Pubblicità , informazione, deontologia e concorrenza

Transcript

Pubblicità , informazione, deontologia e concorrenza
N° 25 Febbraio 2009
Commissione Odontoiatri
Pubblicità , informazione,
deontologia e concorrenza
Presidente
Valerio Brucoli
ECM: insediata la Commissione
nazionale per la formazione continua
Segretario
Ercole Romagnoli
www.dentisticao.it : informazione
dalle CAO
Componenti
Dino Dini
Claudio Gatti
Luigi Paglia
Commissione Medici
Referente odontoiatra
Massimo Parise
CONTATTI
Non finisce “l’assalto alla diligenza”:
dagli odontotecnici
informazioni ai pazienti
Mentre la cassazione conferma i limiti
di esercizio di odontotecnici e
personale ausiliario , assegnato alla
Commissione affari sociali della
Camera il PDL dell’On. Scalera sul
profilo dell’odontotecnico
La Newsletter odontoiatri nasce con l’intento di essere uno
CAO: mercoledì dalle ore strumento agile e snello di comunicazione e di raccordo tra
istituzione e professione odontoiatrica. Aiutateci a renderla
10,30 alle ore 13.00
tale:scriveteci all’indirizzo [email protected]
Tel 02.86471-423
E-mail :
Pubblicità , informazione,
deontologia e concorrenza
[email protected]
La querelle sulla pubblicità sanitaria continua ad agitare il già tormentato mondo della professione odontoiatrica. Una interpretazione
ingiustificatamente estensiva delle liberalizzazioni volute dalla cosiddetta Legge Bersani e la non osservanza delle linee guida inserite
nel Codice deontologico si esprimono,con frequenza, in messaggi
pubblicitari che per mezzi e contenuti se ne discostano a volte decisamente , con tutte le possibili conseguenze del caso dal punto di
vista disciplinare.
Va innanzitutto chiarito, ancora una volta, che la legge stessa attribuisce agli Ordini professionali il compito di vigilare sulla correttezza
della informazione veicolata dal messaggio pubblicitario Così recita il
Informazione odontoiatrica
punto b del primo comma dell’articolo due della succitata legge: E’ abrogato “ il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi
delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto
e' verificato dall'ordine;.
Per pubblicità si intende generalmente “quella forma di comunicazione a pagamento, diffusa su iniziativa di operatori economici (attraverso mezzi
come la televisione, la radio, i giornali, le affissioni, la posta, Internet), che tende in modo intenzionale e sistematico a influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli individui in
relazione al consumo di beni e all’utilizzo di servizi.”
E’ evidente come questa definizione si adatti perfettamente ad un’impresa commerciale,
ma non può assolutamente essere accettata qualora si riferisca alla cura delle persone e
non semplicemente alla “vendita” di prestazioni. E ’sufficiente richiamare l’Art. 3 del
Codice deontologico (Allegato 1)
Il legislatore precisa chiaramente che è ammessa la “ pubblicità informativa “, ed è
quindi l’informazione l’oggetto vero del messaggio pubblicitario , informazione che secondo la legge, il Codice Deontologico (Allegato 2 ) e le Linee guida dello stesso
(Allegato 3) deve essere “riconoscibile, veritiera e corretta “. Il che significa che deve
essere esaustiva, e le “caratteristiche economiche di una prestazione non debbono costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo”.
Il proporre un prezzo indicativo per una prestazione , senza fornire le caratteristiche di
quest’ultima, non può essere considerata una informazione corretta, perché non consente una scelta consapevole da parte del paziente.
E’ possibile che anche chi considera la concorrenza come unico mezzo per calmierare
i prezzi e rivitalizzare il “mercato”, in un “inevitabile nuovo che avanza”, possa ritenere
una informazione così parziale strumento di concorrenza sleale.
E lo stesso si può dire per i mezzi con i quali il messaggio è diffuso, riferendosi in questo caso anche all’Art.1 (Allegato 4) che richiama al decoro professionale.
Può essere ritenuto “decoroso” (e quindi tutelante la salute del paziente) al di là di ogni
interpretazione possibile, considerare quanto attinente alla salute comparabile con un
hamburger da fast food o una scatola di tonno sulla scansia di un supermercato ?
Informazione dunque, evitando campagne promozionali da sottocosto che trasferiscono
il valore di un atto sanitario esclusivamente al “prezzo”, altra cosa dell’”onorario equo”
di cui in altre occasioni si è parlato, o costituiscono specchietto per allodole o elicitazione
inaccettabile di esigenze altrimenti non espresse (come purtroppo capita spesso di osservare su riviste che pubblicano redazionali sotto forma di intervista ).
Ercole Romagnoli
Informazione odontoiatrica
Allegato 1
Art. 3
- Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel
rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione,
di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico
della persona.
Allegato 2
Art. 55
- Informazione sanitaria Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace
e trasparente informazione al cittadino.
Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri contenuti nel presente Codice in tema di pubblicità
e informazione sanitaria; l'Ordine vigila sulla corretta applicazione dei criteri stessi.
Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute.
Art. 56
- Pubblicità dell'informazione sanitaria La pubblicità dell'informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private,
non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro
professionale.
La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile
che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e verificata dall'Ordine competente per territorio.
Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai
venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate
attese e speranze iIlusorie.
Art. 57
- Divieto di patrocinioIl medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a
prodotti sanitari o commerciali.
Informazione odontoiatrica
Allegato 3
Pubblicità dell'informazione sanitaria - Linea-guida inerente l'applicazione
degli artt. 55-56-57 del Codice di Deontologia Medica
5. REGOLE DEONTOLOGICHE
Quale che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal medico:
–
–
non è ammessa la pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie che ingenerino aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che possano procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti inappropriati;
non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestano i caratteri di pubblicità personale surrettizia,
artificiosamente mascherata da informazione sanitaria;
–
–
–
–
–
non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della dignità e del decoro della categoria o
comunque eticamente disdicevoli;
non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, a titolo commerciale con particolare riferimento ad aziende
farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario, né, nel caso di
internet, ospitare collegamenti ipertestuali ai siti di tali aziende o comunque a siti commerciali;
per quanto concerne la rete Internet, il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari o link riferibili ad
attività pubblicitaria di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario;
non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta, né, nel caso di Internet, tramite
collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio;
è consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di una prestazione non devono costituire aspetto esclusivo
del messaggio informativo.
Allegato 4
Art. 1
- Definizione Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra,
iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito
indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono
al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno
civile che la ispirano.
Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio
Ordine professionale.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi
nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Il medico deve prestare giuramento professionale.
Informazione odontoiatrica
ECM: insediata la
Commissione Nazionale per la Formazione Continua
Il 5 Febbraio c.a. si è svolta presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche
sociali la riunione di insediamento delle varie Sezioni della Commissione Nazionale per
la Formazione continua, che avrà tra l’altro il compito di esaminare le problematiche inerenti l’ ECM dell ‘ intero mondo professionale.
Orgoglio e soddisfazione per l’affidamento dell’incarico di coordinatore del “gruppo Libera professione” al Presidente CAO Nazionale, Giuseppe Renzo.
Il Gruppo si occuperà di aspetti fondamentali per il necessario collegamento tra la Formazione continua e le caratteristiche peculiari della libera professione, come delineato
dal programma di lavoro sotto riportato
Informazione odontoiatrica
WWW.DENTISTICAO.IT
E’ attivo sul web il nuovo portale dedicato alle attività delle CAO. Uno strumento disponibile e agile per essere al corrente di quanto succede all’interno ed intorno alla nostra
Professione, consentendo di aggiungere un ulteriore contributo alla necessità di informazione che mai come oggi è indispensabile per fronteggiare il difficile momento che stiamo vivendo
Non finisce “l’assalto alla diligenza”:
dagli odontotecnici informazioni ai pazienti
Riportiamo un comunicato della CAO Nazionale che, se ce ne fosse bisogno, impone di
continuare la vigilanza affinché, in modo più o meno surrettizio, la nostra professione
non venga contaminata da figure o iniziative che non hanno certamente l’obiettivo di
migliorare i servizi resi ai pazienti
Informazione odontoiatrica
Mentre la cassazione conferma i limiti di esercizio di
odontotecnici e personale ausiliario , assegnato alla
Commissione affari sociali della Camera il PDL
dell’On. Scalera sul profilo dell’odontotecnico
Con la sentenza n. 4294, pubblicata il 30 Gennaio scorso, la Cassazione ha ribadito che l’odontotecnico non può, né autonomamente né su indicazione dell’odontoiatra svolgere “ qualunque manovra,
cruenta o incruenta nella bocca del paziente sano o ammalato” e che commette il reato di esercizio
abusivo della professione chi effettua detartrasi o lucidature dei denti essendo privo del titolo di igienista dentale o di abilitazione all’odontoiatria. Nel contempo è stato assegnato alla XII Commissione Affari Sociali della Camera, il 2 febbraio scorso, del progetto di legge dell’onorevole
Giuseppe Scalera (PDL), volto a definire un nuovo profilo per l’odontotecnico. Di seguito
il comunicato in merito dell’Ufficio stampa della FNOMCeO
Il dr Giuseppe Renzo, presidente della CAO (Commissione Albo Odontoiatri) nazionale, esprime la sua soddisfazione per l’assegnazione alla XII Commissione Affari Sociali della Camera, il 2 febbraio scorso, del progetto di legge dell’onorevole Giuseppe Scalera (PDL), volto a definire un nuovo profilo per l’odontotecnico.
“In quanto rappresentante dell’Organo Ausiliario del Ministero della Salute – afferma Renzo - sono certo che
con questo percorso si potranno finalmente definire i corretti presupposti per un riconoscimento delle giuste
attese di una categoria seria che rivendica un profilo “attuale”, perfettamente integrato in una realtà europea
e rispettoso della dignità degli Odontotecnici. Si eviterebbe, così, un percorso universitario, secondo molti
inutile e dispersivo, che potrebbe avere come conseguenza una sovrapposizione di ruoli e competenze che,
inevitabilmente, porterebbe a fenomeni di abusivismo e prestanomismo, a discapito della sicurezza e qualità
delle cure odontoiatriche e, quindi, ponendo a rischio la salute del cittadino”.
Il progetto di legge, già presentato nel settembre scorso, definisce in modo chiaro l’odontotecnico in quanto
“Operatore tecnico che, in possesso del diploma di scuola superiore abilitante, provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione,
contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva, ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico”.
La proposta di legge, se approvata, metterebbe, tra l’altro, fine ad una serie di equivoci e turbative che potrebbero derivare dalla sovrapposizione di due figure completamente diverse: il fabbricante di ausili protesici e il
Medico. A quest’ultimo spetta il dovere della cura anche attraverso l’applicazione degli stessi ausili, mezzo
finalizzato al completamento di un piano terapeutico per la restituzione estetica e funzionale dell’apparato masticatorio.
È del tutto naturale, quindi, che, secondo il testo presentato, “la verifica di congruità sul paziente dei dispositivi medici su misura è di competenza esclusiva dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria” mentre per le verifiche tecniche queste devono essere realizzate in laboratorio, su richiesta dell’odontoiatra e pertanto sempre e
comunque al di fuori del cavo orale.
Renzo anticipa, infine, che la CAO sta collaborando alla presentazione di un disegno di legge sulla modifica
dell’articolo 348 del Codice Penale, che riguarda l’esercizio abusivo della Professione, e uno sul delicato tema
della regolamentazione delle società tra professionisti, augurandosi che anche questi due provvedimenti vengano rapidamente approvati.