capitolato speciale d`appalto per l`affidamento del servizio di
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capitolato speciale d`appalto per l`affidamento del servizio di
CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME PROVINCIA DI PARMA SETTORE 4 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO A MEZZO AUTOBUS. CIG 5013741DF2 Periodo 01/07/2013 – 30/06/2016 Art. 1 – Oggetto della gara 1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano di persone a mezzo autobus nel Comune di Salsomaggiore Terme. 2. Il servizio di linea viene svolto con l’osservanza dei percorsi e degli orari di cui all’allegato sub A); 3. Il Comune di Salsomaggiore Terme concede in comodato gratuito alla ditta affidataria per l’effettuazione del servizio i seguenti mezzi di proprietà comunale: - IRIS BUS targato ED399KA posti totali n. 50 immatricolato nel 2010; - CIVIBUS TCC 635L targato AW158EW – posti totali n. 43 – immatricolato nel 1998. 4. I percorsi e gli orari di effettuazione del servizio sono indicati nelle tabelle di cui all’allegato sub 1). 5. La stima della percorrenza annua netta per l’effettuazione dei percorsi di linea risulta di 32.000 km. Art. 2 – Procedura di affidamento 1. All’affidamento del servizio si procede mediante pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. 2. La valutazione delle offerte presentate è demandata ad apposita Commissione composta da n. 3 membri. Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione saranno espletate dal Responsabile del Servizio Contratti. 3. La valutazione avverrà secondo i seguenti parametri: a) offerta economica: migliore in termini di ribasso sul corrispettivo a carico dell’Amministrazione Comunale – Max 30 punti b) offerta tecnica: progetto che garantisca gli attuali percorsi di linea e proponga interventi per l’innovazione, la riqualificazione e l’ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico urbano – Max 70 punti. Relativamente all’offerta economica la Commissione attribuirà il punteggio in relazione all’offerta economica migliore in termini di ribasso rispetto all’importo fissato a base d’asta per il corrispettivo annuo a carico dell’Amministrazione Comunale pari ad € 56.363,64 oltre I.V.A. 10%. All’offerta economica più vantaggiosa sarà assegnato il punteggio massimo di punti 30. Alle altre offerte il punteggio verrà ridotto applicando la percentuale di scostamento dell’offerta rispetto a quella più bassa presentata. Relativamente all’offerta tecnica: le ditte partecipanti dovranno presentare un progetto che garantisca gli attuali percorsi di linea e proponga interventi per l’innovazione, la qualità, la riqualificazione e l’ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico urbano. Il punteggio massimo di p. 70 per la presentazione del progetto sono suddivisi nei seguenti subparametri: • riqualificazione ed ottimizzazione del servizio p. 30 • innovazione del servizio p. 20 • implementazione del servizio p. 20 Non saranno ammesse le offerte condizionate od espresse in modo indeterminato. L’aggiudicazione avverrà all’offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (Max 100 punti) Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida ritenuta congrua. All’affidatario sarà data immediata comunicazione. L’affidatario si intende vincolato con la sottoscrizione dell’offerta, mentre per l’Amministrazione appaltante non sussisterà alcun vincolo fino alla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione ai sensi di legge. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria per qualunque causa rinunciasse alla stipula del formale contratto, perderà il rimborso della cauzione provvisoria e resta salva ed impregiudicata l’azione dell’Amministrazione appaltante per il riconoscimento di eventuali maggiori danni. 2 Art. 3 – Durata 1. Il servizio oggetto del presente capitolato avrà durata di anni tre, rinnovabile alla scadenza per altri tre anni, agli stessi patti e condizioni ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione previa verifica della qualità del servizio erogato. Art. 4 – Corrispettivo 1. Il corrispettivo spettante alla ditta affidataria è costituito dall’importo che scaturirà in sede di offerta al netto del ribasso d’asta oltre I.V.A. 10%. 2. Alla ditta affidataria spettano i proventi derivanti dal pagamento delle tariffe trasporto passeggeri. 3. Il corrispettivo annuo è corrisposto in rate trimestrali posticipate e sarà assoggettato ad aggiornamento annuale sulla base degli indici di incremento ISTAT sul costo della vita. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 60 gg. dall’acquisizione al protocollo generale dell’Ente di regolare fattura purché la ditta aggiudicataria sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle imposte e tasse, secondo la normativa vigente in materia; a tal fine sarà acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) secondo quanto previsto all’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010. L’appaltatore si impegna ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.. Art. 5 – Mezzi e personale 1. Costituisce onere della ditta organizzare il servizio con i mezzi necessari, nulla essendo dovuto dal Comune di Salsomaggiore Terme per l’uso di un numero superiore di mezzi rispetto a quanto indicato all’art. 1. Gli eventuali ulteriori mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere sottoposti a regolare manutenzione, in regola con le disposizioni del codice della strada ed immatricolati per l’uso consentito. I mezzi dovranno esporre il tagliando di copertura assicurativa, in corso di validità, dovranno risultare sottoposti a revisione periodica attestata dai documenti che dovranno essere sempre presenti a bordo dei veicoli. 2. I mezzi utilizzati dovranno presentarsi giornalmente puliti e in generale buono stato di igiene e decoro. 3. Prima di iniziare il servizio la ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere al Comune di Salsomaggiore Terme, anche ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, l’elenco nominativo degli autisti assegnati al servizio, i quali dovranno essere in possesso delle necessarie abilitazioni previste per legge nonché della Carta Qualificazione Conducente (C.Q.C.) ed a svolgere le proprie mansioni con il massimo decoro garantendo un appropriato abbigliamento. Art. 6 - Programma di esercizio 1. Il servizio dovrà essere svolto in osservanza degli orari, dei percorsi e delle fermate di cui all’allegato sub A) e dell’eventuale offerta tecnica, tutti i giorni domenica e festivi compresi. 2. Nelle festività di ognissanti è onere della ditta affidataria intensificare il servizio verso il cimitero civico. 3. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere alla ditta affidataria l’ampliamento dei percorsi di linea concordando con la medesima le modalità ed i relativi corrispettivi. Art. 7 - Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 1. Il Comune concede in comodato gratuito alla ditta affidataria i mezzi di cui all’art. 1 in regola con il pagamento della tassa di circolazione ed assicurati per i rischi di responsabilità civile. 3 2. Il Comune, al fine del miglioramento del servizio, si riserva di sostituire gli automezzi a sua discrezione. 3. Il Comune si impegna a versare alla ditta affidataria il corrispettivo annuo per la gestione del servizio di cui all’art. 4 del presente Capitolato. Art. 8 – Oneri ed obblighi della ditta affidataria 1. La ditta affidataria si impegna all’utilizzo dei mezzi con la diligenza del buon padre di famiglia, con piena responsabilità per l’uso, la circolazione su strada e la manutenzione ordinaria. La ditta affidataria dovrà essere in regola con le norme sull’abilitazione alla guida e relativa Carta di Qualificazione del conducente (C.Q.C.). 2. La ditta affidataria prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio del servizio, dovrà contrarre e mantenere efficaci per tutta la durata dell’appalto, le seguenti coperture assicurative: a) polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi, non conseguenti alla circolazione dei veicoli concessi in comodato per l’espletamento del servizio. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: - sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 - sezione RCO massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 b) polizza corpi veicoli terresti a copertura dei danni subiti dai veicoli concessi in comodato d’uso, con le seguenti garanzie minime: 1) incendio 2) Furto e rapina 3) Fenomeni naturali 4) Eventi sociopolitici 5) Kasko (collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso urto di animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o sassi, trasporto del veicolo con qualsiasi mezzo identificato). Inclusa colpa grave dell’assicurato / contraente / conducente. Ai fini della stipula del contratto CVT si precisa che: - il contratto dovrà essere vincolato in favore dell’intestatario al PRA dei veicoli, Comune di Salsomaggiore Terme; - che i veicoli dovranno essere assicurati inizialmente per i seguenti valori; targa ED399KA Euro 110.000,00 targa Euro AW158EW Euro 10.000,00. Al termine di ogni annualità assicurativa i valori dovranno essere automaticamente adeguati con una riduzione percentuale non superiore al 8% del valore inizialmente assicurato. L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente del l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta Affidataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile e corpi veicoli terresti non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico della Stazione Appaltante. L’Affidatario si assumerà a proprio carico l’onere di manlevare la Stazione Appaltante da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio. La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell’aggiudicazione provvisoria. In caso di danni arrecati a terzi ivi compresi quelli relativi alla circolazione, l’Impresa affidataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari. Gli estremi di polizza dovranno essere indicati nel contratto regolante il servizio. 4 3. In caso di incidente, la ditta affidataria dovrà provvedere a proprie spese alle necessarie riparazioni del mezzo, in modo che il servizio possa essere ripreso nel più breve tempo possibile. 4. La ditta affidataria, con riferimento al personale utilizzato nel servizio, deve comunicare al Comune con apposita autocertificazione avente cadenza semestrale, i versamenti effettuati riguardanti i contributi previdenziali ed assicurativi. 5. La ditta affidataria si impegna a verificare e intervenire in caso di comportamenti degli utenti tali da compromettere la sicurezza e regolarità del servizio o l’incolumità degli altri utenti. 6. I percorsi dovranno essere forniti di apposita segnaletica delle fermate con indicazione degli orari, di cui una copia deve essere depositata presso l’Amministrazione Comunale. La posa, l’aggiornamento della segnaletica verticale e relativa manutenzione è a cura e spese della ditta affidataria, previo parere preventivo del competente Servizio Infrastrutture del Comune. 7. La ditta affidataria dovrà attivare a sue spese un’adeguata pubblicità e aggiornamento degli orari e delle fermate, al fine di darne un’appropriata informazione all’utenza. 8. Percorsi, fermate ed orari non potranno essere modificati senza il preventivo assenso del Comune, mentre lo dovranno essere a richiesta motivata dell’Amministrazione Comunale. 9. La vigilanza sul rispetto dei percorsi, orari e fermate del servizio sono demandate al competente Comando di Polizia Municipale. 10. Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese relative alla circolazione ed al funzionamento degli automezzi comprese le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. 11. E’ consentito alla ditta affidataria l’accesso ai magazzini comunali, nei giorni ed orari di apertura degli stessi, per il ricovero dei mezzi di proprietà comunale. 12. In caso di incidente, la ditta affidataria dovrà provvedere a proprie spese alle necessarie riparazioni del mezzo, in modo che il servizio possa essere ripreso nel più breve tempo possibile. Art. 9 – Tariffe 1. La tariffa a carico dell’utente per trasporto/viaggio è determinata con parere vincolante dell’Amministrazione Comunale. 2. La tariffa a carico dell’utente, pari a € 0,90 per trasporto/viaggio, potrà essere variata solo previa autorizzazione dell’Amministrazione, in presenza di accertati aumenti dei costi di esercizio. 3. La ditta affidataria può prevedere abbonamenti e facilitazioni con singoli ed associazioni. Art. 10 – Garanzie finanziarie 1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta affidataria è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a favore del Comune, fissata nel 10% del valore del contratto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, escutibile in relazione alle singole violazioni anche parzialmente. 2. In caso di escussione parziale, la ditta affidataria è tenuta a reintegrare la cauzione per pari importo. In caso di mancata reintegrazione entro 15 giorni il Comune procede all’ulteriore escussione per l’importo relativo. Art. 11 - Rischi di interferenza 1. In applicazione dell’art 26 del D.Lgs. n. 81/2008 si è proceduto alla redazione, di un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (di seguito denominato DUVRI). 2. Nelle attività oggetto dell’appalto si riscontrano possibilità di interferenze, in situazioni generalmente circoscritte e temporalmente limitate (es. accesso e circolazione all’interno 5 dell’area di deposito dei mezzi o dei piazzali antistanti, ecc.), pur non potendo escludere altre interferenze, difficilmente prevedibili, in attività oggetto dell’appalto. 3. Si ritiene perciò necessario che, in occasione di lavori non di routine o di situazioni ritenute a maggior rischio infortunistico, l’appaltatore segnali tempestivamente tali situazioni al committente per l’eventuale adozione di misure volte a ridurre al minimo il rischio di interferenze. 4. Il DUVRI costituisce inoltre informazione alle imprese appaltatrici sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’attività di informazione può inoltre essere completata all’atto dell’eventuale consegna delle attrezzature. Costituisce inoltre informazione alle imprese appaltatrici sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’attività di informazione può inoltre essere completata all’atto dell’eventuale consegna delle attrezzature di lavoro, concesse in comodato, in fase di avvio delle opere oggetto dell’appalto. Tale attività è svolta tramite riunione fra le parti. 5. Il DUVRI e i costi stimati per la sicurezza costituiscono allegato al contratto di appalto. Art. 12 – Costi per la sicurezza 1. I costi stimati per la sicurezza ammontano a complessivi €. 1.500,00 + IVA per l’intera durata della concessione, il dettaglio è in allegato al DUVRI. Art. 13 – Risoluzione del contratto 1. In caso di grave inadempimento da parte dell’impresa affidataria, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l’azione di risarcimento del danno e l’eventuale incameramento della cauzione. 2. L’Amministrazione Comunale intenderà inoltre risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell’impresa affidataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi: - mancato avvio del servizio nel termine prefissato; - sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua parte per più di due giorni, anche non consecutivi; - frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del D.P.R. 445/2000 in sede di gara o successivamente ad essa; - cessione del contratto; - cessione d’azienda non ottemperando a quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006; - subappalto, fatto salvo per quest’ultima ipotesi, quanto previsto nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006; - perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto; - liquidazione, fallimento e altre procedure concorsuali dell’impresa affidataria; - gravi violazioni degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto. 3. Fuori dei casi indicati dal comma precedente, il contratto potrà essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell’affidatario ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. 4. In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso. 6 5. L’impresa affidataria rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno. 6. L’Amministrazione comunale conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto. Art. 14 – Recesso 1. Il Comune, a norma dell’art. 21-sexies della L. n. 241/1990 e s.m.i., avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato nei sei mesi decorrenti dalla data di inizio del servizio, previa disdetta da comunicare alla ditta affidataria mediante lettera raccomandata almeno 1 mese prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo per il recesso medesimo. 2. Nel caso di cui al comma precedente l’Amministrazione comunale dovrà corrispondere il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite fino alla data del recesso. Art. 15 – Penali per inadempienze contrattuali 1. Salvi i casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell’eventuale maggior danno e ogni altra sanzione prevista dal presente Capitolato, la ditta affidataria, in caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge e/o del Capitolato, sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali: a) 1%o per ogni giorno di mancata effettuazione o di interruzione del servizio; b) 1%o per ogni giorno di grave ritardo nell’osservanza degli orari di svolgimento del servizio e/o per mancato rispetto degli itinerari e delle fermate previste; c) 0,5%o per inadeguatezza dell’abbigliamento del conducente, inadeguatezza della pulizia del bus; d) 1%o per mancato rispetto delle tariffe passeggeri; e) da 0,5%o a 1%o per giorno per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto, secondo la gravità dell’infrazione accertata. 2. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a mezzo di raccomandata A.R. a cura del Responsabile del Procedimento a seguito di segnalazione. 3. L’affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni per iscritto dalla notifica della contestazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione ovvero, pur essendo pervenute non siano ritenute idonee, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, si darà corso all’applicazione delle penali, con riduzione dell’importo del corrispettivo netto contrattuale. 4. Le penali sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori. Art. 16 – Controversie 1. Le controversie che avessero a sorgere tra Comune e ditta affidataria, di qualunque natura: tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa od eccettuata, saranno devolute – in caso di mancato accordo tra le parti – alla competenza del Tribunale di Parma. Art. 17 – Spese 1. Sono a carico della ditta affidataria le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto che avverrà in forma pubblica, nessuna eccettuata o esclusa. 7