E.04 finanziamenti import_export - BCC Civitanova

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E.04 finanziamenti import_export - BCC Civitanova
Aggiornamento 02/11/2009
FOGLIO INFORMATIVO su
SCHEDA E.04
FINANZIAMENTI IMPORT/EXPORT
Sezione I – Informazioni sulla Banca
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro–Società Coop.
Sede Legale: Civitanova Marche, Viale Matteotti n. 8
Sede Amministrativa
e-mail: [email protected]
sito internet: www.bcccivitanova.it
Codice ABI: 08491.3
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4719.1.0
Codice Fiscale/Partita Iva/R.I.: 00096960430
REA Macerata n.3729
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Capitale sociale e Riserve al 31/12/2008 € 42.974.473,00.
Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici
Struttura e funzione economica.
L’ anticipo export è un finanziamento concesso in euro o in divisa ad un cliente, che ha effettuato vendite di beni o servizi a non residenti e che intende smobilizzare i crediti derivanti da tali
vendite. Le fatture di vendita formano oggetto di anticipo e devono essere allegate alla richiesta
di anticipo. Gli anticipi export sono operazioni con durata contenuta nel breve termine e devono
essere estinti con il relativo incasso da estero, che deve essere canalizzato presso la banca. La
somma anticipata è pari all’80% della fattura.
Il finanziamento import è un finanziamento concesso in euro o divisa ad un cliente, che ha effettuato acquisti di beni o servizi da non residenti e che per pagare i debiti verso fornitori esteri,
ricorre al finanziamento della banca, posticipando quindi l’addebito dei fondi necessari alla copertura delle fatture. Le fatture e i relativi ordini di pagamento formano oggetto di finanziamento import e devono essere allegate alla richiesta di finanziamento. I finanziamenti all’import sono
operazioni con durata che dipende dal ciclo produttivo dell’azienda, ma comunque non superiore
a 180 giorni e vengono accesi contestualmente al pagamento.
Le operazioni di finanziamento in esame presuppongono la preventiva concessione di un affidamento da parte della Banca, che può richiedere anche idonee garanzie.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
Rischio di tasso: il finanziamento import/export presenta un rischio di tasso, in quanto è indicizzato ad un parametro di riferimento, che nel corso del rapporto può subire variazioni
rendendo più oneroso il rimborso degli interessi.
Rischio di cambio: il finanziamento erogato in divisa estera presenta un “rischio di cambio”,
determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; nel corso del rapporto potrebbe verificarsi un apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento rispetto alla valuta nazionale, con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito.
indicare solo se diversa dalla Sede legale
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Anche gli interessi pagabili al termine di ciascun periodo (es. trimestralmente) presentano un
rischio di cambio, in quanto sono controvalutati in euro in base al cambio quotato sul mercato due giorni lavorativi forex antecedenti la scadenza del finanziamento.
Rischio Paese: il cliente potrebbe trovarsi nell’impossibilità di concludere l’intermediazione
in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese
di riferimento.
Rischio insolvenza debitore: il cliente è obbligato a rimborsare alla Banca le somme da que
sta anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti e/o delle fatture presentate.
Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione
FINANZIAMENTI IN EURO E/O DIVISA ESTERA PER OPERAZIONI COMMERCIALI E/O
PRESTAZIONI DI SERVIZI
ANTICIPI EXPORT
- Anticipi in Euro
Accensione:
valuta di accredito:
data accensione
commissioni fisse di accensione:
euro 8,00
commissioni fisse di proroga:
euro 8,00
Estinzione:
valuta di addebito:
data estinzione
(in caso di estinzione con fondi provenienti da negoziazione assegno, bonifico, effetti o
documenti all’incasso, la valuta è pari a quella dell’incasso o dell’accredito sbf in caso
di negoziazione assegni)
commissione di servizio:
0,15% con un minimo di euro 2,00
(da applicare solo nei casi in cui gli anticipi export sono chiusi con addebito in c/c, senza il relativo introito da estero)
Tasso di interesse annuo nominale massimo (TAN): 7,50%
Divisore ai fini del calcolo degli interessi: 365
- Anticipi in valuta
Accensione
cambio (*)
valuta:
2 gg. lavorativi successivi come da calendario Forex
commissioni di servizio:
0,15% con un minimo di euro 2,00
commissioni fisse di accensione:
euro 8,00
commissioni fisse di proroga:
euro 8,00
Estinzione:
cambio (*)
valuta:
2 gg. lavorativi successivi come da calendario Forex
(in caso di estinzione con fondi provenienti da negoziazione assegno, bonifico, effetti o
documenti all’incasso, la valuta è pari a quella dell’incasso o dell’accredito sbf in caso
di negoziazione assegni)
commissione di servizio:
0,15% con un minimo di euro 2,00
(da applicare solo nei casi in cui gli anticipi export sono chiusi con addebito in c/c, senza il relativo introito da estero)
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Arbitraggio
-
SCHEDA E.04
cambio (*)
valuta:
compensata
commissioni di servizio:
0,15% con un minimo di euro 2,00
commissioni fisse di arbitraggio:
euro 20,00
Tasso di interesse annuo nominale:
tasso fisso fino alla scadenza iniziale determinato sulla base del tasso Libor divisa e durata di
riferimento 2 giorni lavorativi Forex antecedente il giorno di accensione, così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore” aumentato di uno spread massimo del 3,00%.
Tasso di interesse annuo nominale in caso di rinnovo:
tasso Libor divisa e durata di riferimento 2 giorni lavorativi Forex antecedente il giorno di
scadenza iniziale o prorogata, così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, aumentato di uno
spread del 3,00%.
Divisore ai fini del calcolo degli interessi: 360 (tranne per la sterlina 365)
Esempio:
Il tasso Usd Libor 3 mesi del 28 ottobre 2009 è pari al 0,28063%; ne deriva che il tasso di interesse nominale massimo per un finanziamento in Usd durata 3 mesi acceso in data 30 ottobre 2009, è pari al 3,28063%.
ANTICIPI IMPORT
- Anticipi in Euro
Accensione:
valuta di accredito:
data accensione
commissioni fisse di accensione:
euro 8,00
commissioni fisse di proroga:
euro 8,00
Estinzione:
valuta di addebito:
data estinzione
(in caso di estinzione con fondi provenienti da negoziazione assegno, bonifico, effetti o
documenti all’incasso, la valuta è pari a quella dell’incasso o dell’accredito sbf in caso
di negoziazione assegni)
commissione di servizio:
0,15% con un minimo di euro 2,00
(da applicare solo nei casi in cui gli anticipi export sono chiusi con addebito in c/c, senza il relativo introito da estero)
Tasso di interesse annuo nominale: tasso variabile determinato sulla base di un parametro di
indicizzazione aumentato di uno spread
Parametro di indicizzazione: Euribor 3 mesi /365 puntuale riferito all’ultimo giorno lavorativo
del mese precedente.
Tasso massimo 8,50%.
Divisore ai fini del calcolo degli interessi: 365
Periodicità aggiornamento tasso: all’inizio di ogni mese.
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- Anticipi in valuta
Accensione
cambio (*)
valuta:
gg. lavorativi successivi come da calendario Forex
commissioni di servizio:
0,15% con un minimo di euro 2,00
commissioni fisse di accensione:
euro 8,00
commissioni fisse di proroga:
euro 8,00
Estinzione:
cambio (*)
valuta:
2 gg. lavorativi successivi come da calendario Forex
(in caso di estinzione con fondi provenienti da negoziazione assegno, bonifico, effetti o
documenti all’incasso, la valuta è pari a quella dell’incasso o dell’accredito sbf in caso
di negoziazione assegni)
commissione di servizio:
0,15% con un minimo di euro 2,00
(da applicare solo nei casi in cui gli anticipi export sono chiusi con addebito in c/c, senza il relativo introito da estero)
Arbitraggio
-
cambio (*)
valuta:
compensata
commissioni di servizio:
0,15% con un minimo di euro 2,00
commissioni fisse di arbitraggio:
euro 20,00
Tasso di interesse annuo nominale: tasso fisso fino alla scadenza iniziale determinato sulla base del tasso Libor divisa e durata di riferimento 2 giorni lavorativi Forex antecedente il giorno
di accensione, così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore” aumentato di uno spread massimo del
3,00%
Tasso di interesse in caso di rinnovo: tasso Libor divisa e durata di riferimento 2 giorni
lavorativi Forex antecedente il giorno di scadenza iniziale o prorogata, così come pubblicato
su “Il Sole 24 Ore”, aumentato di uno spread del 3,00%.
Esempio:
Il tasso Usd Libor 3 mesi del 28 ottobre 2009 è pari al 0,28063%; ne deriva che il tasso di interesse nominale massimo per un finanziamento in Usd durata 3 mesi acceso in data 30 ottobre 2009, è pari a 3,28063%.
Tasso per interessi di mora: tasso pari al tasso annuo nominale alla scadenza del finanziamento aumentato di 2 punti percentuali.
Divisore ai fini del calcolo degli interessi: 360 (per la sterlina 365)
SPESE E COMMISSIONI:
- spese informativa precontrattuale: euro 0,00;
- imposte e tasse: se dovute in base alla normativa vigente, a carico del cliente;
- commissioni e spese per istruttoria iniziale e revisione periodica delle linee di credito operative:
il relativo importo forfetario (vedi tabella “A”), calcolato in relazione all’ammontare complessivo degli affidamenti accordati, viene addebitato semestralmente (entro il mese di Giugno ed entro il mese di Dicembre)
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TABELLA "A"
Importo
Affidamento complessivo fino a
(da addebitare per ogni semestre)
€
€
5.000,00
30,00
25.000,00
80,00
50.000,00
90,00
150.000,00
120,00
250.000,00
150,00
500.000,00
200,00
750.000,00
350,00
importi superiori
500,00
Gli Importi non comprendono le spese sostenute e reclamate
per visure di ogni genere.
(*) Cambi utilizzati per le operazioni in valuta estera.
A seguito dell'abolizione con legge del 12/8/93, n. 312, del listino ufficiale dei cambi, le operazioni in divisa contro lire sono regolate in base al cambio di mercato quotato dalla nostra Banca
al momento in cui l'operazione viene perfezionata, avuto riguardo alla tipologia dell'operazione
stessa.
Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente
I finanziamenti all’esportazione e all’importazione sono disciplinati dalle Condizioni Generali
relative al rapporto Banca – Cliente per contratti di conto corrente e collegati. Gli anticipi export
sono inoltre regolati dalle norme del relativo contratto quadro sugli anticipi su documenti export,
che sono di seguito sintetizzate:
Modalità di presentazione. La linea di credito sarà utilizzabile per anticipazioni a fronte di transazioni commerciali adeguatamente documentate e delle quali vengano contestualmente ceduti i
relativi crediti alla Banca. Nel rispetto di quanto concordato tra le parti, in alternativa alla cessione dei crediti sottostanti ai documenti, la linea di credito sarà utilizzabile per anticipazioni a fronte di documenti (fatture, contratti, ordini ecc…) recanti, anche sull’originale inviato alla parte
debitrice, clausola irrevocabile di pagamento per il tramite della Banca e delle quali codesta
Banca andrà a curare l’incasso, in forza di mandato irrevocabile ai sensi dell’art. 1723, secondo
comma c.c., che viene sin d’ora conferito senza pattuizione di corrispettivo. Sempre nel rispetto
degli intercorsi accordi possono essere concesse anticipazioni sulla base delle disposizioni impartite dal Cliente ai propri debitori in merito al pagamento dei propri crediti rappresentati da fatture, contratti, ordini ecc…, tramite bonifico/accredito sul conto intrattenuto dal Cliente presso la
Banca.
In esecuzione del contratto la Banca provvederà ad addebitare per l’importo degli anticipi concessi, indicati nelle “Altre condizioni economiche”, la posizione contabile “estero” all’uopo utilizzata, accreditando, secondo le indicazioni temporali ricevute dal Cliente, il conto corrente di
corrispondenza indicato nel “Rapporto di regolamento”, denominato nel prosieguo anche conto
corrente ordinario, a Lei/Voi intestato. Alla Banca è riservata la facoltà di concedere le anticipazioni anche in misura superiore alla percentuale suindicata, entro il limite massimo della presentazione.
Cessione del credito. Il credito è ceduto pro solvendo per il suo intero valore a favore della
Banca, in garanzia delle complessive anticipazioni concesse e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, commissioni, tasse, imposte, spese e ogni altro accessorio, anche in dipendenza di
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rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzione del credito medesimo. Di norma, l’anticipazione diviene disponibile per il Cliente solo dopo che il debitore ceduto abbia avuto formale notizia della
cessione; resta in facoltà della Banca consentire l’utilizzo del credito concesso soltanto dopo aver
ricevuto la dichiarazione di accettazione della cessione da parte del debitore. La cessione pro
solvendo del credito garantisce anche gli eventuali utilizzi che la Banca consentisse oltre i limiti
del fido accordato o dopo la sua scadenza o la comunicazione di recesso.
La cessione pro solvendo non pregiudica il diritto della Banca all’esercizio delle azioni ad essa
spettanti sia verso l’affidato, sia verso gli altri eventuali coobbligati.
La cessione pro solvendo del credito ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore
della Banca.
Mandato irrevocabile. Le somme da incassare in dipendenza del mandato conferito con il presente atto sono riscosse dalla Banca anche nel proprio interesse a fronte del credito concesso dalla stessa e di quanto ad essa dovuto per le causali di cui al primo comma del precedente articolo.
In ogni caso, alla banca viene conferito il diritto incondizionato di trattenere per sé le somme riscosse in esecuzione del mandato, intendendo le parti conferire a tale mandato pieno effetto traslativo dei crediti a decurtazione di ogni ragione di credito della banca nei confronti del Cliente.
Il Cliente dichiara sin d’ora di avere per rato e valido l’operato della Banca - salva la resa dei
conti - rinunziando a qualsiasi eccezione in contrario.
Il Cliente si obbliga a non modificare in alcun modo, nei rapporti con la parte debitrice, le modalità di pagamento dei documenti anticipati. Nel caso in cui la parte debitrice effettuasse ugualmente il pagamento direttamente a favore del Cliente, quest’ultimo è obbligato a rimettere alla
Banca immediatamente quanto incassato.
Il rispetto degli obblighi appena indicati è considerato essenziale dalla Banca, per cui la loro violazione costituirà causa di risoluzione immediata del rapporto.
Domiciliazione. La domiciliazione dei documenti (fatture, contratti, ordini ecc…) in scadenza
presso la Banca si realizza attraverso l’indicazione sugli stessi delle coordinate bancarie relative
al conto corrente intrattenuto presso la filiale della Banca di competenza del rapporto.
Nel caso in cui la parte debitrice effettuasse ugualmente il pagamento direttamente a favore del
Cliente, quest’ultimo è obbligato a rimettere alla Banca immediatamente quanto incassato.
Il rispetto degli obblighi appena indicati è considerato essenziale dalla Banca, per cui la loro violazione costituirà causa di risoluzione immediata del rapporto.
Addebito sul conto corrente di corrispondenza. La Banca provvederà ad addebitare direttamente sul conto corrente ordinario le spese e commissioni relative al presente rapporto, come pure gli interessi ed ogni altra competenza maturati a suo favore a decorrere dalla data di accredito
dell’anticipazione sul conto corrente ordinario alla scadenza della stessa anticipazione ovvero al
momento dell’estinzione del rapporto, per cui il Cliente si impegna a costituire su tale ultimo
conto i fondi in misura adeguata.
Qualora, in relazione agli addebiti di cui sopra, il conto corrente ordinario non presentasse sufficiente copertura, il Cliente rimane comunque obbligato all’immediato rimborso dell’importo
scoperto, ogni eccezione rimossa. Su tutte le somme dovute e che no trovassero integrale capienza nel conto corrente indicato, saranno dovuti sull’importo non pagato, gli interessi di mora, al
tasso contrattualmente previsto.
Destinazione delle somme incassate. Le somme incassate dalla Banca in virtù del mandato
conferitole o della cessione di credito saranno portate a decurtazione, fino alla totale estinzione,
delle anticipazioni concesse.
Qualora le somme relative al credito anticipato pervengano in tutto o in parte alla Banca attraverso titoli di credito intestati o girati al Cliente, la Banca è autorizzata fin d’ora ad apporvi la girata, anche per quietanza, in nome e per conto del Cliente.
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La Banca potrà altresì utilizzare le somme incassate per l’estinzione o la decurtazione di ogni
debito del Cliente nei suoi confronti ancorché non scaduto, intendendosi in tal modo operata la
compensazione fra le reciproche ragioni creditorie, fermo restando che dell’intervenuta compensazione sarà data pronta comunicazione scritta.
Trattamento dell’anticipazione. L’anticipazione verrà regolata in forma di apertura di credito
in conto corrente con durata a tempo indeterminato. La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto di anticipazione in qualsiasi momento, previo preavviso indicato in tabella “Altre condizioni”, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, nonché di ridurre o di
sospendere detta linea di credito seguendo analoghe modalità. Decorso il termine di preavviso, il
Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto. In presenza di giusta causa la Banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura del rapporto. Nei predetti casi di recesso, sospensione e riduzione, rimane fermo
il contratto di mandato a favore della Banca.
Concessione dell’anticipazione. Pur in presenza della linea di credito di cui in premessa, è lasciata all’insindacabile giudizio della Banca la concessione di anticipazioni totali o parziali sulle
fatture che di volta in volta il Cliente presenterà.
E’ altresì facoltà della Banca concedere l’anticipazione a fronte delle sole distinte riepilogative
delle fatture emesse dal Cliente, con l’impegno da parte di questi di esibirle in qualsiasi momento,
ogni eccezione rimossa, a semplice richiesta della Banca.
Trattamento degli insoluti. Qualora i crediti rappresentati dai documenti anticipati non fossero
puntualmente o integralmente pagati alla scadenza del termine indicato negli stessi, la Banca è in
diritto, a semplice sua richiesta, di avere immediatamente rimborsato l’importo rimasto insoluto
in relazione all’anticipazione concessa.
In ogni caso, la Banca è autorizzata a provvedere d’iniziativa a estinguere l’anticipazione concessa quando sia trascorso il termine per il rimborso, coincidente con la data di scadenza del termine
fissato per il pagamento della fattura, acquistando al meglio sul mercato (al cambio praticato due
giorni di calendario "Forex" antecedenti la data di rimborso) la divisa necessaria ed addebitando
l’esposizione residua al conto corrente di corrispondenza di cui in premessa, sul quale il Cliente si
impegna a costituire i fondi in misura adeguata.
Rimangono salvi e impregiudicati i diritti e le azioni a favore della Banca per il recupero di eventuali differenze a suo credito, nonché per il conseguimento di quanto da essa anticipato a favore
del Cliente anche prima e indipendentemente dall’incasso delle somme a cui si riferisce
l’anticipazione.
L’obbligo di rendicontazione previsto dall’art. 1713 c.c. a carico del mandatario si conviene essere soddisfatto dall’estinzione dell’anticipazione nelle forme previste da questo articolo e dal precedente articolo 5.
I finanziamenti all’import sono disciplinati anche dalle norme del relativo contratto di finanziamento, che sono di seguito sintetizzate:
1) scadenza e rimborso: scadenza a …………. Giorni dalla data della presente salvo proroghe
che a Vostro insindacabile giudizio riterrete di concederci; peraltro Vi riconosciamo
l’insindacabile facoltà di recedere dall’affidamento e quindi di richiederci l’immediato rimborso
del finanziamento stesso in qualsiasi momento, anche prima della scadenza iniziale o di quelle
relative alle eventuali successive proroghe accordate;
5) variazione della divisa del finanziamento in altra divisa: in coincidenza della scadenza originaria o prorogata, su nostra richiesta e/o a Vostro giudizio, potrete modificare la divisa del finanziamento con altre divise, senza che ciò costituisca novazione e/o modifica delle condizioni
del presente atto; la richiesta di variazione dovrà pervenire alla Banca con preavviso scritto di
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almeno 4 giorni lavorativi rispetto alla scadenza; Vi riconosciamo inoltre l’insindacabile facoltà
di modificare in qualsiasi momento la divisa in un’altra divisa;
6) mancata precostituzione dei fondi: resta inteso che provvederemo al rimborso del finanziamento mettendoVi a disposizione la divisa in essere due giorni lavorativi prima della scadenza
originaria o prorogata o entro il mattino del giorno successivo alla Vostra richiesta di rimborso
anticipato; in difetto di nostra puntuale precostituzione dei fondi, siete autorizzati, senza necessità di avvisarci preventivamente o metterci in mora e con rinuncia sin da ora da parte nostra ad
ogni eccezione e contestazione, ad utilizzare nostre disponibilità in divisa, sotto qualsiasi forma
precostituite presso di Voi, o ad acquistare al meglio la divisa corrispondente addebitando il relativo controvalore in euro sul nostro conto corrente ordinario acceso presso di voi o utilizzando
nostre eventuali disponibilità in euro in essere presso di Voi; in mancanza della necessaria provvista sul conto corrente ordinario o di altre nostre disponibilità in euro o divisa, il controvalore
non coperto, oltre agli interessi ed alle commissioni, fermo restando il nostro obbligo
all’immediato suo pagamento e senza che ciò costituisca novazione rispetto al rapporto originario, ci verrà addebitato in conto corrente speciale per pagamento finanziamento in divisa estera,
acceso a nostro nome presso VV.SS, regolato al tasso di interesse di mora pari al tasso convenuto al punto due più 5 punti, maggiorato di …………per commissioni trimestrali, oltre accessori e
spese tenuta conto;
Foro competente – Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente
l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il foro competente è quello nella cui giurisdizione
è ubicata la sede legale della banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Reclami – Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente
può presentare reclami all’Ufficio Reclami della banca e, ove ne ricorrono i presupposti,
all’Ombudsam-Giurì bancario con le modalità contenute nel regolamento a disposizione nei locali della banca.
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Arbitraggio: Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese
Calendario Forex: Mercato internazionale della valuta
Cambio: Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini della moneta di un altro Paese.
Commissione di servizio: commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l’estero in euro o in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa
l’euro, in un’altra divisa .
Comunicazione periodica (ex artt. 118 e 119 D.Lgs. 385/93):
- comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della banca delle condizioni contrattuali (art.118);
- comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto
e,comunque, almeno una volta all'anno al fine di fornire informazioni circa lo svolgimento del
rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).
Forex: Mercato in cui vengono scambiate le diverse divise.
Informativa precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.
Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.
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SCHEDA E.04
Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione
dell’affidamento.
Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del
tasso di interesse applicato al rapporto.
Revisione periodica: analisi da parte della Banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.
Spese di istruttoria: spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare la
capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.
Tasso Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in
euro): è il tasso al quale sono offerti i depositi interbancari tra le primarie banche nell’area Euro.
Viene rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor e pubblicato sui quotidiani economici.
Tasso Libor (London Interbank offered Rate) : E’ il tasso di interesse che cinque principali banche richiedono per cedere depositi a prestito sul mercato interbancario di Londra. E’ un tasso variabile, utilizzato spesso come parametro di riferimento a livello internazionale per la concessione di prestiti alla clientela. E’ quotatati a 1 – 3 – 6 – 12 mesi. Tale tasso viene pubblicato dal
quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”.
Valuta/divisa: Unità di misura monetaria diversa dall’euro (ad esempio, dollari USA).
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Macerata, lì 02 Novembre 2009
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