MimesiTemp - Associazione Nazionale Forense
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Il Sole 24 Ore Venerdì 4 Ottobre 2013 - N. 272 Norme e tributi 33 Giustizia. La sentenza depositata ieri dai giudici della Cassazione ribalta le precedenti decisioni Dannimorali,indennizziautonomi La sofferenza va risarcita indipendentemente dalla lesione fisica Filippo Martini Lasofferenzahaunsuopesospecifico rispettoaldanno fisico e va risarcita autonomamente. Con la sentenza 22585, depositataieri,laCortedicassazione,neldecideresullaliquidazionedeldannoinfavoredeigenitoridi unragazzorimastogravemente invalido in seguito a un’incidente, prende le distan- ze rispetto a quanto affermato dalle Sezioni unite del 2008 (sentenze 26972 e 26975). Tali decisioni, risolvendo un lungo conflitto dottrinale e in seno alla stessa Corte, affermaronol’unicità deldanno nonpatrimoniale e, soprattutto, escluserocheilcosìdetto"dannomorale" (o sofferenza transitoria) e il danno esistenziale (o lesione del semplice diritto di attendere alle occupazioni quotidiane) avessero una propria autonomia. Al contrario con la sentenzadi ieri laCassazione ha affermato, che nel comporre la sferadel dannorisarcibileilgiudice deve tenere conto «tanto dell’aspetto interiore del danno Corte Ue/1. I limiti della giurisdizione Giudice nazionale sul diritto d’autore Marina Castellaneta I titolari di un diritto d’autorepossonorivolgersialgiudice dello Stato membro che tutelaildirittoancheselalesionepatrimoniale arriva da una società con sede in un altro Paese e la violazione avviene via internet. Lo ha chiarito la Corte Ue, con sentenza (C-170/12), che rafforza la protezione dei diritti patrimoniali d’autore nello spazio Ue. La questione giuridica è statapostadallaCassazionefrance- L’INDICAZIONE Anche se la lesione patrimoniale arriva da un altro Stato e la violazione avviene via internet se. Un compositore, residente a Tolosa, aveva constatato che una società austriaca aveva riprodotto sue tracce musicali su un supporto Cd, con vendita via internet. Ilcompositoresi era rivoltoaigiudicifrancesimalasocietà austriaca aveva sollevato il difetto di giurisdizione rivendicando la competenza di Vienna. Questo perché il regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale,l’esecuzione eil riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (che sarà sostituito dal n. 1215/2012)attribuisce,inviagene- rale, la competenza al giudice delluogoincuiilconvenutohail domicilio. Accanto a questo criterio generale, però, il regolamento fissa competenze speciali indicando la giurisdizione del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. La Corte riconosce che il fatto dal quale è derivato il danno ossia la riproduzione dell’opera su un supporto materiale si è realizzato in Austria, maildannosièconcretizzato,almeno in parte, in Francia. D’altraparteèproprioilgiudicefranceseapotervalutaremegliodialtri il merito della violazione e consentire un’effettiva tutela dei diritti. Detto questo, però, Lussemburgodelimitalacompetenzaperchéseperlaviolazione dei diritti della personalità commessaviawebl’azionediresponsabilitàpuòesserefattavaleredinanzi ai giudici di ogni Stato membro in cui il contenuto sia accessibile, per la violazione di un diritto di proprietà industriale e intellettuale l’azione va avviatadinanzi aigiudici dello Statomembroincuil’attoèregistrato, ma limitatamente ai danni provocati su quel territorio. Di conseguenza, la competenza è dei giudici francesi che tutelano il diritto del ricorrente, lesi su quel territorio con la vendita via internet. Per gli altri danni è necessario avviare azioni giurisdizionali dinanzi ad altri giudici. © RIPRODUZIONE RISERVATA Corte Ue/2. Enti equiparati ai professionisti Per la cassa malattia noaspotingannevoli Patrizia Maciocchi Le casse malattia, anche quandosonoentididirittopubblico,non possonofarepubblicitàingannevolealparideiprofessionisti. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con lasentenza C-59/12, depositata ieri, per la prima volta chiarisce che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori va applicata anche IL PRINCIPIO La direttiva sulle pratiche commerciali sleali va applicata anche agli organismi di diritto pubblico agliorganismi didirittopubblico equiparati proprio in quanto imprese ai professionisti. NelmirinodeigiudicidiLussemburgo era finita una cassa malattia pubblica che aveva sceltounapubblicitàcomparativaconunacassaprivata, mettendoinevidenzasologlisvantaggi a cui sarebbe andato incontrochi cambiavalavecchia strada per la nuova, senza però evidenziare i vantaggi di un eventuale passaggio nel privato. Un messaggio non veritiero, che rientrava tra le pratiche sleali previste da una direttiva rispetto alla quale però la cassa si considerava al riparo in quanto ente di diritto pubblico. Mai prima di ieri gli eurogiudici si erano preoccupati di chiarire la portata della norma a tutela dei consumatori. OralaCorteUespecificainvece che «ai fini dell’applicazionedelladirettiva sullepratiche commerciali sleali, i due termini di "impresa" e "professionista", hanno unsignificato e una portata giuridica identici». La tutela è dunque uguale sia per organismi pubblici sia per quelli privati e non importa quale sia la "mission" cui tende l’ente. La direttiva esaminata, spiegano i giudici di Lussemburgo, ha sancito un concetto ampio dellanozione di professionista «la quale comprende qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un’attività remunerata e non esclude dal suo ambito diapplicazionené glientiincaricati di una missione di interessegenerale néquelli cheabbiano uno statusdi diritto pubblico».La normacontro lepratiche commerciali sleali ha, infatti, lo scopo di assicurare un elevato livello comune di tutela dei consumatori, in quanto più deboli dei professionisti. Obiettivo da raggiungere ampliando,comeavvenuto,il raggio d’azione della direttiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno esistenziale)». Da più parti si è osservato chel’impianto del sistemadi risarcimento del danno alla persona oggi si presta a forte conflitto sia in dottrina che nelle stesse sezioni della Corte di cassazione (altre recenti decisioni hanno, infatti, affermato la non risarcibilità in via autonoma di danno morale e danno esistenziale)al punto che lasoluzione resa a sezioni unite nel 2008 appaia assai lontana se nonneltempo,inveronellamaturazione del nuovo conflitto interpretativo che ha portato alla odierna decisone. Le metodologie di calcolo deldannoalla persona(le tabellediliquidazionedeldannobiologico di legge ovvero elaborate dai tribunali) traducono in moneta i principi giuridici che stanno alla base della struttura deldannoallapersonarisarcibile. Tali valori economici hanno oggi un impatto assai rilevante sulla sfera macroeconomica del nostro Paese (si pensi alla correlazionedirettatradannirisarcibili e premi assicurativi). Appare oggi chiaro (e la decisione in evidenza ne è prova) che nel nostro ordinamento si scontrino due anime parimentidegnedi attenzione ein- teresse: quella finalizzata alla ricercadellapienezzadelristoro dei pregiudizi personali lesi dal fatto illecito e quella che tendea contemperare i risarcimentiin uncontesto economico sostenibile. Lasentenza 22585sembra privilegiarelatuteladellacomplessità soggettiva del valore uomo, riaffermando la esigenza sentita di compensare non solo la lesione biologica in quanto tale, maanchei riflessichetalelesione abbia sulla sfera soggettiva più interiore, il valore morale della sofferenza e quello esistenziale della alterazione della vita quotidiana. © RIPRODUZIONE RISERVATA Nuovi parametri. Le reazioni della categoria Sulle nuove parcelle avvocatura cauta Un netto miglioramento rispetto al passato (Dpr 140/2012) un passo indietro se il confronto è con la proposta del Consiglionazionaleforense.Sul regolamento parametri per i compensi degli avvocati (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) c’è chi vede ilbicchiremezzopieno,chimezzo vuoto. Appartiene alla prima categoriailpresidentedeigiovani avvocati Dario Greco: «È stata finalmente disciplinata l’attività stragiudiziale. Positiva anche la riduzione dei compensi per gli arbitri. Ora si può inserire la clausola, non si poteva con le tariffe abrogate: per contratti di 150mila euro si superavano i 20mila per l’arbitro, mentre ora sono 7mila». IlpresidentedeipenalistiValerio Spigarelli censura la scelta di ridurre il compenso per il patrocinio a carico dello Stato, seppure il taglio è del 30%, rispetto al 50% di prima: «Sono penalizzatiimenoabbienti,rappresentatidaunlegaleconsapevole di avere un compenso più bassodeldovuto.Noicontinueremo abatterci per la parità con il difensore di fiducia». Il ministero ha snobbatoil Cnf secondo il segretario dell’Anf Ester Perifano: «Il Consiglio nazionale forense ha preso una batosta, la sua proposta è stata tagliata in molte parti. Ad esempio sono state reintrodotte le spese forfettarie dal 10% al 20, come concordato dalle associazioni con il ministro Severino, mentre il Cnf si era fermato al 15%». Il presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura Nicola Marino sottolinea: «C’è stato un riconoscimento al lavoro svolto dall’Oua e dalle associazioniforensichehannoconcordato il correttivo con il ministro Severino. Il testo in alcuni aspetti è migliorativo, ma rimangono ancora perplessità». Sottolineaitanti erroricontenuti nelle tabelle il presidente dei civilisti Renzo Menoni: «Le tabelle che circolano sono piene di errori. A cominciare da quella più utilizzata sulle cause, la2. I compensi vengono indicatiacaso,piùbassipercontroversie di valore superiore e più alti per cause di valore economico inferiore. Per quanto riguarda i contenuti era ragionevole la proposta del Cnf. Credo che il ministero l’abbia disattesa per dimostrare chi comanda». P. Mac. © RIPRODUZIONE RISERVATA