Vademecum disabili ago 09 - Direzione regionale Calabria
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Vademecum disabili ago 09 - Direzione regionale Calabria
Direzione Regionale della Calabria ______________ Ufficio Gestione Tributi VADEMECUM DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEI SOGGETTI “DISABILI” -SETTORE AUTO- Edizione aggiornata a Settembre 2009 INTRODUZIONE L’art. 8 della L. 449/97 e successiva normativa, hanno introdotto alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore dei soggetti diversamente abili, al fine di favorire il loro inserimento nella vita sociale, attraverso una serie di provvedimenti mirati all’assistenza, alla mobilità sul territorio, all’accesso ad alcuni servizi di primaria importanza. Tra le agevolazioni concesse a questa categoria di soggetti meno fortunati, il legislatore ha previsto particolari benefici fiscali anche per il settore auto, in materia di acquisto agevolato di autoveicoli, autovetture, autocaravan, motocarrozzette, nuovi ed usati, nonché in materia di manutenzione straordinaria e adattamento degli stessi. Il presente vademecum, nel voler fornire una guida pratica ad uso dei contribuenti interessati, degli operatori di settore e del personale addetto alle attività di front – office degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, riporta le risposte alle domande poste più di frequente nonché la soluzione ai dubbi interpretativi sollevati in modo più assiduo. 2 DOMANDE E RISPOSTE D) Quali sono le agevolazioni fiscali previste per il settore auto a favore dei soggetti disabili? R) l’acquisto del veicolo con pagamento dell’IVA al 4%; la detrazione IRPEF del 19% sul prezzo di acquisto, su un limite massimo di spesa di € 18.075,99, fruibile in unica soluzione o in quattro anni con la presentazione della dichiarazione dei redditi; l’esenzione dal pagamento del bollo; l’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà (da quest’ultima agevolazione sono esclusi i sordi congeniti o preverbali ed i ciechi). D) Quali sono i veicoli fiscalmente agevolabili ? R) Ai fini fiscali sono agevolabili : Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli specifici, con cilindrata non superiore a 2000 cc. per i veicoli a benzina e, a 2800 cc. per i veicoli diesel; motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici; Tutti i veicoli summenzionati godono del pagamento ridotto dell’ IVA al 4% e della detrazione IRPEF al 19%, nel limite di spesa di cui alla precedente risposta. Relativamente alla categoria dei ciechi, se nel corso del quadriennio vi è stato l’acquisto di un cane-guida, esso dovrà essere portato in diminuzione dal predetto limite globale, ai fini del riconoscimento della detrazione IRPEF al 19%. Gli autocaravan, invece sono ammessi al solo beneficio della detrazione IRPEF al 19%. Sono escluse dall’agevolazione le mini-car. D) L’agevolazione IVA al 4% per quale periodo temporale è riconosciuta? R) Una volta ogni quattro anni a decorrere dalla data del primo acquisto. Solo in caso di eventi gravi verificatisi prima della predetta scadenza, quali la 3 cancellazione del veicolo dal PRA per furto o distruzione o, per la necessità di nuovi adattamenti motivati dall’aggravarsi della patologia, si può ottenere l’agevolazione prima che siano trascorsi i quattro anni. D) In quali altri casi si può godere dell’IVA agevolata al 4% e della detrazione IRPEF al 19%per il settore auto? R) Sui costi di adattamento del veicolo nuovo o usato e sugli optionals, si applica , esclusivamente il regime favorevole dell’IVA al 4%. Le spese di riparazione per manutenzione straordinaria, possono, invece, fruire, esclusivamente , della detrazione IRPEF del 19% sulla spesa sostenuta, sempre entro il limite globale di € 18.075,99. D) Le agevolazioni fiscali per il settore auto sono riconosciute a tutte le persone fisiche in possesso di certificazione attestante la gravità ai sensi dell’art. 3, cc. 1 e 3; c. 3 della L. 104/92? R) No. I benefici sono legati alle gravi limitazioni permanenti della capacità di deambulare o alla presenza di pluriamputazioni ; fanno eccezione le categorie dei sordi congeniti o preverbali; dei ciechi; dei disabili con handicap psichico grave e riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. D) Quali sono le categorie di disabilità ammesse ai benefici fiscali ? R) 1) Sordomuti : l’art. 1 della L. 95/2006 ha previsto, in tutte le disposizioni legislative vigenti, la sostituzione del termine “sordomuto” con la parola “sordo” ; pertanto a decorrere dall’entrata in vigore della predetta legge, nelle certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche competenti, ove presente il termine “sordo”, dovrà essere specificata 4 la natura “congenita” o “preverbale” della patologia , non essendo ammesse, ai predetti benefici fiscali, altre tipologie di “sordità”, conseguenti a traumi acustici, incidenti sul lavoro, per servizio, o di natura esclusivamente psichica o dipendenti da cause di guerra. Detta patologia potrà essere certificata anche con verbali rilasciati da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle di cui alla L. 104/92. Per tale categoria di disabilità non necessita l’adattamento del veicolo. 2) Non vedenti: si intendono per tali i soggetti affetti da cecità assoluta o con residuo visivo, per entrambi gli occhi, non superiore ad 1/10, anche con eventuale correzione. Nelle certificazioni rilasciate da commissioni mediche pubbliche, anche diverse da quelle previste dalla L. 104/92, dovrà figurare espressamente una delle seguenti definizioni : “ cieco totale”; “cieco parziale”; “ipovedente grave”, altrimenti non sarà possibile accedere all’acquisto agevolato del veicolo con IVA al 4%. 3) Disabili con handicap psichico mentale grave : per tale tipologia di disabilità è necessario, obbligatoriamente, che la patologia riconosciuta ai sensi dell’art. 3, c. 3 della L. 104/92 dalla Commissione di verifica dell’handicap sia corredata di idonea certificazione attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. 508/98. Anche per detta tipologia di handicap non è richiesto l’adattamento del veicolo. 4) Sindrome di Down : a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’art.94 della L. 289/2002, ha riconosciuto l’accesso alle agevolazioni fiscali in questione anche ai soggetti affetti da sindrome di Down. Coloro che sono affetti da tale patologia , che si acquisisce sin dal momento del concepimento, possono essere riconosciuti portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, c. 3 della 104/92, oltre che dalle Commissioni mediche delle ASL, anche dal medico di base , la cui certificazione dovrà essere esibita, unitamente all’ esame clinico del carioplasma, in cui si attesti la presenza, nella cellula, di un gene in eccesso 46). (47 anziché documentazione attestante Dovrà il essere richiesta, riconoscimento altresì, dell’indennità accompagnamento. Anche per tale patologia non è necessario l’adattamento del veicolo. 5 idonea di 5) Disabili con deficit grave della capacità di deambulazione, o affetti da pluriamputazioni: Le patologie gravi che limitano gravemente ed in modo permanente la capacità di deambulazione debbono necessariamente essere certificate ai sensi dell’art. 3, c. 3 della L. 104/92. Qualora l’impedimento motorio degli arti inferiori sia palesemente visibile ( ad esempio: paraplegici; tetraspastici; affetti da SLA, ecc.), in quanto la patologia comporta, per sua natura , l’ incapacità permanente e grave della deambulazione ed essa è valutabile anche senza la conoscenza pratica della scienza medica, pur se, nella certificazione, non è espressamente riportata l‘apposita dicitura, può essere concessa l’agevolazione fiscale. La gravità permanente del deficit deambulatorio è elemento imprescindibile per il riconoscimento dei benefici fiscali. Questi ultimi sono riconosciuti anche per altre patologie che, pur se non espressamente riportate tra quelle menzionate nel presente vademecum, originano il deficit grave e permanente della capacità di deambulazione, a patto che tale condizione sia, come detto precedentemente, espressamente certificata dai verbali della Commissioni Medica della L. 104/92, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge. Per soggetti pluriamputati si intendono coloro che mancano, per affezione congenita o per asportazione chirurgica, di almeno due arti (es.un braccio e una gamba,entrambi gli arti inferiori, una mano ed un piede, ecc.). La risoluzione n. 8/2007 dell’Agenzia delle Entrate ha previsto, tra l’altro, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, anche ai soggetti mancanti solo di entrambi gli arti superiori. La gravità permanente di tale patologia dovrà figurare nei verbali di accertamento delle Commissioni mediche competenti. Per quest’ultimo tipo di disabilità, non occorrerà obbligatoriamente la certificazione rilasciata dalla Commissione della L. 104/92, ma, sarà sufficiente l’esibizione di certificato rilasciato anche da altre Commissioni Mediche riconosciute, trattandosi di handicap palesemente evidente che non necessita di specifica conoscenza della branca medica. 6) Disabili con ridotte o impedite capacità motorie : Si tratta di soggetti che pur non versando in situazione di particolare gravità, presentano alcune difficoltà di tipo motorio non necessariamente connesse 6 alla capacità di deambulazione. Per queste tipologie di handicap, se il deficit motorio permanente degli arti inferiori può desumersi dalla patologia certificata, non è indispensabile che tale indicazione sia espressamente riportata nella certificazione medica, mentre, nei casi in cui l’handicap riguarda altre parti del corpo che non comportano l’impedimento di deambulare, (es. mancanza dell’uso di un arto superiore o di una mano), le ridotte o impedite capacità motorie permanenti devono essere espressamente menzionate nel verbale rilasciato dalle previste Commissioni mediche dell’accertamento dell’invalidità, pur se diverse da quelle di cui alla L. 104/92, pena la non ammissibilità ai benefici fiscali. Per detti soggetti l’adattamento obbligatorio del veicolo deve figurare, prima della definizione dell’operazione di acquisto, sulla carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile e l’adattamento dovrà essere funzionale all’handicap accertato. Gli adattamenti potranno interessare, sia la guida che la carrozzeria del veicolo. In presenza di cambio automatico lo stesso dovrà essere prescritto dalla Commissione Medica prevista dall’art. 119 del Nuovo Codice della Strada. D) A chi deve essere intestato il veicolo agevolato? R) Al disabile o al familiare di cui lo stesso è fiscalmente a carico, perché non possessore , al momento dell’acquisto, di redditi superiori ad € 2.840,51. Ai fini della determinazione del predetto limite di reddito non sono considerati i redditi esenti, quali, ad esempio le pensioni sociali, le indennità di accompagnamento, gli assegni di invalidità erogati a ciechi, sordi ed invalidi civili, le pensioni erogate dall’INAIL per invalidità permanente o morte, i sussidi a favore degli Hanseniani, ecc. Tuttavia, se, successivamente, vengono meno le condizioni per essere riconosciuti soggetti fiscalmente a carico e l’ intestatario del veicolo è persona diversa dal disabile, potrebbe essere richiesto il pagamento del bollo per gli anni susseguenti. Infatti, condizione per godere di tale esenzione è che i requisiti presenti al momento dell’acquisto per ottenere 7 tale beneficio, permangano anche per gli anni successivi. I familiari di cui il disabile può essere fiscalmente a carico sono individuati dall’art. 433 del codice civile, che stabilisce, anche, i soggetti per i quali è necessaria la convivenza , a tale fine. D) In presenza di domanda di acquisto dell’autovettura da parte di un tutore o di un amministratore di sostegno, questi ultimi possono richiederne l’intestazione? R) No, il veicolo deve essere intestato al disabile, tranne che nei casi in cui quest’ultimo sia fiscalmente a carico di uno dei predetti soggetti, in quanto familiari di cui all’art. 433 del codice civile. D) Il veicolo può essere contestato ad entrambi i genitori conviventi ? R) No, deve essere intestato o, esclusivamente, al disabile o, al familiare che lo ha fiscalmente a carico. D) Come si può accertare che il disabile è fiscalmente a carico ? R) Acquisendo copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del soggetto che lo ha fiscalmente a carico o autocertificazione resa da quest’ultimo, ai sensi del DPR. N. 445/2000, nella quale sia attetato tale “status” Anche chi non presenta dichiarazione , perché esonerato o perché non possessore di redditi, se rientrante nelle figure di cui al prefato art. 433 del codice civile, può avere fiscalmente a carico il disabile e godere dell’IVA agevolata al 4%, ma, ovviamente, non anche della detrazione IRPEF al 19%. 8 D) Ai fini delle agevolazioni IVA e IRPEF si perde il beneficio se negli anni successivi all’acquisto vengono meno le condizioni per il loro riconoscimento ? R) No. Per conservare il diritto alle agevolazioni è sufficiente che i presupposti richiesti esistano al momento dell’acquisto del veicolo D) Quale documentazione deve esibire il disabile per l’acquisto del veicolo? R) I disabili con ridotte o impedite capacità motorie dovranno esibire : 1) fotocopia della patente di guida speciale (solo se l’adattamento obbligatorio riguarda il posto di guida) ; 2) copia conforme della carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile dalla quale risultino gli adattamenti apportati sul veicolo; 3) copia conforme della certificazione rilasciata dalla Commissione Medica competente attestante che l’invalidità comporta “ridotte o impedite capacità motorie”; 4) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto di cui il disabile è fiscalmente a carico, o autocertificazione resa ai sensi del DPR. 445/2000 che attesti tale situazione ; Per gli altri soggetti che accedono alle agevolazioni fiscali è sufficiente l’esibizione della certificazione medica richiesta per legge, attestante l’invalidità riconosciuta e autocertificazione di parte attestante che il disabile è fiscalmente a carico, ove presente tale “status”. Dovrà essere, altresì, prodotta da parte dell’interessato , dichiarazione attestante che nel quadriennio antecedente l’operazione di acquisto corrente , non ha goduto di agevolazioni fiscali per altro veicolo. Qualora, invece, nel quadriennio antecedente alla data di acquisto del veicolo, il disabile abbia goduto delle agevolazioni fiscali per altro veicolo, cancellato, entro detto periodo, dal PRA, in tutti i casi, occorrerà acquisire apposito certificato rilasciato dall’Ente suddetto. 9 D) Quale documentazione deve presentare il Tutore per l’acquisto dell’auto in forma agevolata? R) Deve presentare : 1) Certificazione medica rilasciata dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap di cui alla L. 104/92, attestante la grave e permanente incapacità di deambulazione del soggetto interdetto, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge; 2) Copia conforme della sentenza del Tribunale competente che attesti la sua qualità di Tutore; 3) Copia dell’atto di nascita sul quale , a margine, sia annotato lo stato di interdizione del tutelato; 4) Copia di documento di identità valido; 5) Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui dichiara , ove intendesse intestare il veicolo alla propria persona, di avere fiscalmente a carico il disabile , essendo una delle figure previste dall’art. 433 del codice civile. Non vigendo tale fattispecie, come già precedentemente precisato, il veicolo agevolato dovrà essere intestato al disabile tutelato. D) Quale documentazione deve presentare l’Amministratore di sostegno per l’acquisto agevolato del veicolo ? R) Deve presentare : 1) Certificazione medica rilasciata dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap di cui alla L. 104/92, attestante la grave e permanente incapacità di deambulazione del soggetto interdetto, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge; 2) Copia conforme del decreto del Giudice Tutelare. Qualora l’incarico di Amministratore di sostegno fosse a tempo determinato, occorrerà verificare la validità temporale del decreto; dovrà essere, inoltre, accertato se in tale documento è espressamente prevista la facoltà dell’Amministratore di 10 compiere atti di natura fiscale in nome e per conto del proprio amministrato, atteso che quest’ultimo è considerato soggetto “capace” per tutti gli atti non specificatamente riportati nel suddetto decreto; 3) Copia dell’atto di nascita sul quale, a margine, sia annotato lo stato di interdizione del tutelato; 4) Copia di documento di identità valido; D) Un genitore con a carico fiscalmente due figli può godere delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di due veicoli , uno per ciascun figlio? R) Si’, purchè entrambi i figli rientrino nelle categorie di disabilità previste per accedere alle agevolazioni fiscali, essendo, i soggetti disabili, i destinatari del beneficio, indipendentemente dalla loro posizione di “fiscalmente a carico” o meno. D) La certificazione medica esibita da un disabile avente diritto alle agevolazioni fiscali, riporta, a margine, la seguente dicitura : “verbale rilasciato ai sensi della L. 4523/93, utilizzabile solo per la concessione dei benefici previsti dall’art. 33 della L. 104/92 ed ha validità di giorni novanta dalla data di emissione”. Si può procedere alla vendita agevolata del veicolo? R) No. Occorrerà acquisire la certificazione definitiva , successiva al parere vincolante dell’apposita Commissione di verifica, previsto dall’art. 2, cc. 2 e 3 della L. 423/93, atteso che il documento di cui al quesito, ha validità, esclusivamente, per il riconoscimento, sul posto di lavoro , delle agevolazioni spettanti in presenza di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 c. 3 104/92 e non già per altri usi. 11 della L. D) L’acquisto di autoambulanze od emoteche o altri veicoli adattati da parte di Associazioni di volontariato ed Onlus rientra nelle agevolazioni fiscali previste per il settore auto, trattandosi di Enti che operano nell’ambito della disabilità ? R) No. Dette associazioni possono conseguire la riduzione del 20% sul prezzo del veicolo, mediante sconto praticato dal rivenditore. Quest’ultimo recupererà il relativo importo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97. 12