DECRETO n. 553 del 22/10/2015
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DECRETO n. 553 del 22/10/2015
ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - [email protected] Posta certificata: [email protected] Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175 DECRETO n. 553 del 22/10/2015 Cl.: 1.1.02 OGGETTO: Convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna per l'affidamento di incarichi di docenza e per lo svolgimento di tirocini curricolari collettivi nell’ambito del Corso di Studio per Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010 Acquisito il parere di competenza del DIRETTORE SANITARIO Dr. Francesco Vassallo Acquisito il parere di legittimità del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pier Mario Azzoni _________________________________________________________________ IL DIRETTORE GENERALE Premesso che: - l’Università degli Studi di Brescia ha da tempo istituito ed attivato il Corso di Studio per Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, afferente al Dipartimento Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica; - il Decreto interministeriale del 2 aprile 2001 prevede che la formazione degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie avvenga presso strutture del S.S.N. accreditate e che a tal fine vengano stipulati appositi Protocolli d’Intesa tra Regione ed Università; - in data 11.01.2006 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Brescia, per la disciplina dei rapporti di cooperazione relativamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie; - con nota prot. n. H1.2014.0024953 del 10.07.2014 (atti ASL Prot. n. 0091281 del 11.07.2014), la Regione ha autorizzato il trasferimento del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, in capo alla ASL di Brescia, a decorrere dall’Anno Accademico 2014/2015; - con Decreto D.G. n. 404 del 31.07.2014 si è preso d’atto del provvedimento regionale di autorizzazione al trasferimento del Corso di Laurea in parola e adottato lo schema di convenzione con l’Università degli Studi di Brescia per regolamentare la gestione ed i rapporti di collaborazione inerenti al Corso di Studio per Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; - con Deliberazione n. X/2496 del 10.10.2014 la Regione Lombardia ha approvato il provvedimento sopra citato; Vista la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto “Tirocini di formazione e di orientamento”, che fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.; Richiamata la D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 con cui la Regione Lombardia ha approvato i nuovi indirizzi in materia di tirocinio; Richiamato, inoltre, il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro n. 10031 del 05.11.2013 con cui sono state fornite disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R. n. 825/2013; Atteso che l’ASL di Brescia per garantire un’ottimale preparazione teorica e pratica agli studenti del Corso di Studio per Laurea in tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ritiene di avvalersi delle competenze dei dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna e delle sedi di servizio dello stesso, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione biennale a decorrere dall’Anno Accademico 2015/2016, e che tale convenzione prevede la possibilità di rinnovo, su espressa volontà delle parti; Evidenziato che, per quanto detto, con nota del 16.06.2015, prot. n. 0078670, è stata inoltrata richiesta di rinnovo convenzione, con riscontro positivo dell'IZSLER, come da nota del 02.10.2015 (atti ASL Prot. n. 0124273 del 05.10.2015); Precisato che: i costi relativi alla gestione del Corso di Studio per Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro sono coperti dall’ASL attingendo alle risorse regionali previste per le funzioni non tariffabili; _________________________________________________________________ i compensi spettanti per ogni anno accademico all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, verranno liquidati dall'ASL di Brescia previo ricevimento di regolare fattura, gravata da IVA ove dovuta; Precisato inoltre che la convenzione di cui trattasi è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A - Tariffa parte I – articolo 2; l'IZSLER invierà, pertanto, formale comunicazione, con la quale sarà richiesto all'ASL di Brescia il rimborso di € 32,00, pari alla metà dell'imposta pagata; Ritenuto di approvare la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, relativa al Corso di Studio per Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, come schema descritto nell’Allegato “A”, condiviso con il soggetto ospitante, composto da n. 8 pagine e parte integrante del presente provvedimento; Visto il Decreto D.G. n. 178 del 05.04.2013 “Adozione del Codice Etico aziendale”; Vista la proposta della Responsabile dell’U.O. Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale, Dott.ssa Simonetta Di Meo, che attesta altresì la conformità del presente provvedimento al disposto dell’art. 13 comma 17 della L.R. 30.12.2009, n. 33; Preso atto che la Responsabile dell’U.O. Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale, Dott.ssa Simonetta Di Meo, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente atto; Vista l’attestazione del Direttore Servizio Risorse Economico Finanziario, Dott.ssa Lara Corini, in merito alla regolarità contabile; Acquisito il parere di competenza del Direttore Sanitario, Dr. Francesco Vassallo; Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni; DECRETA a) di approvare la convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna relativa l’attività di docenza e di tirocinio nell’ambito del Corso di Studio per Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, come da Allegato “A”, composto da n. 8 pagine e parte integrante del presente provvedimento; b) di dare atto che tale convenzione decorre dall’Anno Accademico 2015/2016, ha validità di due anni e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti; c) di precisare che i costi relativi alla gestione del Corso di Studio per Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro sono coperti dall’ASL di Brescia attingendo alle risorse regionali previste per le funzioni non tariffabili; d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 32,00 trova riferimento nella Contabilità Aziendale – Bilancio Sanitario – anno 2015 al conto “imposta di bollo” cod. 6703550 e sarà gestito nel programma di spesa n. 1130 per rimborso imposta di bollo all'IZSLER, relativo alla sottoscrizione della convenzione; e) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l’ASL di Brescia, alla Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale; f) di inviare copia del presente provvedimento all’'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, a cura della Responsabile dell’U.O. Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale; _________________________________________________________________ g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; h) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-linesezione Pubblicità Legale - ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009. Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella Allegato A CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE RELATIVE AL CORSO DI LAUREA IN “TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO". TRA l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia (di seguito “ASL” o “Promotore”), C.F. e P.I. 03436310175, con sede legale in Brescia, viale Duca degli Abruzzi, n.15, rappresentata legalmente dal Direttore Generale pro tempore, Dott. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n.IX/1088 del 23.12.2010, rappresentata per la firma del presente atto dal Dirigente Responsabile U.O. Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo Aziendale, Dott.ssa Simonetta Di Meo, giusta delega con Decreto D.G. n. ________ del ________ E l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna “B. Ubertini” (di seguito “IZSLER” o “Soggetto Ospitante”), C.F. e P.I. 00284840170, con sede legale in Brescia, via A. Bianchi n.9, rappresentato per la firma della presente convenzione dal Direttore Generale pro tempore, Prof. Stefano Cinotti, nato a Bologna il 18.3.1949, domiciliato per la carica presso la sede dell’IZSLER, PREMESSO CHE - l’Università degli Studi di Brescia (d’ora in avanti “Università”) a partire dall’anno accademico 2002/2003 ha istituito ed attivato il corso di laurea triennale in “Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” (d’ora in avanti semplicemente “Corso”) finalizzato alla formazione di operatori qualificati nel campo della prevenzione, della verifica e del controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di ispezioni, vigilanza e sanità pubblica veterinaria; - l’IZSLER in forza di apposite convenzioni succedutesi negli anni ha prestato la propria collaborazione per la realizzazione del Corso, da ultimo per il triennio 2012-2015; - l’ASL quale “Istituzione Sanitaria” deputata alla gestione ed all’organizzazione del Corso ha richiesto di avvalersi della collaborazione dell’IZSLER per lo svolgimento delle attività formative del Corso anche per il prossimo biennio 2015-2017; - l’IZSLER ha fra i propri compiti prioritari - ai sensi delle leggi n. 9/2014 e n. 22/2014, rispettivamente della Regione Emilia Romagna e della Regione Lombardia - “l’attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con le Università, per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione di veterinari ed altri operatori” ed in esecuzione di detti compiti intende prestare la collaborazione richiesta; RICHIAMATI - il protocollo d’intesa per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie sottoscritto in data 11 gennaio 2006 tra la Regione Lombardia e l’Università (d’ora in avanti “Protocollo”); - la convenzione per la disciplina dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso sottoscritto tra l’ASL e l’Università in data 04.11.2014 (d’ora in avanti “Convenzione”) ed, in particolare, l’articolo 2, ai sensi del quale “[…] l’Istituzione sanitaria d’intesa con il Dipartimento di Medicina e Chirurgia è impegnata a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per attività formative. L’Istituzione sanitaria si rende garante delle risorse formative così acquisite e dell’estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del [succitato] protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a destinazione riservata”. TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO, AI SENSI DEL PROTOCOLLO E DELLA CONVENZIONE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. Art.1 Le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante del presente atto. Art. 2 Il presente atto ha ad oggetto l’instaurazione di un rapporto di collaborazione tra l’ASL e l’IZSLER finalizzato ad accogliere presso le strutture dell'IZSLER gli studenti iscritti al Corso per lo svolgimento di attività didattiche e di tirocinio curriculare. L’IZSLER - compatibilmente all’ordinario svolgimento della propria attività - si impegna a mettere a disposizione dell’ASL i locali, il personale, gli strumenti e le attrezzature di cui dispone per il compimento di attività didattiche teoriche e pratiche necessarie per il completamento della formazione accademica e professionale degli studenti. L’utilizzo dei locali, del personale, delle attrezzature e degli strumenti dell’IZSLER nell’ambito del Corso è disciplinato dal presente atto in armonia con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di formazione universitaria, tirocini curriculari e professioni sanitarie. Art. 3 Al personale dipendente dell’IZSLER, all’inizio di ciascun anno accademico, può essere affidato lo svolgimento di attività di docenza. I dirigenti dell’IZSLER interessati alle attività di docenza presentano per ciascun anno accademico nei tempi e secondo le modalità stabiliti dall’Università - la relativa istanza. Le attività di docenza prestate dai dirigenti dell’IZSLER saranno effettuate in orario di servizio. Art. 4 L’ASL in coerenza a quanto previsto dalla Convenzione corrisponderà all’IZSLER al termine di ciascun anno accademico, quanto segue: a) € 5,17 per ogni ora di lezione prestata dai dirigenti dell’IZSLER, ai quali siano state affidate docenze; b) € 15,00 (oltre IVA) a titolo di rimborso spese per ciascuna ora di utilizzo dei laboratori e/o delle aule dell’IZSLER nell’ambito delle attività del Corso, ad esclusione delle attività di tirocinio curriculari di cui agli articoli successivi. Al termine di ciascun anno accademico l’IZSLER provvederà a rendicontare le ore di docenza prestate dai propri dirigenti, nonché le ore di utilizzo delle aule e/o dei laboratori ed emetterà la relativa fattura gravata da IVA, ove dovuta. L’ASL si impegna a comunicare all’inizio di ciascun anno accademico o comunque con un preavviso di almeno 15 giorni il nominativo degli studenti iscritti al Corso che dovranno frequentare Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005). Pag. 2 a 8 le lezioni presso l’IZSLER e, successivamente, ogni eventuale variazione. In assenza della suddetta comunicazione gli studenti non potranno avere accesso all’IZSLER. Il servizio mensa per gli studenti del Corso è a carico dell'ASL. Art. 5 Ciascun tirocinio attivato in esecuzione del presente atto è sottoposto alla normativa nazionale e di Regione Lombardia in materia di tirocini curriculari, alla quale si rimanda per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente atto. L’IZSLER, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dalla vigente normativa e compatibilmente al normale svolgimento della propria attività, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti iscritti al Corso per l’espletamento dell’attività di tirocinio previsto dal relativo piano di studi. Per ogni tirocinante è predisposto un progetto formativo. Il contenuto del progetto formativo è concordato tra il coordinatore didattico del Corso (d’ora in avanti “Coordinatore”) ed il dirigente della struttura complessa presso cui il tirocinante sarà ospitato ed è sottoscritto per conto dell’IZSLER dal medesimo dirigente. Il Progetto formativo dovrà necessariamente contenere: a) le generalità del tirocinante; b) i nominativi del tutor del Soggetto Proponente e del Tutor aziendale designato dall’IZSLER; c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso l’IZSLER; d) le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio; e) gli estremi identificativi delle coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi e infortuni. L’effettivo avvio di ogni singolo tirocinio è subordinato alla preventiva richiesta di attivazione del tirocinio da parte del Coordinatore, alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa ed alla sottoscrizione del progetto formativo. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo; - rispettare i regolamenti disciplinari dell’IZSLER; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro vigenti in IZSLER; - seguire le indicazioni del Tutor aziendale e dell’Assistente di tirocinio e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. I rapporti che l’IZSLER intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro. Il tirocinante può interrompere in qualsiasi momento il tirocinio, dandone comunicazione al Coordinatore, al Tutor aziendale e all’Assistente di tirocinio. Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante. Al termine del tirocinio, allo studente verrà rilasciata attestazione del periodo e della sede del tirocinio svolto, utile ai fini della valutazione delle competenze acquisite e per la definizione del proprio percorso formativo e professionale. Il presente atto non impegna in alcun modo l’IZSLER ad erogare borse di studio, indennità o altre utilità comunque denominate a favore dei tirocinanti. Non è prevista la corresponsione a favore del tirocinante da parte dell’IZSLER di alcuna indennità di partecipazione. Art. 6 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005). Pag. 3 a 8 L’ASL, ai sensi di quanto disposto della Convenzione garantisce che ogni studente iscritto al corso è assicurato dall’Università contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL (gestione conto dello Stato) nonché presso Compagnie Assicuratrici operanti nel settore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede operativa dell’IZSLER e rientranti nel progetto formativo individuale e dovranno essere indicate nel progetto formativo relativo a ciascun tirocinio. In caso di infortunio o di malattia professionale, il Promotore e/o l’Università sono tenute alla denuncia all’INAIL e all’informativa all’autorità di pubblica sicurezza entro i termini e con le modalità di cui agli articoli 53 e 54 del DPR 30.06.1995, n. 1124. Analogamente in caso di richiesta di risarcimento per danni procurati a terzi dal tirocinante, il Promotore e/o l’Università sono tenuti a segnalare l’evento alla competente compagnia assicuratrice, nei termini di polizza. Il tirocinante è tenuto: a) a comunicare tempestivamente l’infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al Promotore e all’Università, unendo anche la relativa certificazione medica; b) ad informare, contestualmente, l’IZSLER dell’avvenuta comunicazione al Promotore e all’Università; c) a trasmettere prontamente al Promotore e all’Università copia della richiesta di risarcimento per danni procurati a terzi, dandone al contempo notizia all’IZSLER. L’IZSLER, ricevuta da parte di terzi una richiesta di risarcimento danni imputabili all’attività del tirocinante, è tenuto a trasmetterla immediatamente al Promotore e/o all’Università, per l’inoltro alla compagnia assicuratrice. L’IZSLER, nell’ipotesi in cui venga a conoscenza di un infortunio o una malattia professionale del tirocinante, informa tempestivamente il Promotore, trasmettendo copia della relativa documentazione sanitaria, qualora ne sia in possesso. L’IZSLER assicura che il proprio personale dipendente impegnato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Art. 7 Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 363, e del personale dell’IZSLER che in ragione dell'attività specificamente svolta sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 39 e 41 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. è garantita dall'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, che provvederà, per quanto di competenza , alle incombenze di legge. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da esso realizzata, assicura al succitato personale - esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005). Pag. 4 a 8 Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell’IZSLER, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. Con riferimento agli studenti che svolgeranno il tirocinio curriculare presso l’IZSLER, le parti concordano, in particolare, quanto segue: Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue: a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011: - formazione generale: erogazione a carico dell’IZSLER in qualità di soggetto ospitante; - formazione specifica: erogazione a carico dell’IZSLER, in qualità di soggetto ospitante; b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41D.Lgs. 81/08 a carico dell’IZSLER, in qualità di soggetto ospitante; c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico dell’IZSLER in qualità di soggetto ospitante; in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale. Art. 8 Responsabile della corretta esecuzione del presente atto e referente unico didattico–organizzativo per l’IZSLER è il Dirigente Responsabile del Reparto Microbiologia, Dott.ssa Marina Nadia Losio. L’ASL e l’Università dovranno fare riferimento ad esso per qualsivoglia richiesta, informazione ovvero comunicazione relativa all’esecuzione del presente atto. E’ onere di tale Responsabile trasmettere alle strutture dell’IZSLER competenti le richieste e le comunicazioni ricevute in forza del comma precedente, in particolare, quelle riguardanti i nominativi degli studenti e le richieste di attivazione dei tirocini. Il Responsabile ha, altresì, il compito di individuare, per ciascun tirocinante, il Tutor aziendale. Art.9 Il presente atto - redatto in un unico esemplare informatico - è efficace dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell’ultimo firmatario ed ha durata di due anni accademici a decorrere dal 1 novembre 2015 e sino al 31 ottobre 2017. Esso potrà essere rinnovato mediante sottoscrizione di apposito atto prima della scadenza. Le parti potranno recedere mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Sarà in ogni caso garantito lo svolgimento e la naturale conclusione delle attività eventualmente in corso di esecuzione. Art.10 IZSLER ha adottato il proprio patto di integrità per la stipula e l’esecuzione dei contratti che l’ASL accetta e si impegna a rispettare. Il predetto patto è allegato in copia al presente atto (All. “A”). IZSLER dichiara di aver preso visone e di accettare il codice etico adottato dall’ASL pubblicato sul sito web www.aslbrescia.it. Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005). Pag. 5 a 8 I dati di cui al presente atto potranno essere pubblicati nella sezione amministrazione trasparente dei siti web degli Enti contraenti. Art. 11 Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’IZSLER, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. L’ASL si impegna a corrispondere all’IZSLER – entro il termine di 90 giorni dalla data di validità del presente accordo - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa parte II - articolo 4. Con riferimento ai tirocini curriculari da attivarsi in esecuzione del presente atto, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, l’ASL, in qualità di Promotore, e l’IZSLER, quale soggetto ospitante, dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla normativa nazionale e regionale in materia di tirocini curriculari. Letto, approvato e sottoscritto. ASL IZSLER Il Dirigente Responsabile U.O. Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo Aziendale Dott.ssa Simonetta Di Meo Il Direttore Generale Prof. Stefano Cinotti Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005). Pag. 6 a 8 All.A PATTO DI INTEGRITA’ PER LA STIPULA E L’ESECUZIONE DI CONTRATTI Articolo 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente Patto di Integrità regola tra i dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini” ed il Contraente, nell’ambito delle procedure di negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti per lo svolgimento di prestazioni di laboratorio, di attività di ricerca scientifica o per la concessione di know-how, brevetti o licenze, per attività formative. 2. Tale Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini” e l’altro Contraente ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 3. Secondo quanto previsto dalla l.190/2012, il presente Patto di Integrità intende promuovere la cultura della legalità incentivando e favorendo prassi di correttezza e trasparenza nella stipula e nell’esecuzione di contratti. Articolo 2 - Obblighi del contraente nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 1. In sede di negoziazione, stipula ed esecuzione del contratto il Contraente: 1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi dalla stipula o dall’esecuzione del contratto; 1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate ad ottenere un vantaggio di qualsivoglia natura; 1.3 si impegna a segnalare all’Istituto Zooprofilattico qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi per turbare o distorcere le fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione del contratto; 1.4 si impegna a segnalare all’Istituto Zooprofilattico qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione del contratto; 1.5 si impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria qualora i fatti di cui ai precedenti punti precedenti costituiscano reato; 1.6 si impegna ad estendere gli obblighi del presente Patto ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti o soggetti terzi che intervengano nelle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione del contratto. Articolo 3 - Obblighi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005). Pag. 7 a 8 1. L’Istituto Zooprofilattico si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di stipula e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art.14 del D.P.R.16.04.2013, n.62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione dello stesso. 2. Ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nell’ottica di favorire la trasparenza dei dati pubblici anche in misura più ampia rispetto all’obbligo normativo, l’Istituto Zooprofilattico pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito internet tutte le informazioni relative al contraente ed al contratto stipulato. Il Contraente è consapevole di tale adempimento ed acconsente alla pubblicazione dei propri dati. Articolo 4 - Violazione del Patto di Integrità 1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con il Contraente. 2. La violazione del Patto da parte del Contraente comporta: - la risoluzione del contratto stipulato, fatta salva qualsiasi azione giudiziaria o risarcitoria ivi compresa la richiesta di risarcimento per danni anche all’immagine; - la segnalazione della violazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Ente nonché, ove necessario, alle autorità competenti. Articolo 5 - Efficacia del Patto di Integrità 1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto. Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005). Pag. 8 a 8