E-Commerce - Camere di Commercio

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E-Commerce - Camere di Commercio
E-Commerce
Vendita on line: è impresa o attività occasionale?
La vendita on line (come ad esempio commercializzazione di beni e servizi, distribuzione
online di contenuti digitali, ecc.) deve realizzarsi tramite piattaforma web, su cui il
venditore carica il catalogo prodotti/servizi che il compratore può consultare online,
scegliere e quindi inviare l’ordine.
Il commercio elettronico riveste oggi grandi potenzialità di business, anche associato al
Social Commerce (sfruttando la sinergia dei social network per la vendita grazie
all’interazione tra utenti e allo scambio di feedback).
La Direttiva 2000/31/CE stabilisce che si possa avviare un e-commerce senza
autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di
specifiche attività) e quindi spesso i giovani lavorano come freelance e offrono
prestazioni occasionali via Internet. L’attività è consentita liberamente fino a 5.000 €
l’anno di ricavi, rilasciando ricevuta con l’indicazione di prestazione occasionale ai sensi
dell’articolo 67 lettera i) del DPR 917 del 1986. La nota sarà soggetta a ritenuta
d’acconto del 20% (redditi da inserire in dichiarazione dei redditi) e, nel caso di
compensi superiori a 77,47 euro, a imposta di bollo.
Oltre 5.000 euro è necessario aprire Partita IVA e iscriversi alla Gestione Separata
INPS.
Occorre però fare attenzione perché non tutte le attività di commercio elettronico
rispettano il requisito della “occasionalità” e sempre più frequentemente la Guardia di
Finanza esegue accertamenti sui venditori (magari su eBay) che si celano dietro finte
prestazioni occasionali. Da un punto di vista fiscale, si configura l’attività di impresa
ogni qualvolta vi sia un numero rilevante di transazioni di e-commerce che
evidenzino una certa abitualità ed i proventi conseguenti sono considerati
automaticamente redditi di impresa. Chi vende online, praticando una vera e propria
attività d’impresa deve quindi dichiarare ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, i ricavi
derivanti da tali transazioni poiché ritenuti redditi derivanti dall’esercizio di impresa
commerciale.
Per avviare un’attività vera e propria è dunque necessario costituire un’impresa
con i consueti adempimenti presso la Camera di Commercio e presso il Comune (allo
sportello Unico per le attività produttive – SUAP) competenti per territorio.
Occorre inoltre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito Web, i dati
identificativi dell’Internet Service Provider, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di
telefono e di fax. La vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche
l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System).
Circa i costi per l’avvio devono preventivarsi dei costi amministrativi (diritti di segreteria
al Comune e alla Camera di Commercio – oltre l’obbligo poi del diritto annuale) che però
possono stimarsi in poche centinaia di Euro. Occorre invece considerare con attenzione
il budget per la piattaforma per lo svolgimento dell’attività. Tale spesa può anche
ammontare a migliaia di Euro e comprendere l’acquisto del servizio di hosting
(allocazione sui server degli ISP), la prestazione di programmatori e web designer, prima
e dopo l’avvio, l’acquisto di hardware, software e backup. In alternativa, esistono sul
mercato soluzioni low-cost in cui si acquistano pacchetti pronti e completi.
Fonte: www.pmi.it
Ufficio E-Commerce e Commercio Estero
Camera di Commercio di Genova