OGGETTO: “Temi di interesse”
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OGGETTO: “Temi di interesse”
Comunicazioni Assofiduciaria Da: Inviato: Oggetto: Comunicazioni Assofiduciaria venerdì 15 aprile 2016 16:59 APPROFONDIMENTI_COM_2016_060: "Temi di interesse" A tutte le Associate - Loro Sedi - OGGETTO: “Temi di interesse” Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse: > Le modifiche al bilancio del d.lgs. n. 139 del 2015 Le modifiche alle norme codicistiche sul bilancio contenute nel d.lgs. n. 139/2015 - obbligatorie dall’esercizio 2016 - determinano non solo un importante lavoro di aggiornamento interpretativo da parte dell’Oic, ma anche un necessario adeguamento da parte del legislatore fiscale: • Un primo elemento da considerare è l’eliminazione dal conto economico dell’area E, dedicata agli oneri e proventi straordinari. Quindi, le poste che trovavano allocazione in tale sezione verranno rilevate, nella maggior parte dei casi, assieme a quelle di natura ordinaria, “risalendo” il conto economico e con disclosure in nota integrativa. • Altrettanto invasiva rischia di essere, per le società diverse dalle “micro imprese” e non ammesse al bilancio abbreviato, la valutazione di crediti, debiti e titoli immobilizzati con il criterio del costo ammortizzato. Andranno, infatti, disciplinati gli oneri e proventi finanziari che emergono da questa differente valutazione, come accaduto per i soggetti Ias con il comma 1-ter dell’articolo 110 Tuir. • In merito all’eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità, gli aspetti da prendere in considerazione sono, anche ai fini Irap, il comportamento a regime e lo “smaltimento” degli oneri residui nell’ultimo bilancio chiuso con le vecchie regole. Fonte: Giorgio Gavelli, Nuovi criteri di bilancio ad alto impatto Ires e Irap, in Il Sole 24Ore, 15 febbraio 2016. > La Corte di Cassazione in materia di mandato fiduciario La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2016, n. 3481, confermando la sentenza della Corte d’appello di Milano del 1° luglio 2014, ha chiuso la vicenda di una nota dinastia imprenditoriale italiana. La vicenda riguarda la titolarità delle azioni della holding di famiglia intestata dal padre agli eredi mediante mandati fiduciari successivamente rimossi con la contestuale realizzazione di un corrispondente mandato fiduciario, avente ad oggetto le stesse azioni, a beneficio di se stesso. I giudizi arbitrali promossi in seguito all’iniziativa si concretizzarono, il 26 luglio del 2012, nel lodo che accertava la piena ed esclusiva proprietà in capo al padre delle azioni della holding oggetto del mandato fiduciario intestato ai figli. Il lodo veniva successivamente impugnato da questi ultimi, impugnazione poi respinta dai Giudici di secondo grado. Fonte: Emanuele Sarci, Esselunga, la Cassazione chiude la vicenda Caprotti, in Il Sole 24Ore, 24 febbraio 2016. > Riscossione del credito in sede di concordato preventivo risolto La sentenza della Corte di Cassazione n. 506/2016, sull’impugnazione proposta da un istituto di credito contro una sentenza della Corte d’appello di Messina, ha stabilito che in caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, i creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato. La sentenza, dunque, ribadisce che la mancanza di obbligo a restituire quanto legittimamente 1 riscosso, ex articolo 140, comma 3, Legge fallimentare, non rinvia al diritto di ripetere ciò che è stato pagato e “non dovuto”, poiché non si tratta di pagamenti vietati in punto di validità, stante l’attuazione di essi in conformità allo statuto dei creditori e con controllo dell’organo concorsuale. Fonte: Giuseppe Acciaro, Roberta Campesi, Alessandro Danovi, Se il concordato salta i creditori non devono restituire l’incassato, in Il Sole 24Ore, 24 febbraio 2016. > Iscrizione ipotecaria e fondo patrimoniale In materia di legittimità dell’iscrizione ipotecaria su beni immobili conferiti in fondo patrimoniale, con la recente sentenza n. 1652 depositata in data 29.01.2016, la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare a chi spetti, innanzitutto, l’onere della prova relativa all’opponibilità del vincolo delle esigenze familiari. Sotto questo profilo, la Suprema Corte, facendo riferimento a un orientamento di legittimità consolidato, ha rilevato che grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale provare che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità. Ebbene, nel caso concreto, l’attore non ha tempestivamente contestato la sussistenza del credito tributario, né ha sostenuto di non avere ricevuto le cartelle di pagamento in forza delle quali l’ipoteca è stata iscritta, per cui la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze esposte in tema di prova circa la natura dei crediti in questione, e in ogni caso il ricorrente avrebbe ben potuto chiedere al Concessionario il rilascio di un estratto del ruolo, ovvero presentare istanza per ottenere dal Giudice di merito adito l’ordine di esibizione. Le censure mosse dal ricorrente alla sentenza della Corte di Appello sono state ritenute altresì infondate in quanto il Giudice di secondo grado ha considerato e applicato i principi enucleati dalla Corte di Cassazione in tema di allegazione, come sopra riportati, per cui non vi è stata iscrizione di ipoteca al di fuori delle condizioni legittimanti di cui all’art. 170 c.c. (“l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”). Pertanto, sulla base di quanto affermato nella pronuncia in esame, a colui che intenda contestare la legittimità dell’iscrizione di ipoteca su bene costituito in fondo patrimoniale spetterà provare che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore procedente sia stato a conoscenza di tale circostanza. Fonte: Luigi Ferrajoli, Legittima l’iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale, in ECNews, 2 marzo 2016. > Segregazione patrimoniale e confisca per equivalente La sentenza della Corte di Cassazione, del 7 marzo 2016, n. 9229, riconosce come in presenza di meccanismi (anche articolati) di segregazione patrimoniale, il Pubblico Ministero, per recuperare i beni segregati, in funzione della confisca per equivalente del profitto del reato, deve dimostrare che è solo apparente la perdita di controllo dei beni da parte del disponente oppure che lo specifico strumento sia stato utilizzato al solo fine di sottrarre i beni alla confisca. Viene, in particolare, messa in discussione la compatibilità dei predetti provvedimenti penali con il conferimento di beni in un fondo patrimoniale ovvero con la costituzione di un trust destinato all’amministrazione degli stessi. Fonte: Maurizio Meoli, Difficilmente i beni segregati sfuggono alla confisca, in Eutekne, 8 marzo 2016. > Al nudo proprietario il diritto di opzione sulle nuove azioni Quando le partecipazioni al capitale di una Spa (rappresentate da azioni) o di una Srl, sono gravate dalla costituzione del diritto di usufrutto, in caso di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione o di sottoscrizione di cui all’art. 2352, co. 2, c.c., spetta al socio titolare della nuda proprietà, così che a questo soggetto saranno attribuite le azioni/partecipazioni di nuova emissione. In questo senso si esprimono gli Orientamenti societari emessi dal Consiglio Notarile delle Tre Venezie, rispettivamente ai numeri H.G.34 (per le Spa) e I.G.51 (per le Srl). Le azioni/partecipazioni di nuova emissione sono infatti attribuite al nudo proprietario, in quanto si deve escludere che sulle stesse possa intravvedersi una automatica estensione del diritto di usufrutto il quale, pertanto, continua a gravare solo sulle azioni già in circolazione. Tuttavia, nulla esclude che gli accordi fra le parti possano diversamente disporre. In altri termini, nel silenzio degli accordi fra i soci, o delle disposizioni statutarie, è al nudo proprietario che compete il diritto di opzionare e sottoscrivere le azioni 2 rappresentative del capitale di nuova emissione, o le quote di nuovo capitale nelle Srl. Ma è altrettanto possibile che le parti – nudo proprietario e usufruttuario – decidano con un apposito atto di disciplinare diversamente la fattispecie; sarà quindi possibile che essi prevedano consensualmente la facoltà per l’usufruttuario di estendere il diritto di usufrutto anche alle azioni di nuova emissione, a fronte della sua partecipazione al sostenimento degli oneri riferiti alla liberazione delle azioni stesse. Infatti, sottolinea il citato Orientamento notarile, se l’estensione del diritto di usufrutto dovesse avvenire senza concorso alle spese, si realizzerebbe una donazione di cosa futura, come tale nulla ai sensi dell’art. 771, c.c.. Anche in questa circostanza, tuttavia, ossia anche qualora le parti si accordino per l’estensione del diritto di usufrutto alle azioni di nuova emissione, deve essere rispettata la disciplina prescritta dallo Statuto della società emittente per la regolare costituzione del diritto di usufrutto. A questo proposito, viene però ritenuta legittima una clausola statutaria che, nel porre i limiti e le condizioni alla costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni / partecipazioni sociali, preveda anche un’apposita deroga qualora, proprio in forza dell’esistenza di un accordo di estensione dell’usufrutto alle azioni di nuova emissione, venga richiesta tale estensione da parte dell’usufruttuario. Sempre in materia di usufrutto, l’ulteriore Orientamento societario rubricato ai numeri H.I.18 e I.I.23, afferma la legittimità della applicazione della clausola di prelazione anche al caso della cessione del solo diritto di usufrutto costituito sulle azioni/partecipazioni. È, altresì, ritenuta legittima anche la clausola che prevede il diritto di prelazione in occasione della costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni già in circolazione. In questa circostanza, ovvero nel caso di costituzione ex novo del diritto di usufrutto, il diritto che viene offerto agli altri soci dovrà avere le stesse caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo. Fonte: Fabio Landuzzi, Al nuovo proprietario il diritto di opzione sulle nuove azioni, in ECNews, 14 marzo 2016. > Amministratore Sas libero verso i terzi Il patto con cui si stabilisce che l’amministratore di una Sas debba essere autorizzato dall’accomandante per il compimento di determinate operazioni ha effetto solo nei rapporti interni tra i soci. Di conseguenza, se l’amministratore agisce in mancanza di autorizzazione, l’atto è valido nei confronti dei terzi e l’accomandante ha diritto unicamente al risarcimento del danno. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Perugia (giudice Ilenia Miccichè) dello scorso 19 febbraio. È dunque valido l’atto compiuto in mancanza di autorizzazione o parere: infatti, “una diversa interpretazione - aggiunge il Tribunale - finirebbe per stravolgere la natura stessa della Sas e della differente qualifica tra soci al suo interno”. Qualifica che trova la sua logica nella volontà legislativa di “ancorare l’esercizio del potere decisionale e gestorio al regime di responsabilità illimitata, volutamente comprimendo i poteri di intervento del socio limitatamente responsabile”. Fonte: Antonino Porracciolo, Amministratore Sas libero verso i terzi, in Il Sole 24Ore, 31 marzo 2016. > Il nuovo falso in bilancio “valutativo” Il falso in bilancio “valutativo” non è stato abrogato dalla riforma del 2015. Resta in piedi come delitto punito dall’articolo 2621 del Codice civile, ancorché amputato del riferimento alle valutazioni, ogni volta che l’impresa si sia “discostata consapevolmente e senza darne adeguata giustificazione” dai criteri di valutazione fissati dalle norme civilistiche e dalle prassi contabili generalmente accettate, “in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”. Questo è il verdetto pronunciato dalle sezioni unite penali della Cassazione del 31 marzo scorso, sul presupposto che il bilancio è il documento contenente tutte le valutazioni sulla vita dell’impresa e sui “fatti materiali” che la riguardano. Pertanto, è impossibile privare di rilevanza penale questa essenziale dimensione valutativa dei conti annuali. La valutazione non può trasformarsi in una scommessa o in pronostico ma dev’essere rigorosamente ancorata ai criteri generalmente riconosciuti in questa materia. Chi voglia disancorarsene deve darne una spiegazione articolata. Fonte: Donatella Stasio, Falso in bilancio anche per le stime, in Il Sole 24Ore, 1 aprile 2016. > Il rendiconto finanziario per le “imprese minori” Nonostante il legislatore abbia obbligato la redazione del rendiconto finanziario a partire dal 1° gennaio 2016, l’OIC 10 (§ 1) ne consiglia la redazione già a partire dal 2014 anche per le imprese che redigono il 3 bilancio in forma abbreviata, di cui all’art. 2435-bis c.c., e per le micro-imprese, esonerate dalla presentazione della nota integrativa, previa indicazioni di alcune informazioni. Infatti, il D.Lgs. 139/2015 ha recepito la Direttiva 34/2013/UE e il legislatore ha introdotto, con l’art. 6, comma 7, del citato provvedimento, l’art. 2425-ter il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario per tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, giacché l’art. 2435-bis c.c. esonera le società che lo redigono in forma abbreviata e l’art. 2435-ter c.c. esonera le micro-imprese. Si evidenzia, però, che l’OIC 10, emanato nel 2014, già a partire dal detto periodo, tenendo conto delle informazioni in esso contenute, consiglia la predisposizione a tutte le società, a prescindere dalla tipologia di bilancio cui le stesse sono obbligate. Infatti, il rendiconto è un documento che mette in evidenza l’informazione di natura finanziaria, rilevando l’entità delle disponibilità liquidite prodotte dalla società, giacché, il comma 2, dell’art. 2423 c.c. richiede che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. Il bilancio d’esercizio è un documento “statico” che fornisce, a una certa data (generalmente la data di chiusura dell’anno, per i cosiddetti “solari”), la situazione patrimoniale e il risultato economico (utile/perdita) dell’esercizio, ma non mette in chiara evidenza la creazione dei flussi che formano le disponibilità liquidite (denaro in cassa, assegni e depositi bancari e postali). Peraltro, opportunamente, è stata abbandonata la rilevazione del capitale circolante netto - CCN (attività correnti – passività correnti), quale risultato del documento, sposando, quale grandezza di riferimento, le disponibilità liquide; in coerenza con quanto indicato in OIC 14, è stata adottata una nozione restrittiva di liquidità, dovendo indicare nell’aggregato, come detto, i depositi bancari e postali, gli assegni ed il denaro in cassa, a prescindere che gli stessi siano espressi in valuta estera (voce C.IV dello Stato patrimoniale attivo). Fonte: Fabrizio G. Poggiani, Il rendiconto finanziario utile anche per le “imprese minori”, in ECNews, 4 aprile 2016. I migliori saluti. La Segreteria LF/al Si prega di non rispondere a questa e-mail poiché proveniente da un indirizzo non abilitato alla risposta. In caso di domande, contattare la Segreteria di Assofiduciaria all'indirizzo [email protected] -----------------------------------ASSOFIDUCIARIA Via Piemonte n. 39, 00187 Roma Tel. 064814153 - Fax 064814772 www.assofiduciaria.it -----------------------------------Il presente messaggio (inclusi gli allegati) è diretto esclusivamente ai destinatari, persone fisiche o giuridiche, sopra menzionati. Il suo contenuto è strettamente confidenziale ed è legalmente tutelato. L’uso, la riproduzione o la divulgazione non autorizzata di ogni sua parte è severamente vietata. Se non siete menzionati nell’elenco dei destinatari, siete pregati di contattare immediatamente il mittente e di cancellare il messaggio dal Vostro sistema. This message (including any attachments) is intended for the person(s) or organisation(s) named above. It is confidential and may be legally privileged or protected by law. Unauthorised use, copying or disclosure of any part is strictly prohibited. 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