PATENTI NAUTICHE: DUPLICATI, SOSPENSIONE E REVOCA

Transcript

PATENTI NAUTICHE: DUPLICATI, SOSPENSIONE E REVOCA
La voce del diportista
PATENTI NAUTICHE: DUPLICATI,
SOSPENSIONE E REVOCA
P
uò accadere che la patente
nautica si deteriori, diventi illeggibile, venga smarrita o sottratta oppure vada distrutta. Cosa fare in questi casi? Occorre richiedere un duplicato del documento
e, a causa della mancanza di informatizzazione del settore, l’unico ufficio competente è quello
che ha provveduto a suo tempo
al rilascio della patente stessa.
L’interessato dovrà presentare a detto ufficio una domanda
- in bollo nelle ipotesi di patente deteriorata o illeggibile, in
carta semplice nei rimanenti casi - corredata da:
• due foto formato tessera;
• attestazione del pagamento
di 25,00 euro (causale “duplicato”, capo XV, capitolo 3570);
• attestazione del pagamento
dello stampato della nuova patente (euro 1,64, causale “pagamento stampato patente nautica”, capo X, capitolo 2385);
• una marca da bollo da euro
14,62 (solo nel caso di patente
deteriorata o illeggibile, perché
negli altri casi il documento duplicato è esente dal bollo);
• copia della denuncia già
presentata all’autorità di P.S. o
ai C.C. (solo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica);
• la patente da sostituire (nel
caso di patente deteriorata o illeggibile).
48
gennaio-febbraio 2011
Copia della domanda è restituita all’interessato e sostituisce
ai fini della navigazione, per la
durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.
La nuova patente - riportante la seguente annotazione:
“duplicato della patente n. ... rilasciata in data ...” - avrà la stessa validità temporale di quella
sostituita.
Le patenti nautiche possono
essere sospese o revocate. Mentre la sospensione ha carattere
provvisorio, la revoca consiste
nel ritiro definitivo della patente nautica a cura dell’ufficio che
l’ha rilasciata.
La patente nautica può essere sospesa in uno dei seguenti
casi:
• temporanea perdita dei requisiti psicofisici, accertata in
occasione del rinnovo;
• assunzione del comando in
stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti
o stupefacenti (sospensione fino
a 6 mesi);
• quando l’abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia, tali da compromettere
l’incolumità pubblica o da produrre danni (sospensione fino a
3 mesi);
• per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto
(sospensione fino a 6 mesi);
• quando a carico dell’abilitato sia iniziato un procedimento penale per omicidio colposo
ovvero lesioni colpose gravi o
gravissime derivanti dalla violazione delle norme sul comando
e condotta delle unità da diporto oppure per delitti contro la
pubblica incolumità (ad es. strage, incendio, naufragio etc.) oppure per delitti puniti dal codice della navigazione (sospensione fino ad 1 anno);
• quando l’abilitato sia stato
condannato per lesioni personali colpose (sospensione inflitta dal giudice per un minimo di
15 giorni e fino ad un massimo
di 3 mesi; se la lesione è grave o
gravissima, si va da un minimo
di 1 mese ad un massimo di 6
mesi) o per omicidio colposo
(sospensione inflitta dal giudice
per un minimo di 2 mesi e fino
ad un massimo di 1 anno).
I provvedimenti di sospensione vengono annotati sulla
patente.
La revoca è disposta in due
casi:
• quando il titolare perde
permanentemente i prescritti
requisiti psicofisici;
• quando il titolare perde i
requisiti morali (ad es., interviene a suo carico una condanna a
pena detentiva uguale o superiore a 3 anni etc.).
Aniello Raiola