capitolato speciale d`appalto per l`affidamento del servizio di

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capitolato speciale d`appalto per l`affidamento del servizio di
CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE 4
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO URBANO A MEZZO AUTOBUS. CIG 5013741DF2
Periodo 01/07/2013 – 30/06/2016
Art. 1 – Oggetto della gara
1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano
di persone a mezzo autobus nel Comune di Salsomaggiore Terme.
2. Il servizio di linea viene svolto con l’osservanza dei percorsi e degli orari di cui all’allegato
sub A);
3. Il Comune di Salsomaggiore Terme concede in comodato gratuito alla ditta affidataria per
l’effettuazione del servizio i seguenti mezzi di proprietà comunale:
- IRIS BUS targato ED399KA posti totali n. 50 immatricolato nel 2010;
- CIVIBUS TCC 635L targato AW158EW – posti totali n. 43 – immatricolato nel 1998.
4. I percorsi e gli orari di effettuazione del servizio sono indicati nelle tabelle di cui all’allegato
sub 1).
5. La stima della percorrenza annua netta per l’effettuazione dei percorsi di linea risulta di
32.000 km.
Art. 2 – Procedura di affidamento
1. All’affidamento del servizio si procede mediante pubblico incanto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La valutazione delle offerte presentate è demandata ad apposita Commissione composta da
n. 3 membri. Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione saranno espletate
dal Responsabile del Servizio Contratti.
3. La valutazione avverrà secondo i seguenti parametri:
a) offerta economica: migliore in termini di ribasso sul corrispettivo a carico
dell’Amministrazione Comunale – Max 30 punti
b) offerta tecnica: progetto che garantisca gli attuali percorsi di linea e proponga interventi
per l’innovazione, la riqualificazione e l’ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico
urbano – Max 70 punti.
Relativamente all’offerta economica la Commissione attribuirà il punteggio in relazione
all’offerta economica migliore in termini di ribasso rispetto all’importo fissato a base d’asta per
il corrispettivo annuo a carico dell’Amministrazione Comunale pari ad € 56.363,64 oltre I.V.A.
10%. All’offerta economica più vantaggiosa sarà assegnato il punteggio massimo di punti 30.
Alle altre offerte il punteggio verrà ridotto applicando la percentuale di scostamento dell’offerta
rispetto a quella più bassa presentata.
Relativamente all’offerta tecnica: le ditte partecipanti dovranno presentare un progetto che
garantisca gli attuali percorsi di linea e proponga interventi per l’innovazione, la qualità, la
riqualificazione e l’ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico urbano.
Il punteggio massimo di p. 70 per la presentazione del progetto sono suddivisi nei seguenti subparametri:
•
riqualificazione ed ottimizzazione del servizio p. 30
•
innovazione del servizio p. 20
•
implementazione del servizio p. 20
Non saranno ammesse le offerte condizionate od espresse in modo indeterminato.
L’aggiudicazione avverrà all’offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (Max
100 punti)
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida
ritenuta congrua.
All’affidatario sarà data immediata comunicazione. L’affidatario si intende vincolato con la
sottoscrizione dell’offerta, mentre per l’Amministrazione appaltante non sussisterà alcun
vincolo fino alla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione ai sensi di legge.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria per qualunque causa rinunciasse alla stipula del formale
contratto, perderà il rimborso della cauzione provvisoria e resta salva ed impregiudicata l’azione
dell’Amministrazione appaltante per il riconoscimento di eventuali maggiori danni.
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Art. 3 – Durata
1. Il servizio oggetto del presente capitolato avrà durata di anni tre, rinnovabile alla scadenza
per altri tre anni, agli stessi patti e condizioni ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione previa verifica della qualità del servizio erogato.
Art. 4 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo spettante alla ditta affidataria è costituito dall’importo che scaturirà in sede di
offerta al netto del ribasso d’asta oltre I.V.A. 10%.
2. Alla ditta affidataria spettano i proventi derivanti dal pagamento delle tariffe trasporto
passeggeri.
3. Il corrispettivo annuo è corrisposto in rate trimestrali posticipate e sarà assoggettato ad
aggiornamento annuale sulla base degli indici di incremento ISTAT sul costo della vita. Il
pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 60 gg. dall’acquisizione al protocollo
generale dell’Ente di regolare fattura purché la ditta aggiudicataria sia in regola con il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle imposte e tasse, secondo la
normativa vigente in materia; a tal fine sarà acquisito il Documento Unico di regolarità
contributiva (DURC) secondo quanto previsto all’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.
L’appaltatore si impegna ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..
Art. 5 – Mezzi e personale
1. Costituisce onere della ditta organizzare il servizio con i mezzi necessari, nulla essendo
dovuto dal Comune di Salsomaggiore Terme per l’uso di un numero superiore di mezzi
rispetto a quanto indicato all’art. 1. Gli eventuali ulteriori mezzi utilizzati per il servizio
dovranno essere sottoposti a regolare manutenzione, in regola con le disposizioni del codice
della strada ed immatricolati per l’uso consentito. I mezzi dovranno esporre il tagliando di
copertura assicurativa, in corso di validità, dovranno risultare sottoposti a revisione
periodica attestata dai documenti che dovranno essere sempre presenti a bordo dei veicoli.
2. I mezzi utilizzati dovranno presentarsi giornalmente puliti e in generale buono stato di
igiene e decoro.
3. Prima di iniziare il servizio la ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere al Comune di
Salsomaggiore Terme, anche ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di
onorabilità, l’elenco nominativo degli autisti assegnati al servizio, i quali dovranno essere in
possesso delle necessarie abilitazioni previste per legge nonché della Carta Qualificazione
Conducente (C.Q.C.) ed a svolgere le proprie mansioni con il massimo decoro garantendo
un appropriato abbigliamento.
Art. 6 - Programma di esercizio
1. Il servizio dovrà essere svolto in osservanza degli orari, dei percorsi e delle fermate di cui
all’allegato sub A) e dell’eventuale offerta tecnica, tutti i giorni domenica e festivi compresi.
2. Nelle festività di ognissanti è onere della ditta affidataria intensificare il servizio verso il
cimitero civico.
3. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere alla ditta affidataria l’ampliamento dei
percorsi di linea concordando con la medesima le modalità ed i relativi corrispettivi.
Art. 7 - Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale
1. Il Comune concede in comodato gratuito alla ditta affidataria i mezzi di cui all’art. 1 in
regola con il pagamento della tassa di circolazione ed assicurati per i rischi di responsabilità
civile.
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2. Il Comune, al fine del miglioramento del servizio, si riserva di sostituire gli automezzi a sua
discrezione.
3. Il Comune si impegna a versare alla ditta affidataria il corrispettivo annuo per la gestione del
servizio di cui all’art. 4 del presente Capitolato.
Art. 8 – Oneri ed obblighi della ditta affidataria
1. La ditta affidataria si impegna all’utilizzo dei mezzi con la diligenza del buon padre di
famiglia, con piena responsabilità per l’uso, la circolazione su strada e la manutenzione
ordinaria. La ditta affidataria dovrà essere in regola con le norme sull’abilitazione alla guida
e relativa Carta di Qualificazione del conducente (C.Q.C.).
2. La ditta affidataria prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio del
servizio, dovrà contrarre e mantenere efficaci per tutta la durata dell’appalto, le seguenti
coperture assicurative:
a)
polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi, non
conseguenti alla circolazione dei veicoli concessi in comodato per l’espletamento del
servizio. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
- sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00
- sezione RCO massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00
b)
polizza corpi veicoli terresti a copertura dei danni subiti dai veicoli concessi in
comodato d’uso, con le seguenti garanzie minime:
1) incendio
2) Furto e rapina
3) Fenomeni naturali
4) Eventi sociopolitici
5) Kasko (collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso urto
di animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e strade, cedimento del
terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o sassi, trasporto del veicolo con
qualsiasi mezzo identificato). Inclusa colpa grave dell’assicurato / contraente /
conducente.
Ai fini della stipula del contratto CVT si precisa che:
- il contratto dovrà essere vincolato in favore dell’intestatario al PRA dei veicoli,
Comune di Salsomaggiore Terme;
- che i veicoli dovranno essere assicurati inizialmente per i seguenti valori; targa
ED399KA Euro 110.000,00 targa Euro AW158EW Euro 10.000,00. Al termine di
ogni annualità assicurativa i valori dovranno essere automaticamente adeguati con
una riduzione percentuale non superiore al 8% del valore inizialmente assicurato.
L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla
Stazione Appaltante e non costituirà esimente del l’affidatario per le responsabilità ad
esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente.
Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza
sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta Affidataria del
servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile e
corpi veicoli terresti non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico
della Stazione Appaltante. L’Affidatario si assumerà a proprio carico l’onere di
manlevare la Stazione Appaltante da ogni azione che possa essere intentata nei confronti
della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del
servizio. La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la
mancata presentazione sarà motivo di revoca dell’aggiudicazione provvisoria. In caso di
danni arrecati a terzi ivi compresi quelli relativi alla circolazione, l’Impresa affidataria
dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari.
Gli estremi di polizza dovranno essere indicati nel contratto regolante il servizio.
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3. In caso di incidente, la ditta affidataria dovrà provvedere a proprie spese alle necessarie
riparazioni del mezzo, in modo che il servizio possa essere ripreso nel più breve tempo
possibile.
4. La ditta affidataria, con riferimento al personale utilizzato nel servizio, deve comunicare al
Comune con apposita autocertificazione avente cadenza semestrale, i versamenti effettuati
riguardanti i contributi previdenziali ed assicurativi.
5. La ditta affidataria si impegna a verificare e intervenire in caso di comportamenti degli
utenti tali da compromettere la sicurezza e regolarità del servizio o l’incolumità degli altri
utenti.
6. I percorsi dovranno essere forniti di apposita segnaletica delle fermate con indicazione degli
orari, di cui una copia deve essere depositata presso l’Amministrazione Comunale. La posa,
l’aggiornamento della segnaletica verticale e relativa manutenzione è a cura e spese della
ditta affidataria, previo parere preventivo del competente Servizio Infrastrutture del
Comune.
7. La ditta affidataria dovrà attivare a sue spese un’adeguata pubblicità e aggiornamento degli
orari e delle fermate, al fine di darne un’appropriata informazione all’utenza.
8. Percorsi, fermate ed orari non potranno essere modificati senza il preventivo assenso del
Comune, mentre lo dovranno essere a richiesta motivata dell’Amministrazione Comunale.
9. La vigilanza sul rispetto dei percorsi, orari e fermate del servizio sono demandate al
competente Comando di Polizia Municipale.
10. Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese relative alla circolazione ed al
funzionamento degli automezzi comprese le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
11. E’ consentito alla ditta affidataria l’accesso ai magazzini comunali, nei giorni ed orari di
apertura degli stessi, per il ricovero dei mezzi di proprietà comunale.
12. In caso di incidente, la ditta affidataria dovrà provvedere a proprie spese alle necessarie
riparazioni del mezzo, in modo che il servizio possa essere ripreso nel più breve tempo
possibile.
Art. 9 – Tariffe
1. La tariffa a carico dell’utente per trasporto/viaggio è determinata con parere vincolante
dell’Amministrazione Comunale.
2. La tariffa a carico dell’utente, pari a € 0,90 per trasporto/viaggio, potrà essere variata solo
previa autorizzazione dell’Amministrazione, in presenza di accertati aumenti dei costi di
esercizio.
3. La ditta affidataria può prevedere abbonamenti e facilitazioni con singoli ed associazioni.
Art. 10 – Garanzie finanziarie
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta affidataria è tenuta a
costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a favore del Comune,
fissata nel 10% del valore del contratto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 113 del
D.Lgs. n. 163/2006, escutibile in relazione alle singole violazioni anche parzialmente.
2. In caso di escussione parziale, la ditta affidataria è tenuta a reintegrare la cauzione per pari
importo. In caso di mancata reintegrazione entro 15 giorni il Comune procede all’ulteriore
escussione per l’importo relativo.
Art. 11 - Rischi di interferenza
1. In applicazione dell’art 26 del D.Lgs. n. 81/2008 si è proceduto alla redazione, di un unico
documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (di seguito denominato DUVRI).
2. Nelle attività oggetto dell’appalto si riscontrano possibilità di interferenze, in situazioni
generalmente circoscritte e temporalmente limitate (es. accesso e circolazione all’interno
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dell’area di deposito dei mezzi o dei piazzali antistanti, ecc.), pur non potendo escludere
altre interferenze, difficilmente prevedibili, in attività oggetto dell’appalto.
3. Si ritiene perciò necessario che, in occasione di lavori non di routine o di situazioni ritenute
a maggior rischio infortunistico, l’appaltatore segnali tempestivamente tali situazioni al
committente per l’eventuale adozione di misure volte a ridurre al minimo il rischio di
interferenze.
4. Il DUVRI costituisce inoltre informazione alle imprese appaltatrici sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’attività di informazione può inoltre
essere completata all’atto dell’eventuale consegna delle attrezzature. Costituisce inoltre
informazione alle imprese appaltatrici sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività. L’attività di informazione può inoltre essere completata all’atto
dell’eventuale consegna delle attrezzature di lavoro, concesse in comodato, in fase di avvio
delle opere oggetto dell’appalto. Tale attività è svolta tramite riunione fra le parti.
5. Il DUVRI e i costi stimati per la sicurezza costituiscono allegato al contratto di appalto.
Art. 12 – Costi per la sicurezza
1. I costi stimati per la sicurezza ammontano a complessivi €. 1.500,00 + IVA per l’intera
durata della concessione, il dettaglio è in allegato al DUVRI.
Art. 13 – Risoluzione del contratto
1. In caso di grave inadempimento da parte dell’impresa affidataria, l’Amministrazione
comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le
norme del Codice Civile, fatta salva l’azione di risarcimento del danno e l’eventuale
incameramento della cauzione.
2. L’Amministrazione Comunale intenderà inoltre risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell’impresa
affidataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua parte per più di due giorni,
anche non consecutivi;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai
sensi del D.P.R. 445/2000 in sede di gara o successivamente ad essa;
- cessione del contratto;
- cessione d’azienda non ottemperando a quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006;
- subappalto, fatto salvo per quest’ultima ipotesi, quanto previsto nell’art. 118 del D.Lgs. n.
163/2006;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento
dell’appalto;
- liquidazione, fallimento e altre procedure concorsuali dell’impresa affidataria;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento
delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto.
3. Fuori dei casi indicati dal comma precedente, il contratto potrà essere risolto per
inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell’affidatario ai sensi dell’art. 1453
del Codice Civile.
4. In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale sarà tenuta a corrispondere
soltanto il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della
risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni
conseguenti all’inadempimento stesso.
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5. L’impresa affidataria rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato
guadagno.
6. L’Amministrazione comunale conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per
qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.
Art. 14 – Recesso
1. Il Comune, a norma dell’art. 21-sexies della L. n. 241/1990 e s.m.i., avrà facoltà di recedere
unilateralmente dal contratto stipulato nei sei mesi decorrenti dalla data di inizio del
servizio, previa disdetta da comunicare alla ditta affidataria mediante lettera raccomandata
almeno 1 mese prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun
corrispettivo per il recesso medesimo.
2. Nel caso di cui al comma precedente l’Amministrazione comunale dovrà corrispondere il
corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite fino alla data del recesso.
Art. 15 – Penali per inadempienze contrattuali
1. Salvi i casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell’eventuale maggior danno e ogni
altra sanzione prevista dal presente Capitolato, la ditta affidataria, in caso di svolgimento del
servizio in difformità alle prescrizioni di legge e/o del Capitolato, sarà tenuto alla
corresponsione delle seguenti penali:
a) 1%o per ogni giorno di mancata effettuazione o di interruzione del servizio;
b) 1%o per ogni giorno di grave ritardo nell’osservanza degli orari di svolgimento del
servizio e/o per mancato rispetto degli itinerari e delle fermate previste;
c) 0,5%o per inadeguatezza dell’abbigliamento del conducente, inadeguatezza della
pulizia del bus;
d) 1%o per mancato rispetto delle tariffe passeggeri;
e) da 0,5%o a 1%o per giorno per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del
presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto, secondo la gravità
dell’infrazione accertata.
2. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a
mezzo di raccomandata A.R. a cura del Responsabile del Procedimento a seguito di
segnalazione.
3. L’affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni per iscritto dalla notifica della
contestazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione ovvero, pur
essendo pervenute non siano ritenute idonee, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, si darà corso all’applicazione delle penali, con riduzione dell’importo
del corrispettivo netto contrattuale.
4. Le penali sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni
ulteriori.
Art. 16 – Controversie
1. Le controversie che avessero a sorgere tra Comune e ditta affidataria, di qualunque natura:
tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa od eccettuata, saranno devolute – in
caso di mancato accordo tra le parti – alla competenza del Tribunale di Parma.
Art. 17 – Spese
1. Sono a carico della ditta affidataria le spese relative e conseguenti alla stipulazione del
contratto che avverrà in forma pubblica, nessuna eccettuata o esclusa.
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