tassa annuale vidimazione libri sociali: la scadenza
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tassa annuale vidimazione libri sociali: la scadenza
Circolare N. 16 Area: ADEMPIMENTI Periodico plurisettimanale 1 marzo 2011 TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI: LA SCADENZA DEL 16 MARZO Entro il prossimo 16 marzo, le società di capitali devono versare il contributo forfetario dovuto per la vidimazione dei libri sociali. Entro la stessa data è possibile sanare, con il ravvedimento operoso, l’omesso versamento della tassa dovuta per il 2010. La tassa annuale sui libri sociali non ha subito alcun aumento rispetto al 2010. SOGGETTI OBBLIGATI Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali va effettuato dalle società di capitali (spa, srl, sapa). Tra i soggetti obbligati rientrano anche le società in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali. Sono escluse dall’obbligo le società cooperative e di mutua assicurazione, i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili e le società di capitali dichiarate fallite. La tassa sulle concessioni governative dovuta per la vidimazione di libri e registri delle società cooperative e di mutua assicurazione, nonché per la vidimazione dei libri sociali da parte delle società di persone, ammonta € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine. MODALITA’ DI VERSAMENTO Il versamento deve essere effettuato entro il 16 marzo 2011, a mezzo modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “7085” e, come periodo di riferimento, “2011”. L’importo da versare a mezzo mod. F24 varia a seconda dell’ammontare del capitale sociale/fondo di dotazione esistente al giorno 1° gennaio 2011: € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore o pari a € 516.456,90; € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90. Esempio 1 La società Mot Srl all’1.1.2011 presenta un capitale sociale di € 500.000. Il 10.2.2011 il capitale sociale viene aumentato a € 600.000. Il 16.3.2011 la Mot Srl è tenuta a versare la tassa dovuta per il 2011 nella misura di € 309,87 (capitale sociale all’1.1.2011 inferiore a € 516.456,90). Nel 2012, invece, la tassa dovuta sarà pari a € 516.46. RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI Capitale sociale (fondo di dotazione) all’1.1.2011 ≤ € 516.456,90 Capitale sociale (fondo di dotazione) all’1.1.2011 > € 516.456,90 € 309,87 € 516,46 L’importo della tassa può essere compensato nel mod. F24 con altri crediti disponibili ed è comunque deducibile ai fini IRES ed IRAP. Si rammenta che il modello deve essere presentato anche se a seguito della compensazione il saldo è pari a zero. La fotocopia del mod. F24 dovrà essere prodotta al notaio o al Registro delle Imprese per ogni richiesta di vidimazione di libri successiva al 16 marzo 2011 (prima di tale data la prova del pagamento non può essere richiesta). SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUITE SUCCESSIVAMENTE AL 1° GENNAIO 2011 Le società di capitali costituite successivamente al 1° gennaio 2011 sono tenute a versare la tassa forfetaria esclusivamente mediante bollettino di c/c postale n. 6007 (n. 210906 per la Sicilia) intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara, e ad esibire l’attestazione di tale versamento all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod. AA7/10). ASPETTI CONTABILI La tassa annuale va contabilizzata con la seguente scrittura: Imposte e tasse diverse a Banca c/c RAVVEDIMENTO OPEROSO Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato 13.3.2010, l’omesso o insufficiente versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima, con un minimo di € 103 (ex art. 9, DPR 641/1972). Se l’infrazione non è già stata constatata e, comunque, non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la violazione (omesso, insufficiente o tardivo versamento) può essere regolarizzata spontaneamente mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Ad esempio, qualora non si esegua il versamento per il 2011 entro il prossimo 16 marzo, la violazione può essere sanata versando, a mezzo mod. F24, la tassa annuale comprensiva degli interessi (1,5%) calcolati a giorni (codice tributo “7085”). Entro il prossimo 16 marzo 2011, è possibile regolarizzare l’omesso versamento della tassa dovuta per il 2010. In questo caso la misura degli interessi è pari all’1% sino al 31.12.2010, e all’1,5% dall’1.1.2011. LA SANZIONE RIDOTTA Oltre alla tassa e agli interessi legali, per perfezionare il ravvedimento operoso occorre versare la relativa sanzione ridotta. A seguito delle modifiche operate dalla Legge di stabilità 2011 all’art. 13, D.Lgs. 472/1997, occorre distinguere tra violazioni commesse prima o dopo il 1° febbraio 2011 e, quindi, in buona sostanza, se il ravvedimento interessa la tassa relativa al 2010 oppure al 2011. 110301 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Le sanzioni ridotte applicabili al ravvedimento operoso della tassa riferita al 2011: 10% (1/10 del 100%), con un minimo di € 10,30, se il ravvedimento è effettuato entro il 15.4.2011 (30 giorni dalla scadenza); 12,5% (1/8 del 100%), con un minimo di € 12,87, se il ravvedimento è effettuato dal 16.4.2011 e, comunque entro il 16.3.2012 (oltre 30 giorni ma entro un anno dall’omissione). Per il ravvedimento della tassa riferita al 2010 è possibile fruire unicamente del c.d. ravvedimento “lungo” (entro il 16.3.2011). In questo caso opera la previgente misura della sanzione pari al 10% (1/10 del 100%), con un minimo di € 10,30. In entrambe le ipotesi, la sanzione ridotta deve essere versata utilizzando il mod. F23, indicando: il codice ufficio “RCC” (campo 6); la causale “SZ” (campo 9); il codice tributo “678T - Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative” (campo 11). ■ 110301 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]