tassa annuale vidimazione libri sociali: la scadenza

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tassa annuale vidimazione libri sociali: la scadenza
 Circolare N. 16
Area: ADEMPIMENTI
Periodico plurisettimanale
1 marzo 2011
TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI: LA SCADENZA DEL 16 MARZO
Entro il prossimo 16 marzo, le società di capitali devono versare il contributo forfetario dovuto per
la vidimazione dei libri sociali.
Entro la stessa data è possibile sanare, con il ravvedimento operoso, l’omesso versamento della
tassa dovuta per il 2010.
La tassa annuale sui libri sociali non ha subito alcun aumento rispetto al 2010.
SOGGETTI OBBLIGATI
Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali va effettuato dalle società di
capitali (spa, srl, sapa).
Tra i soggetti obbligati rientrano anche le società in liquidazione ordinaria o sottoposte a
procedure concorsuali.
Sono escluse dall’obbligo le società cooperative e di mutua assicurazione, i consorzi che non
hanno assunto la forma di società consortili e le società di capitali dichiarate fallite.
La tassa sulle concessioni governative dovuta per la vidimazione di libri e registri delle società
cooperative e di mutua assicurazione, nonché per la vidimazione dei libri sociali da parte delle
società di persone, ammonta € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento deve essere effettuato entro il 16 marzo 2011, a mezzo modello F24, indicando nella
sezione “Erario” il codice tributo “7085” e, come periodo di riferimento, “2011”.
L’importo da versare a mezzo mod. F24 varia a seconda dell’ammontare del capitale sociale/fondo
di dotazione esistente al giorno 1° gennaio 2011:


€ 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore o pari a € 516.456,90;
€ 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
Esempio 1
La società Mot Srl all’1.1.2011 presenta un capitale sociale di € 500.000. Il 10.2.2011 il
capitale sociale viene aumentato a € 600.000. Il 16.3.2011 la Mot Srl è tenuta a versare la
tassa dovuta per il 2011 nella misura di € 309,87 (capitale sociale all’1.1.2011 inferiore a €
516.456,90). Nel 2012, invece, la tassa dovuta sarà pari a € 516.46.
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TASSA ANNUALE
LIBRI SOCIALI
Capitale sociale (fondo di dotazione) all’1.1.2011 ≤ € 516.456,90
Capitale sociale (fondo di dotazione) all’1.1.2011 > € 516.456,90


€ 309,87
€ 516,46
L’importo della tassa può essere compensato nel mod. F24 con altri crediti disponibili ed è
comunque deducibile ai fini IRES ed IRAP. Si rammenta che il modello deve essere
presentato anche se a seguito della compensazione il saldo è pari a zero.
La fotocopia del mod. F24 dovrà essere prodotta al notaio o al Registro delle Imprese per ogni
richiesta di vidimazione di libri successiva al 16 marzo 2011 (prima di tale data la prova del
pagamento non può essere richiesta).
SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUITE SUCCESSIVAMENTE AL 1° GENNAIO 2011
Le società di capitali costituite successivamente al 1° gennaio 2011 sono tenute a versare la tassa
forfetaria esclusivamente mediante bollettino di c/c postale n. 6007 (n. 210906 per la Sicilia)
intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara Via Rio Sparto, 21 - 65100
Pescara, e ad esibire l’attestazione di tale versamento all’Agenzia delle Entrate al momento della
presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod. AA7/10).
ASPETTI CONTABILI
La tassa annuale va contabilizzata con la seguente scrittura:
Imposte e tasse diverse
a
Banca c/c
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato 13.3.2010, l’omesso o insufficiente
versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della
tassa medesima, con un minimo di € 103 (ex art. 9, DPR 641/1972).
Se l’infrazione non è già stata constatata e, comunque, non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente
obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la violazione (omesso, insufficiente o tardivo
versamento) può essere regolarizzata spontaneamente mediante l’istituto del ravvedimento
operoso.
Ad esempio, qualora non si esegua il versamento per il 2011 entro il prossimo 16 marzo, la
violazione può essere sanata versando, a mezzo mod. F24, la tassa annuale comprensiva degli
interessi (1,5%) calcolati a giorni (codice tributo “7085”).
Entro il prossimo 16 marzo 2011, è possibile regolarizzare l’omesso versamento della tassa
dovuta per il 2010. In questo caso la misura degli interessi è pari all’1% sino al 31.12.2010,
e all’1,5% dall’1.1.2011.
LA SANZIONE RIDOTTA
Oltre alla tassa e agli interessi legali, per perfezionare il ravvedimento operoso occorre versare la
relativa sanzione ridotta.
A seguito delle modifiche operate dalla Legge di stabilità 2011 all’art. 13, D.Lgs. 472/1997, occorre
distinguere tra violazioni commesse prima o dopo il 1° febbraio 2011 e, quindi, in buona sostanza,
se il ravvedimento interessa la tassa relativa al 2010 oppure al 2011.
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Le sanzioni ridotte applicabili al ravvedimento operoso della tassa riferita al 2011:


10% (1/10 del 100%), con un minimo di € 10,30, se il ravvedimento è effettuato entro il
15.4.2011 (30 giorni dalla scadenza);
12,5% (1/8 del 100%), con un minimo di € 12,87, se il ravvedimento è effettuato dal
16.4.2011 e, comunque entro il 16.3.2012 (oltre 30 giorni ma entro un anno dall’omissione).
Per il ravvedimento della tassa riferita al 2010 è possibile fruire unicamente del c.d. ravvedimento
“lungo” (entro il 16.3.2011). In questo caso opera la previgente misura della sanzione pari al 10%
(1/10 del 100%), con un minimo di € 10,30.
In entrambe le ipotesi, la sanzione ridotta deve essere versata utilizzando il mod. F23, indicando:



il codice ufficio “RCC” (campo 6);
la causale “SZ” (campo 9);
il codice tributo “678T - Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative” (campo
11). ■
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