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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 07 10.01.2014 Deducibilità canoni di leasing dopo la Legge di Stabilità Novità per imprese e professionisti Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2014 Dal 1° gennaio sarà più conveniente il ricorso ai contratti di leasing, sia per le imprese che per i professionisti: la Legge di Stabilità 2014 ha, infatti, modificato i periodi di durata minima di deduzione dei canoni, rendendo di fatto decisamente breve il lasso di tempo in cui l’impresa può procedere alla deduzione. L’intervento si affianca a quello già posto in essere con l’art. 4-bis D.L. 16/2012 che aveva apportato significative modifiche alla disciplina dei canoni di leasing, eliminando la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni. Più precisamente, a seguito dell’intervento in oggetto, pur non essendo stato modificato il periodo minimo per la deduzione dei canoni di leasing, era stata consentita la deduzione dei canoni nel caso in cui il contratto di leasing avesse avuto durata inferiore al minimo fiscale. Ora tale durata minima viene ulteriormente ridotta, consentendo alle imprese di dedurre i canoni di leasing su beni mobili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, mentre per i beni immobili i canoni di leasing potranno essere dedotti in un periodo non inferiore a 12 anni. Ma la novità più rilevante riguarda i professionisti: decade infatti la norma che prevedeva l’indeducibilità dei canoni di leasing sui beni immobili, consentendo la deducibilità degli stessi per un periodo non inferiore a 12 anni. Premessa La Legge di Stabilità 2014 ha aggiunto un’ulteriore tassello alle norme in tema di deducibilità fiscale dei canoni di leasing, dopo il D.L. 16/2012. Se con l’intervento appena richiamato è stata fissata la deducibilità dei canoni di leasing, indipendentemente dalla durata, lasciando tuttavia un periodo Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info minimo fiscale, con la Legge di Stabilità, dal 01.01.2014 viene diminuita la durata minima prevista, rendendo di fatto ancora più conveniente il ricorso ai contratti di leasing. È, infatti, previsto per i beni mobili diversi dagli autoveicoli strumentali o concessi in uso promiscuo ai dipendenti, un periodo minimo pari a metà del periodo di ammortamento (prima era pari a 2/3), mentre è fissato a 12 anni il periodo minimo per i beni immobili. Dal 01.01.2014 Per le imprese: per i beni mobili il periodo di deducibilità dei canoni di leasing è pari a metà del periodo di ammortamento (non più 2/3). Deducibilità canoni di leasing: novità Legge di Stabilità Per le imprese: per i beni immobili il periodo di deducibilità dei canoni di leasing non deve essere inferiore a 12 anni. Per i professionisti: per i beni immobili il periodo di deducibilità dei canoni di leasing non deve essere inferiore a 12 anni (prima erano indeducibili). Le novità per le imprese Come anticipato, già l’art. 4-bis D.L. 16/2012 aveva apportato significative modifiche alla disciplina dei canoni di leasing, eliminando la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di leasing. Con tale intervento, il legislatore: - ha lasciato fermo un periodo minimo per la deduzione dei canoni di leasing, - ma ha comunque consentito la deduzione dei canoni se il contratto di leasing ha durata inferiore al minimo fiscale. In altre parole: - per i contratti stipulati prima del 29 aprile 2012, il mancato rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing determinava l’integrale indeducibilità dei canoni; Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info - per i contratti stipulati dopo il 29 aprile 2012, se il canone di leasing ha durata inferiore al minimo fiscale, si determina solo un disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali. CONTRATTI ANTE 29.04.2012 Indeducibilità assoluta dei canoni di leasing DURATA CONTRATTO DI LEASING INFERIORE AL PERIODO MINIMO CONTRATTI POST 29.04.2012 Disallineamento dei valori civilistici e fiscali Il periodo minimo di deduzione è stato, tuttavia, oggetto di profonde modifiche con la Legge di Stabilità 2014. TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER LE IMPRESE: PRIMA E DOPO LA LEGGE DI STABILITA’ 2014 PRIMA DELLA LEGGE DOPO LA LEGGE DI DI STABILITA’ STABILITA’ Non inferiore a 2/3 Non inferiore a 1/2 del BENI MOBILI (diversi del periodo di periodo di dai mezzi di trasporto ammortamento ammortamento sotto elencati) corrispondente al corrispondente al coefficiente ordinario coefficiente ordinario MEZZI DI TRASPORTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI (autoveicoli diversi da quelli strumentali all’attività propria dell’impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti) BENI IMMOBILI (attenzione! la quota capitale del canone relativa all'area di sedime e pertinenziale del Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, stabilito con decreto Non inferiore a 12 anni (indipendentemente, quindi, dal settore di attività in cui opera l’impresa) Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info fabbricato è indeducibile ai fini delle imposte dirette!!) in relazione all’attività dell’impresa. Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni. È tuttavia da sottolineare come, nella determinazione del periodo minimo di ammortamento sia necessario far riferimento alla data di stipula del contratto di leasing, in quanto le regole di deducibilità applicabili, essendo variate nel corso del tempo, dipendono dalla data di stipula del contratto stesso. Ben potrà accadere, dunque, che un’impresa possieda due identici beni mobili oggetto di due distinti contratti di leasing stipulati in periodi diversi, per i quali le regole di deducibilità saranno diverse. Si riportano di seguito le principali modifiche che hanno riguardato i contratti di leasing nel corso degli anni: BENI MOBILI DATA STIPULA CONTRATTO PRIMA DEL 01/01/2008 DAL 01/01/2008 AL 28/04/2012 DAL 29/04/2012 AL REGOLE DEDUCIBILITA’ Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario 31/12/2013 (MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO E’ INFERIORE) DAL 01/01/2014 Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento corrispondente al Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info coefficiente ordinario (MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO E’ INFERIORE) AUTOVEICOLI PARZIALMENTE DEDUCIBILI DATA STIPULA CONTRATTO REGOLE DEDUCIBILITA’ Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario PRIMA DEL 12/08/2006 DAL 12/08/2006 AL 28/04/2012 Non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario DAL 29/04/2012 AD OGGI (MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO E’ INFERIORE) BENI IMMOBILI DATA STIPULA CONTRATTO REGOLE DEDUCIBILITA’ Non inferiore a 8 ANNI PRIMA DEL 03/12/2005 Non DAL 03/12/2005 AL 31/12/2007 inferiore ammortamento a 1/2 del periodo corrispondente di al coefficiente ordinario. Il periodo, in ogni caso, non deve essere inferiore a 8 anni e superiore a 15 anni. Necessario scorporare l’area di sedime DAL 01/01/2006 DAL 01/01/2008 AL Non inferiore a 2/3 del periodo di 28/04/2012 ammortamento corrispondente al Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info coefficiente ordinario. Il periodo, in ogni caso, non deve essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni. Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario. DAL 29/04/2012 AL 31/12/2013 Il periodo, in ogni caso, non deve essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni. (MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO E’ INFERIORE) Non inferiore a 12 anni (indipendentemente, quindi, dal settore di attività in cui opera l’impresa) DAL 01/01/2014 (MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO E’ INFERIORE) A conclusione di quanto finora esposto, si ricorda che, dal 29/04/2012 i casi che potrebbero verificarsi sono i seguenti: DURATA CONTRATTUALE = DURATA MINIMA DURATA CONTRATTUALE > DURATA MINIMA DURATA CONTRATTUALE < DURATA MINIMA I canoni sono ordinariamente deducibili per competenza senza alcun disallineamento tra valori civili e fiscali. I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in sede di dichiarazione dei redditi. Essendo aumentata la durata minima, appare ovvio come dall’anno in corso è maggiormente conveniente il ricorso ai contratti di leasing, in quanto i relativi canoni sono deducibili in un minore lasso di tempo. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info È sempre bene ricordare che, anche gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing devono essere sottoposti alle verifiche di deducibilità previste dall’art. 96 del Tuir: pertanto occorrerà verificare se la differenza tra interessi passivi e interessi attivi supera il limite del 30% del ROL. Le novità per i professionisti La Legge di Stabilità ha, inoltre, fissato, anche per i professionisti, la deducibilità dei canoni di leasing sugli immobili per un periodo minimo pari a 12 anni. Viene di fatto superata, quindi, l’indeducibilità in capo agli stessi, dei canoni di leasing sugli immobili. Data stipula contratto di leasing immobiliare Dal 01/01/2010 Dal 01/01/2007 al Dal 15/06/1990 al 31/12/2013 31/12/2009 al 31/12/2006 Deducibili per competenza (limitatamente ad 1/3 per il periodo 2007/2009), a condizione che la durata del Indeducibili Indeducibili. È contratto non sia (è indeducibile deducibile un Deducibili in inferiore a metà anche la rendita importo pari alla 12 anni del periodo di catastale rendita catastale ammortamento dell’immobile) dell’immobile. corrispondente al coefficiente ministeriale, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni. Dal 01/01/2014 Per gli immobili ad uso promiscuo, le stesse regole vanno assunte avendo riguardo alla percentuale di deducibilità del 50%. Nulla cambia, invece, con riferimento ai beni mobili e ai veicoli parzialmente deducibili. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info BENI MOBILI DIVERSI DAGLI AUTOVEICOLI DATA STIPULA REGOLE DI DEDUCIBILITA’ Prima del 28/04/2012 Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento Dal 29/04/2012 ad oggi (MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO E’ INFERIORE) AUTOVEICOLI DATA STIPULA REGOLE DI DEDUCIBILITA’ Vedi regole deducibilità beni mobili – Prima del 01/01/2007 nessuna differenza Dal 01/01/2007 al 28/04/2012 Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Dal 29/04/2012 ad oggi (MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO E’ INFERIORE) La sostanziale equiparazione tra imprese e professionisti Vengono di seguito riportate le nuove regole di deducibilità per imprese e professionisti per i contratti al 01/01/2014. TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DAL 1° GENNAIO 20014 REDDITO D’IMPRESA REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Non inferiore a 1/2 del Non inferiore a 1/2 del periodo di BENI MOBILI periodo di ammortamento ammortamento MEZZI DI TRASPORTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario BENI IMMOBILI Non inferiore a 12 anni Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Non inferiore a 12 anni 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Gli effetti sull’IRAP Con riferimento all’Irap occorre fare una precisa distinzione: ¾ i soggetti che determinano la base imponibile con il "criterio di bilancio" (soggetti Ires o soggetti Irpef in seguito all'opzione): deducono le quote capitali dei canoni per competenza, senza alcuna variazione in aumento. Si dovrà, tuttavia, sempre tener conto del fatto che gli interessi passivi impliciti rimangano indeducibili; ¾ i soggetti che determinano la base imponibile con il "criterio fiscale" (art. 5-bis D.lgs 466/97): dovranno operare la medesima variazione in aumento effettuata ai fini dei redditi in relazione alle quote capitale (anche in questo caso occorre tener conto del fatto che gli interessi passivi rimangono indeducibili). In questo caso, il minor periodo di tempo, nel quale è possibile procedere alla deduzione, comporta risparmio di imposta anche per l’Irap. - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info