bivermutuo casa 95
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bivermutuo casa 95
Decorrenza 23 Novembre 2009 Pag. 1 / 6 Foglio Informativo Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) 1.1.1 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Mutui Ipotecari BIVERMUTUO CASA 95 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Finalità del prestito Ai sensi dell’art. 38 del D.L. 1/9/1993 n. 385 i mutui fondiari non possono superare l’80% del valore dell’immobile. La caratteristica principale di Bivermutuo Casa 95 è la presenza di una polizza assicurativa, sottoscritta dalla Banca ed a suo carico, che permette di superare il limite di concessione dell’80% del valore cauzionale dell’immobile arrivando fino al 95%. I finanziamenti devono essere destinati esclusivamente all’acquisto della prima casa e non possono superare l’importo di euro 220.000,00. Durata del prestito Da un minimo di 5 ad un massimo di 30 anni. Periodicità di rimborso Rate mensili costanti posticipate con scadenza il giorno 10 del mese Preammortamento Una rata di soli interessi per il periodo intercorrente tra la data di stipula e la decorrenza dell’ammortamento; assume scadenza fissa il giorno 10 del mese Portabilità Portabilità: ai sensi della legge 40/2007, in caso di mutuo ed altri contratti di finanziamento il debitore ha il diritto di esercitare la facoltà di surroga di cui all’art. 1202 del Codice Civile senza l’applicazione di alcun onere e di richiedere informazioni sull’ammontare del debito residuo e di riceverne tempestiva comunicazione. L’esercizio della facoltà di surroga comporta il trasferimento del contratto esistente alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante con l’esclusione di penali o di altri oneri di qualsiasi natura. Modalità di pagamento - addebito automatico su c/c acceso presso gli sportelli di Biverbanca; Assicurazione obbligatoria dell'immobile ipotecato contro il rischio di incendio, scoppio, etc., con polizza vincolata a favore della banca. Nei mutui a TASSO FISSO per tutta la durata del mutuo il mutuatario non potrà beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi che possano in futuro interessare questa tipologia di finanziamenti. Nei mutui a TASSO VARIABILE, dove i tassi di interesse variano in funzione dell’andamento dei parametri di riferimento specificamente indicati nei contratti, i rischi connessi ai finanziamenti sono legati alla variabilità del parametro di riferimento. Nei mutui a TASSO MISTO vengono applicate le stesse condizioni previste per i mutui abitativi a tasso fisso e variabile con una maggiorazione. Pertanto i rischi connessi sono quelli legati alla diversa tipologia di tasso in cui il mutuo viene a trovarsi di tempo in tempo. BIVERBANCA S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale, Via Carso 15 - 13900 Biella - www.biverbanca.it Iscritta al Registro delle Imprese di Biella Numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01807130024 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 06090.5 Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all' Albo presso la Banca d'Italia al n. 5239 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale € 117.500.000,00 Riserve € 75.039.376,00 Decorrenza Foglio Informativo Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) 23 Novembre 2009 Pag. 2 / 6 1.1.1 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Mutui Ipotecari BIVERMUTUO CASA 95 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte. Tasso Fisso: IRS* di periodo + spread differenziato in base alla durata del finanziamento Indicatore sintetico di costo – I.S.C. (equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall’art.13 della Legge 262/05) attualmente non superiore a 7,75% Tasso Variabile: Euribor a 6 mesi** + spread differenziato in base alla durata del finanziamento Indicatore sintetico di costo – I.S.C. (equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall’art.13 della Legge 262/05) attualmente non superiore a 4,85% Parametri di riferimento: * IRS rilevato al momento della stipula o il giorno di decorrenza della variazione tasso sulla base della durata residua del mutuo (es. Durata 8 anni, I.R.S. 8 anni) e allo stesso verrà applicata la maggiorazione prevista in contratto **EURIBOR - il tasso iniziale rimarrà valido per il periodo di preammortamento e per il numero di mesi pattuito. Le rate successive verranno regolate per periodi semestrali (ovvero sei mensilità o due trimestralità) e il tasso, troncato ai primi due decimali, sarà parametrato alla media dell’EURIBOR a sei mesi rilevata il mese precedente l’inizio della semestralità, maggiorato dello spread indicato in contratto. I PIANI DI AMMORTAMENTO dei mutui di cui al presente Foglio Informativo possono essere richiesti dalla clientela direttamente allo sportello COMMISSIONI E SPESE Tasso di mora (in aggiunta al tasso in vigore) 3 PUNTI Calcolo interessi divisore anno civile Penale su rimborsi anticipati rate e/o anticipata estinzione * Mutui a tasso fisso Mutui a tasso variabile * La presente penale non si applica qualora ricorrano i presupposti previsti dal DecretoLegge n. 7 del 31/01/07 così come convertito dalla Legge n. 40 del 2007 Accolli mutui ipotecari o Subingresso 2,00% 1,50% € 103,29 Spese istruttoria (calcolate su importo finanziato) Importo minimo Supplemento per frazionamenti 0,30% € 250,00 € 51,65 Imposta sostitutiva su finanziamenti medio/lungo termine Come da normative vigenti Cancellazione totale ipoteca € 51,65 Cancellazioni parziali, restrizioni o postergazioni ipoteca Sull’importo dell’ipoteca da liberare o postergare Per importi entro il € 25.000 per importi oltre € 25.000 Commissioni per invio comunicazioni condizioni Costo spedizione avvisi Certificazioni Interessi Penale su rate mutuo insolute € 51,65 € 154,94 € 1,80 € 1,80 € 12,00 € 5,00 BIVERBANCA S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale, Via Carso 15 - 13900 Biella - www.biverbanca.it Iscritta al Registro delle Imprese di Biella Numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01807130024 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 06090.5 Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all' Albo presso la Banca d'Italia al n. 5239 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale € 117.500.000,00 Riserve € 75.039.376,00 Foglio Informativo Decorrenza Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) 23 Novembre 2009 Pag. 3 / 6 1.1.1 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Mutui Ipotecari BIVERMUTUO CASA 95 SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO Condizioni per l'erogazione del mutuo. L'importo del mutuo al netto dell'imposta sostitutiva e della commissione da riconoscere a Biverbanca per spese di istruttoria pratica, viene erogato da Biverbanca al mutuatario al momento della stipula del contratto di mutuo; tale somma viene costituita in pegno dal mutuatario in favore di Biverbanca, a parziale garanzia degli adempimenti da essa assunti nel contratto di mutuo circa: - il perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria, avente i requisiti specificati nel contratto, sui beni immobili costituiti in garanzia; - l'inesistenza di gravami o vincoli di qualsiasi genere pregiudizievoli per l'ipoteca stessa, che dovrà risultare dalla apposita "relazione notarile definitiva" richiesta da Biverbanca; - l'esistenza della polizza di assicurazione contro i danni da incendio, caduta di fulmini, scoppio dell'immobile oggetto della garanzia ipotecaria. Oneri fiscali e spese. Il mutuatario si obbliga a rimborsare senza eccezioni ogni somma che Biverbanca fosse tenuto a versare per imposte, tasse e tributi di qualsiasi natura e relativi aumenti che colpiscano attualmente o fossero per colpire l'interesse o il capitale od entrambi, in dipendenza del mutuo. Il mutuatario è pure obbligato a rifondere integralmente alla Banca le spese conseguenti ad atti giudiziali od a pratiche stragiudiziali necessarie per l'adempimento del contratto. Variabilità dei tassi Se il contratto non prevede espressamente il tasso fisso per tutta la durata del rimborso, qualora gli interessi corrispettivi del mutuo vengano determinati attraverso il parametro “EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate” (tasso al quale vengono offerti depositi da parte di banche primarie ad altre banche primarie, rilevato giornalmente alle ore 11 dal Comitato di gestione “Euribor Panel Steering Committee” diffuso alle pagine 248 e seguenti del circuito Telerate e pubblicato anche sulla stampa specializzata), il tasso iniziale, come indicato nell’art. 5 del contratto di mutuo, rimarrà valido per il periodo di preammortamento e per il numero di mesi pattuito. Le rate successive verranno regolate per periodi semestrali (ovvero sei mensilità o due trimestralità) e il tasso, troncato ai primi due decimali, sarà parametrato alla media dell’EURIBOR a sei mesi rilevata il mese precedente l’inizio della semestralità, maggiorato dello spread indicato in contratto. Le variazioni del tasso di interesse in aumento o in diminuzione, derivanti dalla variazione dell’ EURIBOR, saranno applicate senza necessità per Biverbanca di procedere ad alcuna comunicazione alla parte mutuataria stessa, ed il piano di ammortamento allegato al contratto rimarrà comunque immutato, conteggiando a parte la differenza di interessi al fine della determinazione delle rate. Qualora gli interessi corrispettivi del mutuo vengano determinati attraverso il parametro “Tasso B.C.E.” (tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” o da altro quotidiano equipollente ovvero rilevabile dal sito internet della Banca d’Italia, sezione Eurosistema e SEBC, il tasso iniziale, come indicato nell’art. 5 del contratto di mutuo, rimarrà valido sino alla prima variazione del Tasso B.C.E. successiva alla data di stipula del contratto di mutuo. Le variazioni del tasso di interesse in aumento o in diminuzione, derivanti dalla variazione del Tasso B.C.E., saranno applicate senza necessità per Biverbanca di procedere ad alcuna comunicazione alla parte mutuataria stessa, ed il piano di ammortamento allegato al contratto rimarrà comunque immutato, conteggiando a parte la differenza di interessi al fine della determinazione delle rate. Se il contratto, inizialmente regolato a tasso variabile, prevede per il cliente la possibilità di applicare in futuro un tasso fisso, e la parte mutuataria intenda avvalersi di tale facoltà, la richiesta dovrà essere comunicata per iscritto a Biverbanca con almeno 30 giorni di preavviso. Qualora l’applicazione del tasso fisso sia contrattualmente legata all’IRS (Interest Rate Swap – tasso al quale vengono offerti depositi da parte di banche primarie ad altre banche primarie, rilevato giornalmente e pubblicato anche sulla stampa specializzata) tale parametro sarà rilevato il giorno di decorrenza della variazione tasso sulla base della durata residua del mutuo (es. Durata residua 8 anni, I.R.S. 8 anni) e allo stesso verrà applicata la maggiorazione prevista in contratto Qualora per qualsiasi motivo venissero meno i parametri sopra indicati (EURIBOR, Tasso B.C.E., I.R.S.) gli interessi di cui al presente contratto verranno computati con un altro tasso di riferimento concordato tra le parti. Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo entro tre mesi dal venir meno del citato parametro, il contratto si intenderà risolto e la parte mutuataria avrà l’obbligo di corrispondere immediatamente il debito esistente. In caso di ritardo saranno dovuti, dalla parte mutuataria, gli interessi di mora sulla somma non restituita, calcolati ad un tasso pari all’ultimo applicato con il parametro valido, maggiorato di 3 punti percentuali. Ferma restando la variabilità del tasso stabilita, lo stesso non potrà superare, nel corso di tutta la durata del mutuo, il tasso massimo indicato nella sezione C) del presente Foglio Informativo. Estinzione anticipata del mutuo. L'estinzione anticipata totale o parziale è consentita alle seguenti condizioni: a) siano decorsi diciotto mesi dalla stipula del presente contratto; b) il rimborso anticipato avvenga in corrispondenza della scadenza di una rata contrattuale; c) la restituzione del debito residuo segua, a far tempo dalla successiva scadenza, con la prevista rata di ammortamento; d) il mutuatario abbia soddisfatto ogni obbligo dipendente dal contratto su di esso gravante al momento dell’estinzione anticipata Sulle quote di capitale rimborsate prima della scadenza contrattuale, la parte mutuataria dovrà corrispondere a Biverbanca, oltre agli interessi al tasso contrattuale vigente, dal giorno di scadenza dell’ultima rata in precedenza pagata a quello di pagamento anticipato, unicamente un compenso onnicomprensivo dell’1,50% per i mutui regolati a tasso variabile o del 2,00% per i mutui regolati a tasso fisso, ai sensi dell’art. 40, primo comma, T.U. secondo la seguente formula esemplificativa: mutuo a tasso variabile – debito residuo Euro 100.000 – commissione Euro 1.500 mutuo tasso fisso - debito residuo Euro 100.000 - commissione Euro 2.000 BIVERBANCA S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale, Via Carso 15 - 13900 Biella - www.biverbanca.it Iscritta al Registro delle Imprese di Biella Numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01807130024 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 06090.5 Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all' Albo presso la Banca d'Italia al n. 5239 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale € 117.500.000,00 Riserve € 75.039.376,00 Foglio Informativo Decorrenza Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) 23 Novembre 2009 Pag. 4 / 6 1.1.1 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Mutui Ipotecari BIVERMUTUO CASA 95 Conservazione dell'immobile. Il mutuatario, l'eventuale datore di ipoteca e i loro aventi causa, sono obbligati a mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia in lodevole stato gli immobili ipotecati, e quindi a fare tutte le operazioni occorrenti per la conservazione degli stessi secondo la loro natura, ad effettuare puntualmente ed a giustificare, su richiesta, il regolare soddisfacimento di qualsiasi tassa od imposta gravante su detti immobili, a non locare gli immobili ipotecati con locazioni totali o parziali eccedenti la durata minima prevista dalla legge 9/12/1998 n° 431 senza il consenso scritto di Biverbanca e a non fare cosa alcuna che possa menomarne il valore. E' pure loro obbligo di dare, senza ritardo, notizia a Biverbanca di ogni mutamento che fosse apportato agli stabili, dovuto ad attentato al diritto di proprietà, ad infortunio o a qualunque altra causa, compresi i casi di demolizione, ricostruzione o ristrutturazione anche parziale dei fabbricati ipotecati Al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo precedente, Biverbanca, d'intesa con il mutuatario o con il datore d'ipoteca, potrà fare ispezionare gli immobili ipotecati da persona di propria fiducia, a spese del mutuatario. Qualora si verificasse una diminuzione della capacità cauzionale degli stabili per effetto di deprezzamento, comprovato da perizia richiesta da Biverbanca a spese del mutuatario, quest'ultimo si impegna a fornire a Biverbanca, a semplice richiesta scritta della medesima, un congruo supplemento di ipoteca o altra idonea garanzia. Se il mutuatario non adempisse alla suddetta richiesta entro 20 giorni Biverbanca avrà facoltà di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del termine e di richiedere l’immediata restituzione di tutto quanto ad essa dovuto e senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale. Assicurazione dell'immobile. Il mutuatario, l'eventuale datore di ipoteca e i loro aventi causa si obbligano ad assicurare e mantenere assicurati i fabbricati dati in garanzia - con una compagnia di assicurazioni di gradimento di Biverbanca - contro i danni da incendio, caduta di fulmini, scoppio o altro sinistro. La polizza relativa deve essere vincolata a favore di Biverbanca ed una copia lasciata in deposito presso Biverbanca stessa. Il mutuatario, l'eventuale datore di ipoteca e i loro aventi causa sono tenuti a pagare almeno quindici giorni prima della scadenza i premi di assicurazione dovuti ed a comprovare detto pagamento. In difetto di ciò, Biverbanca potrà provvedere direttamente con diritto di rivalsa nei confronti dei debitori per capitale, interessi e spese. E’ pure facoltà di Biverbanca di stipulare, a spese della parte mutuataria, assicurazione in proprio nome presso una Compagnia di propria scelta, quando non ritenendosi adeguatamente garantita dalla polizza stipulata dal mutuatario, ne avesse richiesto allo stesso la sostituzione e questo non avesse ottemperato all’invito. Analoga facoltà è attribuita nel caso di mancato pagamento del premio da parte del mutuatario. Qualora si verificasse taluno degli eventi coperti dall'assicurazione, il mutuatario l'eventuale datore d'ipoteca e i loro aventi causa dovranno, a pena di risoluzione del contratto, informare entro tre giorni Biverbanca che avrà diritto di intervenire negli atti di accertamento dei danni ovvero anche di promuoverli, se li giudicherà di suo interesse, a spese del mutuatario. Gli indennizzi liquidati dalla Compagnia di assicurazioni dovranno da questa esser pagati a Biverbanca che, al netto delle spese eventualmente sostenute per l’accertamento del danno, li terrà a deposito e potrà svincolarli a favore dei proprietari a condizione che sia comprovata la riedificazione e il ripristino delle unità immobiliari distrutte o danneggiate, oppure utilizzarli per estinguere o ridurre il debito residuo, mediante scomputo delle rate a scadere. Decadenza e clausola risolutiva espressa. Biverbanca si riserva di considerare risolto di diritto il contratto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) insolvenza b) verificata diminuzione delle garanzie prestate c) perimento o deterioramento dei beni ipotecati Il contratto s'intenderà ugualmente risolto di diritto qualora: a) il mutuatario, l'eventuale datore d'ipoteca e/o i loro aventi causa avessero taciuto debiti per imposte, tributi, prescrizioni di qualsiasi natura aventi prelazione sul credito di Biverbanca ovvero l'esistenza di usi civici o di altri vincoli o pesi che menomassero la garanzia; b) il contratto di assicurazione contro i danni, richiamato nel contratto di mutuo, venisse comunque risolto e non tosse possibile per qualsiasi causa stipularlo con altra compagnia di gradimento di Biverbanca; c) fosse appurata l'esistenza di gravami o vincoli pregiudizievoli per l'ipoteca iscritta a favore di Biverbanca, che non sia stato possibile accertare in base alla "relazione notarile definitiva" d) Biverbanca riscontri la non veridicità dei dati dichiarati dal mutuatario nella domanda di mutuo oppure la non veridicità dei dati contenuti nei documenti prodotti a Biverbanca in relazione alla stessa domanda, nonchè qualora riscontri la falsità dei suddetti documenti; e) vengano promossi procedimenti esecutivi o conservativi sui beni costituiti a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto, ovvero il mutuatario o il datore di ipoteca o pegno venga assoggettato ad una qualsiasi procedura prevista dalla legge fallimentare, vi compresa l'amministrazione controllata. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto, Biverbanca avrà diritto di esigere l’immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, nella misura indicata nel contratto di mutuo e accessori, nonchè di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del mutuatario sia del garante, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. Sull’importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dal mutuatario e dal garante, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite. Qualora il mutuatario non rivesta la qualità di consumatore, secondo la definizione data dall'art. 1469-bis c.c., Biverbanca potrà altresì recedere dal contratto di mutuo in qualsiasi momento e con effetto immediato, previa comunicazione con lettera raccomandata, al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza. E' convenzionalmente parificato alle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. il verificarsi di un qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica e, in particolare, una qualsiasi delle seguenti circostanze: elevazione di protesto, emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, BIVERBANCA S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale, Via Carso 15 - 13900 Biella - www.biverbanca.it Iscritta al Registro delle Imprese di Biella Numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01807130024 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 06090.5 Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all' Albo presso la Banca d'Italia al n. 5239 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale € 117.500.000,00 Riserve € 75.039.376,00 Foglio Informativo Decorrenza Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) 23 Novembre 2009 Pag. 5 / 6 1.1.1 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Mutui Ipotecari BIVERMUTUO CASA 95 procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale, richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16.3.1942, n°267 (legge fallimentare). In caso di recesso, al mutuatario sarà dato con la predetta raccomandata, per il pagamento di quando dovuto, un termine non inferiore ad un giorno. Capitalizzazione interessi di mora. In caso di ritardo nel pagamento della rata, il mutuatario è tenuto comunque a corrispondere a Biverbanca gli interessi di mora nella misura convenuta nel contratto di mutuo. Detti interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di alcuna intimazione nè di messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. I suddetti interessi saranno calcolati sull’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata non pagata, comprensivo di capitale, interessi, spese e quant’altro pattuito, dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Qualora il ritardo nel pagamento sia tale da consentire a Biverbanca di ritenere risolto il contratto, gli interessi saranno invece calcolati sull'intero importo residuo del mutuo a decorrere dalla data in cui Biverbanca avrà comunicato al mutuatario la risoluzione del contratto. PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 1) Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario. Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma. Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente. Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000,00. La decisione, motivata, viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla messa a disposizione del bonifico. Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a Euro 50.000,00 maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale. 1) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento. 2) Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere. BIVERBANCA S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale, Via Carso 15 - 13900 Biella - www.biverbanca.it Iscritta al Registro delle Imprese di Biella Numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01807130024 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 06090.5 Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all' Albo presso la Banca d'Italia al n. 5239 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale € 117.500.000,00 Riserve € 75.039.376,00 Foglio Informativo Decorrenza 23 Novembre 2009 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) Pag. 6 / 6 1.1.1 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Mutui Ipotecari BIVERMUTUO CASA 95 LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE Persone Fisiche Persone Giuridiche Garanzie: Contrattualità: Preammortamento: Ammortamento: Rata: Rata costante: Spread: Tasso variabile: Tasso fisso: Tasso misto: Capitale residuo prefissato: Indicatore Sintetico di Costo (ISC): Agevolazioni Fiscali: Certificazione anagrafica completa rilasciata dal comune, codice fiscale, dati documentali modello 730/740/101/201, ultima busta paga, atto di acquisto, compromesso di vendita e/o dichiarazione di successione o atto di donazione. Atto costitutivo (copia autentica), partita IVA, modello 750/760, certificato di iscrizione alla CCIAA. Ipoteca immobiliare cons. contestuale (Importo iscrizione ipotecaria pari a due volte il capitale mutuato). Atto pubblico notarile. Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rat comprendenti una quota capitale ed una quota interessi. Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc. con scadenza il giorno 10 del mese di scadenza). La rata è composta di una quota capitale, cioè una parte dell’importo prestato e da una quota di interessi, relativa ad una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo. Una rata di soli interessi per il periodo intercorrente tra la data di stipula e la decorrenza dell'ammortamento, assume scadenza fissa il giorno 10 del mese. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Valore da sommare al parametro di riferimento. Fisso per tutta la durata. Nei mutui a tasso variabile il tasso di interesse varia in relazione all’andamento di uno o più parametri Specificatamente indicati ne contratto di mutuo. Il mutuo a tasso variabile consente al consumatore di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato. Questo mutuo è indicato per il cliente che preferisca rate di mutuo variabili nel corso della vita del mutuo, in relazione all’andamento dei tassi di interesse di mercato. Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del mutuo dà al consumatore la certezza della misura del tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato. Questo mutuo è indicato per il cliente che voglia conoscere, fin dalla stipula del contratto, gli importo delle singole rate a scadere e l’ammontare complessivo del debito (capitale ed interessi) da restituire. Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile, o viceversa, a scadenze fisse e/o determinate condizioni specificatamente indicate nel contratto di mutuo. Consente, al consumatore che preferisca non prendere subito una decisione definitiva sul tipo di tasso, di alternare a tempi prestabiliti contrattualmente gli effetti del tasso fisso e del tasso variabile. Valgono le stesse condizioni previste per i mutui di analoga tipologia (Ordinari o Prima Casa) ed in funzione dell’opzione prevista per il tasso iniziale ( 5,10,15 anni) e conseguentemente, per quanto riguarda lo spread sul tasso variabile, in funzione della durata prevista. La quota di capitale residuo fissata tra le parti al momento della stipula del mutuo ipotecario, di norma compresa tra il 25% e il 50% dell'importo totale del finanziamento. Alla scadenza del mutuo il cliente potrà ripianare o, eventualmente, dilazionare per un ulteriore periodo massimo di 60 mesi. L’ ISC è un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale sull’ammontare del prestito concesso. Nel calcolo sono comprese le seguenti componenti di costo per il cliente: spese istruttoria ed apertura pratica di credito; spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito; spese per le assicurazioni e garanzie, imposte dalla banca; altre spese contemplate nel contratto; rimborso del capitale e pagamento degli interessi. Per i mutui a tasso variabile l’indicazione dell’ISC viene data sulla base del tasso calcolato secondo i parametri vigenti alla data di compilazione del prospetto (tasso a regime). Il calcolo dell’ISC è effettuato al netto delle spese istruttoria. Infatti l’applicazione delle stesse è subordinata al non superamento della soglia d’usura fissata trimestralmente dalla Banca d’Italia ed affissa nei locali aperti al pubblico della Banca. Detrazione del 19% sugli interessi (massimo € 3.615,20) relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (Prima Casa) - Art. 13/bis D.P.R. 917/86 BIVERBANCA S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale, Via Carso 15 - 13900 Biella - www.biverbanca.it Iscritta al Registro delle Imprese di Biella Numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01807130024 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 06090.5 Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all' Albo presso la Banca d'Italia al n. 5239 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale € 117.500.000,00 Riserve € 75.039.376,00