Newsletter – 2010 – 26 - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali

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Newsletter – 2010 – 26 - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
26
27.09.2010
NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI
a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
INDICE
Osservatorio Doganale
1
Osservatorio Tributario
1-2
Lista dei possibili errori in fase di
acquisizione dei messaggi comunitari ENS,
RENS e DIV: sul sito web dell’Agenzia delle
Dogane è stata pubblicata la lista completa dei
messaggi di errore restitutiti dal Sistema
Telematico Doganale in caso di irregolarità o
discordanze in fase di acquisizione dei messaggi
ENS (Dichiarazione Sommaria di Entrata), RENS
(rettifica di una dichiarazione sommaria di
entrata), e DIV (richiesta di diversione). I dettagli
su tali messaggi sono disponibili al seguente link:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/
Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/
 La lista degli errori in fase di
acquisizione dei messaggi ENS, RENS e
DIV è disponibile al seguente link:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebb336044197671/Lista%
20possibili%20errori%20in%20fase%20di%
20acquisizione%20ENS_RENS_DIV_List%20
of%20possible%20errors.pdf?MOD=AJPERES
Legge 8 aprile 2010, n. 55 e provvedimenti
che regolano la commercializzazione dei
prodotti nel settore tessile, del pellame e
della calzatura: con nota Prot. 119919/RU del
22 settembre 2010, l’Agenzia delle Dogane
informa che le disposizioni della legge 8 aprile
2010, n. 55, c.d. «Reguzzoni-Versace» in materia
di etichettatura dei prodotti finiti e intermedi e
sull’impiego dell’indicazione “Made in Italy” nei
settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, la
quale avrebbe dovuto entrare in vigore a far data
dall’1.10.2010,
sono
sospese
in
attesa
dell’adozione del decreto interministeriale di cui
all’articolo 2 della legge in oggetto. A partire
dalla suddetta data dunque, continueranno ad
applicarsi le norme del codice doganale
comunitario (Reg. (CEE) n. 2913/92) e delle
relative disposizioni di applicazione (Reg. (CEE)
n. 2454/93).
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul
visto di conformità per l’utilizzo in
compensazione dei crediti IVA: in risposta ad
un’istanza
di
interpello
concernente
l’interpretazione dell’articolo 10, comma 1,
lettera a), n. 7, del decreto legge 1° luglio 2009,
n. 78, l’Agenzia delle Entrate fornisce, con la
risoluzione N. 90/E del 17 settembre 2010,
alcuni chiarimenti in merito all’apposizione del
visto
di
conformità
per
l’utilizzo
in
compensazione dei crediti IVA di importo
superiore ad euro 15.000.
L’Agenzia fa presente innanzitutto che l’articolo
in questione è stato adottato al fine di
contrastare
gli
abusi
in
materia
di
compensazione dei crediti fiscali, imponendo ai
contribuenti
che
intendono
utilizzare
in
compensazione crediti relativi all’imposta sul
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma
1
Newsletter settimanale di aggiornamento professionale
valore aggiunto per importi superiori alla
sopraindicata soglia (15.000 euro annui), di
richiedere l’apposizione del visto di conformità di
cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
relativamente alle dichiarazioni dalle quali
emerge il credito. L’apposizione del visto di
conformità segue infatti ad un controllo il quale
verifica la corrispondenza dei dati esposti nella
dichiarazione alle risultanze delle scritture
contabili e di queste ultime alla relativa
documentazione. Competenti a rilasciarlo sono:
1. i responsabili dell’assistenza fiscale
(RAF) dei CAF-imprese (articolo 35 del
D.Lgs. n. 241 del 1997);
2. gli
iscritti
negli
albi
dei
dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali e dei consulenti del lavoro
(articolo 3, comma 3, lettera a , del DPR
n. 322 del 1998);
3. gli iscritti, alla data del 30 settembre
1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti
dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma
di laurea in giurisprudenza o in economia
e commercio o equipollenti o diploma di
ragioneria (articolo 3, comma 3, lettera
b, del DPR n. 322 del 1998).
In alternativa al visto di conformità, i
contribuenti per i quali è esercitato il controllo
contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice
civile (società, incluse quelle che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio), possono
effettuare la compensazione dei crediti IVA, se la
dichiarazione è sottoscritta - oltre che dai
soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del DPR
n. 322 del 1998 (e, cioè, dal rappresentante
legale e in mancanza da chi ne ha
l’amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale), dai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 5, del medesimo DPR e,
cioè, dai soggetti che esercitano il controllo
contabile (cfr. circolare n. 57/E del 23 dicembre
2009, punto 1.).
Nell’ambito degli enti locali, sono il revisore od il
collegio dei revisori a svolgere la funzione di
garanzia – in ordine alla regolarità contabile e
finanziaria dell’Ente stesso – che il D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39 attribuisce al revisore legale
dei
conti
(persona
fisica
o
società),
relativamente alla situazione contabile e
finanziaria delle società di capitali, presso le
quali esercita la sua funzione. Anche tali soggetti
possono dunque sottoscrivere la dichiarazione
dell’ente locale di richiesta di compensazione dei
crediti IVA.
 La Risoluzione N. 90/E del 17
settembre 2010 dell’Agenzia delle
Entrate è disponibile al seguente link:
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/conn
ect/8182c60043fd1dd595b9ff5fa687a97e/Ris
++n++90E+del+17+sett++2010.pdf?MOD=
AJPERES&amp%3BCACHEID=8182c60043fd
1dd595b9ff5fa687a97e
Approvazione delle “Avvertenze” del nuovo
modello di cartella di pagamento, ai sensi
dell’art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: con
il Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2010
era stato approvato il nuovo modello di cartella
di pagamento, ispitato all'esigenza di garantire
una maggiore chiarezza e intelligibilità, da parte
del contribuente, delle informazioni e dei dati in
essa riportati. In seguito a tale approvazione, si
è posta l’esigenza di procedere ad una revisione
di carattere contenutistico e lessicale delle
“Avvertenze” relative alle tipologie di somme
iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Dogane, al fine
di fornire al contribuente informazioni più
puntuali e di facile comprensione. Tale revisione
è avvenuta a mezzo della determinazione del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20
settembre 2010 (Prot. n. 2010/130264).
Ciascun foglio “Avvertenze” contiene le principali
indicazioni relative alle modalità di richiesta di
riesame del ruolo in autotutela, di presentazione
del ricorso avverso la cartella nonché di richiesta
di sospensione del pagamento. In particolare, la
sezione dedicata a “Quando e come presentare
ricorso” contiene le informazioni relative
all’autorità da adire (Commissione Tributaria,
organo estero competente) nonché alle modalità
di presentazione del ricorso avverso il ruolo e/o
la cartella.
Una terza sezione infine, è dedicata alla richiesta
di sospensione del pagamento formulabile dal
contribuente che propone ricorso, sia in sede
amministrativa che giudiziale, con l’indicazione
della specifica disciplina applicabile a seconda
che si tratti di somme costituenti dazi doganali o
crediti sorti in un altro Stato membro dell’Unione
Europea.
 Il provvedimento direttoriale (Prot. n.
2010/130264) del 20 marzo 2010
dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al
seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/
connect/0a9da1004363bbb78fd3cf254a3b1a
c6/ProovedimentoAvvertenze.pdf?MOD=AJPE
RES&amp%3BCACHEID=0a9da1004363bbb7
8fd3cf254a3b1ac6
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