Diapositiva 1 - Assimpredil Ance

Transcript

Diapositiva 1 - Assimpredil Ance
ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI
DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
I.N.A.I.L.
La gestione dell'infortunio
e della
malattia professionale
Incontri di approfondimento
Milano, 1° marzo 2011 e
Monza, 15 marzo 2011
a cura di E. Murolo
1
Oggetto dell’assicurazione
“L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio
avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro da
cui sia derivata la morte o l’inabilità …” (art. 2 del DPR n.
1124/1965)
La causa
violenta
L'inabilità del
lavoratore
L’occasione di
lavoro
a cura di E. Murolo
2
Oggetto dell’assicurazione
 la causa violenta è un’azione rapida e concentrata nel
tempo, proveniente dal lavoro, che è in grado di vincere
la resistenza dell’organismo umano provocando una
lesione fisica (trauma, sforzo, ecc.)
 la “violenza” non riguarda fatti violenti, ma attiene al
tempo che deve essere:
 breve e rapido a manifestarsi (per convenzione
al massimo entro la fine del turno)
 si contrappone alla causa lenta che è invece
propria delle malattie professionali
a cura di E. Murolo
3
Oggetto dell’assicurazione
 l’occasione di lavoro si ha quando è il lavoro a
determinare il rischio di cui sono conseguenza gli
infortuni e che può concretizzarsi in diverse forme
il rischio generico:  appartengono a questa categoria di rischio gli incidenti
che accadono nello svolgimento della vita normale di
tutti noi (es. caduta di una tegola, terremoto, alluvione,
frana, l’incidente stradale durante una gita, ...)
Poiché questo tipo di rischio non è assunto per ragioni
lavorative, gli eventi non vengono mai tutelati dall'INAIL
a cura di E. Murolo
4
Oggetto dell’assicurazione
il rischio specifico:
 rischio che promana dall’esercizio dell'attività lavorativa,
e configura sempre e soltanto ipotesi di infortuni sul
lavoro indennizzabili
il rischio generico aggravato:  rischio generico che si qualifica aggravato in quanto
affrontato necessariamente per finalità lavorativa
(esempio: circolazione stradale, … ). Se viene accertato
come tale, può configurare valide ipotesi di infortuni
indennizzabili ...
a cura di E. Murolo
5
Oggetto dell’assicurazione
il rischio elettivo:  rischio affrontato volontariamente dal lavoratore senza
alcun nesso con l’esercizio dell’attività lavorativa, che
non configura in nessun caso ipotesi di infortuni
indennizzabili
il dolo del lavoratore:  autolesionismo
 aggravamento doloso di lesioni
Non configurano in nessun caso ipotesi di infortuni
indennizzabili ma, se accertati, denuncia per truffa
a cura di E. Murolo
6
Oggetto dell’assicurazione
 l’inabilità è la conseguenza della lesione, e consiste
nelle alterazioni anatomiche e fisiologiche che
comportano l’impossibilità di svolgere del tutto e di fatto
l'attività lavorativa:
 TEMPORANEAMENTE (inabilità temporanea che è
solo assoluta) quando per un “certo” periodo: breve,
lungo, …, comunque senza limiti di tempo, si perde
l’attitudine al lavoro
 DEFINITIVAMENTE (inabilità permanente assoluta o
parziale) quando per sempre, per tutta la vita, si
perde in tutto (100%) o in parte l’attitudine al lavoro
a cura di E. Murolo
7
Oggetto dell’assicurazione
 se non c'è inabilità non c'è infortunio, nel senso che se
non c'è un certificato medico che riporta una diagnosi e
una prognosi di inabilità non ci sono gli estremi perché
si configuri un infortunio sul lavoro, indennizzabile
(prognosi > di 3 gg.) o meno (prognosi <= 3 gg.) che sia
 gli incidenti sul lavoro, anche se hanno i requisiti di
causa violenta e di occasione di lavoro previsti, se
causano danni fisici che non comportano inabilità al
lavoro non sono mai infortuni indennizzabili (esempi:
danni ai denti, estetici, morali, ...)
a cura di E. Murolo
8
Gli infortuni in itinere
A proposito dei rischi della strada, è da dire che questa è
anche un luogo di lavoro …
può quindi presentare ipotesi di rischio specifico - ad
esempio per i cantiere stradali (con tutti gli operatori che vi
sono addetti), per i vigili “viabilisti”,ecc. - e
per gli spostamenti effettuati durante e per il lavoro - ad
esempio per gli autisti e guidatori (di camion, bus, tram,
taxi, scooter, ecc.) - e
per chiunque si trovi a dover affrontare il rischio della
strada, anche per ragioni lavorative saltuarie (per esempio
il commesso inviato ad acquistare marche da bollo, …)
a cura di E. Murolo
9
Gli infortuni in itinere
Appartengono invece alla categoria di rischio generico
aggravato gli infortuni che avvengono “in itinere” …
Si tratta di rischi che incombono su chiunque si trovi a
dover compiere uno spostamento, aggravato dalla
finalità lavorativa (dover necessariamente andare o
tornare dal proprio luogo di lavoro)
L'assicurazione INAIL (art. 12 del D.Lgs n. 38/2000) comprende
anche gli infortuni occorsi alle persone assicurate lungo il
normale percorso, più breve e diretto (senza interruzioni o
deviazioni non necessitate) tra:
 luogo di abitazione - luogo di lavoro, e viceversa,
 due diversi luoghi di lavoro,
 luogo di lavoro - luogo di consumazione dei pasti …
a cura di E. Murolo
10
Gli infortuni in itinere
 L’ambito spaziale dell’itinere è la pubblica via, per cui
l'incidente deve avvenire:
 fuori dalle pertinenze dell’abitazione
(all’interno è rischio generico o infortunio domestico)
 fuori dalle pertinenze aziendali
(all’interno è rischio lavorativo)
 L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del
mezzo di trasporto privato (proprio o aziendale), purché
necessitato, vale a dire che consente:



un congruo risparmio di tempo (circa 1 ora)
un minor percorso da compiere a piedi (circa 1 Km/tratta)
di salvaguardare diritti costituzionalmente garantiti (in
particolare quelli nei confronti della famiglia, della vita di relazioni, ...)
a cura di E. Murolo
11
Gli infortuni in itinere
 Rappresentano delle eccezioni al percorso più breve e
diretto le interruzioni e le deviazioni che, per non
interrompere il nesso tra lavoro e infortunio, devono
essere necessitate, come nei casi di:
 cause di forza maggiore (rottura del mezzo, frana lungo la
strada, …)
 esigenze essenziali ed improrogabili (assolvimento
bisogni fisiologici, …)
 adempimento di obblighi penalmente rilevanti (prestare
soccorso, testimoniare, …)
 Le deviazioni del percorso comunque effettuate per motivi personali interrompono il nesso e il “normale percorso”
a cura di E. Murolo
12
Gli infortuni in itinere
 Sono esclusi dalla tutela, per espressa disposizione di legge
(art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000), gli infortuni in itinere causati:
 dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci
 dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
 dal percorrere strade inagibili
 dal partecipare a gare di velocità
 dal guidare senza la patente, idonea per il mezzo
utilizzato
La tutela contro gli itinere non opera nei confronti di coloro
che non hanno l'obbligo assicurativo INAIL per l'attività che
svolgono normalmente …
a cura di E. Murolo
13
Gli infortuni in itinere
… le precisazioni sono fornite a puro titolo informativo
perché, come detto, il datore di lavoro deve sempre fare la
denuncia di infortunio all'INAIL senza fare valutazioni …
Le valutazioni circa l'indennizzabilità o meno dei casi di
infortunio (e di malattia professionale) sono tra i compiti che la
legge (art. 53 DPR n. 1124/1965) affida in esclusiva all’INAIL ...
Le aziende non possono, in nessun caso, contestare o
interloquire circa la correttezza di queste valutazioni ...
Il datore di lavoro può rappresentare all'INAIL eventuali
dubbi o perplessità con la denuncia di infortunio (e di malattia
professionale) , ma poi ...
a cura di E. Murolo
14
Gli infortuni in itinere
Al fine di accertare le cause e circostanze degli incidenti
stradali ai fini dell’eventuale indennizzo come infortuni in
itinere, l’INAIL ha messo a punto uno specifico “Questionario” che viene inviato per la compilazione sia al lavoratore infortunato, sia al suo datore di lavoro ...
Il Questionario deve essere sempre compilato con cura e
restituito alla Sede INAIL, ovviamente completo delle
notizie richieste delle quali si è in possesso ...
Gli infortuni “in itinere”, riconosciuti e indennizzati come tali
dall’Inail, non vanno a gravare sul bilancio della PAT del
datore di lavoro ai fini dell’oscillazione del tasso: sono
infatti considerati “oneri indiretti” …
a cura di E. Murolo
15
Gli infortuni in itinere
Quando gli incidenti stradali accadono per colpa di un
terzo, l’INAIL si attiva in rivalsa per il recupero totale
delle prestazioni erogate con l’azione di “surroga”
Quando gli incidenti stradali accadono per concorso di
colpa del lavoratore e di un terzo, l’INAIL si attiva in
rivalsa per il recupero parziale delle prestazioni erogate,
sempre con l’azione di “surroga”
Quando gli incidenti stradali accadono per colpa del
lavoratore l’INAIL non si attiva in rivalsa …
Poiché c'è l’assicurazione obbligatoria RC auto le surroghe dell’INAIL sono sempre rivolte alle Compagnie private di assicurazione ...
a cura di E. Murolo
16
La denuncia degli infortuni
Quando in azienda avviene un incidente, anche se di
lieve entità:
 il lavoratore infortunato (o chi per lui) deve darne
immediata notizia al datore di lavoro facendogli avere il
primo certificato medico (art. 52 del DPR 1124/1965)
 nel caso non vi provveda o vi provveda in ritardo, il
lavoratore perde il diritto alle prestazione assicurative
per il periodo di ritardo (art. 52 del DPR 1124/1965) ...
 il datore di lavoro deve curare, a proprie spese, il
trasporto dell’infortunato al più vicino posto di Pronto
Soccorso
a cura di E. Murolo
17
La denuncia degli infortuni
 il datore di lavoro deve annotare il caso sul Registro
Infortuni.. quando causa l’assenza dal lavoro di almeno
un giorno, oltre quello dell’evento (D.Lgs n. 81/2008)
 il datore di lavoro deve corrispondere l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’infortunio, e almeno il
60% (salvo diversa previsione del CCNL di categoria),
per i successivi 3 giorni di “carenza”
 se la prognosi del primo certificato medico è superiore
a 3 gg., scatta per il datore di lavoro l’obbligo di fare la
Denuncia di Infortunio all’INAIL
a cura di E. Murolo
18
La denuncia degli infortuni
 la denuncia d'infortunio è uno dei principali obblighi nei
confronti dell'INAIL del:
 datore di lavoro
 committente
 associante in partecipazione, ma anche del:
 distaccante
 somministratore e, in generale, di ogni
 assicurante (scuola; società - nei confronti dei soci;
azienda individuale - nei confronti dei familiari, ecc.)
a cura di E. Murolo
19
La denuncia degli infortuni
 quando ricorrono le condizioni (ricezione di un certificato
d'infortunio con prognosi superiore a 3 giorni), il datore di
lavoro deve sempre e comunque fare, nei modi e nei
termini previsti, la denuncia d'infortunio all'INAIL, senza
fare valutazioni né sul fatto che si tratti di infortunio o
meno, né sull'indennizzabilità da parte dell'Istituto
 la valutazione dell'indennizzabilità degli infortuni, è di
norma molto complessa, in particolare quando si tratta
di infortuni in itinere, ed è un compito istituzionale
esclusivo dell'INAIL
 è opportuno quindi non cimentarsi nell'azzardare giudizi
che potrebbero costare pesanti sanzioni …
a cura di E. Murolo
20
La denuncia degli infortuni
 se l’infortunio è mortale, o c’è il rischio di morte, la
denuncia d'infortunio va anticipata entro 24 ore via fax,
telegramma, e-mail, …
 la denuncia di infortunio può essere fatta con la
modulistica cartacea predisposta dall’INAIL (art. 13 del
DPR n. 1124/1965), oppure mediante la procedura on-line
 tale procedura, che è disponibile nel Punto Cliente
all'interno del sito Internet "www.inail.it", è accessibile
ed è utilizzabile con il mero possesso della user-id e
della password rilasciate dall'INAIL
 la denuncia cartacea va spedita, o consegnata, alla
Sede INAIL competente per la località dov’è il
“domicilio” dell’infortunato
a cura di E. Murolo
21
La denuncia degli infortuni
 la denuncia di Infortunio va effettuata al massimo entro
2 gg. da quando il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell’evento, vale a dire da quando è entrato in
possesso del primo certificato medico
 nel computo dei giorni di diagnosi e degli altri termini
non si tiene conto del "dies a quo" (giorno dell'infortunio e
giorno di ricezione del certificato medico rispettivamente)
 se una prognosi dapprima stabilita <= a 3 gg. diventa
poi successivamente (con altro certificato) > di 3 gg., il
termine entro cui il datore di lavoro deve inoltrare la
denuncia d'infortunio all'INAIL decorre dalla scadenza
della prima prognosi ...
a cura di E. Murolo
22
La denuncia degli infortuni
 alla denuncia di Infortunio cartacea diretta all'INAIL
deve sempre essere allegato il “primo certificato
medico”
 nel caso invece di denuncia di infortunio on-line il primo
certificato deve essere trasmesso a mezzo posta, si
consiglia raccomandata, alla Sede INAIL competente
solo se è questa a richiederlo esplicitamente
 in considerazione della particolare situazione delle Sedi
INAIL e degli ospedali in Milano e provincia il certificato
viene richiesto quasi sempre, per cui conviene addirittura trasmetterlo in ogni caso, anche in mancanza di
richiesta da parte dell'Istituto
a cura di E. Murolo
23
La denuncia degli infortuni alla P.S.
 una copia - sempre cartacea - della denuncia d'infortunio deve essere inviata all’autorità di P.S. del luogo
dove è avvenuto l’infortunio (art. 54 del DPR n. 1124/1965)
 alla copia per la P.S. non va allegata alcuna certificazione medica ...
 l'invio deve avvenire entro 2 gg. da quando il datore di
lavoro è venuto a conoscenza dell'infortunio
 se l'infortunio è mortale o ha una prognosi superiore a
30 gg., l’autorità di P.S. ne invia copia alla DPL competente per territorio per l'avvio dell'Inchiesta Amministrativa d'Ufficio (artt. 56 e segg. del DPR n. 1124/1965)
a cura di E. Murolo
24
L'inchiesta amministrativa d'ufficio della DPL
 l'inchiesta amministrativa d'ufficio della DPL ha lo scopo
di esaminare cause e circostanze dell'infortunio per
accertare eventuali responsabilità (del datore di lavoro, di
terzi, ecc.)
 all'inchiesta sono chiamati a partecipare, oltre alla DPL,
anche l'INAIL, il datore di lavoro e il lavoratore infortunato (o i suoi familiari) con il sindacato, il patronato, ...
 l'inchiesta si chiude sempre con un verbale che:
 se non accerta responsabilità viene archiviato
 se accerta responsabilità, viene trasmesso alla
Procura della Repubblica per il seguito penale di
competenza
a cura di E. Murolo
25
La denuncia degli infortuni
 l’omessa o tardiva denuncia di Infortunio all’INAIL è
punita con una sanzione amministrativa che va da €
1.291 a € 7.746 (art. 53 DPR n. 1124/1965) cui è però
applicabile la procedura di diffida obbligatoria di cui
all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (pagamento dell'importo
minimo ovvero ridotto a 1/4 della sanzione edittale se è previsto in
un importo unico)
 l’omesso o tardivo invio della denuncia di Infortunio
all’autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove è
avvenuto l’incidente è punito con un’altra, diversa
sanzione amministrativa che va sempre da € 1.291 a
€ 7.746 (art. 54 del DPR n. 1124/1965), che stavolta però
non è diffidabile …
a cura di E. Murolo
26
La denuncia degli infortuni
 la denuncia di Infortunio cartacea (Mod. 4-Prest.) in 4
copie (A, B, C e D) - i cui quadri sono riprodotti uguali
nella procedura on-line, è composta da 4 Sezioni:
 la Sezione 1 – Anagrafica del lavoratore infortunato
 la Sezione 2 – Anagrafica del datore di lavoro
 la Sezione 3 – Dati retributivi - tipologia di retribuzione
(oraria, mensile, convenzionale, …); dettaglio degli emolumenti che costituiscono la retribuzione dell’infortunato nei 15
gg. precedenti la data dell’infortunio (lavoro straordinario,
ferie, permessi, festività, …), in valori assoluti (importi) o in
percentuale; scelta modalità di pagamento delle indennità
 la Sezione 4 – Descrizione dell’infortunio
a cura di E. Murolo
27
Le prestazioni assicurative
 Le prestazioni dell'assicurazione INAIL sono:
economiche:
indennità per inabilità temporanea assoluta; liquidazione in capitale
una tantum per danno biologico e in rendita vitalizia per inabilità
permanenti; rendita ai superstiti; assegno di morte; assegno A.P.C.
sanitarie:
a carico del S.S.N. perché all’INAIL sono attribuiti soltanto compiti
medico legali a favore dei lavoratori infortunati
integrative:
assistenza del “servizio sociale” dell’INAIL; prestazioni ai Grandi
Invalidi; cure termali; soggiorni climatici; ecc.
a cura di E. Murolo
28
L'indennità di temporanea
INDENNITA’ PER INABILITA'
TEMPORANEA ASSOLUTA
AL LAVORO
Dal 4° al 90°
giorno
successivo
all’evento
Dal 91° giorno
fino a
guarigione
60% della
retribuzione
media
giornaliera
75% della
retribuzione
media
giornaliera
Per tutti i giorni di
assenza compresi i
festivi
a cura di E. Murolo
29
L'indennità di temporanea
 secondo la previsione del CCNL il datore di lavoro deve
integrare l'indennità di temporanea erogata dall'INAIL
 in particolare per le festività che cadono nel periodo di
assenza dovrà erogare il:
100% della retribuzione media giornaliera, se la festività cade
nel periodo di carenza
40% della retribuzione media giornaliera nei giorni in cui l’INAIL
indennizza il 60%;
25% della retribuzione media giornaliera nei giorni in cui l’INAIL
indennizza il 75%
 l'indennità INAIL non è imponibile ai fini del calcolo dei
premi, mentre è imponibile l'integrazione erogata dalla
azienda, ma da denunciare senza adeguarla al minimale retributivo
a cura di E. Murolo
30
L'indennità di temporanea
 l'indennità di inabilità temporanea al lavoro INAIL non è
soggetta né a minimali, né a massimali retributivi
 durante l'inabilità temporanea l'INAIL non effettua visite
domiciliari di controllo in fasce orarie prestabilite (salvo
quando ciò è previsto dal CCNL), ma può in qualsiasi
momento chiamare a visita l'infortunato presso le
proprie Sedi … anche su richiesta del datore di lavoro
 scaduta la prognosi del primo certificato medico l'infortunato può tornare al lavoro guarito, facendo redigere,
dal proprio medico di famiglia, il certificato definitivo
di chiusura dell'infortunio, che può anche non essere
presentato perché ...
a cura di E. Murolo
31
L'indennità di temporanea
 l'Istituto, di norma, chiude d'ufficio gli infortuni con la
c.d. "definizione in prognosi", salvo riaprirli se ...
 scaduta la prognosi del primo certificato, se l'infortunato non è ancora guarito, può far avere un certificato
continuativo dell'infortunio redatto dal proprio medico
di famiglia con una nuova prognosi
 se l'infortunato vuole evitare di pagare al medico di
famiglia i certificati (sono somme che l'INAIL non gli rimborsa),
può rivolgersi direttamente all'Ambulatorio della Sede
dell'INAIL che sta gestendo la pratica, e chiedere di
essere sottoposto a visita medica, sia in caso di
continuazione che di definizione dell'infortunio
a cura di E. Murolo
32
L'indennità di temporanea
 la prognosi del medico di famiglia può essere superata
da una diversa valutazione dei medici legali dell'INAIL
in sede di controllo, alla quale però il lavoratore può
fare opposizione (art. 104 del DPR n. 1124/1965)
 l'inabilità temporanea è di fatto a tempo indeterminato,
e cessa con la guarigione clinica o con la stabilizzazione dei postumi invalidanti di carattere permanente
 ciò vuol dire che le lesioni causate dall'infortunio sono
guarite e il lavoratore può tornare al lavoro, senza o con
menomazioni di carattere permanente (cicatrici,
amputazioni, artrosi con riduzione dei movimenti, riduzione della
capacità respiratoria, disfunzioni neurologiche, ecc.)
a cura di E. Murolo
33
L'indennità di temporanea
 a volte le menomazioni comportano dolore cronico e
infiammazioni che esigono interventi curativi periodici
con conseguenti assenze dal lavoro. Queste, siccome
sono fuori dall'assicurazione INAIL sono da considerare
malattia e quindi competenza dell'INPS (o dell'azienda)
 entro i termini previsti dalla legge il lavoratore può
chiedere all'INAIL l'eventuale aggravamento dei
postumi permanenti
 entro le scadenze di legge l'INAIL per dovere istituzionale esegue le visite di revisione previste per verificare
lo stato del lavoratore inabile
a cura di E. Murolo
34
L'indennità di temporanea
 l'infortunato, già giudicato guarito e rinviato al lavoro,
può chiedere la riammissione in inabilità temporanea
assoluta (riapertura o ricaduta) quando smette di
lavorare a causa di una riacutizzazione legata ai
postumi dell'infortunio
 tale condizione dovrà però essere opportunamente
certificata con una precisa diagnosi e una nuova
prognosi
 la retribuzione media giornaliera che si assume per il
calcolo dell'ulteriore indennità è quella dei 15 gg.
precedenti la data dell'infortunio …
a cura di E. Murolo
35
L'indennità di temporanea
Calcolo della Retribuzione media giornaliera
Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile:
La retribuzione giornaliera che l’INAIL utilizza per il calcolo dell’indennità
per inabilità temporanea assoluta si determina sommando:
* retribuzione normale mensile diviso 25
* lavoro straordinario del mese
= compenso diviso 25 per A
* rateo ferie = numero giorni per A diviso 300
* rateo festività = A per 3,33%
* rateo mensilità aggiuntive
= n° mensilità per A per 8,33%
Totale
€
………….
€
€
€
………….
………….
………….
€
………….
________
€
========
a cura di E. Murolo
36
A
Il danno biologico
 le prestazioni economiche INAIL per inabilità permanenti al lavoro sono cambiate a seguito della riforma
dell'Istituto (D.Lgs n. 38/2000) che ha introdotto l'indennizzo del danno biologico
 le nuove prestazioni per inabilità permanenti al lavoro
INAIL sono state così rideterminate:
per inabilità fino al 5%
… nessun indennizzo
… capitale una tantum
per inabilità dal 6% al 15%
per danno biologico
… rendita vitalizia compoper inabilità dal 16 al 100%
sta da due quote …
a cura di E. Murolo
37
I casi dubbi
 ci sono casi in cui non è semplice qualificare l'evento,
stabilire cioè se è infortunio o malattia comune, anche
se in ciò ci può aiutare il certificato medico:
 se è un certificato INAIL, probabilmente è infortunio,
e come tale va trattato
 se è un certificato INPS, probabilmente è malattia, e
come tale va trattata
 se è un certificato "neutro" (su carta intestata del medico),
bisogna valutare, anche in modo approssimativo le
cause e circostanze con cui l'evento si è verificato,
comportandosi poi di conseguenza (es. febbre, asma,
bronchite, frattura, ferita lacero-contusa, sciatica, ustione, ecc.)
a cura di E. Murolo
38
I casi dubbi
In pratica il datore di lavoro deve, nel caso di:
MALATTIA COMUNE
INFORTUNIO
anticipare, per le sole qualifiche
interessate, l'indennità economica di malattia per conto dell'INPS
anticipare, se ricorre l'art. 70 T.U,
l'indennità economica (retribuzione) per conto dell'INAIL
integrarla, a suo carico, se ciò è
previsto dal CCNL
integrarla, a suo carico, se ciò è
previsto dal CCNL
recuperare le somme anticipate
per conto INPS e registrare
l'evento con apposita causale
nella denuncia Uniemens
attendere, se ricorre l'art. 70 T.U,
il rimborso delle somme anticipate per conto dell'INAIL
registrare l'evento con apposita
causale nella denuncia Uniemens
a cura di E. Murolo
39
Convenzione INPS/INAIL
 ma anche se si sbaglia a valutare i casi, poiché INPS e
INAIL, per dovere istituzionale, devono comunque valutarne l'ammissibilità, possono non riconoscerli di loro
competenza, e quindi non ammetterli all'indennizzo ...
 ma se non è infortunio sul lavoro non può che essere
malattia comune, e se non è competente l'INAIL deve
esserlo certamente l'INPS (e viceversa), per cui ...
 per regolamentare i rapporti, anche economici, tra i due
Enti è stata stipulata un'apposita convenzione (circ. INPS
n. 91/2009 e INAIL n. 38/2009)
 ad esempio, l'iter procedurale, nel caso di denuncia di
un non infortunio presentata all'INAIL, prevede che …
a cura di E. Murolo
40
SEDE
INAIL
Convenzione INPS/INAIL
Riceve la denuncia d'infortunio o
di malattia professionale e,
fattane l'istruttoria, non riconosce
il caso come suo
Eroga le prestazioni in via provvisoria (acconti) nei limiti della
indennità di malattia comune,
INPS (se non c'è l'art. 70 TU)
e
Assume la competenza del
caso, eroga le ulteriori prestazioni per malattia (salvo compensazioni), e ne dà notizia al
lavoratore e al datore di lavoro
SEDE
INPS
Segnala all'INPS il NON infortunio
(entro 60 gg.) o la NON malattia
professionale (entro 90 gg.) dandone
notizia scritta sia al lavoratore che al
datore di lavoro
Le eventuali somme anticipate dallo
INAIL al lavoratore vanno considerate
come acconti dell'indennità di malattia
dovuta dall'INPS cui vanno pertanto
accreditate con il flusso Uniemens
I due Enti regoleranno poi tra loro, a
termini di convenzione, i relativi
rapporti economici
Riceve la segnalazione
dall'INAIL e, una volta
ultimata la sua istruttoria
a cura di E. Murolo
41
Convenzione INPS/INAIL
Può darsi però che l'INPS, in disaccordo con l'INAIL, non
riconosca il caso di sua competenza, e quindi ...
Assume la competenza del
caso, eroga le ulteriori prestazioni per malattia (salvo compensazioni), e ne dà notizia al
lavoratore e al datore di lavoro
SEDE
INPS
Contesta la sua competenza, per
carenza di motivazione o perché è in
possesso di altri validi elementi di
giudizio, e quindi ritrasmette il caso
per competenza all'INAIL
Riceve la segnalazione
dall'INAIL e, una volta
ultimata la sua istruttoria
La possibilità del verificarsi di queste situazioni consiglia di
eseguire eventuali regolarizzazioni e conguagli solo dopo la
lettera dell'INPS che conferma di accollarsi il caso ...
a cura di E. Murolo
42
Convenzione INPS/INAIL
SEDE
INAIL
Riesamina a sua volta il caso
restituitole dall'INPS ed entro 15 gg.
Accetta come suo il caso e ne
dà notizia all'INPS, al lavoratore e al datore di lavoro
Accetta la competenza del caso
e ne dà notizia all'INAIL, al
lavoratore e al datore di lavoro
SEDE
INPS
o
o
Contesta ancora la sua competenza
per carenza di motivazione o perché
ha altri validi elementi e rimanda
nuovamente il caso all'INPS
Conferma di non riconoscere il caso
per grave carenza di motivazione o
perché ha altri validi elementi e lo
trasmette al "Collegio regionale"
dandone notizia all'INAIL e al
lavoratore
Riesamina a sua volta il
caso rimandatole dall'INAIL
e…
a cura di E. Murolo
segue …
43
Convenzione INPS/INAIL
COLLEGIO
REGIONALE
Investito del caso
riceve la documentazione, la esamina, decide ed entro 60 gg. ne comunica gli esiti a
INPS e INAIL
L'Ente al quale il caso è
stato definitivamente
assegnato ne dà notizia al
lavoratore e al datore di
lavoro
 l'iter procedurali sarà identico, anche se completamente
invertito riguardo ai soggetti, nel caso che una denuncia di malattia comune viene viene presentata all'INPS
che, in fase di istruttoria, ritiene invece che possa
trattarsi di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale, comunque di competenza INAIL ...
a cura di E. Murolo
44
END