patrimonio immobiliare patrimonio mobiliare validità attestazione
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patrimonio immobiliare patrimonio mobiliare validità attestazione
PATRIMONIO IMMOBILIARE ■ Figlio maggiorenne che ha ereditato dal padre deceduto il 50% del fabbricato adibito a residenza familiare; il restante 50% è stato ereditato dalla madre, che ci abita: come va indicato detto fabbricato nel quadro del patrimonio immobiliare? Poiché a norma di legge (art. 540, 2°comma, c.c.) il coniuge superstite ha ereditato anche il diritto d’uso e di abitazione, oltre alla percentuale in proprietà del fabbricato adibito a residenza familiare, i dati del fabbricato medesimo andranno indicati interamente nel patrimonio immobiliare della moglie, che ivi abita, e sulla quale ricade l’intera relativa imposizione fiscale (tasse ed ICI). PATRIMONIO MOBILIARE ■ Qual è l’importo da indicare nel caso di assicurazione parzialmente riscattata? Solo l’importo residuo dell’assicurazione non riscattata, versato fino al 31/12 dell’anno precedente la DSU. ■ Nel quadro F5 della DSU vanno sempre dichiarati tutti gli elementi che costituiscono il patrimonio mobiliare posseduto da ciascun componente il nucleo familiare al 31/12 dell’anno precedente la DSU medesima. REDDITI ■ Qual è l’orientamento in materia di redditi inattendibili, in particolare nel caso di chi non può indicare il reddito dell’anno precedente o perché prodotto all’estero o perché ha prestato attività lavorativa “in nero”? Premesso che la DSU va comunque acquisita con il rilascio della relativa attestazione, generalmente con un valore ISEE pari a zero alcuni enti erogatori esercitano la discrezionalità di non erogare il beneficio e di attivare in ogni caso i dovuti controlli. Gli stranieri non devono dichiarare nella DSU il reddito prodotto all’estero, in quanto non soggetto ad Irpef. Il lavoro “in nero” non può essere indicato nella DSU perchè non è stato dichiarato ai fini Irpef. ■ Si può dichiarare nella DSU il reddito calcolato sulla base delle sole buste paga, senza che sia stata presentata in assoluto la dichiarazione dei redditi? a) Si, nel caso di concreta impossibilità di reperire il modello CUD, utilizzando la voce “reddito imponibile fiscale complessivo ai fini IRPEF”, quale risultante sull’ultima busta paga. b) Se il datore di lavoro non fornisce il CUD, il lavoratore può comunque dichiarare direttamente il reddito percepito all’Agenzia delle Entrate (fino al 31/10 si è ancora nei termini per dichiarare regolarmente; dopo, sono previsti novanta giorni per la dichiarazione tardiva, fino al 29/1). ■ Come si individua l’anno di produzione del reddito, ove non fosse indicato? In mancanza di specifica indicazione, l’anno da prendere in considerazione dipende da alcune variabili, e precisamente: dalla data della DSU, dalle conoscenze del dichiarante alla data di presentazione della DSU e dagli eventuali dati già risultanti nella banca dati ISEE. ■ Le pensioni estere vanno dichiarate nella DSU? Bisogna indicare tutte le pensioni estere soggette a tassazione in Italia (previa verifica se lo Stato erogatore rientra fra gli Stati soggetti). VALIDITÀ ATTESTAZIONE ISEE ■ Se nel corso dell’anno di validità dell’attestazione Isee sopravviene una variazione nella composizione del nucleo familiare, l’attestazione può considerarsi ancora valida? Nel caso in esame l’attestazione è valida. Resta per l’ente e il dichiarante la possibilità, comunque, di richiedere e presentare una nuova DSU in caso di variazione dei dati. L’ente può richiedere al momento del bando che l’attualità della DSU sia riferita alla data del bando; può, altresì, prevedere nei propri regolamenti l’obbligo di segnalare tutte le variazioni del nucleo. CONTROLLI ■ ■ ■ In un nucleo composto da quattro persone, due componenti, pur avendo lavorato in una ditta definita “fantasma” dallo stesso titolare, non dichiarano alcun reddito: in sede di controllo immeditato, però, è risultato che la ditta in questione è attiva. Come può procedere l’ente che eroga la prestazione? E’ necessario richiedere i dovuti controlli alla Guardia di Finanza: se l’ente interessato non può aspettare i tempi tecnici occorrenti, può richiedere direttamente in sede di controllo diretto la documentazione comprovante i dati dichiarati, in mancanza della quale può procedere all’esclusione della prestazione. Quando si riscontrano delle incongruenze fra i dati dichiarati e quelli effettivamente riscontrati come bisogna procedere? Nel caso di errore materiale, fra cui anche l’eccezione dell’errore credibile, si può richiedere la rettifica. Nel caso di falsa dichiarazione, trattandosi di omessa dichiarazione, l’ente che eroga la prestazione, previa l’attivazione di tutti i dovuti controlli, può direttamente invitare il dichiarante a fornire idonea documentazione, pena l’esclusione dall’ammissione al beneficio. Chi acquisisce e poi rettifica, in tale sede indicherà nelle note se si tratta di un mero errore o di altro. Come comportarsi in seguito a verbale di contestazione della Guardia di Finanza dal quale è emersa una dichiarazione non conforme alla reale situazione patrimoniale? L’Ente interessato può procedere tramite la simulazione ISEE a ricalcolare, sulla base degli elementi forniti dalla GdF, la situazione economica esistente alla data della sottoscrizione della DSU, con il conseguente relativo valore ISEE, sulla base del quale attivare il recupero della eventuale prestazione indebitamente concessa. CASA DI ABITAZIONE ■ Nel caso di residenza (indicata nel quadro F1 foglio allegato) non coincidente con la casa di abitazione in locazione (quadro C), è possibile usufruire della detrazione del canone? Sì, purchè il contratto sia intestato ad almeno uno dei componenti del nucleo familiare e purchè sia rispettata la composizione del nucleo familiare con l’indicazione di tutte le persone che risultano nello stato di famiglia della residenza (situazione da segnalare nelle note). QUADRO B DELLA DSU ■ In un nucleo composto da dichiarante, sorella e cognato con due figli minori, entrambi occupati per tutto l’anno preso in considerazione, si può barrare il terzo quadratino del quadro B? Sì, in ricorrenza del requisito, va barrato il terzo quadratino del quadro B, chiunque sia il dichiarante. REQUISITO DEL CARICO FISCALE ■ Qual è la data di riferimento per il requisito del carico fiscale da dichiarare nella DSU: al momento della dichiarazione dei redditi o al momento della sottoscrizione della DSU? Il carico fiscale va riferito alla data di sottoscrizione della DSU, il che non consente un controllo in tempo reale, dovendo essere effettuato necessariamente sulla successiva dichiarazione dei redditi: è una scelta di chi dichiara i redditi se indicare o meno persone a proprio carico fiscale e, quindi, se usufruire o meno delle conseguenti detrazioni. La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento interpretativo della norma a supporto degli Enti che applicano l’ISEE e in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti. NUCLEO FAMILIARE (*) Il Tavolo Tecnico Isee (TTI) è stato costituito nel marzo 2004 nell’ambito dell’attività di supporto e coordinamento svolta dalla Amministrazione Provinciale di Modena per sostenere l’attività degli Enti del territorio tenuti all’applicazione dell’Isee. Al TTI partecipano, anche in rappresentanza di altri Enti: Provincia di Modena, INPS di Modena, Comuni di Carpi, Castelfranco Emilia, Mirandola, Modena, Unione Terre di Castelli, Co.I.S.S. Vignola, ACER, ARESTUD, Caf CGIL, Caf CIA, Caf CISL, Caf CNA. ■ DSU con un solo componente. A seguito di verifica, il dichiarante, risultando coniugato, rettifica la DSU nel gennaio 2006 inserendo anche la moglie, con la quale è separato di fatto da anni. In sede di consultazione in banca dati, però, la moglie risulta presente in un’altra DSU del novembre 2005 come persona fiscalmente a carico del proprio figlio dichiarante. Come procedere? I coniugi, non legalmente separati, devono essere necessariamente in un unico nucleo familiare: o il marito entra a far parte del nucleo della moglie (con tutti i relativi componenti) o la moglie entra nel nucleo del marito (pur essendo a carico fiscale del proprio figlio). Ai fini dell’attrazione nel nucleo familiare, il matrimonio prevale sul carico fiscale. ■ In sede di verifica del nucleo familiare dichiarato in una DSU, nello stato di famiglia è risultata la presenza di un’altra persona oltre a quelle indicate; tale persona è risultata tuttora coniugata con coniuge e figlio residenti altrove e nella DSU relativa all’anno precedente effettivamente viene indicata quale componente del nucleo del coniuge e del figlio: la DSU è, pertanto, regolare. Al momento dell’acquisizione della DSU è opportuno segnalare nelle note la presenza nello stato di famiglia di un’altra persona, attratta nel nucleo del coniuge e del figlio residenti altrove. ■ Stato di famiglia composto da marito, moglie e figlio, oltre ai genitori della moglie: si può dichiarare nella DSU il nucleo composto solo da moglie, marito e figlio, poiché in realtà i medesimi vivono in un’altra abitazione con via e civico diversi da quella in cui figurano all’anagrafe insieme ai genitori di lei? No, va indicato il nucleo così come compare nello stato di famiglia; l’interessato dovrà rivolgersi al Comune per chiedere la variazione della residenza. ■ Nella casa intestata ad un religioso abitano sei suore laiche, come risulta anche nello stato di famiglia, ognuna con un proprio lavoro indipendente: si può considerare convivenza anagrafica o vanno indicate tutte e sei nel nucleo? Nel nucleo familiare vanno indicate tutte e sei, non trattandosi di coabitazione per motivi che giustificano la convivenza anagrafica (nel caso religiosi). E’ l’Anagrafe che definisce la sussistenza o meno della convivenza anagrafica: le interessate possono richiedere la scissione del nucleo, ove possibile. ■ Madre e figlia maggiorenne extracomunitari vivono ospiti presso la casa rifugio del Centro Antiviolenze; la madre è ancora coniugata, seppure non viva più insieme al marito, e problemi culturali e religiosi le impediscono di procedere per la separazione; vi sono estreme difficoltà a reperire i dati reddituali e patrimoniali relativi al coniuge, nel cui stato di famiglia tuttora compaiono anche moglie e figlia. Madre e figlia sono necessariamente attratte nel nucleo del marito, fino a che non intervenga separazione legale. L’interessata può eventualmente attivarsi presso le Autorità competenti per la dichiarazione dello stato di abbandono, ove possibile: con la certificazione dello stato di abbandono, nel nucleo familiare non dovrà più essere incluso il coniuge. BANCA DATI ISEE ■ Redazione testi: Dr.ssa Cantella – INPS Modena Per la formulazione di quesiti: [email protected] ww.provincia.modena.it Marzo 2006 E’ possibile usufruire dell’erogazione di un prestazione essendo in possesso soltanto di un cd. “sottoisee” o “isino” acquisito da un ente ai fini della formazione di una graduatoria? No, per beneficiare di una prestazione è necessaria l’attestazione Isee “standard” presente nella banca dati generale gestita dall’Inps.