criteri generali per l`esame dei documenti in un credito documentario

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criteri generali per l`esame dei documenti in un credito documentario
CRITERI GENERALI PER
L’ESAME DEI DOCUMENTI IN
UN CREDITO DOCUMENTARIO
Articolo a cura di Antonio Di Meo
tratto da
Fiscalità e Commercio Internazionale
rivista mensile di IPSOA,
n. 10 - 2012
Studio DI MEO
www.studiodimeo.com
[email protected]
ART 19.
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Criteri generali per l’esame
dei documenti in un credito
documentario
di Antonio Di Meo (*)
L’approfondimento
La fase relativa alla presentazione dei documenti in
un credito documentario risulta essere molto importante perché, dal controllo che le banche effettueranno per accertarne la conformità formale alle
prescrizioni del credito, dipende l’accettazione o il
rifiuto degli stessi e, quindi, l’effettuazione della
prestazione promessa a favore del beneficiario. Per
questo, per non vanificare, l’impegno irrevocabile
che le banche si assumono a favore del beneficiario ad onorare il credito, è necessario che la presentazione dei documenti ad utilizzo del credito
risulti conforme ai criteri generali per l’esame dei
documenti stabiliti dalle norme internazionali che
regolano la materia e adottati da tutte le banche
coinvolte nell’operazione medesima.
La fase relativa alla presentazione e all’esame dei documenti, in un credito documentario rappresenta per
la banca uno tra gli impegni più importanti dell’operazione, in quanto da essa dipende l’adempimento
della prestazione promessa al beneficiario: quella,
cioè, di onorare o di negoziare il credito.Va eseguita,
pertanto, con molta attenzione soprattutto perché dal
controllo che la banca emittente, l’eventuale banca
designata e/o confermante, effettueranno per accertare la conformità formale alle prescrizioni del credito, dipende l’accettazione o il rifiuto dei documenti
e, quindi di conseguenza, l’effettuazione della prestazione sopra richiamata che consiste nel pagamento a
vista, nell’assunzione di un impegno di pagamento
differito, nell’accettazione di tratte scadenti a vista o
ad una certa data o nella negoziazione di tratte e/o
documenti presentati ad utilizzo del credito. Il bene-
ficiario di un credito documentario, per evitare di
perdere gli effetti che derivano da questo mezzo di
pagamento, dovrà necessariamente:
1) preparare tutti i documenti richiesti dal credito
con scrupolosità e conformemente a quanto richiesto dallo stesso;
2) presentarli nel luogo di utilizzo, entro la scadenza
prefissata dal credito, tenendo conto del periodo
di presentazione degli stessi.
Al riguardo occorre sottolineare come questa forma
di pagamento sia regolata dalle Norme ed Usi Uniformi (NUU), relative ai crediti documentari della
Camera di Commercio Internazionale (ICC), anche
conosciuta con l’acronimo inglese UCP da Uniform
Customs and Practice for Documentary Credits, la
cui ultima versione è contenuta nella pubblicazione
n. 600 del luglio 2007, che dedica un articolo (l’art.
14) per definire i criteri generali per l’esame dei
documenti stabilendo quanto segue:
1) l’accertamento della conformità dei documenti da parte della banca designata, della eventuale
banca confermante e della banca emittente dovrà
basarsi esclusivamente sui documenti che, nella
forma, appaiono come una presentazione in regola, cioè, corrispondenti ai termini e alle condizioni del credito, alle NUU e alla Prassi Bancaria
Internazionale Uniforme (PBIU) per l’esame dei
documenti. Viene, pertanto, ribadito che l’accettazione o il rifiuto dei documenti, dovrà basarsi
esclusivamente sui documenti stessi (lett. a), del
summenzionato art. 14);
(*) Consulente specializzato in pagamenti internazionali e crediti
documentari. Professore a contratto in Economia e tecniche del
Commercio Internazionale presso l’Università di Bergamo e Macerata. Studio DI MEO Padova.
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2) la conformità dei documenti deve essere accertata dalla banca designata, dalla banca confermante (nel caso di conferma del credito) e dalla banca emittente entro un massimo di cinque giorni
lavorativi bancari successivi alla presentazione dei
documenti (lettera b., art. 14);
3) i documenti, pur dovendo apparire, nella forma, corrispondenti alle prescrizioni del credito documentario, se letti nel contesto del credito, del documento
stesso e della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme, possono non essere necessariamente identici ai
dati presenti in quello stesso documento, in qualunque altro documento richiesto o nel credito, ma è
sufficiente che non siano incompatibili con tali dati.
Le NUU sanciscono, con forza il principio della documentarietà del credito documentario stabilendo che i documenti debbano soddisfare la funzione per la quale sono stati richiesti;
4) i documenti diversi dal documento di trasporto, dal
documento di assicurazione o dalla fattura commerciale, saranno accettati dalle banche così come
presentati se il credito non indica da chi debba essere emesso tale documento o i dati contenuti, purché il loro contenuto appaia soddisfare la funzione del documento richiesto e se, per il resto, risulti conforme a quanto sancito all’art. 14 richiamato più sopra. Questo vuol dire che il contenuto
del documento in questione dovrà apparire idoneo
a soddisfare la funzione del documento richiesto.
Se dall’esame effettuato dalla banca designata, dalla
banca confermante (se presente) e dalla banca emittente, la presentazione dei documenti risulta in regola, il credito sarà senz’altro onorato o, a seconda
dei casi, negoziato.
Nel caso in cui la presentazione dei documenti non
risultasse in regola, la banca designata, la eventuale
banca confermante e la banca emittente, possono rifiutarsi di onorare il credito dandone comunicazione a colui che ha presentato i documenti. La comunicazione del rifiuto dei documenti deve essere necessariamente accompagnata dall’indicazione delle
discrepanze (riserve) che impediscono l’esecuzione
dell’impegno assunto con l’emissione del credito
e/o con l’aggiunta della conferma e dell’eventuale
accettazione della designazione.
Tale notifica di rifiuto dei documenti deve essere
comunicata al presentatore degli stessi non più tardi
del quinto giorno bancario successivo alla presenta-
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zione. È importante, rimarcare il fatto che la conformità formale degli stessi sarà accertata tenendo
conto anche di quella che viene chiamata “la Prassi Bancaria Internazionale Uniforme” richiamata espressamente all’art. 14. A tal riguardo è, comunque, opportuno ricordare che:
1) gli adempimenti richiesti dal credito sono sempre
prioritari rispetto a quanto sancito dalle NUU;
2) non è possibile prevedere tutte le situazioni che si
possono incontrare, ma, seguendo i principi fissati
nelle NUU, rifacendosi alla prassi bancaria, tenendo
conto delle procedure interne di ogni banca e delle
eventuali norme statali, è possibile, per l’impresa,
presentare i documenti in forma corretta e per l’esaminatore bancario trattare gli stessi con successo.
Una frase riportata nel preambolo delle “Uniform
Standard Banking Practice” e ripresa dall’allora vicepresidente di Credimpex Italia1, Alfonso Santilli, in
occasione di un intervento sul documento elaborato dallo USCIB durante l’Assemblea annuale dell’associazione del giugno 1998, risulta, come dice lo
stesso, essere molto pertinente: L’esame dei documenti
è un’arte, non una scienza.
Elementi che verranno presi in considerazione
dalle banche per accertare la conformità dei documenti
1) Gli adempimenti richiesti nel testo del credito documentario che sono sempre prioritari rispetto a
quanto sancito dalle NUU.
2) Le NUU che disciplinano la materia del credito documentario e che regoleranno tutto quanto non
espressamente prescritto nel testo dello stesso.
3) Le “Opinions” che sono pareri sull’interpretazione
delle NUU emessi dalla Commissione Bancaria
della ICC relativamente a casi specifici.
4) Le PBIU che completano le NUU, riportando la
prassi corrente diffusasi a livello internazionale in
materia di crediti documentari. Non sono un corpo
normativo, come le NUU, ma semplicemente una
raccolta delle Prassi Bancarie Internazionali Uniformi più diffuse
Nota:
1 Credimpex-Italia è un’Associazione di persone fondata nel
1985, operanti a vario titolo nei settori interessati al Commercio Internazionale. Gli iscritti provengono oltre che dalle Banche anche da Imprese, Trasportatori, Assicuratori, Studi legali e
Studi di consulenza. Scopo principale è quello di favorire l’analisi e lo studio delle tecniche, degli strumenti e delle problematiche inerenti la gestione delle operazioni con l’estero ed in
particolare quelle documentarie. Credimpex-Italia conta attualmente oltre 500 Soci e dispone di un Comitato Direttivo,
di 19 membri, di un Consiglio di Presidenza e di Comitati Periferici. La sede sociale di Credimpex-Italia è presso l’Associazione Bancaria Italiana in Milano. Per i recapiti ed ulteriori informazioni consultare il sito: www.credimpex.it
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Proprio per quanto sopra richiamato, al fine di evitare o, almeno, ridurre il rischio che i documenti
presentati ad utilizzo del credito documentario presentino delle irregolarità che conducano al rifiuto
degli stessi, proviamo ad analizzare più in dettaglio,
rispetto a quanto descritto più sopra, quanto stabilito all’art. 14. delle NUU riguardante, appunto, i criteri generali per l’esame dei documenti.
Criteri generali per l’esame dei documenti
Tra i criteri di carattere generale disciplinati dalle
NUU quelli che meritano maggiore attenzione sono quelli che di seguito, andiamo a commentare.
Conformità dei documenti
Le banche chiamate ad accertare se la presentazione
dei documenti, effettuata dal beneficiario ad utilizzo
di un credito documentario sia conforme o meno, devono limitarsi a farlo esclusivamente sulla base dei documenti e limitatamente a “come questi appaiono”.
I documenti saranno, pertanto, esaminati per come
appaiono e per ciò che riportano. Nel far questo, le
banche dovranno verificare se “apparentemente” sono state rispettate le condizioni contenute all’interno del credito documentario, delle eventuali modifiche apportate e se i documenti, a loro volta, rispettano tali condizioni, basandosi, nell’esaminare la conformità, esclusivamente sugli stessi e non su altra documentazione o fonte. Le Norme stabiliscono che
ciò che conta nei documenti al fine della loro conformità è, dunque, quello che in essi viene indicato.
indicazione specifica o differente, dunque, qualora
tra i documenti da presentare sia presente un Documento di trasporto il beneficiario dovrà effettuare la
presentazione dei documenti richiesti non oltre 21
giorni di calendario dopo la data di spedizione rilevabile dalla data del documento di trasporto e/o dalla data dell’on board, nel caso di trasporto marittimo,
o dall’annotazione circa l’effettiva data di spedizione
riportata sul documento di trasporto aereo. Presentazione che dovrà, comunque, essere effettuata entro
la scadenza del credito documentario stesso.
Tale periodo può, comunque, in base alle esigenze
dell’ordinante e del beneficiario, della modalità di
trasporto, della distanza e di altre variabili che le parti dovranno valutare, essere ridotto o allungato, in
deroga a quanto stabilito alla lett. c) dell’art. 14.
Questo, però, dovrà essere espressamente indicato
nel credito documentario. Occorre sottolineare,
inoltre, che tale periodo di presentazione dei documenti (21 giorni o altro numero di giorni di calendario), che decorre dalla data successiva alla effettiva spedizione (come sopra richiamato), non potrà
cadere oltre la data di scadenza/validità del credito
pena il rifiuto dei documenti per presentazione degli stessi a credito ormai scaduto, così come la presentazione dei documenti oltre il periodo di giorni
di calendario fissato (21 giorni o altro numero di
giorni), quand’anche effettuata entro la data di scadenza del credito, porterebbe al rifiuto degli stessi da
parte delle banche a causa di documenti “vecchi”.
Numero giorni per l’esame dei documenti
Formalismo e compatibilità dei documenti
Viene stabilito, inoltre, che l’accertamento della conformità dei documenti deve essere effettuata dalla
banca designata, dalla banca confermante (nel caso di
conferma del credito) e dalla banca emittente entro
un massimo di cinque giorni lavorativi bancari
successivi alla data in cui i documenti sono stati presentati. Ovviamente la presentazione dei documenti
dovrà avvenire non più tardi della data di scadenza/validità del credito, nel luogo indicato nello stesso.
Un aspetto di rilevante importanza per l’accertamento della conformità dei documenti è il principio
(più sopra già richiamato) della documentarietà
del credito documentario in base al quale i documenti, pur dovendo apparire nella forma, corrispondenti alle prescrizioni del credito documentario,
se letti nel contesto del credito, del documento stesso e della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme,
possono non essere necessariamente identici ai dati
presenti in quello stesso documento, in qualunque
altro documento richiesto o nel credito, ma è sufficiente che non siano incompatibili con tali dati.
Quanto stabilito dalla lett. d) dell’art. 14 indica che,
al fine di giudicare la conformità di un documento,
questo deve essere calato all’interno del contesto del
documento stesso (ad esempio, quale la sua funzio-
Periodo di presentazione dei documenti
Le norme stabiliscono un periodo di 21 giorni di
calendario successivi alla data di spedizione al
fine di presentare i documenti ad utilizzo di un credito che preveda anche la presentazione di uno o più
determinati documenti di trasporto. In mancanza di
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ne), all’interno del credito documentario (ad esempio, quali le condizioni che il credito stabilisce relativamente al documento prescritto), ed all’interno
di quella che è la Prassi Bancaria Internazionale
Uniforme formatasi circa quel particolare documento richiesto.
Nell’esaminare ciascun documento presentato dal beneficiario, le banche dovranno aver cura di valutare e
soppesare i dati contenuti all’interno del documento.
Di fatto quanto sopra rafforza ancora maggiormente
il principio della documentarietà del credito documentario, stabilendo che i documenti debbano soddisfare la funzione per la quale sono stati richiesti.
Un semplice esempio, per comprendere meglio lo
spirito della norma, è la richiesta di un Packing List
in un numero xx di esemplari. Se il documento presentato si limita a riportare il riferimento del credito
documentario, il numero della fattura commerciale e
la descrizione della merce, pur non essendo in contrasto con le prescrizioni del credito verrebbe rifiutato e non considerato conforme in quanto “incompatibile” con quanto veniva prescritto nel credito.
Incompatibile, cioè, con la richiesta di presentare un
documento che rappresenti effettivamente un “Packing list”, cioè un documento riportante i dati riferiti agli imballi utilizzati per trasportare la merce, vale
a dire il numero dei colli, la loro natura, i pesi, le dimensioni, la marcatura, il contenuto degli stessi.
Altro esempio, può essere quello di un credito documentario, che al campo 45A - Description of goods
and/or services, riporti il riferimento alfanumerico
del contratto sottostante. Tale riferimento, dovrà essere riportato senza errori in tutti i documenti. Una
indicazione differente, in uno qualsiasi dei documenti richiesti nel credito, risulterebbe essere in
contrasto con quanto contenuto all’interno degli altri documenti ed all’interno del credito stesso, proprio perché il riferimento al contratto sottostante
non è corretto, contenendo un riferimento errato al
contratto stesso, che potrebbe essere ricondotto ad
un’altra transazione commerciale estranea a quella
da cui trae origine il credito documentario stesso.
Occorrerà, pertanto, che gli operatori economici,
prestino attenzione nel richiedere un documento
specificando, se del caso, anche cosa si vuole che esso contenga (per l’import), mentre per l’export bisogna chiarire con l’acquirente estero e con la ban-
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ca emittente/designata e/o confermante, che cosa si
intenda ottenere richiedendo quel documento specifico. La precisazione del documento richiesto e
del suo contenuto si rende, quindi, necessaria al fine
di scongiurare posizioni non uniformi, se non addirittura contrastanti, nel delicato compito di accertamento della conformità degli stessi.
Descrizione della merce
La descrizione delle merci, dei servizi o delle prestazioni cui il credito documentario si riferisce, può essere riportata nei vari documenti da presentare ad utilizzo del credito, ad eccezione della fattura commerciale, con termini generici non incompatibili con la
descrizione stessa contenuta nel credito. In pratica, le
NUU 600 stabiliscono che all’interno della fattura
commerciale deve essere riportata la descrizione della
merce e/o dei servizi così come indicata nel testo del
credito documentario, mentre all’interno degli altri
documenti richiesti, tale descrizione può essere inserita impiegando espressioni generiche non incompatibili con la descrizione prevista nel credito emesso.
Spesso accade, tuttavia, che la descrizione della merce e/o dei servizi prevista in un credito documentario, anziché limitarsi a riportare una descrizione della stessa in forma sintetica, preveda un elenco dettagliato dei prodotti oggetto di vendita, oppure riporti i prezzi unitari dei prodotti e/o il prezzo totale
della fornitura o, ancora, specifichi i Prodotti e/o servizi in modo preciso. Tali indicazioni difficilmente
possono assumere il carattere di “elementi generici”
e, di conseguenza, nel riportare la descrizione della
merce nei documenti differenti dalla fattura commerciale, dovrà essere prestata particolare attenzione
a quanto verrà riportato, al fine di evitare che, l’eventuale descrizione generica, non venga considerata
“incompatibile” con la descrizione prescritta nel credito, con il rischio di non riuscire ad effettuare una
presentazione pienamente conforme.
Per fare un esempio, se la descrizione della merce
prescritta nel messaggio di emissione del credito fa
riferimento a …..“ceramiche di prima scelta, come da fattura proforma n. xxx del 00 00 00”, la fattura commerciale dovrà riportare esattamente quanto di cui al
credito documentario, mentre, secondo quanto illustrato sopra, sembrerebbe che su tutti gli altri documenti, la descrizione possa essere riportata in termini generici rispetto a quanto prescritto nel credito. in
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tal caso si potrebbe essere indotti a riportare tale descrizione soltanto come: “ …. Ceramiche come da fattura proforma n. xxx del 00 00 00”. Se così fosse, questo potrebbe generare un rifiuto dei documenti da
parte delle banche chiamate ad accertarne la conformità, in quanto, l’omissione del termine “… di prima
scelta”, non può essere considerata come espressione
generica della descrizione merce in quanto non rappresenta quanto l’ordinante richiedeva con la descrizione prevista nel credito, vale a dire che le ceramiche devono essere di prima scelta. Riportare una descrizione solo con il termine ceramiche, non soddisferebbe quanto era stato previsto nel credito. Esattamente opposta è, invece, la situazione in cui il credito prevede semplicemente una descrizione della
merce riportante il termine “Ceramiche …” e i documenti riportano, invece, in aggiunta, “… di prima scelta”. L’aggiunta va a rafforzare e a specificare il tipo di
ceramiche oggetto della fornitura. In tale caso la fattura commerciale e gli altri documenti verranno accettati come conformi dalle banche. Da questo si
evince che la descrizione della merce da inserire all’interno del messaggio di emissione di un credito
documentario è preferibile sia sempre inserita in termini generici, quali ad esempio: “Goods as per contract
or proforma invoice n. 1231 dated 01/09/2012, delivery
term … as per Incoterms® 2010 ICC”.
Documenti diversi dalla fattura, dal
documento di trasporto e di assicurazione
Le prescrizioni della lett. f) dell’art. 14. stabiliscono
che qualora sia richiesta la presentazione di un documento diverso dalla fattura commerciale, dal documento di trasporto o dal documento di assicurazione e, all’interno del credito documentario stesso,
non vi sia precisazione alcuna riguardo a quale soggetto dovrà emettere/rilasciare tale documento, o
quali i dati che il documento dovrà contenere, le
banche chiamate a giudicare la conformità della presentazione effettuata dal beneficiario, dovranno accettare tale documento, indipendentemente da chi
appaia essere il soggetto che lo emette/rilascia, se:
- il contenuto dello stesso appare rispettare la funzione del documento richiesto;
- i dati contenuti nel documento, sebbene non
identici ai dati contenuti negli altri documenti,
non risultano essere incompatibili con tali altri
dati (lett. d), art. 14).
Un esempio utile ad illustrare la disposizione in
esame è un credito documentario che richieda la
presentazione di un Certificato di origine, senza
precisazione alcuna di chi dovrà essere il soggetto
emittente o quali i dati che esso dovrà contenere. Al
momento dell’utilizzo del credito le banche dovranno accettare il Certificato di origine presentato
dal beneficiario qualora questo:
- adempia alla funzione per la quale è stato richiesto, vale a dire certificare l’origine della merce
oggetto della vendita, e;
- contenga dei dati che, sebbene differenti, non risultino incompatibili con i dati contenuti negli
altri documenti;
- appaia essere emesso da qualsiasi soggetto, compreso lo stesso beneficiario, indipendentemente se
questo permetterà o meno all’ordinante il credito di usufruire delle agevolazioni all’import per le
quali è stata richiesta la presentazione del Certificato di origine.
Relativamente all’esempio appena proposto, occorre sottolineare, pertanto, che, non essendovi specificazione alcuna all’interno del credito documentario
circa chi dovrà essere il soggetto emittente il Certificato di origine, questo risulterà accettabile sebbene sia emesso direttamente dal beneficiario e non
dalla Camera di Commercio territorialmente competente, come solitamente accade.
Un secondo esempio, maggiormente complesso,
potrebbe essere quello di due parti contrattuali che firmano un contratto di vendita all’interno del quale viene prescritto che, una volta che la merce giungerà a
destinazione nel Paese del compratore, questi provvederà ad effettuare delle analisi sulla merce e rilascerà un
Certificato di analisi. In tale ipotesi, nel caso il credito
documentario richieda la presentazione di un Certificato di analisi/ conformità della merce senza precisare
in quale momento lo stesso dovrà essere rilasciato né,
tanto meno, che questo dovrà essere rilasciato dal compratore/ordinante il credito, le banche dovranno accettare tale Certificato sebbene risulti emesso dal beneficiario e non, come previsto contrattualmente, dall’ordinante sempre che il documento risulti:
- certificare l’analisi/conformità delle merci, rispecchiando la funzione per la quale esso viene
richiesto e;
- non contenere dati incompatibili con i dati degli
altri documenti.
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La ratio della lett. f) dell’art. 14, nasce dal fatto che le
banche non possono conoscere tutti i documenti
utilizzati nel commercio internazionale, i motivi sottostanti per cui vengono richiesti e dal fatto che sia
il credito documentario sia gli impegni delle banche
devono rimanere astratti ed autonomi rispetto agli
accordi contrattuali stipulati tra venditore/beneficiario e compratore/ordinante, slegati, quindi, dalla
causa da cui trae origine il credito documentario e
completamente indipendenti dalla stessa.
Piuttosto dovrà essere cura della banca emittente, in
fase di accettazione del mandato fornitole dall’ordinante il credito adoperarsi con lo stesso e assisterlo
affinché il credito, che verrà emesso, non contenga
indicazioni poco chiare o in contrasto con gli interessi che il medesimo (l’ordinante) voleva soddisfare.
Documenti non richiesti dal credito
Altro criterio stabilito dalle NUU nell’accertamento
della conformità dei documenti, riguarda i casi in cui,
al momento dell’utilizzo del credito, vengano presentati documenti che non compaiono tra i documenti
richiesti all’interno del credito documentario. In tali
casi, gli eventuali documenti non richiesti ma presentati in utilizzo del credito non verranno presi in considerazione al fine di stabilire la conformità della presentazione ed essi potranno essere restituiti al beneficiario o al soggetto che ha effettuato la presentazione
per conto del beneficiario. Collegata alla disposizione
prevista più sopra, viene stabilito che le banche, nell’esaminare la conformità della presentazione effettuata dal beneficiario, non devono prendere in considerazione una condizione del credito documentario
la cui conformità non può essere desunta a causa del
fatto che il credito non richiede la presentazione di
alcun documento a comprova. Si provi a pensare ad
un credito documentario che, tra le proprie condizioni, stabilisca che il beneficiario deve provvedere ad
inviare un fax direttamente all’ordinante entro xx
giorni dalla data di spedizione contenente i dettagli
della spedizione stessa. Nel caso in cui all’interno del
credito non venga richiesta la presentazione di un
documento a comprova del fatto che il beneficiario
abbia rispettato tale condizione (ad esempio, il Report del fax inviato all’ordinante, oppure un Certificato del beneficiario), questa condizione non dovrà
essere presa in considerazione dalle banche al momento della verifica della conformità dei documenti
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presentati e, dunque, non potrà rappresentare un motivo per giudicare non-conforme la presentazione effettuata dal beneficiario. Il dettato della lett. h) vuole
evitare che ci sia discrezionalità nel considerare quale
sia il documento che attesti il soddisfacimento di una
condizione prescritta dal credito. Se si vuole che la
condizione prescritta sia comprovata da un documento, il credito deve indicare quale documento deve essere presentato dal beneficiario. In assenza di tale indicazione, le banche non considereranno la condizione richiesta e non prenderanno in considerazione alcun documento che, eventualmente, fosse presentato dal beneficiario.
Documenti di trasporto
Le banche accetteranno un documento di trasporto
emesso da qualsiasi soggetto diverso dal vettore, dal
proprietario del mezzo di trasporto, dal comandante o
noleggiatore (nel caso di trasporti marittimi), a condizione che i sottoscrittori il documento si qualifichino
conformemente a quanto disposto dagli articoli delle
NUU in materia di documenti di trasporto.
Conclusioni
Quanto sopra descritto risponde all’esigenza di far
conoscere i criteri generali fissati dalle NUU e dalla PBIU della ICC adottati dalle banche per l’esame
dei documenti, da cui dipende la possibilità per gli
operatori economici di vedere soddisfatte le proprie
esigenze:
- di incassare il proprio credito da parte del venditore/beneficiario;
- di pagare il debito (compratore/ordinante) soltanto se il venditore/beneficiario ha adempiuto la
propria obbligazione.
Sperando di aver fornito alcune indicazioni che
possano rivelarsi utili a quanti sono impegnati nelle
operazioni di credito documentario, è necessario rimarcare il fatto che, di volta in volta, è opportuno
valutare i contenuti e i documenti che dovranno essere richiesti in fase di emissione del credito documentario (per l’import) ed il comportamento da tenere in fase di notifica e controllo del testo del credito emesso, con particolare riferimento alle condizioni in esso contenute e ai documenti da presentare (in caso di export), al fine di non lasciare spazio a
possibili problemi che questo potrebbe generare in
fase di controllo dei documenti.