Vademecum disabili ago 09 - Direzione regionale Calabria

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Vademecum disabili ago 09 - Direzione regionale Calabria
Direzione Regionale della Calabria
______________
Ufficio Gestione Tributi
VADEMECUM DELLE AGEVOLAZIONI
FISCALI A FAVORE
DEI SOGGETTI “DISABILI”
-SETTORE AUTO-
Edizione aggiornata a Settembre 2009
INTRODUZIONE
L’art. 8 della L. 449/97 e successiva normativa, hanno introdotto
alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore dei soggetti diversamente
abili, al fine di favorire il loro inserimento nella vita sociale, attraverso una
serie di provvedimenti mirati all’assistenza, alla mobilità sul territorio,
all’accesso ad alcuni servizi di primaria importanza.
Tra le agevolazioni concesse a questa categoria di soggetti meno
fortunati, il legislatore ha previsto particolari benefici fiscali anche per il
settore auto, in materia di acquisto agevolato di autoveicoli, autovetture,
autocaravan, motocarrozzette, nuovi ed usati, nonché in materia di
manutenzione straordinaria e adattamento degli stessi.
Il presente vademecum, nel voler fornire una guida pratica ad uso
dei contribuenti interessati, degli operatori di settore e del personale
addetto alle attività di front – office degli uffici dell’Agenzia delle Entrate,
riporta le risposte alle domande poste più di frequente nonché la soluzione
ai dubbi interpretativi sollevati in modo più assiduo.
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DOMANDE E RISPOSTE
D) Quali sono le agevolazioni fiscali previste per il settore auto a favore dei
soggetti disabili?
R) l’acquisto del veicolo con pagamento dell’IVA al 4%; la detrazione IRPEF del
19% sul prezzo di acquisto, su un limite massimo di spesa di € 18.075,99, fruibile in
unica soluzione o in quattro anni con la presentazione della dichiarazione dei
redditi; l’esenzione dal pagamento del bollo; l’esenzione dal pagamento
dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà (da quest’ultima
agevolazione sono esclusi i sordi congeniti o preverbali ed i ciechi).
D) Quali sono i veicoli fiscalmente agevolabili ?
R) Ai fini fiscali sono agevolabili : Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo,
autoveicoli specifici, con cilindrata non superiore a 2000 cc. per i veicoli a
benzina e, a 2800 cc. per i veicoli diesel; motocarrozzette, motoveicoli per
trasporto
promiscuo,
motoveicoli
per
trasporti
specifici;
Tutti
i
veicoli
summenzionati godono del pagamento ridotto dell’ IVA al 4% e della
detrazione IRPEF al 19%, nel limite di spesa di cui alla precedente risposta.
Relativamente alla categoria dei ciechi, se nel corso del quadriennio vi è stato
l’acquisto di un cane-guida, esso dovrà essere portato in diminuzione dal
predetto limite globale, ai fini del riconoscimento della detrazione IRPEF al 19%.
Gli autocaravan, invece sono ammessi al solo beneficio della detrazione IRPEF
al 19%.
Sono escluse dall’agevolazione le mini-car.
D) L’agevolazione IVA al 4% per quale periodo temporale è riconosciuta?
R) Una volta ogni quattro anni a decorrere dalla data del primo acquisto. Solo in
caso di eventi gravi verificatisi prima della predetta scadenza, quali la
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cancellazione del veicolo dal PRA per furto o distruzione o, per la necessità di
nuovi adattamenti motivati dall’aggravarsi della patologia, si può ottenere
l’agevolazione prima che siano trascorsi i quattro anni.
D) In quali altri casi si può godere dell’IVA agevolata al 4% e della detrazione
IRPEF al 19%per il settore auto?
R) Sui costi di adattamento del veicolo nuovo o usato e sugli optionals, si applica ,
esclusivamente il regime favorevole dell’IVA al 4%. Le spese di riparazione per
manutenzione straordinaria, possono, invece, fruire, esclusivamente , della
detrazione IRPEF del 19% sulla spesa sostenuta, sempre entro il limite globale di
€ 18.075,99.
D) Le agevolazioni fiscali per il settore auto sono riconosciute a tutte le persone
fisiche in possesso di certificazione attestante la gravità ai sensi dell’art. 3, cc. 1
e 3; c. 3 della L. 104/92?
R) No. I benefici sono legati alle gravi limitazioni permanenti della capacità di
deambulare o alla presenza di pluriamputazioni ; fanno eccezione le categorie
dei sordi congeniti o preverbali; dei ciechi; dei disabili con handicap psichico
grave e riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
D) Quali sono le categorie di disabilità ammesse ai benefici fiscali ?
R) 1) Sordomuti : l’art. 1 della L. 95/2006 ha previsto, in tutte le disposizioni legislative
vigenti, la sostituzione del termine “sordomuto” con la parola “sordo” ;
pertanto a decorrere dall’entrata in vigore della predetta legge, nelle
certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche competenti, ove presente il
termine
“sordo”,
dovrà
essere
specificata
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la
natura
“congenita”
o
“preverbale” della patologia , non essendo ammesse, ai predetti benefici
fiscali, altre tipologie di “sordità”, conseguenti a traumi acustici, incidenti sul
lavoro, per servizio, o di natura esclusivamente psichica o dipendenti da
cause di guerra. Detta patologia potrà essere certificata anche con verbali
rilasciati da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle di cui alla L.
104/92. Per tale categoria di disabilità non necessita l’adattamento del
veicolo.
2) Non vedenti: si intendono per tali i soggetti affetti da cecità assoluta o con
residuo visivo, per entrambi gli occhi, non superiore ad 1/10, anche con
eventuale correzione. Nelle certificazioni rilasciate da commissioni mediche
pubbliche, anche diverse da quelle previste dalla L. 104/92, dovrà figurare
espressamente una delle seguenti definizioni : “ cieco totale”; “cieco
parziale”; “ipovedente grave”, altrimenti non sarà possibile accedere
all’acquisto agevolato del veicolo con IVA al 4%.
3) Disabili con handicap psichico mentale grave : per tale tipologia di disabilità
è necessario, obbligatoriamente, che la patologia riconosciuta ai sensi
dell’art. 3, c. 3 della L. 104/92 dalla Commissione di verifica dell’handicap sia
corredata di idonea certificazione attestante il riconoscimento dell’indennità
di accompagnamento di cui alla L. 508/98. Anche per detta tipologia di
handicap non è richiesto l’adattamento del veicolo.
4) Sindrome di Down : a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’art.94 della L.
289/2002, ha riconosciuto l’accesso alle agevolazioni fiscali in questione
anche ai soggetti affetti da sindrome di Down. Coloro che sono affetti da tale
patologia , che si acquisisce sin dal momento del concepimento, possono
essere riconosciuti portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, c. 3 della
104/92, oltre che dalle Commissioni mediche delle ASL, anche dal medico di
base , la cui certificazione dovrà essere esibita, unitamente all’ esame clinico
del carioplasma, in cui
si attesti la presenza, nella cellula, di un gene in
eccesso
46).
(47
anziché
documentazione
attestante
Dovrà
il
essere
richiesta,
riconoscimento
altresì,
dell’indennità
accompagnamento.
Anche per tale patologia non è necessario l’adattamento del veicolo.
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idonea
di
5) Disabili con deficit grave della capacità di deambulazione, o affetti da
pluriamputazioni: Le patologie gravi che limitano gravemente ed in modo
permanente la capacità di deambulazione debbono necessariamente
essere certificate ai sensi dell’art. 3, c. 3 della L. 104/92. Qualora
l’impedimento motorio degli arti inferiori sia palesemente visibile ( ad
esempio: paraplegici; tetraspastici; affetti da SLA, ecc.), in quanto la
patologia comporta, per sua natura , l’ incapacità permanente e grave della
deambulazione ed essa è valutabile anche senza la conoscenza pratica
della scienza medica, pur se, nella certificazione, non è espressamente
riportata l‘apposita dicitura, può essere concessa l’agevolazione fiscale. La
gravità permanente del deficit deambulatorio è elemento imprescindibile per
il riconoscimento dei benefici fiscali. Questi ultimi sono riconosciuti anche per
altre patologie che, pur se non espressamente riportate tra quelle menzionate
nel presente vademecum, originano il deficit grave e permanente della
capacità di deambulazione, a patto che tale condizione sia, come detto
precedentemente, espressamente certificata dai verbali della Commissioni
Medica della L. 104/92, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge.
Per soggetti pluriamputati si intendono coloro che mancano, per affezione
congenita o per asportazione chirurgica, di almeno due arti (es.un braccio e
una gamba,entrambi gli arti inferiori, una mano ed un piede, ecc.). La
risoluzione n. 8/2007 dell’Agenzia delle Entrate ha previsto, tra l’altro, il
riconoscimento delle agevolazioni fiscali, anche ai soggetti mancanti solo di
entrambi gli arti superiori. La gravità permanente di tale patologia dovrà
figurare nei verbali di accertamento delle Commissioni mediche competenti.
Per quest’ultimo tipo di disabilità, non occorrerà obbligatoriamente la
certificazione rilasciata dalla Commissione della L. 104/92, ma, sarà sufficiente
l’esibizione di certificato rilasciato anche da altre Commissioni Mediche
riconosciute, trattandosi di handicap palesemente evidente che non
necessita di specifica conoscenza della branca medica.
6) Disabili con ridotte o impedite capacità motorie :
Si tratta di soggetti che pur non versando in situazione di particolare gravità,
presentano alcune difficoltà di tipo motorio non necessariamente connesse
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alla capacità di deambulazione. Per queste tipologie di handicap, se il deficit
motorio permanente degli arti inferiori può desumersi dalla patologia
certificata, non è indispensabile che tale indicazione sia espressamente
riportata nella certificazione medica, mentre, nei casi in cui l’handicap
riguarda altre parti del corpo che non comportano l’impedimento di
deambulare, (es. mancanza dell’uso di un arto superiore o di una mano), le
ridotte
o
impedite
capacità
motorie
permanenti
devono
essere
espressamente menzionate nel verbale rilasciato dalle previste Commissioni
mediche dell’accertamento dell’invalidità, pur se diverse da quelle di cui alla
L. 104/92, pena la non ammissibilità ai benefici fiscali. Per detti soggetti
l’adattamento obbligatorio del veicolo deve figurare, prima della definizione
dell’operazione di acquisto, sulla carta di circolazione rilasciata dalla
Motorizzazione Civile e l’adattamento dovrà essere funzionale all’handicap
accertato. Gli adattamenti potranno interessare, sia la guida che la
carrozzeria del veicolo. In presenza di cambio automatico lo stesso dovrà
essere prescritto dalla Commissione Medica prevista dall’art. 119 del Nuovo
Codice della Strada.
D) A chi deve essere intestato il veicolo agevolato?
R) Al disabile o al familiare di cui lo stesso è fiscalmente a carico, perché non
possessore , al momento dell’acquisto, di redditi superiori ad € 2.840,51. Ai fini
della determinazione del predetto limite di reddito non sono considerati i redditi
esenti,
quali,
ad
esempio
le
pensioni
sociali,
le
indennità
di
accompagnamento, gli assegni di invalidità erogati a ciechi, sordi ed invalidi
civili, le pensioni erogate dall’INAIL per invalidità permanente o morte, i sussidi a
favore degli Hanseniani, ecc. Tuttavia, se, successivamente, vengono meno le
condizioni per essere riconosciuti soggetti fiscalmente a carico e l’ intestatario
del veicolo è persona diversa dal disabile, potrebbe essere richiesto il
pagamento del bollo per gli anni susseguenti. Infatti, condizione per godere di
tale esenzione è che i requisiti presenti al momento dell’acquisto per ottenere
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tale beneficio, permangano anche per gli anni successivi. I familiari di cui il
disabile può essere fiscalmente a carico sono individuati dall’art. 433 del
codice civile, che stabilisce, anche, i soggetti per i quali è necessaria la
convivenza , a tale fine.
D) In presenza di domanda di acquisto dell’autovettura da parte di un tutore o di
un amministratore di sostegno, questi ultimi possono richiederne l’intestazione?
R) No, il veicolo deve essere intestato al disabile, tranne che nei casi in cui
quest’ultimo sia fiscalmente a carico di uno dei predetti soggetti, in quanto
familiari di cui all’art. 433 del codice civile.
D) Il veicolo può essere contestato ad entrambi i genitori conviventi ?
R) No, deve essere intestato o, esclusivamente, al disabile o, al familiare che lo ha
fiscalmente a carico.
D) Come si può accertare che il disabile è fiscalmente a carico ?
R) Acquisendo copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del soggetto che lo ha
fiscalmente a carico o autocertificazione resa da quest’ultimo, ai sensi del DPR.
N. 445/2000, nella quale sia attetato tale “status” Anche chi non presenta
dichiarazione , perché esonerato o perché non possessore di redditi, se
rientrante nelle figure di cui al prefato art. 433 del codice civile, può avere
fiscalmente a carico il disabile e godere dell’IVA agevolata al 4%, ma,
ovviamente, non anche della detrazione IRPEF al 19%.
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D) Ai fini delle agevolazioni IVA e IRPEF si perde il beneficio se negli anni successivi
all’acquisto vengono meno le condizioni per il loro riconoscimento ?
R) No. Per conservare il diritto alle agevolazioni è sufficiente che i presupposti
richiesti esistano al momento dell’acquisto del veicolo
D) Quale documentazione deve esibire il disabile per l’acquisto del veicolo?
R) I disabili con ridotte o impedite capacità motorie dovranno esibire :
1) fotocopia della patente di guida speciale (solo se l’adattamento
obbligatorio riguarda il posto di guida) ;
2) copia conforme della carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione
Civile dalla quale risultino gli adattamenti apportati sul veicolo;
3) copia conforme della certificazione rilasciata dalla Commissione Medica
competente attestante che l’invalidità comporta “ridotte o impedite
capacità motorie”;
4) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto di cui il
disabile è fiscalmente a carico, o autocertificazione resa ai sensi del DPR.
445/2000 che attesti tale situazione ; Per gli altri soggetti che accedono alle
agevolazioni fiscali è sufficiente l’esibizione della certificazione medica
richiesta per legge, attestante l’invalidità riconosciuta e autocertificazione di
parte attestante che il disabile è fiscalmente a carico, ove presente tale
“status”.
Dovrà essere, altresì, prodotta da parte dell’interessato , dichiarazione
attestante che nel quadriennio antecedente l’operazione di acquisto
corrente , non ha goduto di agevolazioni fiscali per altro veicolo.
Qualora, invece,
nel quadriennio antecedente alla data di acquisto del
veicolo, il disabile abbia goduto delle agevolazioni fiscali per altro veicolo,
cancellato, entro detto periodo, dal PRA, in tutti i casi, occorrerà acquisire
apposito certificato rilasciato dall’Ente suddetto.
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D) Quale documentazione deve presentare il Tutore per l’acquisto dell’auto in
forma
agevolata?
R) Deve presentare :
1) Certificazione medica rilasciata dalla Commissione per l’accertamento
dell’handicap di cui
alla L. 104/92, attestante la grave e permanente
incapacità di deambulazione del soggetto interdetto, ai sensi dell’art. 3 c. 3
della medesima legge;
2) Copia conforme della sentenza del Tribunale competente che attesti la sua
qualità di Tutore;
3) Copia dell’atto di nascita sul quale , a margine, sia annotato lo stato di
interdizione del tutelato;
4) Copia di documento di identità valido;
5) Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui dichiara , ove
intendesse intestare il
veicolo alla propria persona, di avere fiscalmente a
carico il disabile , essendo una delle figure previste dall’art. 433 del codice
civile. Non vigendo tale fattispecie, come già precedentemente precisato, il
veicolo agevolato dovrà essere intestato al disabile tutelato.
D) Quale documentazione deve presentare l’Amministratore di sostegno per
l’acquisto agevolato del veicolo ?
R) Deve presentare :
1) Certificazione medica rilasciata dalla Commissione per l’accertamento
dell’handicap di
cui alla L. 104/92, attestante la grave e permanente
incapacità di deambulazione del soggetto interdetto, ai sensi dell’art. 3 c. 3
della medesima legge;
2) Copia conforme del decreto del Giudice Tutelare. Qualora l’incarico di
Amministratore di sostegno fosse a tempo determinato, occorrerà verificare la
validità temporale del decreto; dovrà essere, inoltre, accertato se in tale
documento è
espressamente prevista la facoltà dell’Amministratore di
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compiere atti di natura fiscale in nome e per conto del proprio amministrato,
atteso che quest’ultimo è considerato soggetto “capace” per tutti gli atti non
specificatamente riportati nel suddetto decreto;
3) Copia dell’atto di nascita sul quale, a margine, sia annotato lo stato di
interdizione del tutelato;
4) Copia di documento di identità valido;
D) Un genitore con a carico fiscalmente due figli può godere delle agevolazioni
fiscali per l’acquisto di due veicoli , uno per ciascun figlio?
R) Si’, purchè entrambi i figli rientrino nelle categorie di disabilità previste per
accedere alle agevolazioni fiscali, essendo, i soggetti disabili, i destinatari del
beneficio, indipendentemente dalla loro posizione di “fiscalmente a carico” o
meno.
D) La certificazione medica esibita da un disabile avente diritto alle agevolazioni
fiscali,
riporta, a margine, la seguente dicitura : “verbale rilasciato ai sensi
della L. 4523/93, utilizzabile solo
per la concessione dei benefici previsti
dall’art. 33 della L. 104/92 ed ha validità di
giorni novanta dalla data di
emissione”. Si può procedere alla vendita agevolata del veicolo?
R) No. Occorrerà acquisire la certificazione definitiva , successiva al parere
vincolante dell’apposita Commissione di verifica, previsto dall’art. 2, cc. 2 e 3
della L. 423/93, atteso che il documento di cui al quesito, ha validità,
esclusivamente, per il riconoscimento, sul posto di lavoro , delle agevolazioni
spettanti in presenza di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 c. 3
104/92 e non già per altri usi.
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della L.
D) L’acquisto di autoambulanze od emoteche o altri veicoli adattati da parte di
Associazioni di volontariato ed Onlus rientra nelle agevolazioni fiscali previste
per il settore auto, trattandosi di Enti che operano nell’ambito della disabilità ?
R) No. Dette associazioni possono conseguire la riduzione del 20% sul prezzo del
veicolo, mediante sconto praticato dal rivenditore. Quest’ultimo recupererà il
relativo importo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97.
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