Emissione di nota di variazione per procedura
Transcript
Emissione di nota di variazione per procedura
Imposte e tasse Emissione di nota di variazione per procedura fallimentare infruttuosa e per recupero iva Domanda: Esempio: fallimento di cliente al quale è stata emessa fattura Imponibile € 100.000 Iva € 20.000 ---> Fallimento cliente ---> insinuazione al passivo Totale € 120.000 o Concesso privilegio su € 100.000 (imponibile) e credito chirografario su IVA € 20.000. o Il riparto finale prevede pagamento integrale su privilegio (€ 100.000) parziale (10%) su credito chirografario, pertanto la perdita risulta (€ 20.000 x 90%) = 18.000 € (di iva non incassata). Si chiede se la seguente procedura è esatta: 1 ) nota di variazione (ex art. 26 d.p.r. 633/72) imponibile € 90.000 iva 20% € 18.000 ---> IVA DA RECUPERARE 2) fattura (per storno imponibile fuori campo iva) di € 90.000. Si chiede risposta con esempi pratici e scritture contabili. Risposta: In via preliminare va osservato che l'articolo 26, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 indica espressamente tra le ipotesi in cui per il contribuente è possibile portare in detrazione l'imposta ai sensi dell'articolo 19, il caso di "mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose". L'interpretazione di questa norma è sempre stata nel senso che fosse possibile emettere la nota di variazione solo allorquando fosse definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura concorsuale, momento che é identificato nell'esecuzione del riparto finale. In particolare, si richiama la risoluzione dell'agenzia delle Entrate 89/E del 18 marzo 2002, che in proposito ha espressamente chiarito che nella procedura fallimentare il presupposto del mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo si verifica alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto da giudice delegato, ovvero, in assenza del piano di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso. Nel caso di fallimento del debitore, la facoltà di eseguire la diminuzione sorge, dunque, da quando è reso esecutivo il piano di riparto dell'attivo ovvero dalla data di chiusura della procedura fallimentare in assenza di un piano di riparto; ciò al fine di adeguare l'imposta al corrispettivo effettivamente incassato. Da questa data il contribuente, come si evince dal dettato normativo, "…ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente registrandola a norma dell'articolo 25…". Ne consegue che il contribuente ben può procedere nel caso di specie all'emissione delle note di variazione, ricorrendone i presupposti, e ciò entro il termine previsto dall'articolo 19 per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, con decorrenza dal momento in cui si verifica l'evento. Nella fattispecie in esame, il riparto finale evidenzia quanto segue: a) pagamento integrale del corrispettivo (imponibile) assistito da privilegio per € 100.000 b) pagamento parziale dell’Iva, credito chirografario, per € 2.000. A nostro parere, ed in conformità a quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria con circolare 17.04.2000, n. 77/E, la variazione in diminuzione deve riguardare sia l’imponibile che la relativa imposta. La regola dettata dal Ministero delle finanze, che senza dubbio interpreta in maniera restrittiva il testo del c. 2, dell’art. 26, DPR n. 633 del 1971, si ritiene debba essere applicata anche nel caso in esame, vale a dire, quando sull’imponibile pari ad € 100.000 è stato concesso privilegio e quindi il creditore ha acquisito il diritto al pagamento integrale del corrispettivo () che farà valere successivamente all’ emissione della nota rettificativa. Si condivide, pertanto, l’impostazione fornita dal lettore al punto n. 1. del quesito e la necessaria emissione di nota di variazione rettificativa dell’imponibile pari ad € 90.000, e dell’Iva pari ad € 18.000. D’altra parte, in punta di diritto, l’esercizio di tale facoltà non comporta per il soggetto creditore alcuna rinuncia al credito. Ove venisse, in tutto o in parte, recuperato, il cedente del bene od il prestatore del servizio è tenuto ad effettuare, in relazione all’importo incassato, una variazione rettificativa, di segno opposto di quella a suo tempo operata. Come sottolineato in dottrina (R. CAMPI e A. PANNACCI, Procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose, “il fisco” n. 21/2003, pag. 3210) da un punto di vista compilativo, il documento in esame, intestato al debitore originario ed indirizzato al curatore, dovrà recare la dicitura “…emessa ai sensi dell’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972…” e l’indicazione della fattura cui si riferisce. E’ consigliabile che l’invio della nota rettificativa sia assistita da una lettera in cui siano espressamente richiamate sia la disciplina di riferimento(art. 26, c. 2, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, come modificato dal D.L. n. 79/1997, convertito con modificazioni nella L. n. 140/1997) sia la circostanza che l’emissione è avvenuta a seguito dell’infruttuosa conclusione della procedura esecutiva cui il debitore è stato sottoposto. Appare altresì opportuno esplicitare in tale lettera che la variazione in diminuzione dell’ imponibile e dell’imposta ha rilevanza esclusivamente fiscale, non implicando in alcun modo la rinuncia al credito insoddisfatto. La registrazione contabile riferita all’emissione della nota di variazione ex art. 26, c. 2, DPR n. 633/72, potrebbe essere la seguente: diversi a diversi 108.000 SP CII 5 Credito c/nota art. 26 90.000 CE E 21 Sopravvenienza passiva 18.000 SP CII 5 Credito c/nota art. 26 90.000 SP CII 5 Iva c/erario non riscossa 18.000 Emissione di nota di variazione ex art. 26, DPR n. 633 del 1972, a parziale storno del credito verso Erario per Iva su fattura n. .. del … La suddetta registrazione contabile consente, allo stesso tempo, di stralciare parzialmente il credito verso l’erario per l’imposta non incassata (€ 18.000), rilevando una sopravvenienza passiva e neutralizzare gli effetti della nota di variazione sulla parte di corrispettivo corrispondente all’ annullamento parziale del credito medesimo. Emessa la nota di credito per lo storno parziale dell’Iva a credito verso l’Erario (€ 18.000) si ritiene non debba essere emesso alcun altro documento. Il curatore fallimentare provvederà, verosimilmente, sulla base della fattura originaria emessa in relazione alla cessione di beni o prestazione di servizi effettuata a favore dell’impresa successivamente fallita, a regolare il credito garantito da privilegio pari ad € 100.000 ed il credito chirografario per Iva pari ad € 2.000, SP D 1 diversi a Banca c/ 102.000 SP C 1 Crediti v/clienti (curatela) 100.000 SP C 5 Iva a credito 2.000 Regolata fattura n. .. del … assistita da privilegio su piano riparto finale del Fallimento …, compresa di credito chirografario Iva per €… Sul punto, concorda la stampa specializzata, cfr. A. LEONARDI, Esperto Risponde 12.06.00, “… La diminuzione, attesta la circolare 77/E, deve comunque riguardare entrambe le quantità in gioco (imponibile e imposta)… Secondo la circolare 77/E/2000, va derogato il dato testuale dell'articolo 26, DPR 633/72…”, che consente, aggiungiamo noi, la variazione anche della sola Iva.