agevolazioni fiscali su caminetti e stufe_2012

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agevolazioni fiscali su caminetti e stufe_2012
D E T R AZ I O N E F I S C A L E 3 6 %
Riferimenti legislativi:
Legge 27/12/1997 n. 449 art. 1
D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 4 comma 1
Nuovo art. 16-bis del T.U.I.R.
Circolare del Ministero delle Fiananze n. 57/E del 24/02/1998
Risposta ad interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate Veneto del 27/04/2012
FINO AL 31/12/2011
I prodotti caminetti e stufe hanno beneficiato della detrazione fiscale del 36% in quanto interventi finalizzati al
conseguimento di risparmio energetico.
Si evidenzia che fino al 13/05/2011 per poter usufruire di tale agevolazione era obbligatorio inviare, prima
dell’inizio lavori, una comunicazione al Centro Operativo di Pescara. Per coloro che non hanno provveduto
alla comunicazione nei termini previsti è possibile beneficiare della sanatoria introdotta dal D.L. 16/2012 da
effettuare entro il 30/09/2012.
PER L’ANNO 2012
a) Non è possibile applicare la regola degli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico
come previsto dal D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 4 comma 2 e 4. L’agevolazione torna ad essere applicabile dal
1° Gennaio 2013.
b) E’ possibile beneficiare dell’agevolazione se il prodotto (caminetto e/o stufa) rientra nella previsione di
Manutenzione Straordinaria.
DALL’ANNO 2013
Ritorna l’agevolazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico a tutti gli effetti in modo stabile, così
come previsto dal nuovo art. 16-bis inserito nel T.U.I.R. (lettera h). Questi interventi sono agevolati anche in
assenza di opere edili e richiedono il rilascio da parte del produttore di un attestato.
Ovviamente rimane in modo stabile anche l’agevolazione per gli interventi di manutenzione straordinaria.
NOTA :
Definizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA
A norma dell’art. 3, comma 1, lett. B) del DPR 380/2001, “sono considerati interventi di manutenzione
straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.”
L’elemento che caratterizza questo tipo di intervento è la presenza di opere edili, oltre all’installazione del
prodotto, per poter rientrare nell’agevolazione.
Infatti nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate afferma che la spesa di mero acquisto di una
stufa pur se collegata ad una canna fumaria già presente non può considerarsi spesa per intervento di
manutenzione straordinaria.
A titolo esemplificativo, si può dedurre che nel concetto di manutenzione straordinaria possono rientrare
i seguenti interventi:
1. realizzazione della canna fumaria con relativo comignolo ed installazione con collegamento alla
canna fumaria di un caminetto e/o stufa;
2. intubazione della canna fumaria (opera di rinnovo) ed installazione con collegamento alla canna
fumaria del caminetto e/o stufa;
3. cessione con posa in opera del caminetto e/o stufa, intendendosi per posa in opera i lavori edili
quali: predisposizione, allacciamento alla canna fumaria e presa aria esterna.
Si dovrà verificare con il proprio Comune l’eventuale necessità di un permesso edilizio.
Si informa che con provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate del 02/11/2011 è possibile produrre
un’autocertificazione attestante la data di inizio lavori e la descrizione dei lavori, qualora il regolamento
edilizio comunale non preveda alcun adempimento per la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria agevolabili.
D E T R AZ I O N E F I S CAL E 3 6 % - S I N TE S I D E I P R I N CI P AL I AD E M P I M E N TI 2 0 1 2
L’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è stato soppresso dal
decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Per usufruire della detrazione, occorre indicare nella dichiarazione
dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile.
Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:
la copia del permesso edilizio se previsto dal regolamento edilizio comunale; oppure
l’autocertificazione attestante la data di inizio lavori e la descrizione dei lavori, qualora il regolamento
edilizio comunale non preveda alcun adempimento per la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria agevolabili.
la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI;
la Comunicazione ASL prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri è necessaria solo nel caso di cantieri la cui
entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori comportano una serie di rischi
ben definiti.
le fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa;
la ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti:
− la causale del versamento
− il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione;
− il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico (Fornitore).
Si consiglia conservare anche l’attestato del produttore.
La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale
vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici del pagamento devono, quindi, essere
anche da lui eseguiti e le fatture devono essere anche a lui intestate).