A proposito di assenze per malattia…
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A proposito di assenze per malattia…
martedì 27 luglio 2004 A proposito di assenze per malattia… 1. Chi può redigere il certificato di malattia, solo il medico di base o anche un medico dipendente di un qualsiasi ospedale e di un qualsiasi reparto? E il medico del Pronto Soccorso? r. Un medico convenzionato con il SSN attraverso la ASL. 2. Entro quanti giorni devo far pervenire il certificato alla mia azienda? Nel caso di spedizione postale è valido il giorno di ricevimento o il giorno d’invio? r. Il certificato deve pervenire all’azienda entro il terzo giorno lavorativo (domeniche e festivi esclusi) e, in caso di spedizione, fa testo la data del timbro postale. Altro dovere del dipendente è quello di avvisare prima possibile e telefonicamente il proprio reparto onde poter predisporne la sostituzione. 3. A chi devo far pervenire il certificato di malattia, alla mia azienda pubblica o ad altro ente? Sono obbligato a far conoscere la mia diagnosi clinica? L’azienda può obbligarmi a farlo? r. Nel caso di dipendenti pubblici, è sufficiente consegnare il certificato all’azienda. La copia riservata all’INPS, dove compare anche la diagnosi, non è più necessario spedirla in quanto è l’azienda che ha poi l’onere di certificarlo all’ente nazionale, ma attraverso un rendiconto annuo e non singolo. L’onere della malattia è anticipato dalle aziende che poi si rivalgono sull’istituto nazionale. La seconda copia, dove compare la diagnosi, può essere custodita dal dipendente stesso. 4. I giorni di degenza in ospedale vengono calcolati nei giorni di malattia? Se in un mese di 30 gg., 10 li trascorro in ospedale, vanno contati solo 20 gg. di malattia specificando quali, tipo dal 1 al 10 e dal 20 al 30 se dal 10 al 20 sono stato in ospedale? r. I giorni di degenza sono giustificati dal reparto di degenza il quale è tenuto a fornire certificazione dell’inizio della degenza (certificazione da recapitare al datore di lavoro) e della fine della degenza. Le giornate che non rientrano nel ricovero ospedaliero sono invece giustificate dal medico di base attraverso il certificato di malattia, che in conseguenza di un ricovero ospedaliero, ne determina i giorni di convalescenza. Ai fini del computo dell’assenza dal lavoro per malattia, al conto si sommano comunque le giornate trascorse in ospedale. 5. In quali casi è possibile spostarsi dal proprio domicilio anche nell’orario canonico del controllo? Se mi reco dal medico proprio in quell’orario, egli è obbligato a rilasciarmi una dichiarazione liberatoria? Nel caso il controllo non mi abbia trovato a casa, debbo spedire tale liberatoria dove? Mio nonno ha bisogno di assistenza fisica perché totalmente dipendente; se proprio in quell’orario avesse bisogno di me, per esempio perché non è disponibile alcun altro parente, cosa dovrei fare? r. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Nel caso l’ambulatorio medico coincida con gli orari delle visite fiscali, il medico è tenuto a rilasciare certificazione dell’orario in cui si è svolta la visita medica. Nel caso il dipendente non venga trovato al domicilio, gli viene lasciato un avviso di giustificazione dell’assenza dal proprio domicilio. La giustificazione va inviata all’ASL di appartenenza. La necessità di assistere un parente bisognoso potrebbe giustificare l’assenza dal proprio domicilio durante la visita fiscale, ma il dipendente dovrebbe ottenerne adeguata giustificazione (per es. quella del medico di base) al fine del riconoscimento della validità. Il principio è che se sei ammalato, non potresti curare od occuparti di altro, altrimenti, saresti abile anche al lavoro e non favoriresti il recupero. NURSIND BERGAMO – Via XXV Aprile, 36 Dalmine – 24044 (BG) [email protected] - www.nursindbergamo.it - telefax 035 566662 cell. 3487368056 6. E’ possibile durante la malattia cambiare il proprio domicilio? A chi devo comunicare questo cambiamento, all’azienda, all’ASL? Ed entro quanto tempo o addirittura prima del mio effettivo trasferimento? Posso trasferirmi solo da una casa privata ad un'altra o anche presso un luogo pubblico? Potrei alloggiare in Hotel? Potrei partecipare a corsi d’aggiornamento professionale o a riunioni (magari religiose) o a quant’altro in luoghi pubblici tipo biblioteche pur rimanendo rintracciabile negli orari specifici? r. Al momento della redazione del certificato di malattia, occorre dichiarare il proprio domicilio durante la malattia. Se non lo si dichiara, la visita fiscale è eseguita al proprio domicilio (quello che abbiamo fornito all’azienda). Per domicilio si intende un luogo rintracciabile, con una via ed un numero civico, anche una stanza d’albergo. E’ possibile cambiare il domicilio, sempre avvisando preventivamente sia l’ASL che la propria Azienda. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda le occupazioni dell’assistito al di fuori dell’obbligo della visita fiscale, sempre che non ritardino la guarigione ed il recupero. 7. Quali sono le sanzioni nel caso in cui il medico fiscale non mi trovi in casa? Possono tali sanzioni variare o sono sempre le medesime? r. Se non vengono accolte le giustificazioni all’assenza dal domicilio al momento della visita fiscale, il dipendente incorre nelle sanzioni di cui all’art. 13 del codice disciplinare così come modificato dal CCNL 19/04/04 che prevedono fino ad un massimo di 10 gg. senza stipendio. 8. Qual è il compito del medico fiscale? Solo di accertare la presenza in casa? Può anche visitare il paziente? Può anche revocare, accorciare o addirittura prolungare il periodo di malattia prescritto in precedenza dal mio medico? Può obbligarmi ad eseguire test diagnostici per controllare il mio stato di salute? Le sue decisioni sono irrevocabili ed insindacabili? r. Il medico fiscale deve accertare la presenza in casa dell’assistito, ma può anche visitarlo e verificare che si stia curando. Non è sua competenza l’indicazione di test diagnostici. Può decidere di far riprendere il lavoro nel caso ne accerti la guarigione. Non può prolungarne il periodo in quanto spetta al medico di base. Le sue decisioni sono insindacabili ed il dipendente è tenuto ad eseguirle. Ciò non toglie la possibilità del dipendente di recarsi di nuovo dal proprio medico di base per chieder di far proseguire la convalescenza. 9. Quanti giorni di malattia posso utilizzare in un anno? E’ vero che devo rientrare per forza e lavorare un giorno dopo sei mesi continuativi di malattia prima di mandarne altri sei pena il licenziamento? Quant’è la retribuzione in caso di malattia? Le ferie vengono maturate anche se sono in malattia? La malattia copre l’intera giornata cioè 24 ore? r. Il contratto pone il limite di 180 gg. di malattia entro i tre anni, considerando l’ultimo periodo di assenza dal lavoro, oltre il quale si potrebbe essere licenziati. Il dipendente ha la facoltà di chiedere all’azienda di procrastinare il termine per ulteriori 180 giorni. I primi 9 mesi sono pagati al 100%. I successivi 3 mesi al 90%. I restanti 6 mesi al 50%. Gli ulteriori 18 mesi concessi dall’azienda non sono retribuiti. La malattia non fa decadere il diritto alla maturazione delle ferie. Se durante le ferie ci si ammala, le ferie si interrompono venendo sostituite dalla malattia. La malattia non è altro che il risarcimento di una giornata lavorativa pur non avendola lavorata. Per averne diritto, il dipendente deve poter essere rintracciato nei due periodi canonici. La contrattazione aziendale spesso interviene penalizzando le assenze per malattia da alcuni istituti contrattuali quali il fondo per la produttività, rapportato alle giornate di assenza mensili dal lavoro. 10. Il medico fiscale viene a controllare solo su richiesta della ditta secondo criteri e schemi specifici o assolutamente in modo imprevedibile? r. L’intervento del medico fiscale è imprevedibile proprio perché funge da deterrente ad abusi di tale istituto. Il suo intervento può essere richiesto dal datore di lavoro come invece essere un puro caso, estratto tra i tanti pervenuti in quella giornata all’ASL. Nei casi di intervento nella stessa giornata di compilazione del certificato è sicuro che a chiederne l’intervento sia stato il datore di lavoro, in quanto l’ASL non ne è ancora al corrente. NURSIND BERGAMO – Via XXV Aprile, 36 Dalmine – 24044 (BG) [email protected] - www.nursindbergamo.it - telefax 035 566662 cell. 3487368056