Variazione della rendita catastale

Transcript

Variazione della rendita catastale
“PER AVERE UNA SOLA PAROLA ….. COMUNE A TUTTI ….
QUELLA DELL’UFFICIO”
VARIAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE
REGOLE INTERNE DI COMPORTAMENTO
In merito all’accettazione delle pratiche docfa
A- Non si accettano docfa con causale “richiesta di rettifica del classamento proposto” .
B- Non si accettano docfa in variazione che comportino l’annullamento della rendita in atti con l’attribuzione delle
categorie fittizie F2, F3.
C- Non si accettano docfa in variazione che comportino l’annullamento della rendita in atti: ad esempio
trasformazione in bcnc.
In merito alle istanze:
1. Revisione del classamento: (Art. 38 DPR 917/97) per degrado parziale.
2. Azzeramento della rendita (Art. 38 DPR 917/97) per degrado totale e permanente.
3. Revisione del classamento in autotutela
1
In merito all’accettazione delle pratiche docfa
A- Non si accettano docfa con causale “richiesta di rettifica del classamento proposto” ;
Scheda
di
accettazione
mancata Non è ammesso la revisione del classamento in atti senza che sia intervenuta variazione edilizia
(può essere prodotta istanza in bollo ai sensi dell’art. 38 del DPR 917/86).
Normativa di riferimento
1- Lettera Circ. 67040 del 26/09/2008 della Direzione centrale Cartografia e Catasto (stralcio)
2
B- Non si accettano docfa in variazione che comportino l’annullamento della rendita in atti con l’attribuzione delle categorie
fittizie F2, F3.
Scheda
di
accettazione
Per l’accettazione della pratica è necessario apposita dichiarazione rilasciata dal Comune che
mancata attesti la condizione segnalata con l’attribuzione della categoria proposta F…”
Inviare preventivamente all’Ufficio con istanza in carta semplice la documentazione tecnica
comunale per un esame di merito.
Normativa di riferimento
Categorie F/3 ed F/4
1- Circ. 4/2009, § 3.3 Attribuzione delle categorie fittizie F/3 ed F/4
.. ………………..
La scelta di istituire tali categorie fittizie, come è noto, trova ragione nella esigenza dei soggetti
titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per se stesse non costituiscono
unità immobiliari, per le finalità disparate …. .
Nel rispetto di tale principio, che non può essere disatteso, appare necessario impartire nuove
disposizioni riguardanti le porzioni derivanti da unità immobiliari già censite, che non possono
essere, in nessun caso, dichiarate in categoria fittizia……e quindi ricondotte ad una
condizione di assenza di rendita catastale.
Eccezione per l’utilizzo della categoria F4 all’ipotesi di interventi rivolti a ridefinire radicalmente gli
organismi edilizi ai sensi dell’art. 3 comma 1d del Dlgs. 6/06/2011 n. 380, cioè in presenza di una
pratica edilizia depositata in Comune.
Categoria F/2
Numerose sono le note della ex Direzione Centrale del Catasto che ci si limita ad elencarle:
1- C3/2218 del 26/03/1997;
2- C3/495 del 8/07/1997;
3- C3/867 del 8/10/1997;
4- C3/494 del 11/12/1997;
5- C3/951 del 22/10/1998;
3
che in sentesi (cfr C3/867 del 8/10/1997) portano ad asserire:
e fanno presente che per le u.i. in banca dati si possono verificare le seguenti ipotesi:
a) Inagibilità temporanea (ad es. lavori di ristrutturazione).
non sono ammesse denunce di variazione, o istanze, per proporre diminuzione della rendita.
b) Inagibilità permanente (ad es. degrado parziale dell’immobile)
se il reddito effettivo differisce dalla rendita catastale per oltre il 50%, e per un periodo di almeno
un triennio, la parte presenta istanza in bollo, corredata da certificazione comunale attestante
l’inagibilità parziale, per la diminuzione della rendita.
c) Inagibilità permanente (ad es. degrado totale dell’immobile)
la parte presenta istanza in bollo, corredata da certificazione comunale attestante l’inagibilità
totale, per l’azzeramento della rendita; nelle mutazioni si apporrà l’annotazione:
“unità dichiarata permanentemente inagibile dal Comune di …………………. con nota
comunale prot. n. …………. del ………. (cfr nota prot. C3/867 del 8.10.1997)
C- Non si accettano docfa in variazione che comportino l’annullamento della rendita in atti: ad esempio trasformazione in bcnc
4
In merito alle istanze:
Contenuti e trattazione
tipo
Tipologia
Bollo
Motivazione / Allegati
L’istanza deve essere motivata
1
Revisione del
classamento:
(Art. 38 DPR 917/97)
per degrado parziale
SI
nell’esame dell’istanza è da valutare Il reddito lordo effettivo:
•
•
costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti;
in mancanza di questi, e' determinato comparativamente ai canoni di locazione
di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso
fabbricato o in fabbricati viciniori.”
L’ istanza viene esaminata da una Commissione (3 componenti, tra cui il Direttore) che
potrà:
1. accogliere la richiesta disponendo un nuovo classamento che sarà notificato nelle
forme di rito con valore dalla messa in atti dello stesso;
2. respingere l’istanza.
5
All’istanza deve essere allegata la dichiarazione del Comune che attesti lo stato.
2
Azzeramento della
rendita:
(Art. 38 DPR 917/97)
per degrado totale e
permanente
L’istanza e la documentazione viene esaminata da una Commissione interna (3
NO*
componenti, tra cui il Direttore):
1. se non idonea la documentazione, respingerà la richiesta;
2. se ritenuta idonea, inviterà la parte a presentare una variazione Docfa, con causale
“altro”: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO, per la costituzione di un F/2 o F/3,
allegando l’elaborato planimetrico e la dichiarazione del Comune, e si procederà alla
annotazione ali atti:
“unità dichiarata permanentemente inagibile dal Comune di …………………. con
nota comunale prot. n. …………. del ……….
“unità dichiarata in corso di costruzione dal Comune di …………………. con nota
comunale prot. n. …………. del ……….
L’istanza viene richiesta in carta semplice perché non potendo l’Ufficio azzerare la rendita
agli atti, chiede la presentazione del Docfa che sconta i diritti catastali di € 50,00.
6
Circolare 11/2005: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale
Effetti dell’autotula
L’Avvocatura Generale dello Stato affronta l’aspetto dell’armonizzazione dell’istituto
dell’autotutela con i principi contenuti nell’art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n.
241, così come introdotto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15,
che stabilisce:
“Il provvedimento amministrativo illegittimo … può essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole
e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,
3
Revisione del
classamento in
autotutela
NO
dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge″.
Quindi
nell’esercizio dell’autotutela in materia catastale
è fondamentale una preliminare valutazione e comparazione
tra l’interesse pubblico all’annullamento
e gli altri interessi secondari pubblici e privati eventualmente coinvolti
Valutazione che comporta
in primo luogo
“… dovrà essere ponderata, con riferimento all’interesse generale, la finalità di una
corretta operazione di accatastamento, nel rispetto cioè delle regole generali
dell’estimo, interesse che, come tale, prescinde da quello specifico dell’Ente
Territoriale, eventuale beneficiario del gettito proveniente dal tributo locale”
in secondo luogo
con riferimento al parametro del “termine ragionevole” … “… avrà efficacia
preclusiva all’esercizio
dell’annullamento in autotutela, il decorso di uno spazio
temporale tale da avere determinato situazioni ormai consolidate”
7
Conclusioni
In tale contesto appare significativo distinguere tra errori:
•
oggettivamente evidenti e rilevabili (quali quelli relativi alla mera individuazione
della consistenza), per i quali è opportuno procedere comunque alla rimozione,
•
connessi a peculiari valutazioni estimali (correlate alla inevitabile alea del giudizio
tecnico), per i quali il consolidamento delle situazioni può consigliare una
maggiore cautela nell’adozione dell’eventuale atto di rettifica.
Istanze in autotutela - casistica
1. Verifica della consistenza (ribadita dalla Circ. 11/05)
2. Verifica della rendita catastale attribuita con procedura di “classamento automatico”
• (Lettera-Circolare n.3/3378 del 3/10/1991 della ex Direzione Generale del
Catasto: “Qualora i classamenti derivanti dall’applicazione della procedura
dovessero risultare non congruenti con le ordinarie risultanze
conseguenti agli usuali criteri utilizzati, si potrà applicare il disposto del
comma 21, art.4, D.L. 19/12/1984, n. 853,convertito con legge 17/02/1985, n.
17, che consente la revisione della consistenza, della categoria e della classe
per le unità immobiliari classate senza sopralluogo.);
3. Verifica della rendita delle u.i. delle categorie D/E per le quali il D.M. 20/01/90
(revisione degli estimi del catasto edilizio urbano) ha provveduto al solo
aggiornamento della rendita con idoneo coefficiente di rivalutazione all’epoca
censuaria 1988/89 e non per stima diretta
• (Circ. n. 2 della ex 09/01/1990 della Direzione Generale del Catasto);
4. Verifica della rendita, ai sensi dell’art. 43 comma 5, L. n. 388 del 23/12/2000,
relativa alla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Si tratta della possibilità di rettificare in diminuzione la rendita di un alloggio per
confronto con altre u.i. analoghe.(si veda la Circ. 5/05 del 23/05/2001);
8
5. Verifica della rendita catastale ai fini ICI, richiesta dal Comune ai sensi dell’art. n. 3
comma 58, Legge n. 662 del 23/12/1996:” ……… chiede all’Ufficio tecnico erariale la
classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari ……………”;
6. Verifica della rendita catastale attribuita da altri Uffici nell’ambito del piano di
recupero arretrato R.A. 98/99;
7. Verifica della rendita catastale a seguito dell’ordinaria attività di notifica da parte
dell’Ufficio (obbligo previsto nello Statuto del Contribuente).
Occorre evidenziare che l’istanza di autotutela non riapre in nessun caso i termini di
impugnativa degli atti di accertamento catastale nell’ambito di un giudizio tributario
(sentenza Suprema Corte n. 247 del 1° luglio 2003, depositata il 12 gennaio 2004);
8. Duplicazione di accatastamento
9