schema di deliberazione da sottoporre all`approvazione dell

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schema di deliberazione da sottoporre all`approvazione dell
SCHEMA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE
DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI PARTECIPANTI
CONVOCATA PER IL GIORNO DI DOMENICA 14 OTTOBRE 2012
1) OGGETTO: DELEGA AL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO DEI POTERI DI CUI ALLE LETTERE B) E C)
DELL’ART. 20 DELLO STATUTO.
I L
P R E S I D E N T E
“ Sottolineo che l’Assemblea Generale è oggi riunita per delegare al Consiglio Amministrativo
i poteri di cui alle lettere b) e c) dell’art. 20 dello Statuto.
Dò lettura dell’art. 20 dello Statuto che testualmente recita:
Spetta all’Assemblea generale:
a) deliberare le modificazioni dello Statuto;
b) deliberara l’acquisto, l’alienazione o la permuta dei terreni della Partecipanza assegnati o
destinati all’assegnazione ai singoli Partecipanti, nonché l’accettazione o il rifiuto di
lasciti e donazioni di tali terreni e l’iscrizione di ipoteche su di essi;
c) deliberare la contrattazione di mutui passivi per l’acqusito di nuovi terreni da destinare in
assegnazione ai Partecipanti;
d) deliberare l’applicazione di contributi straordinari a carico dei Partecipanti per l’acquisto
di nuovi terreni da destinare in assegnazione ai Partecipanti.
Evidenzio:
 che ai sensi dell’art. 104 dello Statuto rientra già nelle competenze del Consiglio Amministrativo
“deliberare le alienazioni dei terreni sottostanti e circostanti i fabbricati di proprietà di terzi per
una estensione massima di metri quadri duemila e di quelli compresi nei piani regolatori
generali dei Comuni competenti per territorio, nonché a deliberare l’acquisto di terreni destinati
alla assegnazione ai Partecipanti per l’investimento del ricavato dalle alienazioni predette”;
 che, pertanto, la delega si concretizza, per quanto attiene alla lettera b) dell’art. 20, nel
demandare al Consiglio Amministrativo, per un periodo di cinque anni, decorrenti da oggi:
1) l’acquisto di terreno con capitali che non siano frutto di alienazioni;
2) la vendita di aree agricole di estensione superiore ai metri quadri duemila;
3) la permuta dei terreni della Partecipanza assegnati o destinati all’assegnazione ai singoli
Partecipanti;
4) Accettare o rifiutare lasciti e donazioni di tali terreni e l’iscrizione di ipoteche su di essi;
 che, per quanto attiene al disposto della lettera c) dell’art. 20, non essendo previste deroghe
statutarie, la delega si concretizza nel demandare al Consiglio Amministrativo per un periodo di
cinque anni, decorrenti da oggi, il deliberare la contrattazione di mutui passivi per l’acquisto di
nuovi terreni da destinare in assegnazione ai Partecipanti.
Porto a conoscenza che nel periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2010, con i poteri
delegati dall’Assemblea Generale in data 30 aprile 2006, il Consiglio Amministrativo ha venduto
terreni per €uro 380.411,00 mentre non ha avuto occasione o necessità di esercitare gli altri poteri
delegati;
E’ altresì opportuno sottolineare che la delega concessa nelle precedenti assemblee ha
permesso al Consiglio Amministrativo di soddisfare, in tempi brevi, le esigenze dei residenti,
introitando capitali che, opportunamente investiti, hanno reso possibile l’aumento del patrimonio
fondiario. La delega di oggi potrebbe altresì aiutare a risolvere in tempi brevi esigenze abitative
presentatesi dopo il sisma del 20 e 29 maggio u.s.
Dichiaro quindi aperta la discussione”.
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L ’ A S S E M B L E A
Udita la relazione introduttiva del Presidente;
Richiamate le deliberazioni consiliari n. 24 del 30.07.2012 e n. 26 del 20.09.2012;
Visti gli articoli 20 e 104 dello Statuto;
Preso atto che è invitata a votare la seguente proposta: “Delega al Consiglio Amministrativo
per 5 (cinque) anni, decorrenti da oggi, dei poteri di cui alle lettere b) e c) dell’art. 20 dello Statuto”;
Senza ulteriore discussione;
Messa la proposta ai voti;
Preso atto che sono presenti in sala n° …………….. votanti;
Con voti: astenuti n° ……………, contrari n° ……………, favorevoli n° ……………,
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente;
D E L I B E R A
 DI DELEGARE al Consiglio Amministrativo per 5 (cinque) anni, decorrenti da oggi, i poteri di
cui alle lettere b) e c) dell’art. 20 dello Statuto.