Fiscal News - Fiscal Focus

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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 07
10.01.2014
Deducibilità canoni di leasing dopo
la Legge di Stabilità
Novità per imprese e professionisti
Categoria: Finanziaria
Sottocategoria: 2014
Dal 1° gennaio sarà più conveniente il ricorso ai contratti di leasing, sia per le imprese che per i
professionisti: la Legge di Stabilità 2014 ha, infatti, modificato i periodi di durata minima di deduzione dei
canoni, rendendo di fatto decisamente breve il lasso di tempo in cui l’impresa può procedere alla
deduzione.
L’intervento si affianca a quello già posto in essere con l’art. 4-bis D.L. 16/2012 che aveva apportato
significative modifiche alla disciplina dei canoni di leasing, eliminando la condizione della durata
minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni.
Più precisamente, a seguito dell’intervento in oggetto, pur non essendo stato modificato il periodo
minimo per la deduzione dei canoni di leasing, era stata consentita la deduzione dei canoni nel caso in
cui il contratto di leasing avesse avuto durata inferiore al minimo fiscale.
Ora tale durata minima viene ulteriormente ridotta, consentendo alle imprese di dedurre i canoni di
leasing su beni mobili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, mentre per i
beni immobili i canoni di leasing potranno essere dedotti in un periodo non inferiore a 12 anni.
Ma la novità più rilevante riguarda i professionisti: decade infatti la norma che prevedeva l’indeducibilità
dei canoni di leasing sui beni immobili, consentendo la deducibilità degli stessi per un periodo non
inferiore a 12 anni.
Premessa
La Legge di Stabilità 2014 ha aggiunto un’ulteriore tassello alle norme in tema
di deducibilità fiscale dei canoni di leasing, dopo il D.L. 16/2012.
Se con l’intervento appena richiamato è stata fissata la deducibilità dei canoni
di leasing, indipendentemente dalla durata, lasciando tuttavia un periodo
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minimo fiscale, con la Legge di Stabilità, dal 01.01.2014 viene diminuita la
durata minima prevista, rendendo di fatto ancora più conveniente il ricorso ai
contratti di leasing.
È, infatti, previsto per i beni mobili diversi dagli autoveicoli strumentali o
concessi in uso promiscuo ai dipendenti, un periodo minimo pari a metà del
periodo di ammortamento (prima era pari a 2/3), mentre è fissato a 12 anni il
periodo minimo per i beni immobili.
Dal 01.01.2014
Per le imprese: per i beni mobili il periodo di
deducibilità dei canoni di leasing è pari a metà del
periodo di ammortamento (non più 2/3).
Deducibilità
canoni di
leasing: novità
Legge di
Stabilità
Per le imprese: per i beni immobili il periodo di
deducibilità dei canoni di leasing non deve essere
inferiore a 12 anni.
Per i professionisti: per i beni immobili il periodo di
deducibilità dei canoni di leasing non deve essere
inferiore a 12 anni (prima erano indeducibili).
Le novità per le
imprese
Come anticipato, già l’art. 4-bis D.L. 16/2012 aveva apportato significative
modifiche alla disciplina dei canoni di leasing, eliminando la condizione della
durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni
di leasing.
Con tale intervento, il legislatore:
-
ha lasciato fermo un periodo minimo per la deduzione dei canoni di
leasing,
-
ma ha comunque consentito la deduzione dei canoni se il contratto di
leasing ha durata inferiore al minimo fiscale.
In altre parole:
-
per i contratti stipulati prima del 29 aprile 2012, il mancato rispetto
della condizione della durata minima del contratto di leasing
determinava l’integrale indeducibilità dei canoni;
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per i contratti stipulati dopo il 29 aprile 2012, se il canone di leasing
ha durata inferiore al minimo fiscale, si determina solo un
disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali.
CONTRATTI ANTE 29.04.2012
Indeducibilità assoluta dei canoni di
leasing
DURATA CONTRATTO DI
LEASING INFERIORE AL
PERIODO MINIMO
CONTRATTI POST 29.04.2012
Disallineamento dei valori civilistici e
fiscali
Il periodo minimo di deduzione è stato, tuttavia, oggetto di profonde
modifiche con la Legge di Stabilità 2014.
TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER LE IMPRESE:
PRIMA E DOPO LA LEGGE DI STABILITA’ 2014
PRIMA DELLA LEGGE
DOPO LA LEGGE DI
DI STABILITA’
STABILITA’
Non inferiore a 2/3
Non inferiore a 1/2 del
BENI MOBILI (diversi
del periodo di
periodo di
dai mezzi di trasporto
ammortamento
ammortamento
sotto elencati)
corrispondente al
corrispondente al
coefficiente ordinario
coefficiente ordinario
MEZZI DI TRASPORTO
PARZIALMENTE
DEDUCIBILI
(autoveicoli diversi da
quelli strumentali
all’attività propria
dell’impresa o
concessi in uso
promiscuo ai
dipendenti)
BENI IMMOBILI
(attenzione! la quota
capitale del canone
relativa all'area di
sedime e
pertinenziale del
Almeno pari al
periodo di
ammortamento
corrispondente al
coefficiente ordinario
Almeno pari al periodo di
ammortamento
corrispondente al
coefficiente ordinario
Non inferiore a 2/3
del periodo di
ammortamento
corrispondente al
coefficiente ordinario,
stabilito con decreto
Non inferiore a 12 anni
(indipendentemente,
quindi, dal settore di
attività in cui opera
l’impresa)
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fabbricato è
indeducibile ai fini
delle imposte
dirette!!)
in relazione all’attività
dell’impresa. Il
periodo, in ogni caso
non deve essere
inferiore a 11 anni e
superiore a 18 anni.
È tuttavia da sottolineare come, nella determinazione del periodo minimo di
ammortamento sia necessario far riferimento alla data di stipula del contratto
di leasing, in quanto le regole di deducibilità applicabili, essendo variate nel
corso del tempo, dipendono dalla data di stipula del contratto stesso.
Ben potrà accadere, dunque, che un’impresa possieda due identici beni mobili
oggetto di due distinti contratti di leasing stipulati in periodi diversi, per i quali
le regole di deducibilità saranno diverse.
Si riportano di seguito le principali modifiche che hanno riguardato i contratti
di leasing nel corso degli anni:
BENI MOBILI
DATA STIPULA CONTRATTO
PRIMA DEL 01/01/2008
DAL 01/01/2008 AL
28/04/2012
DAL 29/04/2012 AL
REGOLE DEDUCIBILITA’
Non inferiore a 1/2 del periodo di
ammortamento corrispondente al
coefficiente ordinario
Non inferiore a 2/3 del periodo di
ammortamento corrispondente al
coefficiente ordinario
Non inferiore a 2/3 del periodo di
ammortamento corrispondente al
coefficiente ordinario
31/12/2013
(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON
COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO
E’ INFERIORE)
DAL 01/01/2014
Non inferiore a 1/2 del periodo di
ammortamento corrispondente al
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coefficiente ordinario
(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON
COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO
E’ INFERIORE)
AUTOVEICOLI PARZIALMENTE DEDUCIBILI
DATA STIPULA CONTRATTO
REGOLE DEDUCIBILITA’
Non inferiore a 1/2 del periodo di
ammortamento corrispondente al
coefficiente ordinario
PRIMA DEL 12/08/2006
DAL 12/08/2006 AL
28/04/2012
Non inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente ordinario
Non inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente ordinario
DAL 29/04/2012 AD OGGI
(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON
COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO
E’ INFERIORE)
BENI IMMOBILI
DATA STIPULA CONTRATTO
REGOLE DEDUCIBILITA’
Non inferiore a 8 ANNI
PRIMA DEL 03/12/2005
Non
DAL 03/12/2005 AL
31/12/2007
inferiore
ammortamento
a
1/2
del
periodo
corrispondente
di
al
coefficiente ordinario.
Il periodo, in ogni caso, non deve essere
inferiore a 8 anni e superiore a 15 anni.
Necessario scorporare l’area di sedime
DAL 01/01/2006
DAL 01/01/2008 AL
Non inferiore a 2/3 del periodo di
28/04/2012
ammortamento corrispondente al
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coefficiente ordinario.
Il periodo, in ogni caso, non deve essere
inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni.
Non inferiore a 2/3 del periodo di
ammortamento corrispondente al
coefficiente ordinario.
DAL 29/04/2012 AL
31/12/2013
Il periodo, in ogni caso, non deve essere
inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni.
(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON
COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO
E’ INFERIORE)
Non inferiore a 12 anni (indipendentemente,
quindi, dal settore di attività in cui opera
l’impresa)
DAL 01/01/2014
(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON
COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO
E’ INFERIORE)
A conclusione di quanto finora esposto, si ricorda che, dal 29/04/2012 i casi
che potrebbero verificarsi sono i seguenti:
DURATA CONTRATTUALE
= DURATA MINIMA
DURATA CONTRATTUALE
> DURATA MINIMA
DURATA CONTRATTUALE
< DURATA MINIMA
I canoni sono ordinariamente deducibili per
competenza senza alcun disallineamento tra
valori civili e fiscali.
I canoni sono deducibili in un arco temporale
maggiore rispetto a quello di imputazione a
conto economico.
Si verifica, dunque, un disallineamento tra i
valori civili e fiscali, con la necessità di
effettuare le corrispondenti variazioni in
sede di dichiarazione dei redditi.
Essendo aumentata la durata minima, appare ovvio come dall’anno in corso è
maggiormente conveniente il ricorso ai contratti di leasing, in quanto i relativi
canoni sono deducibili in un minore lasso di tempo.
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È sempre bene ricordare che, anche gli interessi passivi impliciti nei canoni di
leasing devono essere sottoposti alle verifiche di deducibilità previste dall’art.
96 del Tuir: pertanto occorrerà verificare se la differenza tra interessi passivi e
interessi attivi supera il limite del 30% del ROL.
Le novità per i
professionisti
La Legge di Stabilità ha, inoltre, fissato, anche per i professionisti, la
deducibilità dei canoni di leasing sugli immobili per un periodo minimo pari a
12 anni.
Viene di fatto superata, quindi, l’indeducibilità in capo agli stessi, dei canoni di
leasing sugli immobili.
Data stipula contratto di leasing immobiliare
Dal 01/01/2010
Dal 01/01/2007 al
Dal 15/06/1990
al 31/12/2013
31/12/2009
al 31/12/2006
Deducibili per
competenza
(limitatamente ad
1/3 per il periodo
2007/2009), a
condizione che la
durata del
Indeducibili
Indeducibili. È
contratto non sia
(è indeducibile
deducibile un
Deducibili in
inferiore a metà
anche la rendita
importo pari alla
12 anni
del periodo di
catastale
rendita catastale
ammortamento
dell’immobile)
dell’immobile.
corrispondente al
coefficiente
ministeriale, con
un minimo di 8
anni e un
massimo di 15
anni.
Dal
01/01/2014
Per gli immobili ad uso promiscuo, le stesse regole vanno assunte avendo
riguardo alla percentuale di deducibilità del 50%.
Nulla cambia, invece, con riferimento ai beni mobili e ai veicoli parzialmente
deducibili.
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BENI MOBILI
DIVERSI DAGLI AUTOVEICOLI
DATA STIPULA
REGOLE DI DEDUCIBILITA’
Prima del 28/04/2012
Non inferiore a 1/2 del periodo di
ammortamento
Non inferiore a 1/2 del periodo di
ammortamento
Dal 29/04/2012 ad oggi
(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON
COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO E’
INFERIORE)
AUTOVEICOLI
DATA STIPULA
REGOLE DI DEDUCIBILITA’
Vedi regole deducibilità beni mobili –
Prima del 01/01/2007
nessuna differenza
Dal 01/01/2007 al 28/04/2012
Almeno pari al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente ordinario
Almeno pari al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente ordinario
Dal 29/04/2012 ad oggi
(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON
COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE IL
PERIODO E’ INFERIORE)
La sostanziale
equiparazione
tra imprese e
professionisti
Vengono di seguito riportate le nuove regole di deducibilità per imprese e
professionisti per i contratti al 01/01/2014.
TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
DAL 1° GENNAIO 20014
REDDITO D’IMPRESA
REDDITO DI LAVORO
AUTONOMO
Non inferiore a 1/2 del
Non inferiore a 1/2 del
periodo di
BENI MOBILI
periodo di
ammortamento
ammortamento
MEZZI DI TRASPORTO
PARZIALMENTE
DEDUCIBILI
Almeno pari al periodo
di ammortamento
corrispondente al
coefficiente ordinario
BENI IMMOBILI
Non inferiore a 12 anni
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Almeno pari al periodo
di ammortamento
corrispondente al
coefficiente ordinario
Non inferiore a 12 anni
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Gli effetti
sull’IRAP
Con riferimento all’Irap occorre fare una precisa distinzione:
¾ i soggetti che determinano la base imponibile con il "criterio di
bilancio" (soggetti Ires o soggetti Irpef in seguito all'opzione):
deducono le quote capitali dei canoni per competenza, senza alcuna
variazione in aumento. Si dovrà, tuttavia, sempre tener conto del fatto
che gli interessi passivi impliciti rimangano indeducibili;
¾ i soggetti che determinano la base imponibile con il "criterio fiscale"
(art. 5-bis D.lgs 466/97): dovranno operare la medesima variazione in
aumento effettuata ai fini dei redditi in relazione alle quote capitale
(anche in questo caso occorre tener conto del fatto che gli interessi
passivi rimangono indeducibili). In questo caso, il minor periodo di
tempo, nel quale è possibile procedere alla deduzione, comporta
risparmio di imposta anche per l’Irap.
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