Crediti Documentari e Mandato irrevocabile
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Crediti Documentari e Mandato irrevocabile
Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela 10a – Estero - Credito Documentario e mandato irrevocabile di pagamento anticipato di credito documentario import INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni Via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna (RN). Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802 e-mail: [email protected] / Sito internet: www.bancavalconca.it Iscrizione n. 627.00 all’Albo delle Banche, di cui all’articolo 13 del Dlgs n.° 385 del 01.09.1993 CHE COS’È IL CREDITO DOCUMENTARIO Il credito documentario (Documentary Credit) consiste nell’assunzione di un impegno irrevocabile da parte di una banca (Banca emittente/Issuing bank), su ordine e per conto di un proprio Cliente acquirente di merci (Ordinante / Applicant), ad effettuare un determinato pagamento, eventualmente tramite banca corrispondente, a favore del venditore (Beneficiario/Beneficiary), contro presentazione di documenti conformi ai termini ed alle condizioni previste nel testo del credito documentario. L’impegno della Banca sarà prestato fino ad un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito. Tale impegno consiste o nel pagare a vista (se il credito è utilizzabile per pagamento a vista), o nell’assunzione di un impegno di pagamento a scadenza (se il credito è utilizzabile per pagamento differito) o nell’accettare una tratta (draft) spiccata dal beneficiario e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione. Gli obblighi assunti dalle parti non possono essere modificati o annullati con riferimento a rapporti contrattuali o extracontrattuali estranei al credito stesso. Il credito documentario è infatti Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 1 indipendente dalla causa che lo ha originato. Le parti si basano esclusivamente sui documenti e non sulle merci da essi rappresentate o descritte. La corrispondenza fra merci e documenti non può mai essere presa in considerazione ai fini del credito. L'esame di conformità ai termini del credito deve essere rigorosamente formale, escludendo ogni giudizio sull'efficacia e portata dei documenti nonché sulla reale osservanza dei termini contrattuali sottostanti Il credito documentario è un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente alla fornitura e alla spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale (attualmente è in vigore la Pubbl. 600 del 2007). A titolo esemplificativo, i principali documenti inclusi in un credito documentario sono generalmente: - documenti commerciali o di identificazione - documenti di trasporto - documenti assicurativi delle merci - documenti doganali. Il credito documentario può essere: • Import: in tal caso il Cliente acquirente (Ordinante / Applicant), per poter richiedere l’emissione (c.d. “apertura”) di un credito documentario import, deve avere già ottenuto un’apposita linea di fido concessa dalla medesima Banca emittente e deve essere titolare di un conto corrente in essere presso la Banca sul quale verrà addebitato l’importo pari al controvalore dei documenti conformi presentati in utilizzo da parte del venditore (Beneficiario/Beneficiary). Nell’esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore. • Export: il nostro cliente esportatore (beneficiario) riceve dalla propria banca (banca avvisante, designata, negoziatrice ) la notifica dell’apertura del credito documentario emesso dalla banca dell’importatore. Nel caso in cui la banca del beneficiario assuma anche il ruolo di banca confermante, tale impegno autonomo è irrevocabile, e si aggiunge a quello della banca emittente. CHE COS’E’ IL MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO ANTICIPATO DI CREDITO DOCUMENTARIO IMPORT UTILIZZABILE PER PAGAMENTO DIFFERITO Nell’ambito di un credito documentario import per pagamento differito, con il mandato irrevocabile di pagamento anticipato la Banca si impegna a rendere disponibile, a fronte di ciascuna presentazione di documenti nonché su richiesta espressa del Beneficiario, il pagamento a vista - in deroga al termine indicato nel predetto credito documentario - dell'importo dovuto, al netto delle condizioni economiche che gli saranno comunicate via swift. Per il conferimento del mandato di pagamento anticipato, oltre ai presupposti del credito documentario, è quindi necessario disporre anche di uno specifico finanziamento all’importazione (c.d. “Finanziamenti in Euro o divisa estera per pagamento di importazioni”) in sostituzione del contratto di credito documentario acceso al tempo, che si estingue con il pagamento anticipato nell’ambito del mandato conferito. Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 2 Il montante a scadenza del finanziamento all’importazione offerto all’ordinante sarà pari al controvalore dei documenti presentati all’utilizzo. Principali rischi (generici e specifici) − poiché le operazioni di credito documentario sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all’operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l’ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo; − le operazioni denominate in divisa estera o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione; − rischio paese: è legato alle operazioni internazionali e si riferisce al caso in cui il debitore estero non possa adempiere alle proprie obbligazioni per cause dipendenti dalle variabili macroeconomiche del Paese (per esempio guerra, insurrezione, ecc. ecc.) − rischio variazione delle condizioni economiche applicate, qualora sia contrattualmente previsto (spese, commissioni, ecc); per esempio l’aumento delle spese di bonifico e delle commissioni di utilizzo comporterà maggiori oneri a carico del cliente; − rischio di escussione delle eventuali garanzie personali richieste dalla Banca a supporto del credito documentario concesso: per esempio, a fronte di un inadempimento del Cliente, la Banca potrebbe chiedere la sistemazione dell’esposizione direttamente ai garanti, in presenza di fideiussioni rilasciate da terzi. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti. Questo vuol dire che il progetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti; prima di scegliere e firmare il contratto quindi è necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”. CREDITI DOCUMENTARI DISPOSTI SULL'ESTERO Commissione di apertura • al primo semestre o frazione con un minimo Commissioni di accettazione o pagamento differito • a 1 mese • a 2 mesi • a 3 mesi • a 4 mesi • a 5 mesi • a 6 mesi • oltre 6 mesi con un minimo Aggiornato al 04/01/2016 0,15% € 50,00 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% + 0,25% al mese € 35,00 Pagina 3 Commissione di utilizzo • con un minimo • spese di utilizzo Commissione di mancato utilizzo con un minimo Diritto di modifiche su richiesta del cliente La modifica dell'importo e/o della scadenza del credito comporta l'addebito di una nuova commissione di apertura, qualora la stessa risulti superiore al "diritto"di modifica Valute di addebito da applicare all'ordinante in sede di utilizzo di crediti a vista: - crediti aperti presso le casse della banca estera: 0,25% € 35,00 € 17,00 0,25% € 35,00 € 35,00 la stessa valuta applicata dal corrispondente - crediti aperti presso le nostre casse: stesso giorno di esecuzione dell’operazione in sede di estinzione di accettazioni e/o impegni per pagamenti due giorni lavorativi prima differiti della scadenza CREDITI DOCUMENTARI DISPOSTI DALL'ESTERO Commissione di notifica Commissione di accettazione o pagamento differito • a 1 mese • a 2 mesi • a 3 mesi • a 4 mesi • a 5 mesi • a 6 mesi • oltre 6 mesi con un minimo Commissione di utilizzo con un minimo Commissione di mancato utilizzo con un minimo Valuta di accredito al beneficiario con conversione valutaria Senza conversione valutaria: - accredito in una delle valute dell’area Sepa: - accredito in altre valute: € 30,00 0,30% 0,40% 0,45% 0,55% 0,65% 0,85% + 0,25% al mese € 30,00 0,25% € 30,00 0,10% € 30,00 due giorni lavorativi dopo la data di accredito della divisa in c/nostro (salvo conguaglio) stesso giorno accredito due giorni lavorativi forex ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE Recupero bolli di legge: per operazioni regolate in conto corrente: per operazioni regolate per cassa: Aggiornato al 04/01/2016 Esente € 16,00 Pagina 4 In aggiunta alle commissioni di seguito indicate, andranno sempre recuperate le commissioni e spese reclamate da terzi, nonché le nostre spese. Qualora, su istruzioni dell'ordinante, le nostre commissioni e spese siano da addebitare al beneficiario, l'ammontare delle stesse è da conteggiare con le stesse aliquote che sarebbero state applicate all'ordinante Bonifici Spediti Disposizione Con addebito in c/c “per cassa” Spese Spese Spese Spese fisse variabili fisse variabili Tipologia di bonifico 1.Bonifico SEPA / transfrontaliero in lej rumeni e corone svedesi: a. Verso Banche b. Verso ns. filiali c. Stipendi a filiali d. Stipendi a banche € 4,00 € 4,00 € 0,00 € 0,00 2.Bonifico Estero / transfrontaliero in altre valute SEE € 15,00 0,16% (minimo € 2,60) per cambio valutario 0,16% (minimo € 2,60) per cambio valutario Con addebito in c/c Bonifici di importo Rilevante (BIR) Spese fisse 1.Bonifico SEPA / transfrontaliero in lej rumeni e corone svedesi: a. Verso Banche b. Verso ns. filiali c. Stipendi a filiali d. Stipendi a banche € 10,00 € 4,00 € 0,00 € 0,00 Spese variabili 0,16% (minimo € 2,60) per cambio valutario € 15,00 0,16% (minimo € 2,60) per cambio valutario Disposizione “per cassa” Spese Spese fisse variabili € 6,00 € 6,00 // // € 10,00 € 6,00 // // Home / Internet Banking Spese Spese fisse variabili 0,16% (minimo € 2,60) per cambio valutario € 15,00 0,16% (minimo € 2,60) per cambio valutario Home / Internet Banking Spese Spese fisse variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Bonifici Ricevuti (con accredito in c/c) Tipologia di bonifico Spese fisse Spese Variabili 1. Bonifico SEPA 2. Bonifico transfrontaliero: - in lej rumeni e corone svedesi senza conversione valutaria - in lej rumeni e corone svedesi con conversione valutaria € 1,60 // € 1,60 // € 1,60 3.Bonifico Estero / transfrontaliero in € 5,00 0,16% (minimo € 2,60) per cambio valutario 0,16% (mini- Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 5 altre valute SEE Bonifici importo rilevante (BIR) € 1,60 mo € 2,60) per cambio valutario // Altre Condizioni Economiche Bonifici Disposizioni urgenti (valuta di accredito al beneficiario stesso giorno data esecuzione) Bonifici Periodici: - verso Banche (Valuta: 1 gg. lavorativo) - verso ns. Filiali (Valuta: 0 gg. lavorativi) Penale per coordinate errate Recupero bolli su bonifici per cassa di importo superiore ad € 5.000,00 Spese invio trasparenza Spese per giri interbancari di bonifici transfrontalieri ed esteri ricevuti da sistema (su istruzioni del beneficiario) € 10,00 € 1,90 € 1,90 € 7,00 € 16,00 € 3,50 € 30,00 ALTRO - Spese corriere (per spedizione documenti in Italia e all’estero): € 50,00 Recupero delle spese effettive sostenute per le visure ipocatastali, relative a persone fisiche o giuridiche, titolari di beni immobili, che intervengono nella pratica di affidamento. CAMBI Trasformazione di una valuta in un'altra a pronti, a termine o con opzione – sono soggette alla commissione d'intervento/servizio di 1,60‰ min. € 2,60. Il cambio applicato alla negoziazione della divisa estera contro euro o contro altra divisa (con esclusione del cambio banconote estere e degli assegni turistici per i quali vale il listino esposto al pubblico nei locali della Filiale) sarà la quotazione Denaro o Lettera “ in durante” della Banca. È a disposizione della clientela il servizio “cambi a pronti della Banca- quotazioni operative rilevate alle ore 13”; nell'ambito di tale servizio, la Banca rileva giornalmente un cambio unico contro euro compreso tra il prezzo minimo e massimo (Denaro/lettera) in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13 e riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora tali informazioni non fossero praticabili. Le modalità per poter usufruire del “cambio operativo unico” dovranno essere richieste al personale. Tutte le operazioni sul mercato dei cambi avvengono nel rispetto del "calendario internazionale cambisti" (Calendario Forex). Pertanto l'acquisto di divisa contro euro, fermo restando l'addebito del controvalore sul conto euro con data/valuta il giorno dell'operazione, comporterà la disponibilità della divisa 2 giorni lavorativi successivi nel rispetto del calendario succitato; la vendita di divisa contro euro, fermo restando l'acquisizione della disponibilità della divisa con addebito sul conto in divisa con data/valuta il giorno dell'operazione, comporterà la disponibilità del controvalore in euro 2 giorni lavorativi successivi sempre conteggiati in base a detto calendario. Analogo comportamento verrà ovviamente applicato ad eventuali arbitraggi. Per le operazioni controvalorizzate in “automatico” dalla Banca quali ad esempio addebito/accredito sui conti euro dell’ammontare dei certificati di deposito in valuta, degli interessi su finanziamenti in valuta, ecc. verrà applicato il “cambio operativo unico” della Banca (ovvero il cambio "durante" qualora sia stata operata tale scelta). Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 6 RECESSO DAL CONTRATTO Ai sensi dell’art. 1373 Codice Civile il Cliente (Ordinante) può recedere dal Mandato per emissione Crediti documentari finché il Mandato non abbia avuto un principio di esecuzione, tenuto conto delle modalità di esecuzione dello stesso. Dopo l’emissione, il credito documentario può essere solo in forma irrevocabile: pertanto non può essere revocato né modificato senza il consenso scritto del beneficiario e della sua banca. RECLAMI I reclami vanno inviati alla Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni, è consentito l’inoltro a mezzo: 1. Posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo: Via Bucci, 61 – 47833 Morciano di Romagna (RN); 2. Email ordinaria: [email protected]; 3. Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected]; 4. Fax: 0541/987654. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è la Compliance. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell’intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale a in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, tel. 06/674.821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Cliente unitamente alla Banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c). LEGENDA Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell’Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al secondo giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicato al sistema bancario dal Forex (Associazione Cambisti) e pubblicata tramite circuite Reuters Camera di Com- Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche Apertura Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 7 mercio Interna- dell’attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei zionale di Parigi commerci internazionali. A tal fine, e nell’ambito delle operazioni documentarie con l’estero dal 1929 ha elaborato delle Regole “Norme ed (ICC) Usi uniformi relative ai crediti documentari” che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 500 del 1993) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili. Credito Documen- Crediti documentari che assistono l’operazione di esportazione di merci e/o servizi. tari Esport Credito Documen- Crediti documentari che assistono l’operazione di importazione di merci e/o servizi. tario Import L’impegno della Banca emittente non può essere modificato o annullato Impegno Irrevosenza l’accordo di tutte le parti interessate. cabile Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le Modifica modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte. Prestazione previ- Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o sta dal credito l’accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l’assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, “anticipa” Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per Rischio Paese cause politiche, calamità naturali, etc.) Tasso Interbanca- E’ il tasso nominale annuo al quale vengono remunerati sul mercato interbancario i depositi richiesti da una banca alle proprie corrispondenti rio lettera per coprire il fabbisogno di tesoreria. E’ il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la Utilizzo prestazione. Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 8