Storie di donne - Caritas Salerno

Transcript

Storie di donne - Caritas Salerno
Corso base: Conoscere…fare volontariato
Storie di donne
Relatori: Avv. Maria Pia Perisano, responsabile dello Sportello Anti-Violenza
del CIF(Centro Italiano Femminile) di Salerno
Avv. Anna Cefalo, volontaria Centro Ascolto Donna,
Sportello Anti-Violenza del CIF di Salerno
Iniziamo a parlare del significato dei termini Stalker e Stalking.
La parola Stalker è traducibile dall’inglese come “cacciatore all’agguato “, chi avanza
furtivamente. Il verbo to stalk è altrettanto traducibile col significato di inseguire
furtivamente la preda. Letteralmente stalking significa fare la posta o inseguimento. Lo
stolker alterna comportamenti considerati solitamente piacevoli (invio di fiori,inviti a cena)
a comportamenti violenti e/o costituenti reato come: minacce, ingiurie, danneggiamenti
di auto o cose di proprietà della persona perseguitata, in alcuni casi aggressioni con
percosse o lesioni; ma può avere anche comportamenti apparentemente non violenti
come: seguire la vittima nei suoi spostamenti su pubblica via, telefonare continuamente
alla vittima per sapere dov’è e cosa sta facendo, farsi trovare sotto casa della vittima a
qualsiasi ora lei esca, cercare di fare amicizia con gli amici della vittima per conoscere i
suoi spostamenti o eventuali nuove conoscenze, frequentare gli stessi locali pubblici della
vittima ecc.
Il persecutore o stalker può essere un estraneo, ma più delle volte è un conoscente, un
collega, un ex compagno o ex compagna che agisce spinto dal desiderio di recuperare il
precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito; meno frequente è invece
il caso del persecutore affetto da disturbi mentali, per i quali l’atteggiamento
persecutorio ha origine dalla convinzione di avere affettivamente una relazione con
l’altra persona.
Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per lo stalking a essere oggetto di molestie
sono nell’86% dei casi donne. La durata media del comportamento molesto è superiore
ad un anno e mezzo. Quanto a colui che perseguita, gli stessi dati ci dicono che nel
5% è probabile che si tratta di un ex, coniuge o innamorato, nel 25%
di un condomino e nel 15% di un collega di lavoro, di università, di scuola. Per
fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza soprattutto a danno delle donne
viene introdotto :
L’ articolo 612 bis C.P. introdotto dal decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009,
convertito in legge n.38 del 23 aprile 2009 – Il secondo capo della legge( da art. 7 a art 12)
riproduce i provvedimenti contenuti nel disegno di legge a firma dei Ministri per le Pari
Opportunità Carfagna e della Giustizia Alfano – recita :
“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato
timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita “.
Cosa fare se si è vittime di stalking ?
Naturalmente rivolgersi alle autorità per denunciare anche il più piccolo episodio è il passo
più difficile ma senz’altro quello più opportuno. Il reato è perseguibile a querela della
vittima ( art.7) e il termine per la presentazione della querela è di sei mesi. Si procede
d’ufficio, invece nel caso il fatto colpisce un minore o una persona disabile,quando il fatto
comporti un altro delitto per il quale si proceda d’ufficio oppure se l’autore della
molestia è stato già ammonito dal questore. La legge prevede infatti, che prima della
querela la vittima di stalking possa rivolgersi alle autorità di polizia e chiedere al
questore di ammonire l’autore delle molestie. Una volta raccolte le informazioni
necessarie, il questore se ritiene fondata la richiesta ammonisce oralmente il molestatore
e redige un processo verbale, rilasciandone copia all’ ammonito ed alla vittima della
molestia. Valuta inoltre possibili provvedimenti in materia di armi e munizioni. Sostegno
alle vittime di stalking. La legge stabilisce ( art.11) che le forze dell’ordine, i presidi
sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti
persecutori debbano fornire tutte le informazioni relative ai centri anti violenza presenti sul
territorio e in particolare nella sua zona di residenza e metterla in contatto con i centri
antiviolenza qualora ne faccia espressamente richiesta. Viene inoltre estesa a un
anno ( art 10) l’ efficacia del decreto del giudice che ordina la cessazione della
condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento
ai
luoghi
abitualmente
frequentati
dalla
vittima.
La
legge
istituisce presso il
Dipartimento per le Pari Opportunità ( art.12) un numero verde nazionale per le vittime
di stalking, per l’assistenza psicologica e giuridica,nonché per segnalare su richiesta
delle vittime le molestie alle forze dell’ordine. Durante il processo penale contro il
molestatore a questi può essere vietato di avvicinarsi alla vittima ed ai luoghi che questa
frequenta ( art.9 : inserimento dell’articolo 282-ter nel codice di procedura penale ) . Art.
282 bis era stato introdotto dalla legge n. 154 del 2001 sulla violenza familiare per
impedire a chi era oggetto di allontanamento dalla casa familiare di avvicinarsi alla
persona offesa. Ora con il 282- ter il divieto di avvicinamento può essere esteso anche ai
luoghi frequentati da coniugi o da persone che abbiano un legame affettivo con la vittima.
Il giudice inoltre può vietare all’imputato di comunicare con la vittima o suoi congiunti
attraverso qualsiasi mezzo. Quando per motivi di lavoro o esigenze abitative, l’
allontanamento sia impossibile, il giudice stabilisce le modalità ed eventualmente impone
limiti. L’art.9, con l’introduzione dell’art.282 quater prescrive inoltre l’obbligo di
comunicare alle autorità di pubblica sicurezza i provvedimenti di allontanamento, in modo
che questa adotti eventualmente misure riguardo ad armi e munizioni.
Per il persecutore o stalker la legge prevede un inasprimento delle misure cautelari con
una condanna che va dai sei mesi ai quattro anni di reclusione per chi viene ritenuto
colpevole di atto persecutorio, con una pena resa più aspra se il fatto è stato
commesso da un coniuge, legalmente separato o divorziato, da persona che sia stata
legata da relazione affettiva, o da persona già ammonita dal questore. La pena inoltre
cresce fino alla metà, se il fatto è commesso contro un minore, una donna in stato di
gravidanza o di una persona disabile, sia con armi o da una persona travisata. E’
contemplata anche la massima la massima pena, vale a dire l’ergastolo, nel caso limite in
cui il persecutore arrivi ad uccidere la vittima ( art 1). In materia di stalking ( ossia il reato
di atti persecutori previsto dall’articolo 612 bis del Codice Penale ), di maltrattamenti e
violenza di genere sono state introdotte importanti novità dalle successive normative sia
del decreto legge del 14 Agosto 2013, n.93 che dalla successiva legge di conversione del
15 Ottobre 2013 n.119
Nello specifico :
 Diventa aggravante la relazione affettiva con la donna – sotto il profilo penale, d’ora
in poi sarà rilevante la relazione tra l’aggressore e la vittima di violenza. Non
importa se i due sono sposati, separati o conviventi. Bastano che abbiano
intrattenuto un legame sentimentale per fare scattare una pena più pesante nei
confronti del condannato. La nuova aggravante comune è applicabile al
maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in
presenza di minori o in danno di donne in gravidanza . Prevista la possibilità di
inasprire la pena anche nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o
commessa dal coniuge ( anche separato o divorziato ) o da chi sia o sia stato
legato da relazione affettiva.
 Arresto obbligatorio in flagranza, introdotto il braccialetto elettronico – se le forze
dell’ ordine sorprendono una persona nell’atto di commettere i reati
maltrattamenti in famiglia e stalking, dovranno arrestarlo all’ istante.
di
Inoltre la
polizia giudiziaria se autorizzata dal pm e se ricorre la flagranza di gravi reati ( tra
cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze) , può applicare la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. I destinatari di questo
provvedimento potranno essere controllati attraverso il braccialetto elettronico.
Nel caso di atti persecutori, inoltre sarà possibile ricorrere alle intercettazioni
telefoniche.
 Nel testo sono previste azioni di prevenzione, educazione e formazione che
fanno parte di un cosiddetto piano anti-violenza. Garantito il Patrocinio gratuito per
le donne che hanno subito stalking, maltrattamenti domestici e mutilazioni
genitali. In linea con la direttiva europea sulla protezione delle vittime di
reato,in sede processuale è poi prevista una serie di obblighi di comunicazione
nei confronti delle donne che ha subito violenza o stalking. La persona offesa ad
esempio dovrà essere informata della facoltà di nomina di un difensore e di tutto
ciò che attiene alla applicazione o modifica di misure cautelative o coercitive nei
confronti dell’imputato in reati di violenza.
 Querela irrevocabile in caso di alto rischio per la persona, ammonimento per
lesioni, la denuncia per stalking potrà essere ritirata se relativa ad atti non
gravi, mentre in presenza di gravi minacce ripetute la querela diventa irrevocabile.
Si evidenzia che tali condizioni per l’irrevocabilità della querela sono state
introdotte dalla legge n.119/2013 ( mentre con la legge n.93/2013 l’irrevocabilità
dello stalking era incondizionata). L’irrevocabilità della querela è stata prevista in
osservanza del principio stabilito dalla Convenzione di Istambul ratificata dal
Parlamento con la legge del 27 giugno 2013, n.77, secondo cui bisogna garantire
la prosecuzione del processo penale per determinati reati di violenza, anche
quando la persona offesa dovesse ritirare la denuncia. Inoltre è anche previsto che
la persona remissione della querela può essere solo processuale ma la
remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all’autorità
giudiziaria, al fine di garantire la libera determinazione e consapevolezza della
vittima.
 Riguardo la procedibilità dell’azione penale, lo stalking è punibile su querela della
persona offesa,da proporsi entro sei mesi dal fatto. Si precisa che si procede
d’ufficio ( ossia a prescindere dalla querela della persona offesa ) se il fatto è
commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui l’articolo
3 della Legge del 5 Febbraio 1992, n.104, nonchè quando il fatto è connesso con
altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
 Sul piano procedurale, è stato introdotto anche per lo stalking l’arresto obbligatorio
in flagranza ( come anche per il reato di maltrattamenti in famiglia). Si precisa che
ai fini dell’arresto in flagranza, è sufficiente che la polizia assista ad un singolo
segmento della condotta di stalking .
 Va evidenziato, inoltre che per effetto della legge del 9 agosto 2013, n.93 la pena
edittale massima prevista per lo stalking è stata aumentata da quattro a cinque anni
di reclusione. Dal punto di vista sostanziale, sono state introdotte nuove aggravanti
per lo stalker. Il reato di stalking è aggravato quando: è commesso dal coniuge sia
in costanza del rapporto matrimoniale, sia in caso di avvenuta separazione o
divorzio. Si precisa a riguardo che prima
del Decreto Legge del 14 agosto
2013,n.93, l’aggravante sussisteva solo in caso di separazione e divorzio (non
anche se il rapporto matrimoniale era ancora in corso al momento del fatto); se è
commesso da persone che è o sia stata legata alla persona offesa da una
relazione affettiva – la legge di conversione del 15 ottobre 2013 n.119 ha esteso
tale aggravate all’ipotesi in cui la
relazione affettiva sia ancora in essere al momento del fatto( prima invece si
applicava solo se la relazione affettiva era già cessata); se è commesso con
strumenti informatici o telematici , chiunque sia l’autore.
 La Legge 119 del 2013, in vigore dal 16 ottobre di conversione afferma la
facoltà della persona offesa di interloquire sulla richiesta di revoca o di modifica
dell’indagato delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima presentando memorie al
giudice nei due giorni successivi alla notifica.
Inoltre, all’articolo 101,comma 1, del Codice di procedura Penale viene aggiunto un
periodo che stabilisce che, all’acquisizione della notizia di reato, il Pm e la polizia
giudiziaria informano la persona offesa della facoltà di nominare un difensore e
della possibilità di accedere al gratuito patrocinio.
 Scatta un aumento di pena quando, nei delitti non colposi contro la vita e
l’incolumità individuale, nonché in quelli contro la libertà personale e nel delitto di
maltrattamenti contro familiari e conviventi, il fatto sia commesso in presenza o in
danno di un minore di 18 anni o in danno di una persona in stato di gravidanza.
 Già il Decreto aveva ampliato i casi di aumento della pena, prevedendo la
reclusione da 6 a 12 anni per il reato consumato nei confronti di donne in stato di
gravidanza o se il colpevole è il coniuge (anche separato o
divorziato) o una
persona che è o è stata legata al danneggiamento da relazione affettiva. Le
Camere hanno disposto l’ aumento di pena quando il fatto è commesso nei
confronti di persona che non ha compiuto 18 anni (non più di 16) e se il
colpevole è l’ascendente, il genitore,anche adottivo, il tutore. La Legge di
conversione ha infine previsto che il Pm debba comunicare al Tribunale per i
minorenni l’esistenza di procedimenti per il delitto di maltrattamenti contro
familiari e per quello di stalking se commessi in danno di un minorenne o da uno
dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore.
Riepilogando con la recente Normativa :
vengono inasprite le pene quando :
 I delitti di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minorenni degli
anni diciotto;
 Il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza ;
 Il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal
partner .
Un secondo gruppo di interventi sul delitto di stalking :
 Viene applicato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che vengono estese
anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo del matrimonio,
nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici ;
 Viene prevista la l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori nei
casi di gravi minacce ripetute ;
Sono previste una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia :
 Viene assicurata una costante informazione alle pari offese in ordine allo
svolgimento dei relativi procedimenti penali;
 Viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette
allorquando la vittima sia una persona di minorenne o maggiorenne che
versa in uno stato di particolare vulnerabilità ;
 Viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi il
ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza ;
 Si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza
sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali
condotte con gravi rischi per le persone,il Pubblico Ministero
su
informazione della polizia giudiziaria può richiedere al Giudice di irrogare un
provvedimento inibitorio urgente , vietando all’indiziato la
presenza nella casa familiare e di avvicinarsi nei luoghi frequentati dalla
persona offesa;
 Infine è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi
è di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al
gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito( il gratuito patrocinio
a prescindere dal reddito è previsto anche per le vittime di mutilazioni
genitali femminili ).Ciò al fine di dare su questo punto, compiuta attuazione
alla Convenzione di Istambul, recentemente ratificata che impegna gli Stati
firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto di
assistenza legale gratuita. Sempre in attuazione della Convenzione di
Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di
protezione (tutela di vittime straniere di violenza domestica, concessione del
permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall’articolo
18 del tu per le vittime di tratta).
Infine a completare il pacchetto si è provveduto a varare un nuovo piano
straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede
azioni di intervento multidisciplinare, a carattere trasversale per prevenire il fenomeno,
potenziare i centri d’ascolto antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori.
Il CIF (Centro femminile italiano ) dello sportello anti violenza del centro d’ascolto
donna si trova presso la Caritas diocesana di Salerno campagna Acerno in via bastioni, 4
Salerno e opera il martedì dalle ore 17:00 alle 19:00 e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore
12:00.