MimesiTemp - Associazione Nazionale Forense

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Il Sole 24 Ore
Venerdì 4 Ottobre 2013 - N. 272
Norme e tributi 33
Giustizia. La sentenza depositata ieri dai giudici della Cassazione ribalta le precedenti decisioni
Dannimorali,indennizziautonomi
La sofferenza va risarcita indipendentemente dalla lesione fisica
Filippo Martini
Lasofferenzahaunsuopesospecifico rispettoaldanno fisico e va risarcita autonomamente. Con la sentenza 22585,
depositataieri,laCortedicassazione,neldecideresullaliquidazionedeldannoinfavoredeigenitoridi unragazzorimastogravemente invalido in seguito a
un’incidente, prende le distan-
ze rispetto a quanto affermato
dalle Sezioni unite del 2008
(sentenze 26972 e 26975).
Tali decisioni, risolvendo un
lungo conflitto dottrinale e in
seno alla stessa Corte, affermaronol’unicità deldanno nonpatrimoniale e, soprattutto, escluserocheilcosìdetto"dannomorale" (o sofferenza transitoria)
e il danno esistenziale (o lesione del semplice diritto di attendere alle occupazioni quotidiane) avessero una propria autonomia. Al contrario con la sentenzadi ieri laCassazione ha affermato, che nel comporre la
sferadel dannorisarcibileilgiudice deve tenere conto «tanto
dell’aspetto interiore del danno
Corte Ue/1. I limiti della giurisdizione
Giudice nazionale
sul diritto d’autore
Marina Castellaneta
I titolari di un diritto d’autorepossonorivolgersialgiudice dello Stato membro che tutelaildirittoancheselalesionepatrimoniale arriva da una società
con sede in un altro Paese e la
violazione avviene via internet.
Lo ha chiarito la Corte Ue, con
sentenza (C-170/12), che rafforza la protezione dei diritti patrimoniali d’autore nello spazio
Ue. La questione giuridica è statapostadallaCassazionefrance-
L’INDICAZIONE
Anche se la lesione
patrimoniale arriva
da un altro Stato
e la violazione
avviene via internet
se. Un compositore, residente a
Tolosa, aveva constatato che
una società austriaca aveva riprodotto sue tracce musicali su
un supporto Cd, con vendita via
internet. Ilcompositoresi era rivoltoaigiudicifrancesimalasocietà austriaca aveva sollevato il
difetto di giurisdizione rivendicando la competenza di Vienna.
Questo perché il regolamento n.
44/2001 sulla competenza giurisdizionale,l’esecuzione eil riconoscimento delle decisioni in
materia civile e commerciale
(che sarà sostituito dal n.
1215/2012)attribuisce,inviagene-
rale, la competenza al giudice
delluogoincuiilconvenutohail
domicilio. Accanto a questo criterio generale, però, il regolamento fissa competenze speciali indicando la giurisdizione del
giudice del luogo in cui l'evento
dannoso è avvenuto o può avvenire. La Corte riconosce che il
fatto dal quale è derivato il danno ossia la riproduzione
dell’opera su un supporto materiale si è realizzato in Austria,
maildannosièconcretizzato,almeno in parte, in Francia. D’altraparteèproprioilgiudicefranceseapotervalutaremegliodialtri il merito della violazione e
consentire un’effettiva tutela
dei diritti. Detto questo, però,
Lussemburgodelimitalacompetenzaperchéseperlaviolazione
dei diritti della personalità commessaviawebl’azionediresponsabilitàpuòesserefattavaleredinanzi ai giudici di ogni Stato
membro in cui il contenuto sia
accessibile, per la violazione di
un diritto di proprietà industriale e intellettuale l’azione va avviatadinanzi aigiudici dello Statomembroincuil’attoèregistrato, ma limitatamente ai danni
provocati su quel territorio. Di
conseguenza, la competenza è
dei giudici francesi che tutelano
il diritto del ricorrente, lesi su
quel territorio con la vendita via
internet. Per gli altri danni è necessario avviare azioni giurisdizionali dinanzi ad altri giudici.
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Corte Ue/2. Enti equiparati ai professionisti
Per la cassa malattia
noaspotingannevoli
Patrizia Maciocchi
Le casse malattia, anche
quandosonoentididirittopubblico,non possonofarepubblicitàingannevolealparideiprofessionisti. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con
lasentenza C-59/12, depositata
ieri, per la prima volta chiarisce che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali delle
imprese nei confronti dei consumatori va applicata anche
IL PRINCIPIO
La direttiva sulle pratiche
commerciali sleali
va applicata anche
agli organismi
di diritto pubblico
agliorganismi didirittopubblico equiparati proprio in quanto imprese ai professionisti.
NelmirinodeigiudicidiLussemburgo era finita una cassa
malattia pubblica che aveva
sceltounapubblicitàcomparativaconunacassaprivata, mettendoinevidenzasologlisvantaggi a cui sarebbe andato incontrochi cambiavalavecchia
strada per la nuova, senza però
evidenziare i vantaggi di un
eventuale passaggio nel privato. Un messaggio non veritiero, che rientrava tra le pratiche
sleali previste da una direttiva
rispetto alla quale però la cassa si considerava al riparo in
quanto ente di diritto pubblico. Mai prima di ieri gli eurogiudici si erano preoccupati di
chiarire la portata della norma
a tutela dei consumatori.
OralaCorteUespecificainvece che «ai fini dell’applicazionedelladirettiva sullepratiche commerciali sleali, i due
termini di "impresa" e "professionista", hanno unsignificato e una portata giuridica
identici». La tutela è dunque
uguale sia per organismi pubblici sia per quelli privati e
non importa quale sia la "mission" cui tende l’ente.
La direttiva esaminata, spiegano i giudici di Lussemburgo,
ha sancito un concetto ampio
dellanozione di professionista
«la quale comprende qualsiasi
persona fisica o giuridica che
eserciti un’attività remunerata
e non esclude dal suo ambito
diapplicazionené glientiincaricati di una missione di interessegenerale néquelli cheabbiano uno statusdi diritto pubblico».La normacontro lepratiche commerciali sleali ha, infatti, lo scopo di assicurare un
elevato livello comune di tutela dei consumatori, in quanto
più deboli dei professionisti.
Obiettivo da raggiungere ampliando,comeavvenuto,il raggio d’azione della direttiva.
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(la sofferenza morale) quanto
del suo impatto modificativo in
pejus con la vita quotidiana (il
danno esistenziale)».
Da più parti si è osservato
chel’impianto del sistemadi risarcimento del danno alla persona oggi si presta a forte conflitto sia in dottrina che nelle
stesse sezioni della Corte di
cassazione (altre recenti decisioni hanno, infatti, affermato
la non risarcibilità in via autonoma di danno morale e danno
esistenziale)al punto che lasoluzione resa a sezioni unite nel
2008 appaia assai lontana se
nonneltempo,inveronellamaturazione del nuovo conflitto
interpretativo che ha portato
alla odierna decisone.
Le metodologie di calcolo
deldannoalla persona(le tabellediliquidazionedeldannobiologico di legge ovvero elaborate dai tribunali) traducono in
moneta i principi giuridici che
stanno alla base della struttura
deldannoallapersonarisarcibile. Tali valori economici hanno
oggi un impatto assai rilevante
sulla sfera macroeconomica
del nostro Paese (si pensi alla
correlazionedirettatradannirisarcibili e premi assicurativi).
Appare oggi chiaro (e la decisione in evidenza ne è prova) che nel nostro ordinamento si scontrino due anime parimentidegnedi attenzione ein-
teresse: quella finalizzata alla
ricercadellapienezzadelristoro dei pregiudizi personali lesi
dal fatto illecito e quella che
tendea contemperare i risarcimentiin uncontesto economico sostenibile.
Lasentenza 22585sembra privilegiarelatuteladellacomplessità soggettiva del valore uomo,
riaffermando la esigenza sentita di compensare non solo la lesione biologica in quanto tale,
maanchei riflessichetalelesione abbia sulla sfera soggettiva
più interiore, il valore morale
della sofferenza e quello esistenziale della alterazione della
vita quotidiana.
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Nuovi parametri. Le reazioni della categoria
Sulle nuove parcelle
avvocatura cauta
Un netto miglioramento rispetto al passato (Dpr 140/2012)
un passo indietro se il confronto è con la proposta del Consiglionazionaleforense.Sul regolamento parametri per i compensi degli avvocati (si veda «Il
Sole 24 Ore» di ieri) c’è chi vede
ilbicchiremezzopieno,chimezzo vuoto. Appartiene alla prima
categoriailpresidentedeigiovani avvocati Dario Greco: «È stata finalmente disciplinata l’attività stragiudiziale. Positiva anche la riduzione dei compensi
per gli arbitri. Ora si può inserire la clausola, non si poteva con
le tariffe abrogate: per contratti
di 150mila euro si superavano i
20mila per l’arbitro, mentre ora
sono 7mila».
IlpresidentedeipenalistiValerio Spigarelli censura la scelta di ridurre il compenso per il
patrocinio a carico dello Stato,
seppure il taglio è del 30%, rispetto al 50% di prima: «Sono
penalizzatiimenoabbienti,rappresentatidaunlegaleconsapevole di avere un compenso più
bassodeldovuto.Noicontinueremo abatterci per la parità con
il difensore di fiducia».
Il ministero ha snobbatoil Cnf
secondo il segretario dell’Anf
Ester Perifano: «Il Consiglio nazionale forense ha preso una batosta, la sua proposta è stata tagliata in molte parti. Ad esempio
sono state reintrodotte le spese
forfettarie dal 10% al 20, come
concordato dalle associazioni
con il ministro Severino, mentre
il Cnf si era fermato al 15%».
Il presidente dell’Organismo
unitario dell’avvocatura Nicola
Marino sottolinea: «C’è stato
un riconoscimento al lavoro
svolto dall’Oua e dalle associazioniforensichehannoconcordato il correttivo con il ministro Severino. Il testo in alcuni
aspetti è migliorativo, ma rimangono ancora perplessità».
Sottolineaitanti erroricontenuti nelle tabelle il presidente
dei civilisti Renzo Menoni: «Le
tabelle che circolano sono piene di errori. A cominciare da
quella più utilizzata sulle cause,
la2. I compensi vengono indicatiacaso,piùbassipercontroversie di valore superiore e più alti
per cause di valore economico
inferiore. Per quanto riguarda i
contenuti era ragionevole la
proposta del Cnf. Credo che il
ministero l’abbia disattesa per
dimostrare chi comanda».
P. Mac.
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