Diapositiva 1 - Assimpredil Ance
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Diapositiva 1 - Assimpredil Ance
ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA I.N.A.I.L. La gestione dell'infortunio e della malattia professionale Incontri di approfondimento Milano, 1° marzo 2011 e Monza, 15 marzo 2011 a cura di E. Murolo 1 Oggetto dell’assicurazione “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o l’inabilità …” (art. 2 del DPR n. 1124/1965) La causa violenta L'inabilità del lavoratore L’occasione di lavoro a cura di E. Murolo 2 Oggetto dell’assicurazione la causa violenta è un’azione rapida e concentrata nel tempo, proveniente dal lavoro, che è in grado di vincere la resistenza dell’organismo umano provocando una lesione fisica (trauma, sforzo, ecc.) la “violenza” non riguarda fatti violenti, ma attiene al tempo che deve essere: breve e rapido a manifestarsi (per convenzione al massimo entro la fine del turno) si contrappone alla causa lenta che è invece propria delle malattie professionali a cura di E. Murolo 3 Oggetto dell’assicurazione l’occasione di lavoro si ha quando è il lavoro a determinare il rischio di cui sono conseguenza gli infortuni e che può concretizzarsi in diverse forme il rischio generico: appartengono a questa categoria di rischio gli incidenti che accadono nello svolgimento della vita normale di tutti noi (es. caduta di una tegola, terremoto, alluvione, frana, l’incidente stradale durante una gita, ...) Poiché questo tipo di rischio non è assunto per ragioni lavorative, gli eventi non vengono mai tutelati dall'INAIL a cura di E. Murolo 4 Oggetto dell’assicurazione il rischio specifico: rischio che promana dall’esercizio dell'attività lavorativa, e configura sempre e soltanto ipotesi di infortuni sul lavoro indennizzabili il rischio generico aggravato: rischio generico che si qualifica aggravato in quanto affrontato necessariamente per finalità lavorativa (esempio: circolazione stradale, … ). Se viene accertato come tale, può configurare valide ipotesi di infortuni indennizzabili ... a cura di E. Murolo 5 Oggetto dell’assicurazione il rischio elettivo: rischio affrontato volontariamente dal lavoratore senza alcun nesso con l’esercizio dell’attività lavorativa, che non configura in nessun caso ipotesi di infortuni indennizzabili il dolo del lavoratore: autolesionismo aggravamento doloso di lesioni Non configurano in nessun caso ipotesi di infortuni indennizzabili ma, se accertati, denuncia per truffa a cura di E. Murolo 6 Oggetto dell’assicurazione l’inabilità è la conseguenza della lesione, e consiste nelle alterazioni anatomiche e fisiologiche che comportano l’impossibilità di svolgere del tutto e di fatto l'attività lavorativa: TEMPORANEAMENTE (inabilità temporanea che è solo assoluta) quando per un “certo” periodo: breve, lungo, …, comunque senza limiti di tempo, si perde l’attitudine al lavoro DEFINITIVAMENTE (inabilità permanente assoluta o parziale) quando per sempre, per tutta la vita, si perde in tutto (100%) o in parte l’attitudine al lavoro a cura di E. Murolo 7 Oggetto dell’assicurazione se non c'è inabilità non c'è infortunio, nel senso che se non c'è un certificato medico che riporta una diagnosi e una prognosi di inabilità non ci sono gli estremi perché si configuri un infortunio sul lavoro, indennizzabile (prognosi > di 3 gg.) o meno (prognosi <= 3 gg.) che sia gli incidenti sul lavoro, anche se hanno i requisiti di causa violenta e di occasione di lavoro previsti, se causano danni fisici che non comportano inabilità al lavoro non sono mai infortuni indennizzabili (esempi: danni ai denti, estetici, morali, ...) a cura di E. Murolo 8 Gli infortuni in itinere A proposito dei rischi della strada, è da dire che questa è anche un luogo di lavoro … può quindi presentare ipotesi di rischio specifico - ad esempio per i cantiere stradali (con tutti gli operatori che vi sono addetti), per i vigili “viabilisti”,ecc. - e per gli spostamenti effettuati durante e per il lavoro - ad esempio per gli autisti e guidatori (di camion, bus, tram, taxi, scooter, ecc.) - e per chiunque si trovi a dover affrontare il rischio della strada, anche per ragioni lavorative saltuarie (per esempio il commesso inviato ad acquistare marche da bollo, …) a cura di E. Murolo 9 Gli infortuni in itinere Appartengono invece alla categoria di rischio generico aggravato gli infortuni che avvengono “in itinere” … Si tratta di rischi che incombono su chiunque si trovi a dover compiere uno spostamento, aggravato dalla finalità lavorativa (dover necessariamente andare o tornare dal proprio luogo di lavoro) L'assicurazione INAIL (art. 12 del D.Lgs n. 38/2000) comprende anche gli infortuni occorsi alle persone assicurate lungo il normale percorso, più breve e diretto (senza interruzioni o deviazioni non necessitate) tra: luogo di abitazione - luogo di lavoro, e viceversa, due diversi luoghi di lavoro, luogo di lavoro - luogo di consumazione dei pasti … a cura di E. Murolo 10 Gli infortuni in itinere L’ambito spaziale dell’itinere è la pubblica via, per cui l'incidente deve avvenire: fuori dalle pertinenze dell’abitazione (all’interno è rischio generico o infortunio domestico) fuori dalle pertinenze aziendali (all’interno è rischio lavorativo) L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato (proprio o aziendale), purché necessitato, vale a dire che consente: un congruo risparmio di tempo (circa 1 ora) un minor percorso da compiere a piedi (circa 1 Km/tratta) di salvaguardare diritti costituzionalmente garantiti (in particolare quelli nei confronti della famiglia, della vita di relazioni, ...) a cura di E. Murolo 11 Gli infortuni in itinere Rappresentano delle eccezioni al percorso più breve e diretto le interruzioni e le deviazioni che, per non interrompere il nesso tra lavoro e infortunio, devono essere necessitate, come nei casi di: cause di forza maggiore (rottura del mezzo, frana lungo la strada, …) esigenze essenziali ed improrogabili (assolvimento bisogni fisiologici, …) adempimento di obblighi penalmente rilevanti (prestare soccorso, testimoniare, …) Le deviazioni del percorso comunque effettuate per motivi personali interrompono il nesso e il “normale percorso” a cura di E. Murolo 12 Gli infortuni in itinere Sono esclusi dalla tutela, per espressa disposizione di legge (art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000), gli infortuni in itinere causati: dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni dal percorrere strade inagibili dal partecipare a gare di velocità dal guidare senza la patente, idonea per il mezzo utilizzato La tutela contro gli itinere non opera nei confronti di coloro che non hanno l'obbligo assicurativo INAIL per l'attività che svolgono normalmente … a cura di E. Murolo 13 Gli infortuni in itinere … le precisazioni sono fornite a puro titolo informativo perché, come detto, il datore di lavoro deve sempre fare la denuncia di infortunio all'INAIL senza fare valutazioni … Le valutazioni circa l'indennizzabilità o meno dei casi di infortunio (e di malattia professionale) sono tra i compiti che la legge (art. 53 DPR n. 1124/1965) affida in esclusiva all’INAIL ... Le aziende non possono, in nessun caso, contestare o interloquire circa la correttezza di queste valutazioni ... Il datore di lavoro può rappresentare all'INAIL eventuali dubbi o perplessità con la denuncia di infortunio (e di malattia professionale) , ma poi ... a cura di E. Murolo 14 Gli infortuni in itinere Al fine di accertare le cause e circostanze degli incidenti stradali ai fini dell’eventuale indennizzo come infortuni in itinere, l’INAIL ha messo a punto uno specifico “Questionario” che viene inviato per la compilazione sia al lavoratore infortunato, sia al suo datore di lavoro ... Il Questionario deve essere sempre compilato con cura e restituito alla Sede INAIL, ovviamente completo delle notizie richieste delle quali si è in possesso ... Gli infortuni “in itinere”, riconosciuti e indennizzati come tali dall’Inail, non vanno a gravare sul bilancio della PAT del datore di lavoro ai fini dell’oscillazione del tasso: sono infatti considerati “oneri indiretti” … a cura di E. Murolo 15 Gli infortuni in itinere Quando gli incidenti stradali accadono per colpa di un terzo, l’INAIL si attiva in rivalsa per il recupero totale delle prestazioni erogate con l’azione di “surroga” Quando gli incidenti stradali accadono per concorso di colpa del lavoratore e di un terzo, l’INAIL si attiva in rivalsa per il recupero parziale delle prestazioni erogate, sempre con l’azione di “surroga” Quando gli incidenti stradali accadono per colpa del lavoratore l’INAIL non si attiva in rivalsa … Poiché c'è l’assicurazione obbligatoria RC auto le surroghe dell’INAIL sono sempre rivolte alle Compagnie private di assicurazione ... a cura di E. Murolo 16 La denuncia degli infortuni Quando in azienda avviene un incidente, anche se di lieve entità: il lavoratore infortunato (o chi per lui) deve darne immediata notizia al datore di lavoro facendogli avere il primo certificato medico (art. 52 del DPR 1124/1965) nel caso non vi provveda o vi provveda in ritardo, il lavoratore perde il diritto alle prestazione assicurative per il periodo di ritardo (art. 52 del DPR 1124/1965) ... il datore di lavoro deve curare, a proprie spese, il trasporto dell’infortunato al più vicino posto di Pronto Soccorso a cura di E. Murolo 17 La denuncia degli infortuni il datore di lavoro deve annotare il caso sul Registro Infortuni.. quando causa l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, oltre quello dell’evento (D.Lgs n. 81/2008) il datore di lavoro deve corrispondere l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’infortunio, e almeno il 60% (salvo diversa previsione del CCNL di categoria), per i successivi 3 giorni di “carenza” se la prognosi del primo certificato medico è superiore a 3 gg., scatta per il datore di lavoro l’obbligo di fare la Denuncia di Infortunio all’INAIL a cura di E. Murolo 18 La denuncia degli infortuni la denuncia d'infortunio è uno dei principali obblighi nei confronti dell'INAIL del: datore di lavoro committente associante in partecipazione, ma anche del: distaccante somministratore e, in generale, di ogni assicurante (scuola; società - nei confronti dei soci; azienda individuale - nei confronti dei familiari, ecc.) a cura di E. Murolo 19 La denuncia degli infortuni quando ricorrono le condizioni (ricezione di un certificato d'infortunio con prognosi superiore a 3 giorni), il datore di lavoro deve sempre e comunque fare, nei modi e nei termini previsti, la denuncia d'infortunio all'INAIL, senza fare valutazioni né sul fatto che si tratti di infortunio o meno, né sull'indennizzabilità da parte dell'Istituto la valutazione dell'indennizzabilità degli infortuni, è di norma molto complessa, in particolare quando si tratta di infortuni in itinere, ed è un compito istituzionale esclusivo dell'INAIL è opportuno quindi non cimentarsi nell'azzardare giudizi che potrebbero costare pesanti sanzioni … a cura di E. Murolo 20 La denuncia degli infortuni se l’infortunio è mortale, o c’è il rischio di morte, la denuncia d'infortunio va anticipata entro 24 ore via fax, telegramma, e-mail, … la denuncia di infortunio può essere fatta con la modulistica cartacea predisposta dall’INAIL (art. 13 del DPR n. 1124/1965), oppure mediante la procedura on-line tale procedura, che è disponibile nel Punto Cliente all'interno del sito Internet "www.inail.it", è accessibile ed è utilizzabile con il mero possesso della user-id e della password rilasciate dall'INAIL la denuncia cartacea va spedita, o consegnata, alla Sede INAIL competente per la località dov’è il “domicilio” dell’infortunato a cura di E. Murolo 21 La denuncia degli infortuni la denuncia di Infortunio va effettuata al massimo entro 2 gg. da quando il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell’evento, vale a dire da quando è entrato in possesso del primo certificato medico nel computo dei giorni di diagnosi e degli altri termini non si tiene conto del "dies a quo" (giorno dell'infortunio e giorno di ricezione del certificato medico rispettivamente) se una prognosi dapprima stabilita <= a 3 gg. diventa poi successivamente (con altro certificato) > di 3 gg., il termine entro cui il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia d'infortunio all'INAIL decorre dalla scadenza della prima prognosi ... a cura di E. Murolo 22 La denuncia degli infortuni alla denuncia di Infortunio cartacea diretta all'INAIL deve sempre essere allegato il “primo certificato medico” nel caso invece di denuncia di infortunio on-line il primo certificato deve essere trasmesso a mezzo posta, si consiglia raccomandata, alla Sede INAIL competente solo se è questa a richiederlo esplicitamente in considerazione della particolare situazione delle Sedi INAIL e degli ospedali in Milano e provincia il certificato viene richiesto quasi sempre, per cui conviene addirittura trasmetterlo in ogni caso, anche in mancanza di richiesta da parte dell'Istituto a cura di E. Murolo 23 La denuncia degli infortuni alla P.S. una copia - sempre cartacea - della denuncia d'infortunio deve essere inviata all’autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio (art. 54 del DPR n. 1124/1965) alla copia per la P.S. non va allegata alcuna certificazione medica ... l'invio deve avvenire entro 2 gg. da quando il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell'infortunio se l'infortunio è mortale o ha una prognosi superiore a 30 gg., l’autorità di P.S. ne invia copia alla DPL competente per territorio per l'avvio dell'Inchiesta Amministrativa d'Ufficio (artt. 56 e segg. del DPR n. 1124/1965) a cura di E. Murolo 24 L'inchiesta amministrativa d'ufficio della DPL l'inchiesta amministrativa d'ufficio della DPL ha lo scopo di esaminare cause e circostanze dell'infortunio per accertare eventuali responsabilità (del datore di lavoro, di terzi, ecc.) all'inchiesta sono chiamati a partecipare, oltre alla DPL, anche l'INAIL, il datore di lavoro e il lavoratore infortunato (o i suoi familiari) con il sindacato, il patronato, ... l'inchiesta si chiude sempre con un verbale che: se non accerta responsabilità viene archiviato se accerta responsabilità, viene trasmesso alla Procura della Repubblica per il seguito penale di competenza a cura di E. Murolo 25 La denuncia degli infortuni l’omessa o tardiva denuncia di Infortunio all’INAIL è punita con una sanzione amministrativa che va da € 1.291 a € 7.746 (art. 53 DPR n. 1124/1965) cui è però applicabile la procedura di diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (pagamento dell'importo minimo ovvero ridotto a 1/4 della sanzione edittale se è previsto in un importo unico) l’omesso o tardivo invio della denuncia di Infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove è avvenuto l’incidente è punito con un’altra, diversa sanzione amministrativa che va sempre da € 1.291 a € 7.746 (art. 54 del DPR n. 1124/1965), che stavolta però non è diffidabile … a cura di E. Murolo 26 La denuncia degli infortuni la denuncia di Infortunio cartacea (Mod. 4-Prest.) in 4 copie (A, B, C e D) - i cui quadri sono riprodotti uguali nella procedura on-line, è composta da 4 Sezioni: la Sezione 1 – Anagrafica del lavoratore infortunato la Sezione 2 – Anagrafica del datore di lavoro la Sezione 3 – Dati retributivi - tipologia di retribuzione (oraria, mensile, convenzionale, …); dettaglio degli emolumenti che costituiscono la retribuzione dell’infortunato nei 15 gg. precedenti la data dell’infortunio (lavoro straordinario, ferie, permessi, festività, …), in valori assoluti (importi) o in percentuale; scelta modalità di pagamento delle indennità la Sezione 4 – Descrizione dell’infortunio a cura di E. Murolo 27 Le prestazioni assicurative Le prestazioni dell'assicurazione INAIL sono: economiche: indennità per inabilità temporanea assoluta; liquidazione in capitale una tantum per danno biologico e in rendita vitalizia per inabilità permanenti; rendita ai superstiti; assegno di morte; assegno A.P.C. sanitarie: a carico del S.S.N. perché all’INAIL sono attribuiti soltanto compiti medico legali a favore dei lavoratori infortunati integrative: assistenza del “servizio sociale” dell’INAIL; prestazioni ai Grandi Invalidi; cure termali; soggiorni climatici; ecc. a cura di E. Murolo 28 L'indennità di temporanea INDENNITA’ PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA AL LAVORO Dal 4° al 90° giorno successivo all’evento Dal 91° giorno fino a guarigione 60% della retribuzione media giornaliera 75% della retribuzione media giornaliera Per tutti i giorni di assenza compresi i festivi a cura di E. Murolo 29 L'indennità di temporanea secondo la previsione del CCNL il datore di lavoro deve integrare l'indennità di temporanea erogata dall'INAIL in particolare per le festività che cadono nel periodo di assenza dovrà erogare il: 100% della retribuzione media giornaliera, se la festività cade nel periodo di carenza 40% della retribuzione media giornaliera nei giorni in cui l’INAIL indennizza il 60%; 25% della retribuzione media giornaliera nei giorni in cui l’INAIL indennizza il 75% l'indennità INAIL non è imponibile ai fini del calcolo dei premi, mentre è imponibile l'integrazione erogata dalla azienda, ma da denunciare senza adeguarla al minimale retributivo a cura di E. Murolo 30 L'indennità di temporanea l'indennità di inabilità temporanea al lavoro INAIL non è soggetta né a minimali, né a massimali retributivi durante l'inabilità temporanea l'INAIL non effettua visite domiciliari di controllo in fasce orarie prestabilite (salvo quando ciò è previsto dal CCNL), ma può in qualsiasi momento chiamare a visita l'infortunato presso le proprie Sedi … anche su richiesta del datore di lavoro scaduta la prognosi del primo certificato medico l'infortunato può tornare al lavoro guarito, facendo redigere, dal proprio medico di famiglia, il certificato definitivo di chiusura dell'infortunio, che può anche non essere presentato perché ... a cura di E. Murolo 31 L'indennità di temporanea l'Istituto, di norma, chiude d'ufficio gli infortuni con la c.d. "definizione in prognosi", salvo riaprirli se ... scaduta la prognosi del primo certificato, se l'infortunato non è ancora guarito, può far avere un certificato continuativo dell'infortunio redatto dal proprio medico di famiglia con una nuova prognosi se l'infortunato vuole evitare di pagare al medico di famiglia i certificati (sono somme che l'INAIL non gli rimborsa), può rivolgersi direttamente all'Ambulatorio della Sede dell'INAIL che sta gestendo la pratica, e chiedere di essere sottoposto a visita medica, sia in caso di continuazione che di definizione dell'infortunio a cura di E. Murolo 32 L'indennità di temporanea la prognosi del medico di famiglia può essere superata da una diversa valutazione dei medici legali dell'INAIL in sede di controllo, alla quale però il lavoratore può fare opposizione (art. 104 del DPR n. 1124/1965) l'inabilità temporanea è di fatto a tempo indeterminato, e cessa con la guarigione clinica o con la stabilizzazione dei postumi invalidanti di carattere permanente ciò vuol dire che le lesioni causate dall'infortunio sono guarite e il lavoratore può tornare al lavoro, senza o con menomazioni di carattere permanente (cicatrici, amputazioni, artrosi con riduzione dei movimenti, riduzione della capacità respiratoria, disfunzioni neurologiche, ecc.) a cura di E. Murolo 33 L'indennità di temporanea a volte le menomazioni comportano dolore cronico e infiammazioni che esigono interventi curativi periodici con conseguenti assenze dal lavoro. Queste, siccome sono fuori dall'assicurazione INAIL sono da considerare malattia e quindi competenza dell'INPS (o dell'azienda) entro i termini previsti dalla legge il lavoratore può chiedere all'INAIL l'eventuale aggravamento dei postumi permanenti entro le scadenze di legge l'INAIL per dovere istituzionale esegue le visite di revisione previste per verificare lo stato del lavoratore inabile a cura di E. Murolo 34 L'indennità di temporanea l'infortunato, già giudicato guarito e rinviato al lavoro, può chiedere la riammissione in inabilità temporanea assoluta (riapertura o ricaduta) quando smette di lavorare a causa di una riacutizzazione legata ai postumi dell'infortunio tale condizione dovrà però essere opportunamente certificata con una precisa diagnosi e una nuova prognosi la retribuzione media giornaliera che si assume per il calcolo dell'ulteriore indennità è quella dei 15 gg. precedenti la data dell'infortunio … a cura di E. Murolo 35 L'indennità di temporanea Calcolo della Retribuzione media giornaliera Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile: La retribuzione giornaliera che l’INAIL utilizza per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta si determina sommando: * retribuzione normale mensile diviso 25 * lavoro straordinario del mese = compenso diviso 25 per A * rateo ferie = numero giorni per A diviso 300 * rateo festività = A per 3,33% * rateo mensilità aggiuntive = n° mensilità per A per 8,33% Totale € …………. € € € …………. …………. …………. € …………. ________ € ======== a cura di E. Murolo 36 A Il danno biologico le prestazioni economiche INAIL per inabilità permanenti al lavoro sono cambiate a seguito della riforma dell'Istituto (D.Lgs n. 38/2000) che ha introdotto l'indennizzo del danno biologico le nuove prestazioni per inabilità permanenti al lavoro INAIL sono state così rideterminate: per inabilità fino al 5% … nessun indennizzo … capitale una tantum per inabilità dal 6% al 15% per danno biologico … rendita vitalizia compoper inabilità dal 16 al 100% sta da due quote … a cura di E. Murolo 37 I casi dubbi ci sono casi in cui non è semplice qualificare l'evento, stabilire cioè se è infortunio o malattia comune, anche se in ciò ci può aiutare il certificato medico: se è un certificato INAIL, probabilmente è infortunio, e come tale va trattato se è un certificato INPS, probabilmente è malattia, e come tale va trattata se è un certificato "neutro" (su carta intestata del medico), bisogna valutare, anche in modo approssimativo le cause e circostanze con cui l'evento si è verificato, comportandosi poi di conseguenza (es. febbre, asma, bronchite, frattura, ferita lacero-contusa, sciatica, ustione, ecc.) a cura di E. Murolo 38 I casi dubbi In pratica il datore di lavoro deve, nel caso di: MALATTIA COMUNE INFORTUNIO anticipare, per le sole qualifiche interessate, l'indennità economica di malattia per conto dell'INPS anticipare, se ricorre l'art. 70 T.U, l'indennità economica (retribuzione) per conto dell'INAIL integrarla, a suo carico, se ciò è previsto dal CCNL integrarla, a suo carico, se ciò è previsto dal CCNL recuperare le somme anticipate per conto INPS e registrare l'evento con apposita causale nella denuncia Uniemens attendere, se ricorre l'art. 70 T.U, il rimborso delle somme anticipate per conto dell'INAIL registrare l'evento con apposita causale nella denuncia Uniemens a cura di E. Murolo 39 Convenzione INPS/INAIL ma anche se si sbaglia a valutare i casi, poiché INPS e INAIL, per dovere istituzionale, devono comunque valutarne l'ammissibilità, possono non riconoscerli di loro competenza, e quindi non ammetterli all'indennizzo ... ma se non è infortunio sul lavoro non può che essere malattia comune, e se non è competente l'INAIL deve esserlo certamente l'INPS (e viceversa), per cui ... per regolamentare i rapporti, anche economici, tra i due Enti è stata stipulata un'apposita convenzione (circ. INPS n. 91/2009 e INAIL n. 38/2009) ad esempio, l'iter procedurale, nel caso di denuncia di un non infortunio presentata all'INAIL, prevede che … a cura di E. Murolo 40 SEDE INAIL Convenzione INPS/INAIL Riceve la denuncia d'infortunio o di malattia professionale e, fattane l'istruttoria, non riconosce il caso come suo Eroga le prestazioni in via provvisoria (acconti) nei limiti della indennità di malattia comune, INPS (se non c'è l'art. 70 TU) e Assume la competenza del caso, eroga le ulteriori prestazioni per malattia (salvo compensazioni), e ne dà notizia al lavoratore e al datore di lavoro SEDE INPS Segnala all'INPS il NON infortunio (entro 60 gg.) o la NON malattia professionale (entro 90 gg.) dandone notizia scritta sia al lavoratore che al datore di lavoro Le eventuali somme anticipate dallo INAIL al lavoratore vanno considerate come acconti dell'indennità di malattia dovuta dall'INPS cui vanno pertanto accreditate con il flusso Uniemens I due Enti regoleranno poi tra loro, a termini di convenzione, i relativi rapporti economici Riceve la segnalazione dall'INAIL e, una volta ultimata la sua istruttoria a cura di E. Murolo 41 Convenzione INPS/INAIL Può darsi però che l'INPS, in disaccordo con l'INAIL, non riconosca il caso di sua competenza, e quindi ... Assume la competenza del caso, eroga le ulteriori prestazioni per malattia (salvo compensazioni), e ne dà notizia al lavoratore e al datore di lavoro SEDE INPS Contesta la sua competenza, per carenza di motivazione o perché è in possesso di altri validi elementi di giudizio, e quindi ritrasmette il caso per competenza all'INAIL Riceve la segnalazione dall'INAIL e, una volta ultimata la sua istruttoria La possibilità del verificarsi di queste situazioni consiglia di eseguire eventuali regolarizzazioni e conguagli solo dopo la lettera dell'INPS che conferma di accollarsi il caso ... a cura di E. Murolo 42 Convenzione INPS/INAIL SEDE INAIL Riesamina a sua volta il caso restituitole dall'INPS ed entro 15 gg. Accetta come suo il caso e ne dà notizia all'INPS, al lavoratore e al datore di lavoro Accetta la competenza del caso e ne dà notizia all'INAIL, al lavoratore e al datore di lavoro SEDE INPS o o Contesta ancora la sua competenza per carenza di motivazione o perché ha altri validi elementi e rimanda nuovamente il caso all'INPS Conferma di non riconoscere il caso per grave carenza di motivazione o perché ha altri validi elementi e lo trasmette al "Collegio regionale" dandone notizia all'INAIL e al lavoratore Riesamina a sua volta il caso rimandatole dall'INAIL e… a cura di E. Murolo segue … 43 Convenzione INPS/INAIL COLLEGIO REGIONALE Investito del caso riceve la documentazione, la esamina, decide ed entro 60 gg. ne comunica gli esiti a INPS e INAIL L'Ente al quale il caso è stato definitivamente assegnato ne dà notizia al lavoratore e al datore di lavoro l'iter procedurali sarà identico, anche se completamente invertito riguardo ai soggetti, nel caso che una denuncia di malattia comune viene viene presentata all'INPS che, in fase di istruttoria, ritiene invece che possa trattarsi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, comunque di competenza INAIL ... a cura di E. Murolo 44 END