OGGETTO: “Temi di interesse”

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OGGETTO: “Temi di interesse”
Comunicazioni Assofiduciaria
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Comunicazioni Assofiduciaria
venerdì 15 aprile 2016 16:59
APPROFONDIMENTI_COM_2016_060: "Temi di interesse"
A tutte le Associate
- Loro Sedi -
OGGETTO: “Temi di interesse”
Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:
> Le modifiche al bilancio del d.lgs. n. 139 del 2015
Le modifiche alle norme codicistiche sul bilancio contenute nel d.lgs. n. 139/2015 - obbligatorie
dall’esercizio 2016 - determinano non solo un importante lavoro di aggiornamento interpretativo da parte
dell’Oic, ma anche un necessario adeguamento da parte del legislatore fiscale:
• Un primo elemento da considerare è l’eliminazione dal conto economico dell’area E, dedicata agli oneri e
proventi straordinari. Quindi, le poste che trovavano allocazione in tale sezione verranno rilevate, nella
maggior parte dei casi, assieme a quelle di natura ordinaria, “risalendo” il conto economico e con disclosure
in nota integrativa.
• Altrettanto invasiva rischia di essere, per le società diverse dalle “micro imprese” e non ammesse al
bilancio abbreviato, la valutazione di crediti, debiti e titoli immobilizzati con il criterio del costo
ammortizzato. Andranno, infatti, disciplinati gli oneri e proventi finanziari che emergono da questa
differente valutazione, come accaduto per i soggetti Ias con il comma 1-ter dell’articolo 110 Tuir.
• In merito all’eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità, gli aspetti da
prendere in considerazione sono, anche ai fini Irap, il comportamento a regime e lo “smaltimento” degli
oneri residui nell’ultimo bilancio chiuso con le vecchie regole.
Fonte: Giorgio Gavelli, Nuovi criteri di bilancio ad alto impatto Ires e Irap, in Il Sole 24Ore, 15 febbraio
2016.
> La Corte di Cassazione in materia di mandato fiduciario
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2016, n. 3481, confermando
la sentenza della Corte d’appello di Milano del 1° luglio 2014, ha chiuso la vicenda di una nota dinastia
imprenditoriale italiana.
La vicenda riguarda la titolarità delle azioni della holding di famiglia intestata dal padre agli eredi mediante
mandati fiduciari successivamente rimossi con la contestuale realizzazione di un corrispondente mandato
fiduciario, avente ad oggetto le stesse azioni, a beneficio di se stesso.
I giudizi arbitrali promossi in seguito all’iniziativa si concretizzarono, il 26 luglio del 2012, nel lodo che
accertava la piena ed esclusiva proprietà in capo al padre delle azioni della holding oggetto del mandato
fiduciario intestato ai figli. Il lodo veniva successivamente impugnato da questi ultimi, impugnazione poi
respinta dai Giudici di secondo grado.
Fonte: Emanuele Sarci, Esselunga, la Cassazione chiude la vicenda Caprotti, in Il Sole 24Ore, 24 febbraio
2016.
> Riscossione del credito in sede di concordato preventivo risolto
La sentenza della Corte di Cassazione n. 506/2016, sull’impugnazione proposta da un istituto di credito
contro una sentenza della Corte d’appello di Messina, ha stabilito che in caso di risoluzione del concordato
preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, i creditori anteriori alla riapertura della procedura
fallimentare sono esonerati dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o
annullato. La sentenza, dunque, ribadisce che la mancanza di obbligo a restituire quanto legittimamente
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riscosso, ex articolo 140, comma 3, Legge fallimentare, non rinvia al diritto di ripetere ciò che è stato pagato
e “non dovuto”, poiché non si tratta di pagamenti vietati in punto di validità, stante l’attuazione di essi in
conformità allo statuto dei creditori e con controllo dell’organo concorsuale.
Fonte: Giuseppe Acciaro, Roberta Campesi, Alessandro Danovi, Se il concordato salta i creditori non
devono restituire l’incassato, in Il Sole 24Ore, 24 febbraio 2016.
> Iscrizione ipotecaria e fondo patrimoniale
In materia di legittimità dell’iscrizione ipotecaria su beni immobili conferiti in fondo patrimoniale, con la
recente sentenza n. 1652 depositata in data 29.01.2016, la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare a
chi spetti, innanzitutto, l’onere della prova relativa all’opponibilità del vincolo delle esigenze familiari.
Sotto questo profilo, la Suprema Corte, facendo riferimento a un orientamento di legittimità consolidato, ha
rilevato che grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo
patrimoniale provare che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della
famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità.
Ebbene, nel caso concreto, l’attore non ha tempestivamente contestato la sussistenza del credito tributario,
né ha sostenuto di non avere ricevuto le cartelle di pagamento in forza delle quali l’ipoteca è stata iscritta,
per cui la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze esposte in tema di prova circa la natura dei crediti in
questione, e in ogni caso il ricorrente avrebbe ben potuto chiedere al Concessionario il rilascio di un estratto
del ruolo, ovvero presentare istanza per ottenere dal Giudice di merito adito l’ordine di esibizione.
Le censure mosse dal ricorrente alla sentenza della Corte di Appello sono state ritenute altresì infondate in
quanto il Giudice di secondo grado ha considerato e applicato i principi enucleati dalla Corte di Cassazione
in tema di allegazione, come sopra riportati, per cui non vi è stata iscrizione di ipoteca al di fuori delle
condizioni legittimanti di cui all’art. 170 c.c. (“l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può
avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia”).
Pertanto, sulla base di quanto affermato nella pronuncia in esame, a colui che intenda contestare la
legittimità dell’iscrizione di ipoteca su bene costituito in fondo patrimoniale spetterà provare che il debito
sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore procedente sia stato a
conoscenza di tale circostanza.
Fonte: Luigi Ferrajoli, Legittima l’iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale, in ECNews,
2 marzo 2016.
> Segregazione patrimoniale e confisca per equivalente
La sentenza della Corte di Cassazione, del 7 marzo 2016, n. 9229, riconosce come in presenza di
meccanismi (anche articolati) di segregazione patrimoniale, il Pubblico Ministero, per recuperare i beni
segregati, in funzione della confisca per equivalente del profitto del reato, deve dimostrare che è solo
apparente la perdita di controllo dei beni da parte del disponente oppure che lo specifico strumento sia stato
utilizzato al solo fine di sottrarre i beni alla confisca. Viene, in particolare, messa in discussione la
compatibilità dei predetti provvedimenti penali con il conferimento di beni in un fondo patrimoniale ovvero
con la costituzione di un trust destinato all’amministrazione degli stessi.
Fonte: Maurizio Meoli, Difficilmente i beni segregati sfuggono alla confisca, in Eutekne, 8 marzo 2016.
> Al nudo proprietario il diritto di opzione sulle nuove azioni
Quando le partecipazioni al capitale di una Spa (rappresentate da azioni) o di una Srl, sono gravate dalla
costituzione del diritto di usufrutto, in caso di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione
o di sottoscrizione di cui all’art. 2352, co. 2, c.c., spetta al socio titolare della nuda proprietà, così che a
questo soggetto saranno attribuite le azioni/partecipazioni di nuova emissione.
In questo senso si esprimono gli Orientamenti societari emessi dal Consiglio Notarile delle Tre Venezie,
rispettivamente ai numeri H.G.34 (per le Spa) e I.G.51 (per le Srl).
Le azioni/partecipazioni di nuova emissione sono infatti attribuite al nudo proprietario, in quanto si deve
escludere che sulle stesse possa intravvedersi una automatica estensione del diritto di usufrutto il quale,
pertanto, continua a gravare solo sulle azioni già in circolazione. Tuttavia, nulla esclude che gli accordi fra
le parti possano diversamente disporre. In altri termini, nel silenzio degli accordi fra i soci, o delle
disposizioni statutarie, è al nudo proprietario che compete il diritto di opzionare e sottoscrivere le azioni
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rappresentative del capitale di nuova emissione, o le quote di nuovo capitale nelle Srl. Ma è altrettanto
possibile che le parti – nudo proprietario e usufruttuario – decidano con un apposito atto di disciplinare
diversamente la fattispecie; sarà quindi possibile che essi prevedano consensualmente la facoltà per
l’usufruttuario di estendere il diritto di usufrutto anche alle azioni di nuova emissione, a fronte della sua
partecipazione al sostenimento degli oneri riferiti alla liberazione delle azioni stesse. Infatti, sottolinea il
citato Orientamento notarile, se l’estensione del diritto di usufrutto dovesse avvenire senza concorso alle
spese, si realizzerebbe una donazione di cosa futura, come tale nulla ai sensi dell’art. 771, c.c..
Anche in questa circostanza, tuttavia, ossia anche qualora le parti si accordino per l’estensione del diritto di
usufrutto alle azioni di nuova emissione, deve essere rispettata la disciplina prescritta dallo Statuto della
società emittente per la regolare costituzione del diritto di usufrutto.
A questo proposito, viene però ritenuta legittima una clausola statutaria che, nel porre i limiti e le condizioni
alla costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni / partecipazioni sociali, preveda anche un’apposita
deroga qualora, proprio in forza dell’esistenza di un accordo di estensione dell’usufrutto alle azioni di nuova
emissione, venga richiesta tale estensione da parte dell’usufruttuario.
Sempre in materia di usufrutto, l’ulteriore Orientamento societario rubricato ai numeri H.I.18 e I.I.23,
afferma la legittimità della applicazione della clausola di prelazione anche al caso della cessione del solo
diritto di usufrutto costituito sulle azioni/partecipazioni.
È, altresì, ritenuta legittima anche la clausola che prevede il diritto di prelazione in occasione della
costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni già in circolazione. In questa circostanza, ovvero nel caso di
costituzione ex novo del diritto di usufrutto, il diritto che viene offerto agli altri soci dovrà avere le stesse
caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo.
Fonte: Fabio Landuzzi, Al nuovo proprietario il diritto di opzione sulle nuove azioni, in ECNews, 14 marzo
2016.
> Amministratore Sas libero verso i terzi
Il patto con cui si stabilisce che l’amministratore di una Sas debba essere autorizzato dall’accomandante per
il compimento di determinate operazioni ha effetto solo nei rapporti interni tra i soci. Di conseguenza, se
l’amministratore agisce in mancanza di autorizzazione, l’atto è valido nei confronti dei terzi e
l’accomandante ha diritto unicamente al risarcimento del danno. È quanto emerge dalla sentenza del
Tribunale di Perugia (giudice Ilenia Miccichè) dello scorso 19 febbraio. È dunque valido l’atto compiuto in
mancanza di autorizzazione o parere: infatti, “una diversa interpretazione - aggiunge il Tribunale - finirebbe
per stravolgere la natura stessa della Sas e della differente qualifica tra soci al suo interno”. Qualifica che
trova la sua logica nella volontà legislativa di “ancorare l’esercizio del potere decisionale e gestorio al
regime di responsabilità illimitata, volutamente comprimendo i poteri di intervento del socio limitatamente
responsabile”.
Fonte: Antonino Porracciolo, Amministratore Sas libero verso i terzi, in Il Sole 24Ore, 31 marzo 2016.
> Il nuovo falso in bilancio “valutativo”
Il falso in bilancio “valutativo” non è stato abrogato dalla riforma del 2015. Resta in piedi come delitto
punito dall’articolo 2621 del Codice civile, ancorché amputato del riferimento alle valutazioni, ogni volta
che l’impresa si sia “discostata consapevolmente e senza darne adeguata giustificazione” dai criteri di
valutazione fissati dalle norme civilistiche e dalle prassi contabili generalmente accettate, “in modo
concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”. Questo è il verdetto pronunciato
dalle sezioni unite penali della Cassazione del 31 marzo scorso, sul presupposto che il bilancio è il
documento contenente tutte le valutazioni sulla vita dell’impresa e sui “fatti materiali” che la riguardano.
Pertanto, è impossibile privare di rilevanza penale questa essenziale dimensione valutativa dei conti annuali.
La valutazione non può trasformarsi in una scommessa o in pronostico ma dev’essere rigorosamente
ancorata ai criteri generalmente riconosciuti in questa materia. Chi voglia disancorarsene deve darne una
spiegazione articolata.
Fonte: Donatella Stasio, Falso in bilancio anche per le stime, in Il Sole 24Ore, 1 aprile 2016.
> Il rendiconto finanziario per le “imprese minori”
Nonostante il legislatore abbia obbligato la redazione del rendiconto finanziario a partire dal 1° gennaio
2016, l’OIC 10 (§ 1) ne consiglia la redazione già a partire dal 2014 anche per le imprese che redigono il
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bilancio in forma abbreviata, di cui all’art. 2435-bis c.c., e per le micro-imprese, esonerate dalla
presentazione della nota integrativa, previa indicazioni di alcune informazioni. Infatti, il D.Lgs. 139/2015 ha
recepito la Direttiva 34/2013/UE e il legislatore ha introdotto, con l’art. 6, comma 7, del citato
provvedimento, l’art. 2425-ter il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’obbligo di redazione del
rendiconto finanziario per tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, giacché l’art. 2435-bis
c.c. esonera le società che lo redigono in forma abbreviata e l’art. 2435-ter c.c. esonera le micro-imprese.
Si evidenzia, però, che l’OIC 10, emanato nel 2014, già a partire dal detto periodo, tenendo conto delle
informazioni in esso contenute, consiglia la predisposizione a tutte le società, a prescindere dalla tipologia di
bilancio cui le stesse sono obbligate.
Infatti, il rendiconto è un documento che mette in evidenza l’informazione di natura finanziaria, rilevando
l’entità delle disponibilità liquidite prodotte dalla società, giacché, il comma 2, dell’art. 2423 c.c. richiede
che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
Il bilancio d’esercizio è un documento “statico” che fornisce, a una certa data (generalmente la data di
chiusura dell’anno, per i cosiddetti “solari”), la situazione patrimoniale e il risultato economico
(utile/perdita) dell’esercizio, ma non mette in chiara evidenza la creazione dei flussi che formano le
disponibilità liquidite (denaro in cassa, assegni e depositi bancari e postali). Peraltro, opportunamente, è
stata abbandonata la rilevazione del capitale circolante netto - CCN (attività correnti – passività correnti),
quale risultato del documento, sposando, quale grandezza di riferimento, le disponibilità liquide; in coerenza
con quanto indicato in OIC 14, è stata adottata una nozione restrittiva di liquidità, dovendo indicare
nell’aggregato, come detto, i depositi bancari e postali, gli assegni ed il denaro in cassa, a prescindere che
gli stessi siano espressi in valuta estera (voce C.IV dello Stato patrimoniale attivo).
Fonte: Fabrizio G. Poggiani, Il rendiconto finanziario utile anche per le “imprese minori”, in ECNews, 4
aprile 2016.
I migliori saluti.
La Segreteria
LF/al
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In caso di domande, contattare la Segreteria di Assofiduciaria all'indirizzo [email protected]
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