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LA TUTELA GIURIDICA DEL SENTIMENTO
PER L’ANIMALE DA COMPAGNIA E GLI
ALTRI ANIMALI
AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO
3 Dicembre 2015; 15.00-18.30
L’animale
nei giudizi di separazione e divorzio
Olindo Canali
Cinzia Calabrese
nel 1641 Massachusetts
∗ “Nessun uomo può esercitare alcuna tirannia o
crudeltà verso gli animali tenuti dall’uomo per il
proprio utilizzo”
D.U.D.A.
Dichiarazione universale dei diritti
degli animali
∗ Dichiarazione universale dei diritti degli animali
proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell’Unesco a
Parigi
TRATTATO DI AMSTERDAM
∗ Trattato di Amsterdam 1997 che modifica Trattato UE,
Trattati che istituiscono Comunità europee e alcuni atti
connessi Protocollo sulla protezione ed il benessere
degli animali – art. 10
∗ “LE ALTE PARTI CONTRAENTI
∗ DESIDERANDO garantire maggiore protezione e
rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri
senzienti
∗ HANNO CONVENUTO la seguente disposizione che è
allegata al trattato che istituisce la Comunità Europea
Animali esseri sensibili e senzienti
∗ Nel Protocollo il Trattato di Amsterdam riconosce
ufficialmente che gli animali sono esseri sensibili e
senzienti e impone alle Istituzioni Europee di tener
conto delle esigenze del benessere degli animali in
fase di elaborazione ed attuazione della normativa
europea
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
TRATTATO di LISBONA
che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato
che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il
13 dicembre 2007
Il nuovo trattato europeo ha rafforzato quanto previsto
nel Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam,
riconoscendo gli animali come esseri senzienti ed impone
al legislatore comunitario di tenere in considerazione tale
status giuridico nel processo di formazione delle norme
comunitarie.
CONVENZIONE EUROPEA per la
protezione degli
ANIMALI DA COMPAGNIA
Strasburgo 13.11.1987
∗ Per la convenzione sono gli animali tenuti o destinati
ad essere tenuti dall’uomo, in particolare presso il
suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia
(art.1)
∗
Legge 4 novembre 2010, n. 201
∗ Ratifica Convenzione
∗ Introduce la nuova fattispecie criminosa di traffico
illecito di animali da compagnia
∗ Sanzioni amministrative
Legge Regionale 20 luglio 2006 n. 16
come modificata dalle leggi regionali 31 marzo 2008
n. 5 e 23 dicembre 2008 n. 33
∗ LOTTA AL RANDAGISMO E TUTELA
DEGLI
ANIMALI
DI
AFFEZIONE.
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 25 Luglio
2006
)
urn:nir:regione.lombardia:legge:200607-20;16
Art. 1
(Finalità)
∗ 1. La Regione , in attuazione di quanto disposto
dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo) e successive modificazioni, anche al
fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
animale e di tutelare la salute, il benessere e
l’ambiente, promuove la prevenzione del
randagismo, la protezione e la tutela degli animali
di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di
esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze
fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo
di maltrattamento, compreso l’abbandono.
Art. 2
(Oggetto)
∗ 1. Ai fini della presente legge per animali di affezione
s’intendono quelli che stabilmente od occasionalmente
convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che
possono svolgere attività utili all’uomo.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre,
agli animali appartenenti alle specie considerate d’affezione
che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che
extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici
ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica
ed esecuzione della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
Art. 3
(Tutela dei modi di vita degli animali di
affezione)
∗ 1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali
di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita
adeguate sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della cura
della salute e del benessere e della sanità dei luoghi di ricovero e
contenimento e degli spazi di movimento, secondo le
caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni
fisiologici ed etologici dell’animale stesso.
2. In particolare, è vietato ai soggetti di cui al comma 1
abbandonare gli animali, infliggere ad essi maltrattamenti,
alimentarli in modo improprio o insufficiente, detenerli in
condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture
o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
∗ "La questione è stata oggetto del disegno di legge (nr. 3231 della
XVI legislatura) che propone di introdurre dopo il titolo XIV del
libro primo del codice civile il “Titolo XIV-bis degli animali” di cui
l’art. 455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione
dei coniugi) così dispone: In caso di separazione dei coniugi,
proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un
accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di
comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici
dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso,
esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o
condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior
benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido
di cui al presente comma anche in caso di cessazione della
convivenza more uxorio.
∗
TRIBUNALE DI FOGGIA
∗ Il Presidente del Tribunale di Foggia, in sede di
provvedimenti temporanei in una causa di separazione, ha
ritenuto di affidare il cane al marito indipendentemente
dall'intestazione formale del cane alla moglie. L'intestazione
del microchip avrebbe dunque un mero valore presuntivo
relativo, vincibile da prova contraria.
∗ Nell'ordinanza il Presidente ha affermato che "il giudice
della separazione ben può disporre, in sede di
provvedimenti interinali, che l'animale d'affezione, già
convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con
l'obbligo di averne cura, e statuire a favore dell'altro
coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune
ore nel corso di ogni giorno").
TRIBUNALE DI CREMONA
∗ Il Tribunale di Cremona (11.06.2008), poi, ha convinto i
ricorrenti di separazione giudiziale a trovare un
accordo – che ha omologato – con cui i coniugi si
accordavano nel potersi prendere cura
congiuntamente dei loro cani, a cui nessuno dei due
voleva rinunciare, dividendo le spese di
mantenimento. Non solo. Ha specificato expressis
verbis che "tutte le garanzie che sono previste per
l'affido condiviso dei figli minori siano specularmente
applicate per i cani".
UBI LEX VOLUIT DIXIT, UBI NOLUIT TACUIT
∗ Il Tribunale di Milano, Sez. IX civile, con provvedimento
del 02.03.2011, ha dichiarato inammissibile la domanda
di assegnazione alla moglie e ai figli del gatto e del
cane, in quanto l'ordinamento non prevede
attualmente l'affidamento o l'assegnazione degli
animali domestici, "né essendo compito del giudice
della separazione quello di regolare i diritti delle parti
sugli animali di casa".
Alla prossima !
Grazie