lettera di patronage fideiussoria

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lettera di patronage fideiussoria
Foglio Informativo 6008/004
LETTERA DI PATRONAGE FIDEIUSSORIA
Aggiornamento 12 giugno 2009
Informazioni sulla Banca
B anco d i Na pol i S. p. A .
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Caratteristiche e rischi tipici
Struttura e funzione economica
La lettera di patronage fideiussoria costituisce una forma di garanzia mediante la quale la società che garantisce (sottoscrittrice delle lettera fideiussoria), al verificarsi delle condizioni pattuite, risponde con il proprio patrimonio per il rimborso di
quanto dovuto per capitale, interessi e spese, in relazione alla linea di credito accordata ed individuata nella lettera di
patronage medesima.
La lettera di patronage fideiussoria è rilasciata da società in relazione ad operazioni creditizie concesse dalla Banca a società
partecipate, direttamente o indirettamente.
La società che sottoscrive la lettera di patronage fideiussoria si impegna a:
a) non disporre della propria partecipazione, diretta o indiretta, in una società alla quale la Banca abbia concesso un affidamento, senza una preventiva comunicazione scritta alla Banca medesima;
b) fare in modo che la società affidata faccia sempre fronte alle sue obbligazioni nei confronti della Banca ai fini del rimborso
del debito derivante dalla linea di credito individuata nella lettera di patronage;
c) rimborsare alla Banca quanto alla stessa dovuto dalla società affidata sia nell’ipotesi di cessione della propria partecipazione, sia nell’ipotesi che detta società venga messa in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale.
P r in c ip al i r is c h i t ip i c i ( g en er i ci e sp e cif i ci)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- possibilità, per il sottoscrittore della lettera di patronage fideiussoria, di dover rimborsare alla Banca, al verificarsi di determinate condizioni, quanto dovuto da parte della società affidata in relazione alla linea di credito individuata nella lettera
di patronage medesima.
Condizioni economiche
Non è prevista, a carico del sottoscrittore della lettera di patronage fideiussoria, l’applicazione di commissioni o spese per il
rilascio dell’impegno.
Condizioni contrattuali
Il sottoscrittore della lettera di patronage si impegna a rimborsare alla Banca, immediatamente ed a prima richiesta scritta
della Banca medesima, tutto quanto dovuto, per capitale, interessi e spese, tasse ed ogni altro accessorio, dalla società
affidata nel cui interesse l’impegno è stato rilasciato, in relazione alla linea di credito individuata nella lettera di patronage
medesima ed al verificarsi delle seguenti condizioni:
- nel caso in cui il sottoscrittore stesso dovesse disporre, parzialmente o totalmente, della propria partecipazione nella società partecipata e, nell’eventualità in cui si tratti di partecipazione indiretta, anche nel caso in cui la società partecipata
dovesse a sua volta disporre, parzialmente o totalmente, della propria partecipazione nel capitale della società affidata;
- nel caso in cui anche una sola di dette società partecipate dovesse essere messa in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale.
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Foglio Informativo 6008/004
LETTERA DI PATRONAGE FIDEIUSSORIA
Aggiornamento 12 giugno 2009
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Foro competente
Se il Cliente non è consumatore per ogni e qualsiasi controversia, giudizio e procedimento che dovesse sorgere in dipendenza
del presente contratto, sarà competente il Foro stabilito dal Codice di Procedura Civile (artt. 18 e sgg.).
Se il Cliente è consumatore, Foro competente è quello dove il Cliente ha la residenza o domicilio eletto.
Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.
Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca.
Qualora l'Ufficio Reclami non fornisca risposta nel termine di 60 giorni oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente, o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può fare ricorso all’Ombudsman-Giurì
bancario, qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di tale organismo. Il Regolamento è a disposizione del
Cliente presso le filiali della Banca.
Per la soluzione delle controversie con la Banca, il Cliente può inoltre presentare istanza all'organismo di conciliazione bancaria "Conciliatore Bancario" (costituito ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003). Il Regolamento dell'organismo è a disposizione del Cliente presso le filiali della Banca.
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Partecipazione societaria diretta
Partecipazione societaria indiretta
La partecipazione diretta consiste nella detenzione da parte di una società di azioni o
di quote in un’altra società.
La partecipazione indiretta consiste nella detenzione di azioni o quote di una società
che, a sua volta, detiene quote od azioni della società che si intende agevolare con la
sottoscrizione della lettera di patronage fideiussoria
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