PATENTI NAUTICHE: DUPLICATI, SOSPENSIONE E REVOCA
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PATENTI NAUTICHE: DUPLICATI, SOSPENSIONE E REVOCA
La voce del diportista PATENTI NAUTICHE: DUPLICATI, SOSPENSIONE E REVOCA P uò accadere che la patente nautica si deteriori, diventi illeggibile, venga smarrita o sottratta oppure vada distrutta. Cosa fare in questi casi? Occorre richiedere un duplicato del documento e, a causa della mancanza di informatizzazione del settore, l’unico ufficio competente è quello che ha provveduto a suo tempo al rilascio della patente stessa. L’interessato dovrà presentare a detto ufficio una domanda - in bollo nelle ipotesi di patente deteriorata o illeggibile, in carta semplice nei rimanenti casi - corredata da: • due foto formato tessera; • attestazione del pagamento di 25,00 euro (causale “duplicato”, capo XV, capitolo 3570); • attestazione del pagamento dello stampato della nuova patente (euro 1,64, causale “pagamento stampato patente nautica”, capo X, capitolo 2385); • una marca da bollo da euro 14,62 (solo nel caso di patente deteriorata o illeggibile, perché negli altri casi il documento duplicato è esente dal bollo); • copia della denuncia già presentata all’autorità di P.S. o ai C.C. (solo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica); • la patente da sostituire (nel caso di patente deteriorata o illeggibile). 48 gennaio-febbraio 2011 Copia della domanda è restituita all’interessato e sostituisce ai fini della navigazione, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione. La nuova patente - riportante la seguente annotazione: “duplicato della patente n. ... rilasciata in data ...” - avrà la stessa validità temporale di quella sostituita. Le patenti nautiche possono essere sospese o revocate. Mentre la sospensione ha carattere provvisorio, la revoca consiste nel ritiro definitivo della patente nautica a cura dell’ufficio che l’ha rilasciata. La patente nautica può essere sospesa in uno dei seguenti casi: • temporanea perdita dei requisiti psicofisici, accertata in occasione del rinnovo; • assunzione del comando in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti (sospensione fino a 6 mesi); • quando l’abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia, tali da compromettere l’incolumità pubblica o da produrre danni (sospensione fino a 3 mesi); • per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto (sospensione fino a 6 mesi); • quando a carico dell’abilitato sia iniziato un procedimento penale per omicidio colposo ovvero lesioni colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione delle norme sul comando e condotta delle unità da diporto oppure per delitti contro la pubblica incolumità (ad es. strage, incendio, naufragio etc.) oppure per delitti puniti dal codice della navigazione (sospensione fino ad 1 anno); • quando l’abilitato sia stato condannato per lesioni personali colpose (sospensione inflitta dal giudice per un minimo di 15 giorni e fino ad un massimo di 3 mesi; se la lesione è grave o gravissima, si va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi) o per omicidio colposo (sospensione inflitta dal giudice per un minimo di 2 mesi e fino ad un massimo di 1 anno). I provvedimenti di sospensione vengono annotati sulla patente. La revoca è disposta in due casi: • quando il titolare perde permanentemente i prescritti requisiti psicofisici; • quando il titolare perde i requisiti morali (ad es., interviene a suo carico una condanna a pena detentiva uguale o superiore a 3 anni etc.). Aniello Raiola