Newsletter – 2010 – 26 - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
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Newsletter – 2010 – 26 - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
26 27.09.2010 NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali INDICE Osservatorio Doganale 1 Osservatorio Tributario 1-2 Lista dei possibili errori in fase di acquisizione dei messaggi comunitari ENS, RENS e DIV: sul sito web dell’Agenzia delle Dogane è stata pubblicata la lista completa dei messaggi di errore restitutiti dal Sistema Telematico Doganale in caso di irregolarità o discordanze in fase di acquisizione dei messaggi ENS (Dichiarazione Sommaria di Entrata), RENS (rettifica di una dichiarazione sommaria di entrata), e DIV (richiesta di diversione). I dettagli su tali messaggi sono disponibili al seguente link: http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/ Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/ La lista degli errori in fase di acquisizione dei messaggi ENS, RENS e DIV è disponibile al seguente link: http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn ect/resources/file/ebb336044197671/Lista% 20possibili%20errori%20in%20fase%20di% 20acquisizione%20ENS_RENS_DIV_List%20 of%20possible%20errors.pdf?MOD=AJPERES Legge 8 aprile 2010, n. 55 e provvedimenti che regolano la commercializzazione dei prodotti nel settore tessile, del pellame e della calzatura: con nota Prot. 119919/RU del 22 settembre 2010, l’Agenzia delle Dogane informa che le disposizioni della legge 8 aprile 2010, n. 55, c.d. «Reguzzoni-Versace» in materia di etichettatura dei prodotti finiti e intermedi e sull’impiego dell’indicazione “Made in Italy” nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, la quale avrebbe dovuto entrare in vigore a far data dall’1.10.2010, sono sospese in attesa dell’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 2 della legge in oggetto. A partire dalla suddetta data dunque, continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. (CEE) n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. (CEE) n. 2454/93). Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA: in risposta ad un’istanza di interpello concernente l’interpretazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, l’Agenzia delle Entrate fornisce, con la risoluzione N. 90/E del 17 settembre 2010, alcuni chiarimenti in merito all’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore ad euro 15.000. L’Agenzia fa presente innanzitutto che l’articolo in questione è stato adottato al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazione dei crediti fiscali, imponendo ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma 1 Newsletter settimanale di aggiornamento professionale valore aggiunto per importi superiori alla sopraindicata soglia (15.000 euro annui), di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. L’apposizione del visto di conformità segue infatti ad un controllo il quale verifica la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Competenti a rilasciarlo sono: 1. i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei CAF-imprese (articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997); 2. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (articolo 3, comma 3, lettera a , del DPR n. 322 del 1998); 3. gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (articolo 3, comma 3, lettera b, del DPR n. 322 del 1998). In alternativa al visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile (società, incluse quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), possono effettuare la compensazione dei crediti IVA, se la dichiarazione è sottoscritta - oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del DPR n. 322 del 1998 (e, cioè, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale), dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo DPR e, cioè, dai soggetti che esercitano il controllo contabile (cfr. circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009, punto 1.). Nell’ambito degli enti locali, sono il revisore od il collegio dei revisori a svolgere la funzione di garanzia – in ordine alla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente stesso – che il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 attribuisce al revisore legale dei conti (persona fisica o società), relativamente alla situazione contabile e finanziaria delle società di capitali, presso le quali esercita la sua funzione. Anche tali soggetti possono dunque sottoscrivere la dichiarazione dell’ente locale di richiesta di compensazione dei crediti IVA. La Risoluzione N. 90/E del 17 settembre 2010 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al seguente link: http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/conn ect/8182c60043fd1dd595b9ff5fa687a97e/Ris ++n++90E+del+17+sett++2010.pdf?MOD= AJPERES&%3BCACHEID=8182c60043fd 1dd595b9ff5fa687a97e Approvazione delle “Avvertenze” del nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: con il Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2010 era stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, ispitato all'esigenza di garantire una maggiore chiarezza e intelligibilità, da parte del contribuente, delle informazioni e dei dati in essa riportati. In seguito a tale approvazione, si è posta l’esigenza di procedere ad una revisione di carattere contenutistico e lessicale delle “Avvertenze” relative alle tipologie di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Dogane, al fine di fornire al contribuente informazioni più puntuali e di facile comprensione. Tale revisione è avvenuta a mezzo della determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 settembre 2010 (Prot. n. 2010/130264). Ciascun foglio “Avvertenze” contiene le principali indicazioni relative alle modalità di richiesta di riesame del ruolo in autotutela, di presentazione del ricorso avverso la cartella nonché di richiesta di sospensione del pagamento. In particolare, la sezione dedicata a “Quando e come presentare ricorso” contiene le informazioni relative all’autorità da adire (Commissione Tributaria, organo estero competente) nonché alle modalità di presentazione del ricorso avverso il ruolo e/o la cartella. Una terza sezione infine, è dedicata alla richiesta di sospensione del pagamento formulabile dal contribuente che propone ricorso, sia in sede amministrativa che giudiziale, con l’indicazione della specifica disciplina applicabile a seconda che si tratti di somme costituenti dazi doganali o crediti sorti in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Il provvedimento direttoriale (Prot. n. 2010/130264) del 20 marzo 2010 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/ connect/0a9da1004363bbb78fd3cf254a3b1a c6/ProovedimentoAvvertenze.pdf?MOD=AJPE RES&%3BCACHEID=0a9da1004363bbb7 8fd3cf254a3b1ac6 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 2