SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 17 dicembre 1998
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SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 17 dicembre 1998
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 17 dicembre 1998 «Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Licenziamenti collettivi Direttiva 75/129 - Procedura di licenziamento collettivo - Facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe - Presupposti - Licenziamenti collettivi sopravvenuti a seguito della cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria – Nozione» Nel procedimento C-250/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Civilret di Hillerød (Danimarca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Dansk Metalarbejderforbund, mandatario di John Lauge e altri, e Lønmodtagernes Garantifond, " domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 48, pag. 29), come modificata con direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/56/CEE (GU L 245, pag. 3), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G. Hirsch, presidente della seconda sezione, facente funzione di presidente della sesta sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray, H. Ragnemalm (relatore) e K.M. Ioannou, giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto viste le osservazioni scritte presentate - per il Lønmodtagernes Garantifond, dall'avv. Ulf Andersen, del foro di Copenaghen; - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Hans Peter Hartvig, consigliere giuridico, e dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali del Dansk Metalarbejderforbund, mandatario del signor John Lauge e a., con l'avv. Morten Langer, del foro di Copenaghen, del Lønmodtagernes Garantifond, con l'avv. Ulf Andersen, e della Commissione, rappresentata dal signor Hans Peter Hartvig, all'udienza del 18 giugno 1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 settembre 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con ordinanza 4 luglio 1997, pervenuta in cancelleria il 9 luglio successivo, il Civilret di Hillerød ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione relativa all'interpretazione degli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 48, pag. 29), come modificata con direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/56/CEE (GU L 245, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il Dansk Metalarbejderforbund, mandatario di John Lauge e a. (in prosieguo: il «Metalarbejderforbund»), e il Lønmodtagernes Garantifond (in prosieguo: il «Garantifond») in merito al pagamento da parte di quest'ultimo al signor John Lauge e a nove altri dipendenti dell'Ideal-Line A/S, società di diritto danese, di 30 giorni di salario che, secondo gli interessati, sarebbero loro dovuti dal datore di lavoro perché non avrebbe rispettato la legge 1_ giugno 1994, n. 314, detta «Varslingsloven» (legge sul preavviso), la quale traspone la direttiva nel diritto danese. 3 L'art. 3 della direttiva dispone: «1. Il datore di lavoro deve notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che in caso di un progetto di licenziamento collettivo determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria, il datore di lavoro debba notificarlo per iscritto all'autorità pubblica competente soltanto dietro richiesta di quest'ultima. (...)». 4 L'art. 4 della direttiva prevede: «1. I licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all'autorità pubblica competente avranno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica prevista all'articolo 3, paragrafo 1, ferme restando le disposizioni che disciplinano i diritti individuali in materia di termini di preavviso. (...) 4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente articolo ai licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione delle attività di uno stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria». 5 La direttiva è stata trasposta nel diritto danese con legge 1_ giugno 1994, n. 414. In tale legge è prevista una deroga conformemente agli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 4, n. 4, della direttiva. 6 Il 2 novembre 1994 l'Ideal-Line A/S presentava allo Skifteret (tribunale fallimentare) di Fåborg domanda per essere dichiarata fallita per insolvenza. 7 Lo stesso giorno, i lavoratori dipendenti dell'Ideal-Line A/S retribuiti a ore venivano nel loro insieme verbalmente informati che erano licenziati a partire dal 2 novembre sera. A partire da tale momento cessavano le attività della società. I licenziamenti verbali venivano confermati con lettera 3 novembre 1994. 8 L'8 novembre 1994 lo Skifteret di Fåborg pronunciava una sentenza dichiarativa di fallimento nella quale veniva fissata al 2 novembre 1994 la data del ricevimento della domanda («fristdag»). Nel diritto danese, taluni effetti giuridici del fallimento intervengono con effetto retroattivo a partire da tale data. 9 I licenziamenti non venivano notificati all'Arbejdsmarkedsråd, la pubblica autorità danese competente a ricevere siffatte notifiche ai sensi della direttiva, perché erano motivati col fatto che il datore di lavoro aveva presentato una domanda di dichiarazione di fallimento. 10 Tuttavia, dieci lavoratori subordinati della società danese hanno ritenuto che i licenziamenti avrebbero dovuto costituire oggetto di una siffatta notifica e chiedevano, pertanto, 30 giorni di salario a risarcimento della mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia. 11 Tali lavoratori subordinati hanno chiesto al Garantifond di soddisfare questo loro credito nei confronti del datore di lavoro ai sensi della legge 12 febbraio 1988, n. 77, sul Garantifond, come modificata dalla legge 6 giugno 1991, n. 380, con la quale è stata trasposta la direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23). 12 Il Garantifond respingeva tale domanda con la motivazione che l'Ideal-Line A/S non era tenuta a notificare i licenziamenti all'Arbejdsmarkedsråd poiché il signor Lauge e a. erano stati di fatto licenziati in occasione della cessazione delle attività del datore di lavoro conseguente ad una decisione giudiziaria, cioè al fallimento. 13 L'11 aprile 1995 il Dansk Metalarbejderforbund intentava un'azione per conto del signor John Lauge e a. contro il Garantifond dinanzi al Civilret di Hillerød, affinché fosse constatato che i licenziamenti degli interessati non erano conseguenti ad una decisione giudiziaria, condizione alla quale l'art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva subordina la deroga all'obbligo di notifica in esso previsto. 14 Ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente richiedesse una interpretazione della direttiva, il Civilret di Hillerød ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione: «Se nel concetto di "licenziamento collettivo determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria" quale risulta dal combinato disposto degli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 4, n. 4, della direttiva 75/129/CEE, come modificata con direttiva 92/56/CEE, rientri il caso in cui il licenziamento collettivo è avvenuto lo stesso giorno in cui il datore di lavoro ha presentato domanda di dichiarazione di fallimento e ha cessato le attività, quando il giudice fallimentare, in un momento successivo e senza dilazioni, salvo quella dovuta alla fissazione da parte sua del giorno dell'udienza, che abbia dichiarato il fallimento, sulla base della domanda presentatagli e ne abbia fissato l'apertura il giorno della presentazione della domanda stessa». 15 Con la questione sollevata il giudice nazionale vuole in sostanza sapere se gli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 4, n. 4, della direttiva debbano essere interpretati nel senso che le deroghe in essi previste si applicano ai licenziamenti collettivi pronunciati il giorno stesso della presentazione, da parte del datore di lavoro, della domanda di dichiarazione di fallimento e di cessazione delle attività dello stabilimento, qualora il giudice competente pronunci, in un momento successivo e senza altra dilazione che quella dovuta alla fissazione da parte sua del giorno dell'udienza, la richiesta sentenza dichiarativa di fallimento, che produce taluni effetti dalla data di presentazione della domanda. 16 Il Garantifond ritiene che tale questione debba essere risolta in senso affermativo. Sostiene che i licenziamenti collettivi che sono all'origine della controversia di cui alla causa principale sono previsti direttamente nel testo degli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 4, n. 4, della direttiva, anche se hanno avuto luogo prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Dal momento che l'IdealLine A/S era insolvente, il fallimento sarebbe stato una realtà già al momento del deposito della domanda di dichiarazione di fallimento. Se la sentenza dichiarativa di fallimento non è stata pronunciata il giorno della presentazione di tale domanda, ciò sarebbe dovuto unicamente al calendario delle udienze dello Skifteret, che non consentiva la trattazione immediata della domanda. Del resto sarebbe questa la ragione per cui la legge danese prevede che taluni effetti giuridici del fallimento si producano retroattivamente dalla data di ricezione della domanda. 17 Inoltre, il Garantifond sostiene che una interpretazione teleologica della direttiva porta ad equiparare la situazione di cui trattasi nella causa principale al caso in cui i licenziamenti sono avvenuti in seguito alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento. In ambedue i casi, i licenziamenti sarebbero motivati dalla necessità di cessare le attività dello stabilimento, dal momento che sono deficitarie e che il datore di lavoro è insolvente, al punto da dover essere dichiarato fallito. 18 Si deve constatare che la formulazione degli artt. 3, n. 1, secondo comma e 4, n. 4, della direttiva indica chiaramente che la cessazione delle attività dello stabilimento e i licenziamenti collettivi non debbono aver luogo prima della pronuncia della decisione giudiziaria, la quale, in un caso come quello in esame, consiste in una sentenza dichiarativa di fallimento. Il fatto che taluni effetti del fallimento si producano retroattivamente dalla data di ricevimento della domanda di dichiarazione di fallimento, come previsto dal diritto nazionale, non incide su tale conclusione. 19 Tale interpretazione è confermata dalla finalità della direttiva. Dal primo `considerando' della stessa risulta che essa ha per obiettivo la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi. Come osservato dalla Commissione, tale obiettivo è stato rafforzato con la modifica apportata dalla direttiva 92/56, la quale ha esteso l'applicazione della direttiva al caso in cui la cessazione delle attività risulti da una decisione giudiziaria, fatto salvo il ricorso alla possibilità di deroga risultante dagli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 4, n. 4. Al fine di non pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo fondamentale perseguito dalla direttiva, tale deroga deve essere interpretata restrittivamente. 20 In considerazione di quanto precede, la questione sollevata va risolta dichiarando che gli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 4, n. 4, della direttiva devono essere interpretati nel senso che le deroghe in essi previste non si applicano ai licenziamenti collettivi pronunciati il giorno stesso della presentazione, da parte del datore di lavoro, della domanda di dichiarazione di fallimento e della cessazione delle attività dello stabilimento, qualora il giudice competente pronunci, in un momento successivo e senza altra dilazione che quella dovuta alla fissazione dell'udienza da parte sua, la richiesta sentenza dichiarativa di fallimento, che produce taluni effetti dalla data di presentazione della domanda. Sulle spese 21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Civilret di Hillerød, con ordinanza 4 luglio 1997, dichiara: Gli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, come modificata con direttiva 24 giugno 1992, 92/56/CEE, debbono essere interpretati nel senso che le deroghe in essi previste non si applicano ai licenziamenti collettivi pronunciati il giorno stesso della presentazione, da parte del datore di lavoro, della domanda di dichiarazione di fallimento e della cessazione delle attività dello stabilimento, qualora il giudice competente pronunci, in un momento successivo e senza altra dilazione che quella dovuta alla fissazione dell'udienza da parte sua, la richiesta sentenza dichiarativa di fallimento, che produce taluni effetti dalla data di presentazione della domanda.