Circolare 25.07.11 - Studio Dottori Commercialisti

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Circolare 25.07.11 - Studio Dottori Commercialisti
Studio Dottori Commercialisti
Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna
Dott. Sergio Massa
Dott. Elena Melandri
Dott. Paola Belelli
Dott. Pierpaolo Arzarello
Bologna, 25 luglio 2011
A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI
LA MANOVRA ESTIVA: D.L. 70/11 conv. nella L. 106/11 (Decreto sviluppo) e DL 98/2011 conv. nella
L. 111/2011 (Manovra correttiva)
Numerose sono le disposizioni tributarie contenute nei due Decreti recentemente approvati. Di seguito cercheremo di
darvi un riassunto delle principali novita’.
DETRAZIONE DEL 36% PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: NO COMUNICAZIONE PREVENTIVA
E’ stata confermata, dal 14 maggio 2011, l'eliminazione della comunicazione preventiva di inizio lavori da inviare al
Centro operativo di Pescara, oltre che l'obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture emesse ai soggetti
che intendono beneficiare del 36% o del 55% per risparmio energetico.
RIDUZIONE RITENUTA D’ACCONTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 36% O 55%
Finalmente anche una buona notizia: e’ stata ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto, introdotta dall’1.7.2010, che le
Banche / Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari / postali effettuati
dai contribuenti in relazione a spese per:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della
detrazione IRPEF del 36%;
- interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente
beneficia della detrazione del 55%.
OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI E MINIRAVVEDIMENTO OPEROSO A GIORNI
Qualora il contribuente ometta o versi tardivamente le imposte, normalmente subisce la sanzione del 30% dell’importo
non versato o tardivamente versato. Pero’ c’e’ la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso, con conseguente
riduzione della sanzione applicabile, Per le violazioni commesse dall’1.02.2011, nel caso in cui il contribuente si
ravveda entro il termine di 30 giorni (cd. termine “breve”), la sanzione dovuta è pari al 3% (1/10 del 30%). Nell’ipotesi in
cui, invece, il contribuente si ravveda entro il termine “lungo”, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, oppure entro un anno, la sanzione dovuta è pari al 3,75% (1/8
del 30%).
Con la recente manovra sono state ulteriormente mitigate le sanzioni per ritardi non superiori a 15 giorni.
La sanzione del 30% applicabile in caso di omesso / tardivo versamento è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo
non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15°. Ciò si combina con la sanzione
ridotta in caso di ravvedimento operoso (1/10 dell’imposta), per cui il ritardo di un giorno, sanzionato col 2%, col
ravvedimento operoso sconta la sanzione dello 0,2%, quello di 2 giorni sconta la sanzione dello 0,4% e cosi’ via fino al
15-esimo giorno dove la sanzione diventa, col ravvedimento operoso, del 3%.
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REVOCA D’UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE - SANATORIA
Per le partite IVA inattive da tempo, è ora prevista la revoca d’ufficio della partita IVA se per 3 anni consecutivi il
contribuente:
- non ha esercitato nessuna attività d’impresa / lavoro autonomo, ovvero
- pur essendovi obbligato, non ha presentato la dichiarazione IVA.
Il provvedimento che dispone la revoca è comunque impugnabile dinnanzi alle Commissioni tributarie.
Sanatoria per le mancate dichiarazioni di cessazione attivita’: i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione
di cessazione dell’attività entro 30 giorni possono regolarizzare questa violazione con il versamento, entro il 4.10.2011
(90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), di un importo pari a € 129, a condizione che la stessa
non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI
La manovra prevede un pesante aumento, un salasso per il risparmiatore, specie se e’ piccolo
Molti contribuenti possiedono liquidita’, a volte investita tramite la Banca in forme diverse allo scopo di usufruire di un
tasso adeguato (depositi vincolati, pronti c/termine, Bot, CCt, obbligazioni, azioni, fondi comuni, ecc.).
Di solito esiste un c/c di appoggio sul quale i proventi dell’investimento, nonche’ il capitale alla scadenza
dell’investimento, vengono versati.
Iniziamo con una notizia positiva. Con la manovra è stata armonizzata al 20 % l’aliquota fiscale su tutti gli strumenti
finanziari, ad eccezione dei titoli di Stato (Bot, Btp, ecc.) che continueranno a scontare una tassazione del 12,50 %.
D’ora in avanti pertanto tutte le plusvalenze realizzate sulle rendite finanziarie (compresi i conti correnti) subiranno un
prelievo del 20 per cento (contro il precedente prelievo del 27%).
Questa manovra avvantaggerà strumenti quali i conti correnti in tutte le loro forme (online, di deposito, tradizionali,
vincolati) tassati in precedenza al 27%, mentre saranno penalizzati altri strumenti quali i titoli azionari, le obbligazioni, i
fondi comuni d’investimento, i pronti contro termine, gli Etf e soprattutto la gran massa dei buoni postali fruttiferi, tassati
in precedenza al 12,50 per cento.
Proseguiamo ora con le notizie negative.
E stata innalzata l’imposta di bollo annua sul deposito titoli dei risparmiatori da 34,20 euro a ben 120 euro, praticamente
è quadruplicata. La stessa imposta passerà a 150 euro dal 2013 e sempre dalla stessa data passerà a 380 euro per i
depositi con valore non inferiore a 50.000 euro.E’ un salasso non indifferente.
E’ immaginabile pensare che chi detiene piccole somme utilizzate per comprare qualche azione, e/o obbligazione,
certamente si farà i conti in tasca e sarà probabilmente spinto ad abbandonare questi strumenti, che necessitano di un
dossier titoli, per passare magari ad un conto deposito che non necessita del dossier titoli.
Qui di seguito uno specchietto con i nuovi importi dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai
depositi di titoli:
Imposta di bollo per ogni esemplare
Fino al 2012
a prescindere dal valore del deposito
Periodicità invio
annuale
semestrale
trimestrale
mensile
Ammontare imposta fissa
€
120
€
60
€
30
€
10
Dal 2013
•
se valore nominale o di rimborso presso
ciascuna banca < € 50.000
•
se valore nominale o di rimborso presso
ciascuna banca ≥ € 50.000
annuale
semestrale
trimestrale
mensile
annuale
semestrale
trimestrale
mensile
€
€
€
€
€
€
€
€
150
75
37,50
12,50
380
190
95
31,66
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MODIFICA AL RIPORTO DELLE PERDITE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
Fino ad ora il riporto delle perdite fiscali era consentito non oltre il 5° periodo d’imposta successivo (salvo il riporto
illimitato per le perdite conseguite nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione riferite ad una nuova attività
produttiva).
Con le nuove disposizioni, che interessano solo le societa’ di capitali ma non le societa’ di persone o le ditte individuali,
è ora ammesso il riporto illimitato delle perdite a prescindere dal periodo d’imposta di conseguimento delle stesse, sia
pure, se non relative ai primi 3 periodi d’imposta, nel limite dell’80% del reddito imponibile realizzato nel periodo di
utilizzo delle stesse.
Qui di seguito uno specchietto riassuntivo:
Riporto perdite art. 84 TUIR
Tipologia perdita
Normativa attuale
Perdite dei primi 3 periodi Riporto illimitato.
d’imposta dalla data di Utilizzo nel limite del reddito imponibile di
costituzione
ciascun periodo d’imposta successivo
Riporto entro il 5° periodo d’imposta
Perdite dal 4° periodo
successivo.
d’imposta dalla data di
Utilizzo nel limite del reddito imponibile di
costituzione
ciascun periodo d’imposta successivo
Nuova normativa
Riporto illimitato.
Utilizzo nel limite del reddito imponibile di
ciascun periodo d’imposta successivo
Riporto illimitato.
Utilizzo nel limite dell’80% del reddito
imponibile di ciascun periodo d’imposta
successivo
Nessuna modifica all’art. 8 TUIR, che disciplina il trattamento delle perdite delle imprese individuali e società di
persone, per le quali pertanto il riporto dovrebbe rimanere consentito entro il 5° anno successivo per l’intero importo che
trova capienza nei redditi conseguiti (salvo il riporto illimitato in caso di perdite conseguite nei primi 3 periodi d’imposta
dalla data di costituzione).
SUPERBOLLO SUGLI AUTOVEICOLI
Dal 2011 è introdotta un’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “super bollo”):
- per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
- pari a € 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.
L’omesso / insufficiente versamento dell’addizionale comporta l’applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non
versato. Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
Viene ora previsto che in caso di accoglimento parziale da parte dell’Ufficio delle deduzioni esposte dal contribuente, le
sanzioni irrogate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un
importo pari ad 1/4 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni
più gravi relative a ciascun tributo.
Tale disposizione si applica agli atti di irrogazione notificati dopo il 6.7.2011 nonché a quelli notificati prima di tale data
per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
Inoltre per gli atti emessi dall’1.10.2011, l’irrogazione delle sanzioni deve ora essere effettuata con atto contestuale
all’accertamento.
INASPRIMENTO SANZIONI SUGLI STUDI DI SETTORE
Sono state inasprite le sanzioni a carico dei contribuenti che, in qualche modo, si sottraggono ovvero barano sui dati
richiesti nei modelli.
Infatti in caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, se l’adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato, anche a seguito di specifico invito
da parte dell’Ufficio, è applicabile la sanzione in misura massima (€ 2.065);
E’ stato inoltre previsto che il Fisco ha la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo anche nelle ipotesi di:
- omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal modello;
- indicazione di cause di esclusione / inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
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Tuttavia l’accertamento induttivo per infedeltà della compilazione del modello degli studi di settore è possibile solo
qualora l’errore di compilazione abbia determinato uno scostamento significativo (> 10%) del reddito;
La sanzione per infedele dichiarazione è elevata del 50% (diventa il 150%) nel caso di omessa presentazione del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore se l’adempimento è dovuto
ed il modello non è stato presentato anche a seguito dell’invito da parte dell’Ufficio.
PROROGA DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI D’ACCERTAMENTO
Come vi avevamo anticipato in precedente Circolare, a partire dall’1.7.2011 l’avviso d’accertamento costituiva gia’ atto
esecutivo, quindi non si doveva piu’ aspettare la cartella esattoriale; in pratica l’avviso d’accertamento diventava una
cartella esattoriale. Questa disposizione, da piu’ parti aspramente criticata, e’ stata purtroppo non abrogata ma solo
prorogata dall’1.7 all’1.10.2011.
NUOVO REGIME DEI MINIMI E DELLE NUOVE IMPRESE
Allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese è stato introdotto un nuovo regime delle “nuove iniziative”,
che prende spunto dagli attuali regimi delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) e dei minimi (art. 1 c. da 96 a 117 L.
244/2007).
A partire dal 2012 l’attuale regime dei minimi è applicabile, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4
successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:
- intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- ovvero l’hanno intrapresa dal 2008.
Il nuovo regime è applicabile a queste condizioni:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in
forma associata;
b) l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di
lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell’esercizio dell’arte / professione;
c) qualora l’attività sia il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi
ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore a € 30.000.
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito da tali soggetti è molto bassa ed
ammonta al 5%.
Ai contribuenti che, avendo i requisiti per aderire al regime dei minimi non possono accedervi sulla base delle nuove
condizioni sopra descritte ovvero ne fuoriescono, il Legislatore riserva comunque un regime contabile semplificato
che prevede l’esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD., nonché
dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA. Ciò comporta per tali soggetti l’assoggettamento ad IVA delle relative
operazioni con versamento annuale dell’IVA e applicazione dell’IRPEF secondo le modalità ordinarie. Gli stessi sono
altresì esenti da IRAP.
Rimane un mistero invece la circostanza che tali contribuenti ritornino ad essere assoggettati agli Studi di Settore;
pensiamo si sia trattato di una svista del legislatore perche’ cio’ non ha senso.
Per i predetti soggetti è prevista la decadenza dal “regime semplificato” con effetto dall’anno successivo nel caso in
cui venga meno una delle condizioni previste (conseguimento di ricavi /compensi superiori a € 30.000, ammontare degli
acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore a € 15.000, ecc.) ovvero si verifichi una delle condizioni di
incompatibilita’ (applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una società di persone o associazione
professionale, ecc.).
Agli stessi soggetti è comunque consentito di optare per l’applicazione del regime ordinario. L’opzione ha validità
minima di almeno un triennio, dopo di che ha validità annuale a seguito della concreta applicazione della stessa.
Sulle modalità attuative del nuovo regime occorrera’ aspettare un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
RICORRERE COSTERA’ DI PIU’: IL NUOVO CONTRIBUTO UNIFICATO DAL 6.7.2011
Ricorrere costera’ sempre di piu’ e probabilmente questa manovra fara’ desistere i contribuenti dal contenzioso di
modesto importo. Chi infatti riterra’ di avere ragione non si fara’ certo timore di spendere qualcosa di piu’. Ora,
anziche’ applicare le normali marche da bollo da € 14,62, viene disposto il versamento del contributo unificato anche
in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali nelle seguenti
misure:
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Valore della lite
Fino € 2.582,28
oltre € 2.582,28 fino a € 5.000
oltre € 5.000 fino a € 25.000
oltre € 25.000 fino a € 75.000
oltre € 75.000 fino a € 200.000
oltre € 200.000
Importo contributo unificato
€
30
€
60
€ 120
€ 250
€ 500
€ 1.500
Per valore della lite si intende l’importo del tributo reclamato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate
con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito
dalla somma di queste. Questo valore dovra’ risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del
ricorso. Col pagamento del contributo unificato non si applica piu’ l'imposta di bollo nemmeno agli atti e
provvedimenti del processo tributario. Quanto sopra trova applicazione alle controversie instaurate dopo il 6.7.2011,
data di entrata in vigore del Decreto.
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato:
a) tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 941T;
b) tramite conto corrente postale intestato alla sezione Tesoreria dello Stato competente per Provincia;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Le ricevute di pagamento del contributo unificato dovranno essere allegate al momento del deposito del ricorso presso
la Commissione Tributaria, la cui segreteria dovrà verificare che il ricorso riporti l’apposita dichiarazione sul valore della
lite.
Attenzione all’altra novita’: l’obbligo di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo di posta certificata
del difensore o delle parti, alla quale possono essere inviate le comunicazioni del processo tributario. La mancata
indicazione dell’indirizzo di posta certificata è sanzionata con una maggiorazione del 50% del contributo unificato.
DALL’ 1.4.2012 PRIMA DI RICORRERE PER MENO DI € 20.000 E’ OBBLIGATORIO IL RECLAMO
Per le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate notificati dall’1.4.2012 di valore non superiore a €
20.000 il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, a
presentare preliminarmente reclamo alla Direzione provinciale / regionale che ha emanato l’atto. Vediamo come
funzionera’ questa nuova procedura.
Il reclamo può contenere una proposta motivata di mediazione della controversia; se l’Amministrazione destinataria del
reclamo non intende accogliere la proposta del contribuente, formula d’ufficio una proposta di mediazione.
Decorsi 90 giorni, se il reclamo non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti
del ricorso. Da tale data decorrono i termini ordinari ex artt. 22 e 23 D.Lgs. n. 546/92, rispettivamente per la
costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente.
In caso di giudizio la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al
50% delle medesime a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la nuova procedura di reclamo.
Secondo un nostro primo esame, ci sembra che questa non sia una grande novita’, gia’ prima d’ora infatti esisteva uno
strumento simile che era l’autotutela. Inoltre era auspicabile che il reclamo fosse esaminato da un organo terzo, invece
del medesimo Ufficio che ha emesso l’atto, il quale difficilmente torna sui suoi passi. Infine non capiamo perche’ in un
provvedimento emanato allo scopo di ridurre il piccolo contenzioso siano stati esclusi tutti gli atti emessi da soggetti
diversi dall’Ag. Entrate, come per esempio i Comuni per l’ICI, i tributi locali, ecc.
UN “CONDONINO” DELLE LITI < € 20.000 PENDENTI ALLA DATA DELL’1.5.2011
Allo scopo di ridurre il numero delle liti pendenti davanti alle Commissioni Tributarie il contribuente che ha proposto
ricorso può definire le liti fiscali pendenti alla data dell’1.5.2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice
ordinario, in ogni grado del giudizio, se è parte l’Agenzia delle Entrate e se il valore della lite non e’ superiore a €
20.000; per valore della lite s’intende l’importo del tributo accertato, escluse sanzioni ed interessi.
Il Decreto in esame dispone che:
- le somme dovute vanno versate in un’unica soluzione entro il 30.11.2011;
- la domanda di definizione va presentata entro il 31.3.2012;
- le liti fiscali che possono essere definite in base a questa norma sono sospese fino al 30.6.2012, compresi i termini
per appelli, ricorsi, deduzioni, ecc.;
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- alla medesima data sono altresì sospesi i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
- gli Uffici entro il 15.7.2012 dovranno trasmettere ai competenti organi giurisdizionali un elenco delle liti pendenti per le
quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30.9.2012. Entro la medesima data gli
Uffici devono altresì depositare la comunicazione attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento
integrale di quanto dovuto ovvero l’eventuale diniego della definizione;
- le modalità di versamento e presentazione della domanda di definizione saranno oggetto di apposito Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto costera’ definire la lite?
La misura delle somme da versare per la definizione delle liti pendenti e’ differenziata a seconda del valore della lite:
Valore
della lite
≤ € 2.000
> € 2.000
Somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti
€ 150
in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica
10% del valore della
pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di
lite
definizione
50% del valore della in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia
lite
giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione
30% del valore della in caso di lite pendente in 1° grado se non è già stata resa pronuncia
lite
giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione
REGISTRAZIONE VIA INTERNET DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
In aprile 2011 l’Agenzia Entrate diffuse il software "Siria" (Servizio Internet per la Registrazione dei contratti di locazione
di Immobili Abitativi). Dalla scorsa settimana, al fine di agevolare i malcapitati contribuenti alle prese con computer,
Internet, collegamenti telematici ed altre diavolerie non sempre di facile utilizzo, e’ disponibile, sul sito dell'Agenzia
Entrate, il software semplificato "Iris", unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, per effettuare la registrazione
telematica dei contratti di affitto ad uso abitativo (purche’ non siano a canone concordato in Comuni ad alta tensione
abitativa) e la liquidazione dell'imposta di registro e di bollo, nel caso in cui il locatore non opti per la cedolare secca.
Il modello "Iris" si compone di due pagine. Nella prima vanno indicati gli estremi del locatore (o dei locatori) e del
conduttore (o dei conduttori).
Nella seconda, invece, i dati dell'immobile oggetto della locazione, delle relative pertinenze, oltre ad alcune informazioni
sul contratto (tipologia, numero di copie e di pagine, canone, frequenza del pagamento). Una volta indicati i dati, il
programma calcola le imposte di registro e di bollo da versare. Il contribuente indica le proprie coordinate bancarie e
invia telematicamente il modello.
Riceverà due ricevute, una conferma l'avvenuta registrazione del contratto (o comunica il motivo della mancata
registrazione), l'altra attesta l'esito del pagamento delle imposte. Iris può essere presentato direttamente dai
contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati. Il modello va inviato all'Agenzia delle Entrate,
in modalità telematica, entro 30 giorni dalla stipula del contratto d'affitto a patto che:
•
sia i locatori che i conduttori non siano più di tre
•
si tratti di una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze
•
tutti gli immobili presenti nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita
•
il contratto disciplini esclusivamente il rapporto di locazione
•
il contratto sia stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione
•
il contratto non dia diritto ad agevolazioni per l'applicazione dell'imposta di registro, come nel caso di contratti
a canone concordato per alloggi che si trovano nei comuni a elevata "tensione abitativa".
Negli altri casi occorrera’ presentare agli uffici delle Entrate il modello "69" per la richiesta di registrazione del contratto
(anch'esso reperibile sul sito internet dell'Agenzia) dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di registro con il
modello F23 oppure, quando possibile, attraverso le procedure telematiche.
OBBLIGO PER I DIFENSORI DI INDICAZIONE DELLA PEC E DEL FAX
La manovra correttiva ha inserito l'obbligo, a carico dei difensori, di indicare nelle citazioni, nei ricorsi e nei primi atti
difensivi, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il proprio numero di fax, oltre al codice fiscale, pena
la sanzione pari al 50% del contributo unificato applicabile alla fattispecie.
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CHI VA IN VACANZA ALL’ESTERO NON PORTI CON SE’ PIU’ DI 9.999 EURO IN CONTANTI
Vi ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 c.1 del DLgs. 195/2008, chiunque esca dal territorio nazionale (o vi entri)
trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle
Dogane.
SPESOMETRO: ELENCHI CLIENTI/FORNITORI 2010 – SCADENZA 31.10.2011
Dall’1.7.2011 i commercianti ed i prestatori di servizi, al momento della conclusione dell’operazione che fa scaturire uno
scontrino o una ricevuta superiori a 3.600 euro, devono identificare l’acquirente acquisendo una serie di informazioni tra
cui: a) per le imprese, la partita Iva; b) per i privati residenti, il codice fiscale; c) per le persone fisiche non residenti, il
cognome, il nome, il luogo di nascita e la data di nascita e il domicilio all’estero; d) per le persone giuridiche non
residenti, la denominazione e la sede legale. Le informazioni saranno inserite in un modello telematico, da inviare
all’Agenzia delle Entrate entro il 30.04.2012.
La circolare 24/E dell'Agenzia delle Entrate limita l'obbligo di comunicazione alle sole operazioni rilevanti ai fini Iva e
quindi esclude le operazioni fuori campo; inoltre esclude dal monitoraggio tutte le operazioni intracomunitarie già
inserite nei modelli Intrastat; infine esclude dall'obbligo gli enti non commerciali per le operazioni istituzionali e i
contribuenti minimi. In pratica la circolare prevede che la comunicazione riguardera’ solo le operazioni rilevanti ai fini Iva
per cui risulteranno escluse tutte le operazioni fuori campo (ad esempio, tutte le prestazioni di servizio rese nei confronti
di committenti non residenti). Il Dl 70/2011 gia’ aveva introdotto la semplificazione di escludere dalla comunicazione le
operazioni che si realizzano nei confronti di consumatori finali (non soggetti passivi Iva) e che vengono regolate da
questi ultimi con carte di credito, di debito e prepagate.
ELENCHI CLIENTI / FORNITORI
Come ricorderete, e’ stato introdotto a partire dal secondo semestre 2011 l’obbligo di comunicazione delle operazioni di
importo pari o superiore a € 3.000 / 3.600 al lordo IVA per le operazioni eseguite nei confronti di privati (non soggetti
passivi IVA); ora viene previsto che sono escluse dalla comunicazione quelle operazioni per le quali il pagamento dei
corrispettivi avviene tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Cio’ in quanto i predetti operatori finanziari sono a loro volta tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le
operazioni in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi è avvenuto con i suddetti mezzi.
Francamente rimpiangiamo i vecchi elenchi, dove ci si metteva dentro tutto; ora infatti occorrera’ spulciare operazione
per operazione e cio’ richiedera’ parecchio tempo.
TRIANGOLAZIONI INTRACOMUNITARIE: PROVA
La Corte di Cassazione, con la sentenza 25.03.2011 n. 6898, si è pronunciata sul meccanismo applicativo delle
operazioni triangolari in esportazione, sostenendo che l’esistenza di documentazione idonea a provare l’esportazione
della merce non è sufficiente a comprovare l’operazione triangolare. Questa, infatti, deve trovare riscontro in un
accordo tra le parti dal quale sia chiaramente desumibile la volontà di dar corso ad un’operazione triangolare, oltre che
la destinazione estera dei beni.
PEC : E’ ORA DI CHIEDERLA
La PEC è una Casella di Posta Elettronica Certificata che si utilizza come un normale indirizzo e-mail, ma in più
fornisce al mittente una ricevuta di avvenuta o mancata consegna con valenza legale che costituisce prova della
spedizione del messaggio.
E' obbligatoria ai sensi della L. 2/2009 possederla:
- per i professionisti dal 28.11.2009, con obbligo di comunicazione al loro Ordine;
- per le aziende da costituire, all’atto della costituzione;
- PER LE ALTRE AZIENDE/SOCIETA’ DAL 28 NOVEMBRE 2011.
Tutte le Società sono obbligate all'attivazione della PEC e alla comunicazione al Registro Imprese dell’indirizzo di
PEC entro MARTEDI' 29 NOVEMBRE 2011
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Telefono: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262  Fax e Segreteria Telefonica: 051392282
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Sito internet: www.studio-dott-comm.it
Studio Dottori Commercialisti
Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna
Vi raccomandiamo di attivarla preso un gestore abilitato e di comunicarcela, nel caso vogliate affidarci l’incarico di
depositarla al Reg. Imprese.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL’1.7.2011
Viene reintrodotta la facoltà di rivalutare, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva, i valori delle partecipazioni
societarie e dei terreni posseduti alla data del 1/07/11. La perizia di stima dovrà essere asseverata entro il 30/06/12 ed
il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato anch’esso entro il
30/06/12.
In caso di precedente rideterminazione del valore è possibile compensare l’importo dell’imposta sostitutiva versata a
suo tempo. Alternativamente alla compensazione è ammessa la richiesta a rimborso nel termine di 48 mesi dalla data
di versamento dell’intera imposta o, in caso di rateazione della prima rata, ferma restando l’impossibilità di richiedere a
rimborso un importo superiore a quanto dovuto in sede di ultima rideterminazione effettuata.
Occorrera’ tuttavia attendere il Provvedimento dell’Ag. Entrate per l’approvazione dei modelli dichiarativi.
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA DELLE IMPRESE: INNALZAMENTO LIMITI
Sono stati modificati i limiti di accesso al regime di contabilità semplificata, elevati rispettivamente ad € 400.000 di
ricavi per le imprese di servizi ed € 700.000 per le altre imprese.
DISTRUZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Viene raddoppiato, passando da € 5.164 ad € 10.000, il valore dei beni ormai obsoleti per i quali è possibile procedere
alla “distruzione” tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per i beni il cui valore sia superiore a tale soglia resta
vigente l’obbligo del verbale redatto da pubblici ufficiali, GdF o notai.
SCHEDA CARBURANTE
E’ stato abolito l’obbligo di tenuta della scheda carburante per i soggetti che effettuano gli acquisti esclusivamente
tramite pagamenti “tracciabili” (carte di credito, di debito e prepagate) ai fini della deducibilità dei costi e della
detrazione della relativa Iva.
RISCOSSIONE IN PENDENZA DI RICORSO
E’ stato modificato il c.1 dell’art.15 DPR n.602/73, il quale, adesso, prevede che in caso di accertamento oggetto di
ricorso da parte del contribuente, le somme dovute a titolo di imposta possono essere riscosse per un terzo (e non più
per il 50%) del loro ammontare. E’ una misura che cancella il pesante fardello di dover pagare, per ricorrere, la meta’ di
quanto, a volte, ingiustamente accertato.
ABROGAZIONE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI CESSIONE DEL FABBRICATO
Per semplificare le procedure inerenti il trasferimento di unità immobiliari è stato abolito l’obbligo di comunicazione
all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuta cessione del fabbricato, obbligo che viene assorbito dalla registrazione
dei contratti di trasferimento degli immobili e diritti immobiliari.
SCADENZE MESE DI AGOSTO
Sono state prorogate, come ogni anno, al 22 agosto 2011, ivi compresi i termini per la presentazione del mod. 770
semplificato e ordinario.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che lo Studio chiudera’ nel mese di
agosto e che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dottcomm.it, con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.
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