
Biverbanca a spese del mutuatario, quest'ultimo si impegna a fornire a Biverbanca, a semplice richiesta scritta della medesima, un congruo
supplemento di ipoteca o altra idonea garanzia.
Se il mutuatario non adempisse alla suddetta richiesta entro 20 giorni Biverbanca avrà facoltà di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del
termine e di richiedere l’immediata restituzione di tutto quanto ad essa dovuto e senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda
giudiziale.
Assicurazione dell'immobile.
Il mutuatario, l'eventuale datore di ipoteca e i loro aventi causa si obbligano ad assicurare e mantenere assicurati i fabbricati dati in garanzia - con
una compagnia di assicurazioni di gradimento di Biverbanca - contro i danni da incendio, caduta di fulmini, scoppio o altro sinistro. La polizza
relativa deve essere vincolata a favore di Biverbanca ed una copia lasciata in deposito presso Biverbanca stessa.
Il mutuatario, l'eventuale datore di ipoteca e i loro aventi causa sono tenuti a pagare almeno quindici giorni prima della scadenza i premi di
assicurazione dovuti ed a comprovare detto pagamento. In difetto di ciò, Biverbanca potrà provvedere direttamente con diritto di rivalsa nei confronti
dei debitori per capitale, interessi e spese.
E’ pure facoltà di Biverbanca di stipulare, a spese della parte mutuataria, assicurazione in proprio nome presso una Compagnia di propria scelta,
quando non ritenendosi adeguatamente garantita dalla polizza stipulata dal mutuatario, ne avesse richiesto allo stesso la sostituzione e questo non
avesse ottemperato all’invito. Analoga facoltà è attribuita nel caso di mancato pagamento del premio da parte del mutuatario.
Qualora si verificasse taluno degli eventi coperti dall'assicurazione, il mutuatario l'eventuale datore d'ipoteca e i loro aventi causa dovranno, a pena di risoluzione del
contratto, informare entro tre giorni Biverbanca che avrà diritto di intervenire negli atti di accertamento dei danni ovvero anche di promuoverli, se li giudicherà di suo
interesse, a spese del mutuatario.
Gli indennizzi liquidati dalla Compagnia di assicurazioni dovranno da questa esser pagati a Biverbanca che, al netto delle spese eventualmente
sostenute per l’accertamento del danno, li terrà a deposito e potrà svincolarli a favore dei proprietari a condizione che sia comprovata la
riedificazione e il ripristino delle unità immobiliari distrutte o danneggiate, oppure utilizzarli per estinguere o ridurre il debito residuo, mediante
scomputo delle rate a scadere.
Decadenza e clausola risolutiva espressa.
Biverbanca si riserva di considerare risolto di diritto il contratto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a) insolvenza
b) verificata diminuzione delle garanzie prestate
c) perimento o deterioramento dei beni ipotecati
Il contratto s'intenderà ugualmente risolto di diritto qualora:
a) il mutuatario, l'eventuale datore d'ipoteca e/o i loro aventi causa avessero taciuto debiti per imposte, tributi, prescrizioni di qualsiasi natura
aventi prelazione sul credito di Biverbanca ovvero l'esistenza di usi civici o di altri vincoli o pesi che menomassero la garanzia;
b) il contratto di assicurazione contro i danni, richiamato nel contratto di mutuo, venisse comunque risolto e non tosse possibile per qualsiasi
causa stipularlo con altra compagnia di gradimento di Biverbanca;
c) fosse appurata l'esistenza di gravami o vincoli pregiudizievoli per l'ipoteca iscritta a favore di Biverbanca, che non sia stato possibile accertare
in base alla "relazione notarile definitiva"
d) Biverbanca riscontri la non veridicità dei dati dichiarati dal mutuatario nella domanda di mutuo oppure la non veridicità dei dati contenuti nei
documenti prodotti a Biverbanca in relazione alla stessa domanda, nonchè qualora riscontri la falsità dei suddetti documenti;
e) vengano promossi procedimenti esecutivi o conservativi sui beni costituiti a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto, ovvero il
mutuatario o il datore di ipoteca o pegno venga assoggettato ad una qualsiasi procedura prevista dalla legge fallimentare, vi compresa
l'amministrazione controllata.
Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto, Biverbanca avrà diritto di esigere l’immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche
di mora, nella misura indicata nel contratto di mutuo e accessori, nonchè di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del
mutuatario sia del garante, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. Sull’importo relativo a tale credito non è consentita la
capitalizzazione periodica. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dal mutuatario e dal garante, sia se costituite con il presente atto,
sia se successivamente acquisite.
Qualora il mutuatario non rivesta la qualità di consumatore, secondo la definizione data dall'art. 1469-bis c.c., Biverbanca potrà altresì recedere dal
contratto di mutuo in qualsiasi momento e con effetto immediato, previa comunicazione con lettera raccomandata, al verificarsi di una qualsiasi
delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza.
E' convenzionalmente parificato alle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. il verificarsi di un qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione
patrimoniale, finanziaria, legale o economica e, in particolare, una qualsiasi delle seguenti circostanze: elevazione di protesto, emissione di decreto
ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale,
BIVERBANCA S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale, Via Carso 15 - 13900 Biella - www.biverbanca.it Iscritta al Registro delle Imprese di Biella Numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01807130024 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena
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procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo
patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale, richiesta di assoggettamento
ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16.3.1942, n°267 (legge fallimentare).
In caso di recesso, al mutuatario sarà dato con la predetta raccomandata, per il pagamento di quando dovuto, un termine non inferiore ad un
giorno.
Capitalizzazione interessi di mora.
In caso di ritardo nel pagamento della rata, il mutuatario è tenuto comunque a corrispondere a Biverbanca gli interessi di mora nella misura
convenuta nel contratto di mutuo. Detti interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di alcuna intimazione nè di messa in mora, ma soltanto per
la scadenza del termine.
I suddetti interessi saranno calcolati sull’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata non pagata, comprensivo di capitale,
interessi, spese e quant’altro pattuito, dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento. Su detti interessi non è consentita la
capitalizzazione periodica. Qualora il ritardo nel pagamento sia tale da consentire a Biverbanca di ritenere risolto il contratto, gli interessi saranno
invece calcolati sull'intero importo residuo del mutuo a decorrere dalla data in cui Biverbanca avrà comunicato al mutuatario la risoluzione del
contratto.
PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 1)
Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una
procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il
rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.
Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve
comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in
parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una
richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure
utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta
necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000,00. La decisione, motivata, viene
adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I
termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere
la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla messa a disposizione del
bonifico.
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un
importo fino a Euro 50.000,00 maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal
d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento,
l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
1) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
2) Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a
disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma
di denaro) possono coincidere.
BIVERBANCA S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale, Via Carso 15 - 13900 Biella - www.biverbanca.it Iscritta al Registro delle Imprese di Biella Numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01807130024 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 06090.5 Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all' Albo presso la Banca d'Italia al n. 5239 Aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale € 117.500.000,00 Riserve € 75.039.376,00
Foglio Informativo
Decorrenza
23 Novembre 2009
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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1.1.1 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Mutui Ipotecari
BIVERMUTUO CASA 95
LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE
Persone Fisiche
Persone Giuridiche
Garanzie:
Contrattualità:
Preammortamento:
Ammortamento:
Rata:
Rata costante:
Spread:
Tasso variabile:
Tasso fisso:
Tasso misto:
Capitale
residuo
prefissato:
Indicatore
Sintetico di Costo
(ISC):
Agevolazioni
Fiscali:
Certificazione anagrafica completa rilasciata dal comune, codice fiscale, dati documentali modello
730/740/101/201, ultima busta paga, atto di acquisto, compromesso di vendita e/o dichiarazione di
successione o atto di donazione.
Atto costitutivo (copia autentica), partita IVA, modello 750/760, certificato di iscrizione alla CCIAA.
Ipoteca immobiliare cons. contestuale (Importo iscrizione ipotecaria pari a due volte il capitale mutuato).
Atto pubblico notarile.
Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rat comprendenti una
quota capitale ed una quota interessi.
Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze
stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc. con scadenza il giorno 10 del
mese di scadenza). La rata è composta di una quota capitale, cioè una parte dell’importo prestato e da
una quota di interessi, relativa ad una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo. Una rata di soli
interessi per il periodo intercorrente tra la data di stipula e la decorrenza dell'ammortamento, assume
scadenza fissa il giorno 10 del mese.
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Valore da sommare al parametro di riferimento. Fisso per tutta la durata.
Nei mutui a tasso variabile il tasso di interesse varia in relazione all’andamento di uno o più parametri
Specificatamente indicati ne contratto di mutuo. Il mutuo a tasso variabile consente al consumatore di
corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato. Questo mutuo è indicato
per il cliente che preferisca rate di mutuo variabili nel corso della vita del mutuo, in relazione
all’andamento dei tassi di interesse di mercato.
Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del mutuo dà al consumatore la certezza della misura
del tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato. Questo mutuo è indicato per il cliente che
voglia conoscere, fin dalla stipula del contratto, gli importo delle singole rate a scadere e l’ammontare
complessivo del debito (capitale ed interessi) da restituire.
Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile, o viceversa, a scadenze fisse e/o determinate
condizioni specificatamente indicate nel contratto di mutuo. Consente, al consumatore che preferisca
non prendere subito una decisione definitiva sul tipo di tasso, di alternare a tempi prestabiliti
contrattualmente gli effetti del tasso fisso e del tasso variabile. Valgono le stesse condizioni previste per i
mutui di analoga tipologia (Ordinari o Prima Casa) ed in funzione dell’opzione prevista per il tasso
iniziale ( 5,10,15 anni) e conseguentemente, per quanto riguarda lo spread sul tasso variabile, in
funzione della durata prevista.
La quota di capitale residuo fissata tra le parti al momento della stipula del mutuo ipotecario, di norma
compresa tra il 25% e il 50% dell'importo totale del finanziamento. Alla scadenza del mutuo il cliente
potrà ripianare o, eventualmente, dilazionare per un ulteriore periodo massimo di 60 mesi.
L’ ISC è un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale sull’ammontare del
prestito concesso. Nel calcolo sono comprese le seguenti componenti di costo per il cliente: spese
istruttoria ed apertura pratica di credito; spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se
stabilite dal creditore; costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento
del credito; spese per le assicurazioni e garanzie, imposte dalla banca; altre spese contemplate nel
contratto; rimborso del capitale e pagamento degli interessi. Per i mutui a tasso variabile l’indicazione
dell’ISC viene data sulla base del tasso calcolato secondo i parametri vigenti alla data di compilazione
del prospetto (tasso a regime). Il calcolo dell’ISC è effettuato al netto delle spese istruttoria. Infatti
l’applicazione delle stesse è subordinata al non superamento della soglia d’usura fissata trimestralmente
dalla Banca d’Italia ed affissa nei locali aperti al pubblico della Banca.
Detrazione del 19% sugli interessi (massimo € 3.615,20) relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto
dell'abitazione principale (Prima Casa) - Art. 13/bis D.P.R. 917/86
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