criteri generali per l`esame dei documenti in un credito documentario
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criteri generali per l`esame dei documenti in un credito documentario
CRITERI GENERALI PER L’ESAME DEI DOCUMENTI IN UN CREDITO DOCUMENTARIO Articolo a cura di Antonio Di Meo tratto da Fiscalità e Commercio Internazionale rivista mensile di IPSOA, n. 10 - 2012 Studio DI MEO www.studiodimeo.com [email protected] ART 19. Pagamenti internazionali Criteri generali per l’esame dei documenti in un credito documentario di Antonio Di Meo (*) L’approfondimento La fase relativa alla presentazione dei documenti in un credito documentario risulta essere molto importante perché, dal controllo che le banche effettueranno per accertarne la conformità formale alle prescrizioni del credito, dipende l’accettazione o il rifiuto degli stessi e, quindi, l’effettuazione della prestazione promessa a favore del beneficiario. Per questo, per non vanificare, l’impegno irrevocabile che le banche si assumono a favore del beneficiario ad onorare il credito, è necessario che la presentazione dei documenti ad utilizzo del credito risulti conforme ai criteri generali per l’esame dei documenti stabiliti dalle norme internazionali che regolano la materia e adottati da tutte le banche coinvolte nell’operazione medesima. La fase relativa alla presentazione e all’esame dei documenti, in un credito documentario rappresenta per la banca uno tra gli impegni più importanti dell’operazione, in quanto da essa dipende l’adempimento della prestazione promessa al beneficiario: quella, cioè, di onorare o di negoziare il credito.Va eseguita, pertanto, con molta attenzione soprattutto perché dal controllo che la banca emittente, l’eventuale banca designata e/o confermante, effettueranno per accertare la conformità formale alle prescrizioni del credito, dipende l’accettazione o il rifiuto dei documenti e, quindi di conseguenza, l’effettuazione della prestazione sopra richiamata che consiste nel pagamento a vista, nell’assunzione di un impegno di pagamento differito, nell’accettazione di tratte scadenti a vista o ad una certa data o nella negoziazione di tratte e/o documenti presentati ad utilizzo del credito. Il bene- ficiario di un credito documentario, per evitare di perdere gli effetti che derivano da questo mezzo di pagamento, dovrà necessariamente: 1) preparare tutti i documenti richiesti dal credito con scrupolosità e conformemente a quanto richiesto dallo stesso; 2) presentarli nel luogo di utilizzo, entro la scadenza prefissata dal credito, tenendo conto del periodo di presentazione degli stessi. Al riguardo occorre sottolineare come questa forma di pagamento sia regolata dalle Norme ed Usi Uniformi (NUU), relative ai crediti documentari della Camera di Commercio Internazionale (ICC), anche conosciuta con l’acronimo inglese UCP da Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, la cui ultima versione è contenuta nella pubblicazione n. 600 del luglio 2007, che dedica un articolo (l’art. 14) per definire i criteri generali per l’esame dei documenti stabilendo quanto segue: 1) l’accertamento della conformità dei documenti da parte della banca designata, della eventuale banca confermante e della banca emittente dovrà basarsi esclusivamente sui documenti che, nella forma, appaiono come una presentazione in regola, cioè, corrispondenti ai termini e alle condizioni del credito, alle NUU e alla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU) per l’esame dei documenti. Viene, pertanto, ribadito che l’accettazione o il rifiuto dei documenti, dovrà basarsi esclusivamente sui documenti stessi (lett. a), del summenzionato art. 14); (*) Consulente specializzato in pagamenti internazionali e crediti documentari. Professore a contratto in Economia e tecniche del Commercio Internazionale presso l’Università di Bergamo e Macerata. Studio DI MEO Padova. n. 10/2012 43 Pagamenti internazionali 2) la conformità dei documenti deve essere accertata dalla banca designata, dalla banca confermante (nel caso di conferma del credito) e dalla banca emittente entro un massimo di cinque giorni lavorativi bancari successivi alla presentazione dei documenti (lettera b., art. 14); 3) i documenti, pur dovendo apparire, nella forma, corrispondenti alle prescrizioni del credito documentario, se letti nel contesto del credito, del documento stesso e della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme, possono non essere necessariamente identici ai dati presenti in quello stesso documento, in qualunque altro documento richiesto o nel credito, ma è sufficiente che non siano incompatibili con tali dati. Le NUU sanciscono, con forza il principio della documentarietà del credito documentario stabilendo che i documenti debbano soddisfare la funzione per la quale sono stati richiesti; 4) i documenti diversi dal documento di trasporto, dal documento di assicurazione o dalla fattura commerciale, saranno accettati dalle banche così come presentati se il credito non indica da chi debba essere emesso tale documento o i dati contenuti, purché il loro contenuto appaia soddisfare la funzione del documento richiesto e se, per il resto, risulti conforme a quanto sancito all’art. 14 richiamato più sopra. Questo vuol dire che il contenuto del documento in questione dovrà apparire idoneo a soddisfare la funzione del documento richiesto. Se dall’esame effettuato dalla banca designata, dalla banca confermante (se presente) e dalla banca emittente, la presentazione dei documenti risulta in regola, il credito sarà senz’altro onorato o, a seconda dei casi, negoziato. Nel caso in cui la presentazione dei documenti non risultasse in regola, la banca designata, la eventuale banca confermante e la banca emittente, possono rifiutarsi di onorare il credito dandone comunicazione a colui che ha presentato i documenti. La comunicazione del rifiuto dei documenti deve essere necessariamente accompagnata dall’indicazione delle discrepanze (riserve) che impediscono l’esecuzione dell’impegno assunto con l’emissione del credito e/o con l’aggiunta della conferma e dell’eventuale accettazione della designazione. Tale notifica di rifiuto dei documenti deve essere comunicata al presentatore degli stessi non più tardi del quinto giorno bancario successivo alla presenta- 44 n. 10/2012 zione. È importante, rimarcare il fatto che la conformità formale degli stessi sarà accertata tenendo conto anche di quella che viene chiamata “la Prassi Bancaria Internazionale Uniforme” richiamata espressamente all’art. 14. A tal riguardo è, comunque, opportuno ricordare che: 1) gli adempimenti richiesti dal credito sono sempre prioritari rispetto a quanto sancito dalle NUU; 2) non è possibile prevedere tutte le situazioni che si possono incontrare, ma, seguendo i principi fissati nelle NUU, rifacendosi alla prassi bancaria, tenendo conto delle procedure interne di ogni banca e delle eventuali norme statali, è possibile, per l’impresa, presentare i documenti in forma corretta e per l’esaminatore bancario trattare gli stessi con successo. Una frase riportata nel preambolo delle “Uniform Standard Banking Practice” e ripresa dall’allora vicepresidente di Credimpex Italia1, Alfonso Santilli, in occasione di un intervento sul documento elaborato dallo USCIB durante l’Assemblea annuale dell’associazione del giugno 1998, risulta, come dice lo stesso, essere molto pertinente: L’esame dei documenti è un’arte, non una scienza. Elementi che verranno presi in considerazione dalle banche per accertare la conformità dei documenti 1) Gli adempimenti richiesti nel testo del credito documentario che sono sempre prioritari rispetto a quanto sancito dalle NUU. 2) Le NUU che disciplinano la materia del credito documentario e che regoleranno tutto quanto non espressamente prescritto nel testo dello stesso. 3) Le “Opinions” che sono pareri sull’interpretazione delle NUU emessi dalla Commissione Bancaria della ICC relativamente a casi specifici. 4) Le PBIU che completano le NUU, riportando la prassi corrente diffusasi a livello internazionale in materia di crediti documentari. Non sono un corpo normativo, come le NUU, ma semplicemente una raccolta delle Prassi Bancarie Internazionali Uniformi più diffuse Nota: 1 Credimpex-Italia è un’Associazione di persone fondata nel 1985, operanti a vario titolo nei settori interessati al Commercio Internazionale. Gli iscritti provengono oltre che dalle Banche anche da Imprese, Trasportatori, Assicuratori, Studi legali e Studi di consulenza. Scopo principale è quello di favorire l’analisi e lo studio delle tecniche, degli strumenti e delle problematiche inerenti la gestione delle operazioni con l’estero ed in particolare quelle documentarie. Credimpex-Italia conta attualmente oltre 500 Soci e dispone di un Comitato Direttivo, di 19 membri, di un Consiglio di Presidenza e di Comitati Periferici. La sede sociale di Credimpex-Italia è presso l’Associazione Bancaria Italiana in Milano. Per i recapiti ed ulteriori informazioni consultare il sito: www.credimpex.it Pagamenti internazionali Proprio per quanto sopra richiamato, al fine di evitare o, almeno, ridurre il rischio che i documenti presentati ad utilizzo del credito documentario presentino delle irregolarità che conducano al rifiuto degli stessi, proviamo ad analizzare più in dettaglio, rispetto a quanto descritto più sopra, quanto stabilito all’art. 14. delle NUU riguardante, appunto, i criteri generali per l’esame dei documenti. Criteri generali per l’esame dei documenti Tra i criteri di carattere generale disciplinati dalle NUU quelli che meritano maggiore attenzione sono quelli che di seguito, andiamo a commentare. Conformità dei documenti Le banche chiamate ad accertare se la presentazione dei documenti, effettuata dal beneficiario ad utilizzo di un credito documentario sia conforme o meno, devono limitarsi a farlo esclusivamente sulla base dei documenti e limitatamente a “come questi appaiono”. I documenti saranno, pertanto, esaminati per come appaiono e per ciò che riportano. Nel far questo, le banche dovranno verificare se “apparentemente” sono state rispettate le condizioni contenute all’interno del credito documentario, delle eventuali modifiche apportate e se i documenti, a loro volta, rispettano tali condizioni, basandosi, nell’esaminare la conformità, esclusivamente sugli stessi e non su altra documentazione o fonte. Le Norme stabiliscono che ciò che conta nei documenti al fine della loro conformità è, dunque, quello che in essi viene indicato. indicazione specifica o differente, dunque, qualora tra i documenti da presentare sia presente un Documento di trasporto il beneficiario dovrà effettuare la presentazione dei documenti richiesti non oltre 21 giorni di calendario dopo la data di spedizione rilevabile dalla data del documento di trasporto e/o dalla data dell’on board, nel caso di trasporto marittimo, o dall’annotazione circa l’effettiva data di spedizione riportata sul documento di trasporto aereo. Presentazione che dovrà, comunque, essere effettuata entro la scadenza del credito documentario stesso. Tale periodo può, comunque, in base alle esigenze dell’ordinante e del beneficiario, della modalità di trasporto, della distanza e di altre variabili che le parti dovranno valutare, essere ridotto o allungato, in deroga a quanto stabilito alla lett. c) dell’art. 14. Questo, però, dovrà essere espressamente indicato nel credito documentario. Occorre sottolineare, inoltre, che tale periodo di presentazione dei documenti (21 giorni o altro numero di giorni di calendario), che decorre dalla data successiva alla effettiva spedizione (come sopra richiamato), non potrà cadere oltre la data di scadenza/validità del credito pena il rifiuto dei documenti per presentazione degli stessi a credito ormai scaduto, così come la presentazione dei documenti oltre il periodo di giorni di calendario fissato (21 giorni o altro numero di giorni), quand’anche effettuata entro la data di scadenza del credito, porterebbe al rifiuto degli stessi da parte delle banche a causa di documenti “vecchi”. Numero giorni per l’esame dei documenti Formalismo e compatibilità dei documenti Viene stabilito, inoltre, che l’accertamento della conformità dei documenti deve essere effettuata dalla banca designata, dalla banca confermante (nel caso di conferma del credito) e dalla banca emittente entro un massimo di cinque giorni lavorativi bancari successivi alla data in cui i documenti sono stati presentati. Ovviamente la presentazione dei documenti dovrà avvenire non più tardi della data di scadenza/validità del credito, nel luogo indicato nello stesso. Un aspetto di rilevante importanza per l’accertamento della conformità dei documenti è il principio (più sopra già richiamato) della documentarietà del credito documentario in base al quale i documenti, pur dovendo apparire nella forma, corrispondenti alle prescrizioni del credito documentario, se letti nel contesto del credito, del documento stesso e della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme, possono non essere necessariamente identici ai dati presenti in quello stesso documento, in qualunque altro documento richiesto o nel credito, ma è sufficiente che non siano incompatibili con tali dati. Quanto stabilito dalla lett. d) dell’art. 14 indica che, al fine di giudicare la conformità di un documento, questo deve essere calato all’interno del contesto del documento stesso (ad esempio, quale la sua funzio- Periodo di presentazione dei documenti Le norme stabiliscono un periodo di 21 giorni di calendario successivi alla data di spedizione al fine di presentare i documenti ad utilizzo di un credito che preveda anche la presentazione di uno o più determinati documenti di trasporto. In mancanza di n. 10/2012 45 Pagamenti internazionali ne), all’interno del credito documentario (ad esempio, quali le condizioni che il credito stabilisce relativamente al documento prescritto), ed all’interno di quella che è la Prassi Bancaria Internazionale Uniforme formatasi circa quel particolare documento richiesto. Nell’esaminare ciascun documento presentato dal beneficiario, le banche dovranno aver cura di valutare e soppesare i dati contenuti all’interno del documento. Di fatto quanto sopra rafforza ancora maggiormente il principio della documentarietà del credito documentario, stabilendo che i documenti debbano soddisfare la funzione per la quale sono stati richiesti. Un semplice esempio, per comprendere meglio lo spirito della norma, è la richiesta di un Packing List in un numero xx di esemplari. Se il documento presentato si limita a riportare il riferimento del credito documentario, il numero della fattura commerciale e la descrizione della merce, pur non essendo in contrasto con le prescrizioni del credito verrebbe rifiutato e non considerato conforme in quanto “incompatibile” con quanto veniva prescritto nel credito. Incompatibile, cioè, con la richiesta di presentare un documento che rappresenti effettivamente un “Packing list”, cioè un documento riportante i dati riferiti agli imballi utilizzati per trasportare la merce, vale a dire il numero dei colli, la loro natura, i pesi, le dimensioni, la marcatura, il contenuto degli stessi. Altro esempio, può essere quello di un credito documentario, che al campo 45A - Description of goods and/or services, riporti il riferimento alfanumerico del contratto sottostante. Tale riferimento, dovrà essere riportato senza errori in tutti i documenti. Una indicazione differente, in uno qualsiasi dei documenti richiesti nel credito, risulterebbe essere in contrasto con quanto contenuto all’interno degli altri documenti ed all’interno del credito stesso, proprio perché il riferimento al contratto sottostante non è corretto, contenendo un riferimento errato al contratto stesso, che potrebbe essere ricondotto ad un’altra transazione commerciale estranea a quella da cui trae origine il credito documentario stesso. Occorrerà, pertanto, che gli operatori economici, prestino attenzione nel richiedere un documento specificando, se del caso, anche cosa si vuole che esso contenga (per l’import), mentre per l’export bisogna chiarire con l’acquirente estero e con la ban- 46 n. 10/2012 ca emittente/designata e/o confermante, che cosa si intenda ottenere richiedendo quel documento specifico. La precisazione del documento richiesto e del suo contenuto si rende, quindi, necessaria al fine di scongiurare posizioni non uniformi, se non addirittura contrastanti, nel delicato compito di accertamento della conformità degli stessi. Descrizione della merce La descrizione delle merci, dei servizi o delle prestazioni cui il credito documentario si riferisce, può essere riportata nei vari documenti da presentare ad utilizzo del credito, ad eccezione della fattura commerciale, con termini generici non incompatibili con la descrizione stessa contenuta nel credito. In pratica, le NUU 600 stabiliscono che all’interno della fattura commerciale deve essere riportata la descrizione della merce e/o dei servizi così come indicata nel testo del credito documentario, mentre all’interno degli altri documenti richiesti, tale descrizione può essere inserita impiegando espressioni generiche non incompatibili con la descrizione prevista nel credito emesso. Spesso accade, tuttavia, che la descrizione della merce e/o dei servizi prevista in un credito documentario, anziché limitarsi a riportare una descrizione della stessa in forma sintetica, preveda un elenco dettagliato dei prodotti oggetto di vendita, oppure riporti i prezzi unitari dei prodotti e/o il prezzo totale della fornitura o, ancora, specifichi i Prodotti e/o servizi in modo preciso. Tali indicazioni difficilmente possono assumere il carattere di “elementi generici” e, di conseguenza, nel riportare la descrizione della merce nei documenti differenti dalla fattura commerciale, dovrà essere prestata particolare attenzione a quanto verrà riportato, al fine di evitare che, l’eventuale descrizione generica, non venga considerata “incompatibile” con la descrizione prescritta nel credito, con il rischio di non riuscire ad effettuare una presentazione pienamente conforme. Per fare un esempio, se la descrizione della merce prescritta nel messaggio di emissione del credito fa riferimento a …..“ceramiche di prima scelta, come da fattura proforma n. xxx del 00 00 00”, la fattura commerciale dovrà riportare esattamente quanto di cui al credito documentario, mentre, secondo quanto illustrato sopra, sembrerebbe che su tutti gli altri documenti, la descrizione possa essere riportata in termini generici rispetto a quanto prescritto nel credito. in Pagamenti internazionali tal caso si potrebbe essere indotti a riportare tale descrizione soltanto come: “ …. Ceramiche come da fattura proforma n. xxx del 00 00 00”. Se così fosse, questo potrebbe generare un rifiuto dei documenti da parte delle banche chiamate ad accertarne la conformità, in quanto, l’omissione del termine “… di prima scelta”, non può essere considerata come espressione generica della descrizione merce in quanto non rappresenta quanto l’ordinante richiedeva con la descrizione prevista nel credito, vale a dire che le ceramiche devono essere di prima scelta. Riportare una descrizione solo con il termine ceramiche, non soddisferebbe quanto era stato previsto nel credito. Esattamente opposta è, invece, la situazione in cui il credito prevede semplicemente una descrizione della merce riportante il termine “Ceramiche …” e i documenti riportano, invece, in aggiunta, “… di prima scelta”. L’aggiunta va a rafforzare e a specificare il tipo di ceramiche oggetto della fornitura. In tale caso la fattura commerciale e gli altri documenti verranno accettati come conformi dalle banche. Da questo si evince che la descrizione della merce da inserire all’interno del messaggio di emissione di un credito documentario è preferibile sia sempre inserita in termini generici, quali ad esempio: “Goods as per contract or proforma invoice n. 1231 dated 01/09/2012, delivery term … as per Incoterms® 2010 ICC”. Documenti diversi dalla fattura, dal documento di trasporto e di assicurazione Le prescrizioni della lett. f) dell’art. 14. stabiliscono che qualora sia richiesta la presentazione di un documento diverso dalla fattura commerciale, dal documento di trasporto o dal documento di assicurazione e, all’interno del credito documentario stesso, non vi sia precisazione alcuna riguardo a quale soggetto dovrà emettere/rilasciare tale documento, o quali i dati che il documento dovrà contenere, le banche chiamate a giudicare la conformità della presentazione effettuata dal beneficiario, dovranno accettare tale documento, indipendentemente da chi appaia essere il soggetto che lo emette/rilascia, se: - il contenuto dello stesso appare rispettare la funzione del documento richiesto; - i dati contenuti nel documento, sebbene non identici ai dati contenuti negli altri documenti, non risultano essere incompatibili con tali altri dati (lett. d), art. 14). Un esempio utile ad illustrare la disposizione in esame è un credito documentario che richieda la presentazione di un Certificato di origine, senza precisazione alcuna di chi dovrà essere il soggetto emittente o quali i dati che esso dovrà contenere. Al momento dell’utilizzo del credito le banche dovranno accettare il Certificato di origine presentato dal beneficiario qualora questo: - adempia alla funzione per la quale è stato richiesto, vale a dire certificare l’origine della merce oggetto della vendita, e; - contenga dei dati che, sebbene differenti, non risultino incompatibili con i dati contenuti negli altri documenti; - appaia essere emesso da qualsiasi soggetto, compreso lo stesso beneficiario, indipendentemente se questo permetterà o meno all’ordinante il credito di usufruire delle agevolazioni all’import per le quali è stata richiesta la presentazione del Certificato di origine. Relativamente all’esempio appena proposto, occorre sottolineare, pertanto, che, non essendovi specificazione alcuna all’interno del credito documentario circa chi dovrà essere il soggetto emittente il Certificato di origine, questo risulterà accettabile sebbene sia emesso direttamente dal beneficiario e non dalla Camera di Commercio territorialmente competente, come solitamente accade. Un secondo esempio, maggiormente complesso, potrebbe essere quello di due parti contrattuali che firmano un contratto di vendita all’interno del quale viene prescritto che, una volta che la merce giungerà a destinazione nel Paese del compratore, questi provvederà ad effettuare delle analisi sulla merce e rilascerà un Certificato di analisi. In tale ipotesi, nel caso il credito documentario richieda la presentazione di un Certificato di analisi/ conformità della merce senza precisare in quale momento lo stesso dovrà essere rilasciato né, tanto meno, che questo dovrà essere rilasciato dal compratore/ordinante il credito, le banche dovranno accettare tale Certificato sebbene risulti emesso dal beneficiario e non, come previsto contrattualmente, dall’ordinante sempre che il documento risulti: - certificare l’analisi/conformità delle merci, rispecchiando la funzione per la quale esso viene richiesto e; - non contenere dati incompatibili con i dati degli altri documenti. n. 10/2012 47 Pagamenti internazionali La ratio della lett. f) dell’art. 14, nasce dal fatto che le banche non possono conoscere tutti i documenti utilizzati nel commercio internazionale, i motivi sottostanti per cui vengono richiesti e dal fatto che sia il credito documentario sia gli impegni delle banche devono rimanere astratti ed autonomi rispetto agli accordi contrattuali stipulati tra venditore/beneficiario e compratore/ordinante, slegati, quindi, dalla causa da cui trae origine il credito documentario e completamente indipendenti dalla stessa. Piuttosto dovrà essere cura della banca emittente, in fase di accettazione del mandato fornitole dall’ordinante il credito adoperarsi con lo stesso e assisterlo affinché il credito, che verrà emesso, non contenga indicazioni poco chiare o in contrasto con gli interessi che il medesimo (l’ordinante) voleva soddisfare. Documenti non richiesti dal credito Altro criterio stabilito dalle NUU nell’accertamento della conformità dei documenti, riguarda i casi in cui, al momento dell’utilizzo del credito, vengano presentati documenti che non compaiono tra i documenti richiesti all’interno del credito documentario. In tali casi, gli eventuali documenti non richiesti ma presentati in utilizzo del credito non verranno presi in considerazione al fine di stabilire la conformità della presentazione ed essi potranno essere restituiti al beneficiario o al soggetto che ha effettuato la presentazione per conto del beneficiario. Collegata alla disposizione prevista più sopra, viene stabilito che le banche, nell’esaminare la conformità della presentazione effettuata dal beneficiario, non devono prendere in considerazione una condizione del credito documentario la cui conformità non può essere desunta a causa del fatto che il credito non richiede la presentazione di alcun documento a comprova. Si provi a pensare ad un credito documentario che, tra le proprie condizioni, stabilisca che il beneficiario deve provvedere ad inviare un fax direttamente all’ordinante entro xx giorni dalla data di spedizione contenente i dettagli della spedizione stessa. Nel caso in cui all’interno del credito non venga richiesta la presentazione di un documento a comprova del fatto che il beneficiario abbia rispettato tale condizione (ad esempio, il Report del fax inviato all’ordinante, oppure un Certificato del beneficiario), questa condizione non dovrà essere presa in considerazione dalle banche al momento della verifica della conformità dei documenti 48 n. 10/2012 presentati e, dunque, non potrà rappresentare un motivo per giudicare non-conforme la presentazione effettuata dal beneficiario. Il dettato della lett. h) vuole evitare che ci sia discrezionalità nel considerare quale sia il documento che attesti il soddisfacimento di una condizione prescritta dal credito. Se si vuole che la condizione prescritta sia comprovata da un documento, il credito deve indicare quale documento deve essere presentato dal beneficiario. In assenza di tale indicazione, le banche non considereranno la condizione richiesta e non prenderanno in considerazione alcun documento che, eventualmente, fosse presentato dal beneficiario. Documenti di trasporto Le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da qualsiasi soggetto diverso dal vettore, dal proprietario del mezzo di trasporto, dal comandante o noleggiatore (nel caso di trasporti marittimi), a condizione che i sottoscrittori il documento si qualifichino conformemente a quanto disposto dagli articoli delle NUU in materia di documenti di trasporto. Conclusioni Quanto sopra descritto risponde all’esigenza di far conoscere i criteri generali fissati dalle NUU e dalla PBIU della ICC adottati dalle banche per l’esame dei documenti, da cui dipende la possibilità per gli operatori economici di vedere soddisfatte le proprie esigenze: - di incassare il proprio credito da parte del venditore/beneficiario; - di pagare il debito (compratore/ordinante) soltanto se il venditore/beneficiario ha adempiuto la propria obbligazione. Sperando di aver fornito alcune indicazioni che possano rivelarsi utili a quanti sono impegnati nelle operazioni di credito documentario, è necessario rimarcare il fatto che, di volta in volta, è opportuno valutare i contenuti e i documenti che dovranno essere richiesti in fase di emissione del credito documentario (per l’import) ed il comportamento da tenere in fase di notifica e controllo del testo del credito emesso, con particolare riferimento alle condizioni in esso contenute e ai documenti da presentare (in caso di export), al fine di non lasciare spazio a possibili problemi che questo potrebbe generare in fase di controllo dei documenti.