proroga dichiarazione dei redditi – unico 2010

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proroga dichiarazione dei redditi – unico 2010
NORMATIVA
GUIDA
NORMATIVA
&
APPROFONDIMENTI
LA PROROGA DELLA SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI 2009 PER GLI STUDI DI SETTORE
Giugno 2010
- PROROGA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – UNICO 2010 La presente guida normativa ha lo scopo di approfondirne la conoscenza, mediante nozioni
schematiche ed organiche sui termini di scadenza, sulle novità del provvedimento, la sua applicazione,
i casi di esclusione, ed i riferimenti legislativi di merito.
PROROGA
La conferma ufficiale è arrivata dopo giorni di attesa e di indiscrezioni, con un comunicato stampa del
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un DPCM, firmato il 10 giugno 2010, proroga infatti i
termini di versamento derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi e Irap in relazione ai contribuenti
soggetti agli studi di settore.
In modo del tutto analogo a quanto deciso un anno fa, i nuovi termini consistono in un rinvio di 20
giorni, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del D.Lgs. 241/97 e si applicano solo per il 2010, in deroga alle
scadenze ordinarie di cui all’art. 17 del D.P.R. 435/01.
Lo schema di D.P.C.M., in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede dunque la possibilità
di effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione, o dal 7 luglio al 5
agosto 2010, con la maggiorazione dello 0,4%.
Lo slittamento di 20 giorni riguarda inoltre i soggetti che: partecipano a società, associazioni e
imprese che presentano i suddetti requisiti; devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli
artt. 5, 115 e 116 del TUIR. In altri termini, possono beneficiare della nuova scadenza i soci di società
di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i
componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato) e i soci di
società di capitali “trasparenti”. Rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano cause di
esclusione dagli studi di settore (diverse dall’ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno
studio) o cause di inapplicabilità degli studi stessi, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 41 del 6 luglio 2007.
I termini “rivisti” dal decreto si applicano anche al versamento del saldo per il 2009 e del primo
acconto per il 2010 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative
gestione separata INPS. Sulla base dei chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 173 del 16 luglio 2007, il
differimento si applica anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl “non trasparenti”,
artigiane o commerciali.
Per quanto riguarda invece la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi,
poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso deve
intendersi differito al 6 luglio o al 5 agosto 2010 con maggiorazione dello 0,4%. Per i termini di
versamento delle rate successive, rimane invece invariato il termine: giorno 16 di ciascun mese, per
soggetti titolari di partita IVA, e fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.
La proroga non riguarda i versamenti relativi alle persone fisiche che presentato il modello UNICO
2010 PF “MINI” e i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno una scadenza
successiva al 16 giugno per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto e della data di
chiusura del periodo d’imposta.
PROROGA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – UNICO 2010
Studio Ansaldi s.r.l.
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Giugno 2010
autore: Ansaldi Giovanni
SCADENZARIO E MODELLI
TIPO MODELLO
PAGAMENTO ENTRO (1)
PRESENTAZIONE
= INVIO TELEMATICO (2)
NOTE
Unico P. Fisiche
Persone fisiche senza partita 16/06/2010 senza maggior. Al 30/06/2010 cartacea (3) Anche con
16/07/2010 +0,4% magg. Entro 30/09/2010 telemat. Unico MINI
Iva
Persone fisiche con partita Iva 16/06/2010 senza magior. Entro 30/09/2010
16/07/2010 +0,4% magg.
06/07/10 se studi settore
05/08/10 se studi s.+0,4%
modello
Unico S. Persone
Società con periodo di imposta 16/06/2010 senza maggior.
coincidente con anno solare
16/07/2010 +0,4% magg.
06/07/10 se studi settore
05/08/10 se studi s.+0,4%
Società di persone cessate o 16/06/2010 senza maggior.
sciolte (senza liquidazione), 16/07/2010 +0,4% magg.
06/07/10 se studi settore
entro 31/12/2009
05/08/10 se studi s.+0,4%
Società
di
persone
in 16/06/2010 senza maggior.
liquidazione
volontaria
– 16/07/2010 +0,4% magg.
06/07/10 se studi settore
periodo ante liquidazione
05/08/10 se studi s.+0,4%
Società
di
persone
in 16/06/2010 senza maggior.
liquidazione
volontaria
– 16/07/2010 +0,4% magg.
periodo
di
liquidazione 06/07/10 se studi settore
05/08/10 se studi s.+0,4%
coincidente con anno solare
Entro 30/09/2010
Entro 30/09/2010
Modello nuovo Unico
2010 solo Redditi, senza
unificazione
Entro 9° mese dalla Modello disponibile
delibera dei soci (4)
Entro 30/09/2010
Modello nuovo Unico
2010
Unico S. Capitali
Società di capitali con periodo
coincidente con anno solare e
approvazione bilancio entro
120 giorni (30/04) o oltre se
privi di obbligo
Società di capitali con periodo
coincidente con anno solare e
approvazione bilancio oltre 120
gg, ma entro i 180 giorni (29/06)
Società di capitali con bilancio
non approvato entro il sesto mese
dalla chiusura dell’esercizio
Società di capitali con bilancio
non approvato entro il termine
stabilito
Società di capitali cessata entro
31/12/2009, o periodo ante
liquidazione
Società
di
capitali
in
liquidazione
volontaria
–
periodo
di
liquidazione
coincidente con anno solare
Società di capitali con periodi
intermedi ad altre operazioni
straordinarie (trasformazioni,
fusioni, scissioni)
16/06/2010 senza maggior. Entro 30/09/2010
16/07/2010 +0,4% magg.
06/07/10 se studi settore
05/08/10 se studi s.+0,4%
il gg. 16 del mese Entro 30/09/2010
successivo senza maggior.
oltre nei gg.30+0,4% mag.
16/07/2010 senza maggior. Entro 30/09/2010
oltre nei gg.30+0,4% mag.
il gg. 16 del mese
successivo alla scadenza
oltre nei gg.30+0,4% mag.
il gg. 16 del 6° mese dalla
chiusura senza maggior.
oltre nei gg.30+0,4% mag.
il gg. 16 del 6° mese dalla
chiusura senza maggior.
oltre nei gg.30+0,4% mag.
Entro
9°
mese
iscrizione al R.I. (4)
Entro 30/09/2010
da Vecchio modello Unico
2009 senza unificazione
Modello nuovo Unico
2010
il gg. 16 del 6° mese Entro 9° mese da data Vecchio modello Unico
dall’effetto senza maggior. dell’effetto (4)
2009 senza unificazione
oltre nei gg.30+0,4% mag.
PROROGA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – UNICO 2010
Studio Ansaldi s.r.l.
Entro 30/09/2010
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Giugno 2010
autore: Ansaldi Giovanni
continua SCADENZARIO
TIPO MODELLO
PAGAMENTO ENTRO (1)
PRESENTAZIONE
= INVIO TELEMATICO (2)
NOTE
Unico S. Capitali
Società di capitali con periodo
NON coincidente con anno
solare (a cavallo d’anno)
Società di capitali con periodo
superiore a 12 mesi, ma
coincidente con anno solare
Irap (5)
Dichiarazione
in
forma
autonoma
Dichiarazione per periodi di
imposta non coincidenti con
anno solare (soggetti Irpef)
il gg. 16 del 6° mese dalla
chiusura senza maggior.
oltre nei gg.30+0,4% mag.
il gg. 16 del 6° mese dalla
chiusura senza maggior.
oltre nei gg.30+0,4% mag.
Entro 9° mese
chiusura (4)
(Hunecon)
Entro 30/09/2010
16/06/2010 senza maggior.
16/07/2010 +0,4% magg.
06/07/10 se studi settore
05/08/10 se studi s.+0,4%
16/06/2010 senza maggior.
16/07/2010 +0,4% magg.
06/07/10 se studi settore
05/08/10 se studi s.+0,4%
il gg. 16 del 6° mese dalla
chiusura senza maggior.
oltre nei gg.30+0,4% mag.
Entro
i
termini
di Modello nuovo
presentazione
della
dichiarazione dei redditi
Dichiarazione per periodi di
imposta non coincidenti con
anno solare (soggetti Ires)
Altre scadenze
ICI – Versamento
16/06/2010 - acconto
16/12/2010 - saldo
ICI – Dichiarazione
--------
dalla Modelli
approvati
nell’anno in cui chiude
esercizio, senza unificaz.
Modello nuovo Unico
2010 senza unificazione
Entro
i
termini
di Modello disponibile
presentazione
della
dichiarazione dei redditi
Entro
i
termini
di Modello vecchio
presentazione
della
dichiarazione dei redditi
--------
E’ previsto il pagamento
generalizzato con l’F24
Entro
i
termini
di
presentazione
della
dichiarazione dei redditi
se dichiarazione autonoma
16/06/2010 +1,2% magg. Entro 30/09/2010
16/07/2010 + 1,6% magg.
Entro i termini ordinari di
-------maggiorazione del 3% se
pagamento delle imposte
scostamento di oltre 10%
Entro i termini ordinari di
-------pagamento delle imposte
Versamenti
IVA
da
dichiarazione annuale (6)
Adeguamento IVA da Studi di
Settore definitivi o monitorati
Adeguamento IVA da Studi di
Settore nuovi, evoluzione o
revisionati
Adeguamento
IVA
da Entro 30/09/2010
Parametri
Versamento secondo acconto Entro 30/11/2010
imposte
Presentazione tardiva della
(con ravvedimento)
dichiarazione
-------Redazione Libro Inventari
--------
con annotazione
registri Iva
sui
-------Entro 28/09/10 se cartaceo
Entro 29/12/10 se telemat.
Entro 31/12/2010
Entro 90
scadenza
gg
dalla
(1) dal 1 gennaio 2006 per le imposte risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, non vanno effettuati i versamenti
a saldo delle singole imposte, che non superino ciascuno € 12,00; il versamento minimo è quindi di € 13,00.
I versamenti del saldo e della prima rata di acconto possono essere rateizzati in quote mensili di pari importo,
con la maggiorazione degli interessi del 4% annuo decorrenti dal mese di scadenza (per cui 0,33% mensile). I
versamenti rateali devono essere eseguiti:
- entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita Iva;
- entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo per gli altri soggetti.
Dal 1 gennaio 2007 tutti i titolari di partita Iva sono obbligati al versamento con modalità esclusivamente
telematica, mediante F24.
(2) nel caso in cui il contribuente obbligato all’invio telematico della dichiarazione, la presenti con modalità
cartacea alla posta, la dichiarazione non sarà ritenuta nulla, ma sarà applicabile la sanzione da un minimo di €
258,00 ad un massimo di € 2.065,00.
PROROGA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – UNICO 2010
Studio Ansaldi s.r.l.
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Giugno 2010
autore: Ansaldi Giovanni
(3) tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione con modalità telematica, con la sola
esclusione dei soggetti che non hanno potuto presentare il modello 730 (privi del datore di lavoro o non titolari
di pensione). La presentazione per i contribuenti non obbligati all’invio telematico può avvenire mediante la
presentazione all’ufficio postale.
(4) il riferimento al nono mese successivo a quello di chiusura opera in relazione alle scadenze successive al
29/02/2009, mentre in relazione alle scadenze precedenti vale la precedente formulazione del settimo mese.
(5) la dichiarazione Irap è autonoma e non deve più essere allegata al modello Unico; il versamento minimo è
pari a € 1,03.
(6) per l’Iva il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è pari a € 11,00.
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