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L’applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette in una prospettiva europea GINEVRA BRUZZONE PARADIGMA, 22 FEBBRAIO 2011 Direttiva 2005/29/CE: tempo di bilanci Due risoluzioni del Parlamento europeo (13.1.2009 e 15.12.2010): occorre un’attuazione appropriata date le differenze dei sistemi di enforcement negli SM, la complessità dei concetti giuridici, la varietà delle regole nazionali sulle pratiche commerciali, l’ampio ambito di applicazione della direttiva Entro giugno 2011 la Commissione europea deve presentare al Parlamento e al Consiglio un rapporto sull’attuazione, con particolare attenzione ad alcuni profili: mercato interno; lista nera delle pratiche vietate di per sé; scelta di non estendere l’armonizzazione max a servizi finanziari e beni immobili 2 Quali erano gli obiettivi e l’impostazione? • La direttiva mira a rimuovere gli ostacoli al mercato interno derivanti da differenti discipline nazionali sulle PCS, che creano incertezze per imprese e consumatori • Armonizzazione massima, basata su un elevato livello di tutela del consumatore: gli SM non possono adottare norme più vincolanti • Impostazione non intrusiva: impedire le PC che impediscono al consumatore di decidere con cognizione di causa • Struttura a cascata • Divieto generale delle PCS –contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico in relazione al prodotto del consumatore medio • Due categorie di PCS: ingannevoli e aggressive • Lista nera: elenco tassativo di 31 pratiche considerate scorrette senza necessità di una valutazione caso per caso 3 Quali regole sull’enforcement? Gli SM devono assicurare mezzi adeguati ed efficaci di attuazione Possono scegliere tra azione amministrativa e/o giudiziaria Devono assicurare all’autorità competente alcuni poteri nell’interesse generale: fare cessare la pratica o vietarla anche se non ancora realizzata; richiedere informazioni su allegazioni fattuali con inversione onere della prova; irrogare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive Devono prevedere alcune garanzie se i poteri di decisione sono affidati a autorità amministrativa (imparzialità, obbligo motivazione, possibilità di ricorso giurisdizionale contro omissioni ingiustificate) La direttiva menziona il possibile ruolo dei codici di 4 condotta … accompagnate da regole sulla cooperazione tra autorità nazionali Occorre ricordare che all’attuazione della direttiva 2005/29/CE si applica il regolamento 2006/2004/CE, che fissa le regole per la cooperazione tra le autorità nazionali competenti per violazioni delle norme a tutela dei consumatori con profili transfrontalieri Il regolamento richiede poteri minimi, fairness delle procedure, tutela della riservatezza Incentiva ad azione coordinata delle autorità se violazioni in più Stati membri (sweeps) 5 Valutazione dell’efficacia della direttiva: le questioni aperte L’ampliamento della tutela dalla pubblicità ingannevole a tutte le pratiche commerciali scorrette comporta un indubbio rafforzamento della protezione del consumatore È il momento di chiedersi se la direttiva sia stata efficace anche rispetto all’obiettivo di ridurre gli ostacoli all’attività d’impresa nel mercato interno, così da consentire conseguimento economie di scala e maggiore scelta per consumatori 6 La valutazione del Parlamento europeo • Risoluzione del 15.12.2010 del Parlamento europeo: la direttiva fornisce un quadro giuridico necessario ma le divergenze di interpretazione e di attuazione a livello nazionale non hanno permesso di raggiungere l’auspicato livello di armonizzazione, generando un’insicurezza giuridica e pregiudicando gli scambi transfrontalieri nel mercato interno • Come porre rimedio? 7 Ruolo della Corte di giustizia Alla Corte di Giustizia spetta un ruolo importante nell’assicurare un’applicazione uniforme Lo strumento è la pronuncia pregiudiziale. Già numerose pronunce sul significato dell’armonizzazione totale operata dalla direttiva Gli SM non possono adottare, nei cfr. delle pratiche rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, norme più restrittive, anche se volte a tutelare i consumatori Le sole pratiche che possono essere vietate di per sé, senza analisi caso per caso della sussistenza dei presupposti di scorrettezza, sono le 31 pratiche indicate nell’allegato 8 Le pronunce della Corte di giustizia (a) La direttiva osta alla normativa belga che salvo talune eccezioni vieta in termini generali e preventivi l’offerta congiunta di beni o servizi dal venditore al consumatore L’offerta congiunta è una pratica commerciale Le eccezioni non sono un sostituto dell’analisi caso per caso (23.4.2009, cause riunite C-261/07 e C299/07, VTB-VAB NV – caso vendita carburante con bonus per soccorso stradale gratuito) 9 Le pronunce della Corte di giustizia (b) La direttiva osta alla norma tedesca che prevede un divieto in via di principio alle pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei consumatori a un concorso o gioco a premi all’acquisto di un bene o servizio (14.1.2010, causa C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung c. Plus Warenhandelgesellschaft) La direttiva osta alla norma polacca che vieta la vendita collegata di servizi di comunicazione elettronica (subordinare la conclusione di un contratto di fornitura all’acquisto di un altro servizio –tying) (11 marzo 2010 , causa C-522/08, Telekomunikacja Polska c. Prezes) 10 Le pronunce della Corte di giustizia (c) Nella sentenza 9 novembre 2010, causa C-540/08, Mediaprint c. Ősterreich Zeitungsverlag la Corte fa un passo ulteriore: il divieto di per sé di annunciare o assegnare premi in abbinamento all’acquisto di periodici (pratica commerciale rientrante nell’ambito di applicazione) è incompatibile con la direttiva anche se persegue principalmente obiettivi diversi dalla tutela degli interessi economici del consumatore (tutela del pluralismo dell’informazione o dei concorrenti deboli) Non c’è deroga Occorre anche in tale ipotesi un’analisi caso per caso 11 Effetto a cascata negli SM I giudici francesi, alla luce dell’orientamento della Corte di Giustizia, interpretano il divieto di tying/bundling contenuto nel codice del consumo (art. L. 122-1) in modo conforme al diritto UE come divieto non “di per sé”: va applicato in relazione ai criteri di scorrettezza indicati dalla direttiva (Corte d’Appello di Parigi, 14 maggio 2009, France Telecom e Orange Sports c. Free; Corte di Cassazione, 13 luglio 2010, Freehand c. France Telecom) Per le vendite congiunte o collegate, c’è un chiarissimo effetto di armonizzazione del diritto degli SM: non è possibile vietare di per sé, occorre valutare caso per caso Solo per servizi finanziari, non essendoci armonizzazione massima, è consentito agli Stati approccio più rigido. Cfr. studio e risultati della consultazione pubblica sul tema 12 Interpretazione delle nozioni della direttiva Le pronunce pregiudiziali possono chiarire l’interpretazione di nozioni astratte quali consumatore medio, idoneità a falsare in misura rilevante il comportamento economico, contrarietà alle norme di diligenza professionale Consumatore medio: nell’interpretazione della direttiva 84/450 sulla pubblicità ingannevole, nel valutare da un lato il rischio dei consumatori di essere indotti in errore e, dall’altro, le esigenze della libera circolazione delle merci, la Corte richiede la considerazione dell’aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in applicazione del principio di proporzionalità 13 Interpretazione delle nozioni della direttiva (cont.) Il giudice nazionale se necessario può disporre perizia o sondaggio per determinare conformemente al diritto nazionale la percentuale di consumatori indotti in errore che gli sembra sufficientemente significativa per giustificare il divieto (16.7.1998, C-210/96, Gut Springenheide e Tusky; 13.1.2000, C-220/98, Estée Lauder c. Lancaster) Carattere ingannevole di un’omissione: l’informazione omessa, se nota, avrebbe indotto un numero significativo di consumatori a rinunciare all’acquisto (19.9.2006, Lidl Belgium) 14 Chiarimento della nozione di invito all’acquisto C-122/10, Konsumentombudsmannen c. Ving A breve la CdG si pronuncerà sulla nozione di invito all’acquisto, particolare forma di comunicazione commerciale per la quale è richiesto un certo numero di informazioni obbligatorie per evitare l’ingannevolezza. Tema importante: se hai invito all’acquisto cambia l’onere della prova circa il carattere ingannevole delle omissioni Nella direttiva è definita come comunicazione commerciale che indica le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato e pertanto tali da consentire al consumatore di effettuare l’acquisto 15 Invito all’acquisto: le conclusioni dell’AG Sono state recentemente pubblicate le conclusioni dell’Avvocato generale L’AG propende per una nozione ampia di invito all’acquisto: vi è invito all’acquisto se la comunicazione consente al consumatore di individuare il prodotto interessato, il prezzo a cui può essere acquistato e il venditore L’AG è invece più flessibile sugli obblighi informativi che conseguono all’invito all’acquisto, in attuazione del principio di proporzionalità Dalla posizione che sarà presa dalla COJ dipende la ripartizione dell’onere della prova circa l’ingannevolezza delle omissioni 16 I modelli degli Stati membri In alcuni Stati l’attuazione è affidata all’autorità amministrativa (talvolta l’Autorità di concorrenza es. UK, IT, NL, PT); in altri l’autorità amministrativa ha funzioni di indagine, mentre la decisione e l’irrogazione delle sanzioni spetta al giudice (FR); in alcuni Stati l’applicazione è affidata ai giudici (DE, AT) Sanzioni anche penali (es. FR e UK) In alcuni Stati la disciplina si applica anche nei rapporti B2B (DE, AT, SWE,FR) Anche all’interno del modello dell’attuazione amministrativa, gli approcci sono diversi 17 Italia Autorità di concorrenza molto attiva, per alcuni aspetti esemplare Elevato numero di procedimenti istruttori e di sanzioni (anche se progressiva focalizzazione su casi non sporadici e maggiore utilizzo impegni) In alcuni casi standard applicativo molto severo: hai verificato impatto significativo sul comportamento economico del consumatore medio correttamente inteso? Overlap con autorità di settore percepito come un problema dagli operatori e dalle autorità 18 Regno Unito L’attivismo dell’Office of Fair Trading segue un approccio diverso: minor numero di procedimenti istruttori (11 conclusi tra marzo 2009 e aprile 2010) intensa attività di education, consultazione, dialogo e orientamento delle imprese per prevenire le violazioni. Intervento repressivo come soluzione di ultima istanza. V. “Consumer protection from Unfair trading regulations: a basic guide for businesses” (2008); studio sull’impatto dei codici di condotta (2010); consultazione su tutela cdei consumatori in internet e su come le imprese possono migliorare la compliance 19 Francia Non vi sono competenze dell’Autorité de la concurrence La pubblica amministrazione (in particolare DG concorrenza del Ministero dell’economia) svolge controlli e indagini sul territorio e, sentite le parti, invita a rimuovere le violazioni. Comunica i risultati al public prosecutor per ottenere, laddove necessario, enforcement in tribunale Es. in giugno 2010 gruppo Leclerc condannato a sanzione di 150.000 euro per avere reclamizzato sui cataloghi prezzi in realtà praticati solo a titolari di carte fedeltà e a certe condizioni 20 La disomogeneità dell’enforcement e il funzionamento della rete In pratica i diversi stili di enforcement comportano situazioni disomogenee tra gli Stati membri, particolarmente evidenti per le imprese che operano in più Stati È improbabile che si possa adottare una normativa europea di forte armonizzazione dei sistemi di enforcement senza violare il principio di sussidiarietà La rete delle autorità, più che contribuire all’emergere di prassi applicative uniformi, ha consentito di coordinare l’azione in più SM attraverso alcune indagini a tappeto – sweeps su siti delle compagnie aeree, suonerie, apparecchi elettronici 21 Il ruolo della Commissione europea Diversamente da quanto accade per l’antitrust, per le PCS la Commissione non ha poteri di enforcement Facendo leva sul suo ruolo di custode dell’applicazione del diritto UE, nel 2009 la Commissione ha pubblicato guidelines per favorire la convergenza degli orientamenti applicativi sostanziali e indicare i filoni prioritari di intervento (Staff Document, Guidance on the implementation/application of directive 2005/29/EC on UCP) Sono pensate come documento vivente, da aggiornare periodicamente 22 Le linee guida della Commissione Non sono vincolanti, ma possono essere influenti in quanto richiamate nel dibattito nazionale da chi ritiene utile (autorità, consumatori, imprese). Ergo, sarebbe stato meglio che fossero state oggetto di una consultazione pubblica Ad esempio, la Commissione fa propria un’interpretazione ampia di alcune nozioni: alterare in modo significativo una decisione di natura commerciale, invito all’acquisto. Possono esistere diverse visioni, la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata Tra i filoni indicati come prioritari: le pubblicità ingannevoli connesse alla tutela dell’ambiente; l’utilizzo del termine gratuito; le pratiche commerciali 23 che promettono premi Il possibile ruolo delle linee guida della Commissione Possono essere uno strumento prezioso, ma devono essere oggetto di consultazione pubblica preventiva L’attuazione della direttiva si sviluppa per filoni: possono aiutare a fare emergere le best practices per le imprese, in una logica preventiva Possono essere utilizzate dalla Commissione per ricordare che la disciplina non è solo a tutela del consumatore, ma anche volta a rimuovere gli ostacoli al mercato interno: importanza che gli interventi a livello nazionale valorizzino le nozioni della direttiva volte a dare applicazione al principio di proporzionalità 24 Due process (a) Alcune pronunce della Corte di giustizia sugli strumenti di enforcement, anche in materie diverse dalle PCS, possono avere un impatto: es. l’importanza di assicurare in generale il diritto dell’impresa di essere sentita prima dell’adozione di misure cautelari (17.1.1980, causa 79279, Camera Care) Incisivi poteri investigativi e il potere di imporre sanzioni rilevanti devono essere accompagnati da rigorose garanzie procedurali e dal pieno rispetto dei diritti di difesa I procedimenti amministrativi che possono comportare sanzioni amministrative di importo significativo sono equiparate a quelli penali ai sensi dell’art. 6 CEDU e richiedono corrispondenti garanzie es. non puoi essere condannato in assenza di una comunicazione degli addebiti chiara e completa 25 Due process (b) Il tema è destinato ad assumere un’importanza crescente: la Carta dei diritti fondamentali dell’UE ha ormai lo stesso valore giuridico dei Trattati: è possibile ricorrere alla CdG per violazioni da parte degli Stati. La Carta prevede ad es. diritto a una buona amministrazione – essere trattati in modo imparziale, essere ascoltati prima di adozione di provvedimento individuale che rechi pregiudizio; diritto d’accesso; presunzione di innocenza; proporzionalità delle pene; ne bis in idem Le disposizioni vanno interpretate come le corrispondenti disposizioni della CEDU 26 Due process (c) La Commissione ha annunciato che in caso di violazione da parte degli SM (incluse autorità o giudici) delle disposizioni della Carta in ambiti connessi all’attuazione del diritto UE, chiederà allo Stato di porre fine all’infrazione e se del caso procederà davanti alla COJ (ricorso per inadempimento) La prospettiva dell’accesso dell’UE alla CEDU può accrescere la sensibilità della Corte di Giustizia rispetto al tema della tutela dei diritti fondamentali Ci sono quindi tutte le premesse per un quadro uniforme di garanzie procedurali minime negli SM 27 Che fare: CdG e Commissione La Corte di giustizia può svolgere un ruolo importante per diversi profili: chiarimento delle nozioni della direttiva; rimozione di normative degli SM più restrittive; garanzie procedurali Resta da vedere se le pronunce pregiudiziali possano essere sufficienti a impedire che gli standard applicativi a livello nazionale siano sbilanciati in senso restrittivo La Commissione europea può contribuire a diffondere la conoscenza dell’enforcement negli SM (banca dati online), alla convergenza nell’attuazione con l’aggiornamento delle linee guida (previa consultazione pubblica), a diffondere le best practices 28 Che fare: gli Stati membri Il Parlamento europeo (15.12.2010) da’ alcune indicazioni agli Stati membri: gli Stati che hanno scelto il modello amministrativo dovrebbero promuovere la funzione di guidance, sul modello UK tutti gli Stati devono verificare i loro sistemi giuridici per evitare possibili overlaps della disciplina con le regole di fonte europea e nazionali preesistenti gli Stati devono agevolare lo sviluppo di forme di autoregolazione, complementari all’enforcement della direttiva 29 Nuovi filoni La risoluzione del Parlamento europeo pone l’enfasi sulle nuove pratiche pubblicitarie on-line, incluse le nuove forme di pubblicità occulta; sull’opportunità di una migliore tutela dei minori, della parità di genere e della dignità umana; sulle esigenze di educazione del pubblico; sulla sensibilizzazione delle PMI ai loro obblighi in tema di pubblicità Il Parlamento chiede alla Commissione di verificare se estendere la tutela dalle PCS, almeno in parte, anche alle pratiche B2B nei confronti delle PMI 30