“lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze
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“lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze
““LO STALKING”: COMPARAZIONE TRA LE DIVERSE ESPERIENZE GIURIDICHE” PROF. VALERIO IORIO Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Indice 1 DEFINIZIONE E TERMINOLOGIA-------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1. 1.2. 2 LEGISLAZIONE NEI PAESI EUROPEI --------------------------------------------------------------------------------- 8 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3 CONVENZIONE DI ISTANBUL ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 LEGISLAZIONE NEL REGNO UNITO --------------------------------------------------------------------------------------- 13 LEGISLAZIONE IN GERMANIA---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 LEGISLAZIONE IN AUSTRIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 LEGISLAZIONE IN IRLANDA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 LEGISLAZIONE IN BELGIO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 LEGISLAZIONE NEI PAESI BASSI------------------------------------------------------------------------------------------- 15 LEGISLAZIONE IN DANIMARCA -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 LEGISLAZIONE A MALTA --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 LEGISLAZIONE NEI PAESI EXTRA EUROPEI --------------------------------------------------------------------- 18 3.1. 3.2 . 3.3. 4 LE PARTI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 MODUS OPERANDI DELLO STALKER ------------------------------------------------------------------------------- 6 LEGISLAZIONE NEGLI STATI UNITI ---------------------------------------------------------------------------------------- 18 LEGISLAZIONE IN CANADA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 LEGISLAZIONE IN AUSTRALIA --------------------------------------------------------------------------------------------- 19 LEGISLAZIONE ITALIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 20 4.1. 4.2. LA NORMATIVA ANTISTALKING ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 INSERIMENTO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO DEL REATO DI ATTI PERSECUTORI - ART. 612 BIS DEL CODICE PENALE 21 4.3. IL BENE GIURIDICO TUTELATO --------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.4. LA CONDOTTA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 4.5. L’EVENTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 4.6. L’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO ---------------------------------------------------------------------------------- 24 4.7. QUESTIONI PROCEDURALI -------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.8. LE MISURE PRECAUTELARI PER IL REATO DI ATTI PERSECUTORI ---------------------------------------------------- 26 4.9. IL GIUDICE COMPETENTE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 4.10 LE MISURE CAUTELARI PREVISTE PER IL REATO DI ATTI PERSECUTORI E LE ALTRE MISURE APPORTATE DAL D.L. N°11/2009 CONVERTITO, CON MODIFICHE DALLA LEGGE 38/2009. ------------------------------------------------------- 27 4.11 L’AMMONIMENTO - ART. 8 DECRETO LEGGE N. 11 DEL 2009 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 38 DEL 2009. -- 33 BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 SITOGRAFIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche 1 Definizione e terminologia Con il termine inglese stalking, suggerito per la prima volta dalla letteratura scientifica specializzata in tema di molestie assillanti, s’intende una costellazione di comportamenti tramite i quali un individuo affligge un altro con intrusioni, comunicazioni ripetute e indesiderate tali da provocargli timore per la propria incolumità . Per di più questa definizione richiede una persistenza del comportamento di almeno un mese. Da un punto di vista etimologico, il termine stalk è variamente traducibile nella nostra lingua come “caccia in appostamento”, “pedinamento furtivo”, “fare la posta” e il termine maggiormente usato è “inseguimento”. In ambito giuridico-legale e psicologico-psichiatrico, tale termine ha assunto una varietà di significati relativi a comportamenti persecutori di un offender, che sono molesti e assillanti e sono costituiti da fenomeni di intrusione relazionale nella vita di una vittima, per mezzo di pedinamenti, appostamenti, telefonate indesiderate o oscene, invio di lettere, biglietti e-mail, sms-mms, oggetti o regali non richiesti, fino alle minacce verbali e/o scritte e alle aggressioni fisiche. L’impatto sociale di questo fenomeno è stato tale da richiedere un serio approfondimento del problema ed una scrupolosa analisi di ogni caso, in virtù della peculiarità di ciascuna espressione di stalking. 1.1. Le parti Lo stalking prevede evidentemente una relazione almeno tra due persone. I protagonisti di tale fenomeno quindi, sono essenzialmente due: il persecutore (stalker) e la vittima. LO STALKER La parola stalker è traducibile come “cacciatore all’agguato” o “chi avanza furtivamente”, termini che non chiariscono sufficientemente il significato anglosassone che è stato dato agli stalker Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche o “molestatore assillante”, ovvero colui che mette in atto quell'insieme di condotte con scopi puramente molesti. Lo stalking non è un fenomeno omogeneo e, pertanto, risulta difficile fare rientrare i molestatori assillanti in una categoria ben precisa. I dati di ricerca nazionale ci dicono, comunque, che in circa l’85% dei casi lo stalker è un uomo, conoscente, un ex partner o partner attuale della vittima. Inoltre più intima è la relazione, maggiore è il rischio di minacce e comportamenti violenti . Nella maggior parte dei casi lo stalker è di sesso opposto a quello della vittima ma ci sono anche casi di stalker dello stesso sesso, più comuni nel caso la vittima sia di sesso femminile . Il fenomeno, comunque, si presenta in modo trasversale, sia nella motivazione di partenza, sia nello status sociale. I dati provenienti dall’Osservatorio Nazionale Stalking, in merito ad un bilancio dell’attività dello sportello anti-stalking della provincia di Cagliari, ci informano che il 25% delle vittime è rappresentato da uomini, che generalmente sono più restii a denunciare atti di persecuzione. La motivazione che porta ad atti di stalking è molto simile tra uomini e donne, cioè non sapere elaborare una separazione o un rifiuto; l’unica differenza riguarda la modalità degli atti persecutori: le donne mettono in pratica strategie meno forti e meno eclatanti, mentre gli uomini sono più grossolani nelle loro azioni e possono arrivare ad una escalation nelle persecuzioni . Ciò che è essenziale intendere è che dietro comportamenti e molestie simili possono celarsi motivazioni anche molto differenti tra loro, in funzione di specifici tratti di personalità e obiettivi relazionali impliciti. A questa conclusione si è giunti in seguito a studi che hanno esaminato il profilo psicologico di numerosi stalkers e individuando cinque tipologie di stalkers distinti in base ai bisogni e desideri che fanno da motore motivazionale . Una prima tipologia di molestatore insistente è stata definita il "risentito". Si tratta di solito di un ex-partner che desidera vendicarsi per la rottura della relazione sentimentale causata, a suo avviso, da motivi ingiusti o da un danno o torto che ritiene di aver subito. Si tratta di una categoria piuttosto pericolosa che può ledere prima l’immagine della persona e poi la persona stessa. Il problema più grave è legato alla scarsa analisi della realtà basata su sentimenti di rancore e odio che tendono a giustificare i propri atti in quanto reazione legittima al torto subito. La seconda tipologia di stalkers è stata denominata il "bisognoso d'affetto"; una tipologia che è motivata dalla ricerca di una relazione e di attenzioni che possono riguardare l’amicizia o l’amore. La vittima in genere viene considerata, per via di alcuni comportamenti osservati anche superficialmente, e spesso fraintesi, una persona che si ritiene possa aiutare, attraverso la relazione Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso desiderata, a risolvere la propria mancanza di amore o affetto. Spesso il rifiuto dell'altro viene negato e reinterpretato sviluppando la convinzione che egli abbia bisogno di superare qualche difficoltà psicologica o concreta e che prima o poi riconoscerà l'inevitabilità del rapporto amoroso proposto. Più impulsivo, ma meno resistente nel tempo, è colui che rientra nella terza tipologia denominata il "corteggiatore incompetente", che manifesta una condotta basata su una scarsa abilità relazionale e si traduce in comportamenti opprimenti ed esplicitamente invadenti. Gli stalkers di questo gruppo presentano una condotta persecutoria di solito di breve durata, desiderano corteggiare ma non lo sanno fare e finiscono per adottare atteggiamenti che possono risultare fastidiosi e a volte aggressivi. Questa categoria è generalmente meno resistente nel tempo nel perseguire la persecuzione della stessa vittima ma tende a riproporre i propri schemi comportamentali cambiando persona da molestare. Esiste poi il "respinto" che, in genere è un ex, manifesta comportamenti persecutori in reazione ad un rifiuto. Questo tipo di stalker è ambivalente perché oscilla tra due desideri contrapposti: da una parte desidera ristabilire la relazione mentre dall'altra vuole solo vendicarsi per l'abbandono subito. Infine, è stata descritta una tipologia di stalkers definita "predatore" che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima che può essere pedinata, inseguita e spaventata. La paura, infatti, eccita questo tipo di molestatore che prova un senso di potere nel pianificare la caccia alla "preda". Questo genere di stalking può colpire anche bambini e può essere messo in atto anche da persone con disturbi psicopatologici di tipo sessuale come pedofili o feticisti. LA VITTIMA E IL LEGAME CON IL SUO STALKER Lo stalking vede come vittime prevalentemente le donne (l'80%) anche se non mancano situazioni inverse (il rapporto è di circa 3:1). Nella maggior parte dei casi esiste una relazione pregressa tra lo stalker e la sua vittima; o perché ex partner (il 50% di tutti i casi) o amici o colleghi di lavoro . L’analisi della letteratura specialistica ci dice che, nel caso di una pregressa relazione sentimentale, un ruolo importante è giocato dalla gelosia dello stalker , che tende ad impostare la relazione sentimentale in base ai Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche seguenti fattori: autostima basata sulle conferme nella relazione, paranoia, ossessività, controllo del partner, paura di abbandono. L'età delle vittime varia dai 14-16 anni fino all'età adulta, mentre il fenomeno sembra diminuire dopo i 50 anni. Questi risultati si riferiscono ai casi denunciati e non danno contezza completa della realtà del fenomeno perché prendono in considerazione solo la punta dell'iceberg ed escludono il cosiddetto "numero oscuro" . Tra le categorie a rischio di vittimologia vi è anche quella che opera nell’ambito sociale, rappresentata da tutti gli appartenenti alle cosiddette professioni d’aiuto, denominata "help profession", che comprende medici, psicologi, assistenti sociali e infermieri. Questo si verifica perché tali professionisti entrano in contatto con i bisogni profondi di aiuto e le emozioni delle persone e possono facilmente cadere vittima di proiezioni di affetti e di relazioni interiorizzate. La vita di una persona perseguitata, per quanto possa essere breve tale periodo, cambia radicalmente fino a impregnarsi di paura per l'imprevedibilità di quello che potrebbe accadere. Le conseguenze dello stalking, per chi lo subisce, sono spesso diverse e si trascinano per molto tempo cronicizzandosi. In base al tipo di atti subiti e alle emozioni sperimentate possono determinarsi stati d’ansia o problemi d’insonnia o incubi, ma anche flash-back e veri e propri quadri di ‘Disturbo post traumatico da stress’, compromettendone l'attività lavorativa e le relazioni sociali. 1.2. MODUS OPERANDI DELLO STALKER Alcuni studi hanno stabilito che lo stalking si manifesta essenzialmente attraverso tre categorie di comportamenti . La prima tipologia comprende le comunicazioni intrusive, che includono tutti i comportamenti con lo scopo di trasmettere messaggi sulle proprie emozioni, sui bisogni, sugli impulsi, sui desideri e sulle intenzioni, sia relativi a stati affettivi amorosi (anche se in forme coatte o dipendenti) che a vissuti di odio, rancore e vendetta. I metodi di persecuzione adottati, sono forme di comunicazione messe in atto con l’ausilio di strumenti come telefono, lettere, o perfino graffiti o murales. Altra forma di comunicazione indesiderata è il cyberstalking (stalking telematico): si tratta di molestie on-line attraverso l’uso di e-mail, siti, web e chat rooms, etc.. La maggior parte dei cyberstalkers Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso sono sconosciuti. I dati a riguardo, provenienti dalle ricerche empiriche americane, ci informano che: - tra il 50-75% delle vittime riceve ripetute telefonate indesiderate; - la percentuale delle vittime che ricevono comunicazioni scritte è compresa tra il 19-62%. Il secondo tipo di comportamenti di stalking è costituito dai contatti, che si concretizzano sia tramite comportamenti di controllo diretto, come ad esempio pedinare o sorvegliare, sia mediante condotte di confronto diretto come visite sotto casa o sul posto di lavoro, minacce o aggressioni. Generalmente non si ritrovano due tipologie “pure” di stalkers, ma molestie in forme miste in cui alla prima tipologia segue la seconda. Sempre i dati statistici ci dicono che: - i pedinamenti della vittima sono >68%; - sorveglianza della vittima è >55%; - approcci diretti sono del 33%; Infine, nella terza categoria di comportamenti di stalking rientrano quelli “associati”, tra cui: ordini e cancellazioni di beni o servizi, doni non richiesti (18-50% delle vittime), minacce (29-60% delle vittime). Distinguiamo, in tal senso, due forme di minacce: esplicite ed implicite. Il contenuto delle minacce va dall’intento di distruggere la reputazione e la carriera della vittima, all’intento di mettere in atto aggressioni fisiche (anche di natura sessuale). Da uno studio è stato riscontrato che vi è una maggiore probabilità che le minacce esplicite siano seguite da atti violenti (66%), rispetto alle minacce implicite (24%). Il comportamento stalkizzante è stato delineato nei suoi dettagli più specifici che permettono di distinguerlo da comportamenti simili . A tal proposito alcune ricerche empiriche hanno specificato che la molestia si traduce in stalking, vero e proprio, solo in presenza di quattro delle seguenti caratteristiche: 1. Sono diretti ad uno specifico individuo (vittima) 2. Sono intrusivi e indesiderati. 3. Inducono paura e preoccupazione nella vittima. 4. Inducono cambiamenti nelle abitudini di vita della vittima. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso 2 Legislazione nei paesi europei Per un’analisi della legislazione europea intervenuta in materia, non può non richiamarsi la c.d. Convenzione di Istanbul, firmata dai diversi Stati nel dicembre del 2011 nell’omonima città Turca, per successivamente procedere alla descrizione della legislazione di ogni Stato del vecchio continente. 2.1. Convenzione di Istanbul Nell’intento di eliminare dall’area europea ogni forma di violenza sulle donne, il Consiglio d’Europa ha varato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l’11.05.2011 che, muovendo dalla constatazione della complessità del fenomeno e della necessità di affrontarlo in modo articolato, fornisce un quadro giuridico completo, sia in chiave di prevenzione, che di repressione di quella forma di violenza. Lo strumento rappresenta il livello più avanzato dello standard internazionale di prevenzione e contrasto del complesso fenomeno della violenza sulle donne, di protezione delle vittime e di criminalizzazione dei responsabili. Per sistematicità e standard garantistici, la Convenzione di Istanbul si inquadra nel filone di sviluppi normativi e della prassi internazionale variamente maturato tanto nei sistemi regionali di protezione dei diritti umani (confronta, oltre lo scenario regionale europeo, la Convenzione interamericana di Belém do Pará, adottata il 9 giugno 1994, sulla prevenzione, la punizione e l’eliminazione della violenza contro le donne, e il Protocollo di Maputo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli relativo ai diritti delle donne in Africa, adottato l’11 luglio 2003), quanto, e prima ancora, nel contesto proprio dell’organizzazione delle Nazioni Unite (richiama, in particolare la raccomandazione generale n. 19 del 1992 del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, nonché la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne, di cui alla traduzione dell’Assemblea Generale n. 48/104 del 23 febbraio 1993). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Secondo la definizione data dalle Nazioni Unite nella Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (articolo 1), sulla quale si basa anche la Convenzione (articolo 3, lettera a), l’espressione «violenza contro le donne» comprende tutti gli atti di violenza che si traducono, o possono tradursi, in lesioni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. Concepito nel quadro d’azione del Consiglio d’Europa in materia di violenza contro le donne e violenza domestica (rispetto al quale si segnala specialmente il lavoro della Task force to combat violence against women including domestic violence, nonché i ripetuti interventi del Comitato dei ministri e dell’Assemblea parlamentare) il testo è aperto alla firma non solo degli Stati membri del Consiglio d’Europa, ma anche dell’Unione europea e degli Stati non membri che hanno preso parte alla sua redazione e godono dello status di osservatore presso l’Organizzazione (come gli Stati Uniti e il Canada, il Giappone, il Messico e la Santa Sede). La Convenzione si compone di un Preambolo, 81 articoli suddivisi in 12 capitoli ed un allegato relativo ai privilegi e alle immunità dei membri del Gruppo di esperti contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), il quale costituisce uno specifico Gruppo internazionale di esperti indipendenti, incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione da parte degli Stati aderenti. Essa definisce preliminarmente le diverse tipologie di violenza, precisando i corrispondenti obblighi statali di carattere generale, con una particolare attenzione agli obblighi di criminalizzazione di talune condotte lesive (gender-based crimes). In termini generali, la violenza contro le donne viene menzionata già nel preambolo del trattato, dove si riconosce che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini. Segue, nell’articolato, la definizione specifica di «violenza contro le donne» da intendersi (articolo 3, lettera a), come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata». Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche A tale formula onnicomprensiva si riferisce poi l’autonoma categoria normativa della «violenza domestica», inclusiva di ogni tipo di condotte di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o di un’unità domestica ovvero tra coniugi o ex coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore della violenza condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (articolo 3, lettera b). L’ulteriore riferimento testuale alla «violenza contro le donne basata sul genere» intende enfatizzare il carattere discriminatorio di ogni violenza che sia «diretta contro una donna in quanto tale» (perché è una donna) o che colpisca le donne in misura sproporzionata (articolo 3, lettera d). Definite le nozioni di «violenza» disciplinate dal trattato, la sfera materiale di applicazione di quest’ultimo include, dunque, tutte quelle forme di violenza contro le donne (anche di minore età) e di violenza domestica che le coinvolgono in misura prevalente o tipicamente discriminatoria, sia in tempo di pace che in situazioni di conflitto armato (articolo 2). Le categorie di riferimento proposte dal testo sono meramente descrittive e semplificative, pur rappresentando la casistica statisticamente più significativa del fenomeno, come nei casi di violenze intra-familiari, parentali, violenze o abusi tra cosiddetti intimate partner, violenze su soggetti anziani o disabili, stalking o condotte criminose perpetrate nei confronti di donne ritenute responsabili della violazione di norme familiari o comunitarie o ancora vittime designate di pratiche tradizionali discriminatorie e gravemente lesive di diritti individuali. È interessante notare come la vasta gamma di ipotesi ricavabile dalle ampie formule convenzionali sia essenzialmente riconducibile ad una condotta criminosa tipica, quella della violenza fisica, sessuale o psicologica, ricorrente nelle violazioni realizzate nella sfera privata come nello spazio pubblico, e particolarmente nelle violenze che colpiscono esclusivamente le donne. Il contenuto fondamentale e la natura degli obblighi internazionali degli Stati contraenti sono precisati all’articolo 5 della Convenzione (rubricato «Obblighi degli Stati e dovuta diligenza»): all’obbligo generale di astensione da condotte integrative di violenza contro le donne direttamente o indirettamente imputabili agli organi statali, si accompagna la prescrizione di uno standard di due diligence nel prevenire, indagare, punire i responsabili e riconoscere alle vittime adeguate misure di riparazione per i casi di violenza imputabili a soggetti privati. In linea con la formula tipica dei trattati europei sul contrasto di speciali forme di violenza e abuso (come la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale), il riferimento è ai Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche tre momenti costitutivi dell’architettura garantistica convenzionale (alle tre «P», Prevention, Protection and Prosecution). Sul piano sostanziale l’approccio privilegiato nella stesura del documento non trascura, peraltro, un’adeguata considerazione di fattispecie gravi e sistematiche di violenza subite tipicamente (matrimoni forzati) o esclusivamente (pratiche lesive tradizionali, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata, schiavitù sessuale nel corso di conflitti armati) dalle donne (Capitolo V). Quest’ultimo versante di disciplina appare poi particolarmente urgente nei casi di violenze o abusi la cui dimensione internazionale (è ancora il caso dei forced marriages o dei rimpatri forzati di donne migranti nei paesi d’origine per essere sottoposte a mutilazioni genitali) impone un intervento preventivo-repressivo sul piano proprio della cooperazione internazionale, nelle forme, per esempio, della cooperazione transfrontaliera o della protezione consolare (Capitoli VII e VIII). Il testo include al Capitolo V («Diritto sostanziale») specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie nel senso precisato dalla Convenzione. Così è per le ipotesi di violenza psicologica (articolo 33), atti persecutori (Stalking, articolo 34), violenza fisica (articolo 35), violenza sessuale, compreso lo stupro (articolo 36), matrimonio forzato (articolo 37), mutilazioni genitali femminili (articolo 38), aborto forzato e sterilizzazione forzata articolo 39), molestie sessuali (articolo 40, la cui formula normativa prevede l’obbligo statale di adottare «misure legislative o di altro tipo» volte a garantire che le condotte tipiche delle fattispecie in parola siano sottoposte a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali). Gli Stati Parte dovranno inoltre adottare le misure necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati contemplati dalla Convenzione stessa, nonché i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 (articolo 41). Precisato che i reati previsti dallo strumento convenzionale si configurano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l’autore del reato, un regime tipico delle relative sanzioni e misure repressive è delineato attraverso formule normative di portata generale e la possibile previsione di circostanze aggravanti, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale (articolo 46). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Sul piano procedimentale, le previsioni relative alla determinazione della jurisdiction per le fattispecie di reato contemplate dalla Convenzione, intese ad evitare possibili limitazioni all’esercizio della giurisdizione penale (articolo 44), si accompagnano ad interventi volti ad agevolare il tempestivo avvio e l’efficacia del processo penale, nonché adeguate misure di protezione dello stato e degli interessi delle vittime, nel rispetto degli strumenti internazionali e regionali di cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (Capitoli VI-VIII). Il regime specifico delle riserve al trattato sancisce un divieto generale di dichiarazioni che escludono l’applicazione o consentono un’applicazione limitata delle disposizioni convenzionali, fatta eccezione per le clausole richiamate ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 78. Gli Stati o l’Unione europea possono in particolare, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, precisare che si riservano il diritto di non applicare o di applicare solo in determinati casi gli articoli 30, paragrafo 2 (risarcimenti), 44 paragrafi 1.e, 3 e 4 (giurisdizione), 55, paragrafo 1 (procedimenti d’ufficio e ex parte), esaminato insieme all’articolo 35 per quanto riguarda i reati minori, 58 (prescrizione), esaminato insieme agli articoli 37 (matrimonio forzato), 38 (mutilazioni genitali femminili) e 39 (aborto forzato e sterilizzazione forzata) e 59 (status di residente). Essi possono, altresì, espressamente dichiarare di riservarsi il diritto di optare per sanzioni non penali nel caso di comportamenti riconducibili a violenza psicologica (articolo 33) e stalking (articolo 34). In generale, come già emerso in sede di lavori preparatori, la disciplina convenzionale degli obblighi statali di criminalizzazione delle condotte lesive e quella specifica delle riserve al trattato lascia alle autorità nazionali ampio margine nella determinazione del tipo di sanzioni (amministrative, civili o penali) utili ad un efficace contrasto del fenomeno in ambito regionale. La Convenzione istituisce, poi, come detto in precedenza, un meccanismo internazionale di monitoraggio (il «GREVIO», Capitolo IX) della relativa attuazione in sede domestica (attraverso questionari, visite, inchieste e rapporti sullo stato di conformità degli ordinamenti interni agli standard convenzionali, raccomandazioni generali). Relativamente agli atti persecutori e alla violenza psicologica, la Convenzione ha esplicitamente dedicato due articoli. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso 2.2. Legislazione nel Regno Unito Il Protection from Harassment Act, approvato dal Regno Unito nel 1997, prevede due ipotesi di reato: 1. Harassment: molesti a assillante. 2. Putting people in fear of violence: creazione di timore di subire condotte violente 1. Nella prima ipotesi, la molestia “consiste nello spaventare o produrre angoscia in un'altra persona”. Per configurare l’ipotesi di reato, occorrono almeno due episodi ed è necessario che chi lo commette sappia o debba sapere che il suo comportamento costituisce molestia. Si stabilisce che lo stalker dovrebbe rendersi conto di arrecare se “una persona di normale raziocinio in possesso delle stesse informazioni valuterebbe tale condotta come una molestia”. La pena prevista per il reato è la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a cinquemila sterline, o entrambe. Non è punibile chi tiene detto comportamento per prevenire o scoprire un reato, o in base ad una norma di legge, o per conformarsi ad una condizione o ad una richiesta ai sensi di legge, o se il comportamento in tali circostanze è ragionevole. Per quanto concerne il risarcimento dei danni in sede civile, la vittima può richiederlo con riferimento all’ansia causatale dalle molestie e/o alla perdita finanziaria conseguente. Per “molestia assillante” si intende, infatti, il comportamento altrui che spaventa e produce angoscia, e può limitarsi ad essere verbale senza alcuna atto dimostrativo. Solo necessari però almeno due episodi. È consentito l’arresto immediato. Consentiti anche i c.d. restraening orders “ordini di protezione”, emessi dall’Alta Corte o dalla Corte di Contea per impedire all’imputato di proseguire nel suo comportamento molesto. In caso di violazione dell’ordine, la parte lesa può domandare l’arresto dell’imputato, asseverando l’istanza mediante giuramento e corredandola di elementi di fatto. La violazione dell’ordine, senza giustificato motivo, comporta la reclusione fino a cinque anni e/o la multa. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso 2. La seconda ipotesi di reato (Putting peopple in fear of violence) prevede anch’essa la commissione di almeno due azioni che creino nell’altro la paura di essere vittima di condotte violente. Anche qui sono previste le esimenti già viste ed è consentito l’arresto in flagranza di reato. Pur la seconda fattispecie è punita a titolo di dolo, ossia in base alla consapevolezza che il soggetto abbia dell’idoneità della sua condotta a provocare paura in una persona ragionevole, che sia in possesso delle stesse informazioni. La pena massima in questo caso è la reclusione fino a 5 anni o una multa di entità indefinita, o entrambe. Sono altresì consentiti i restrening orders, con la reclusione fino a 5 anni, in caso di violazione, 2.3. Legislazione in Germania In Germania gli atti persecutori vengono contrastati con la previsione, specifica e dettagliata, dell’art. 238 del codice penale Tedesco (come riformulato nel 2007) . Tale articolo prevede la punizione della condotta di chi: perseguita illecitamente una persona cercando insistentemente la sua vicinanza; tenti di stabilire un contatto tramite i mezzi di telecomunicazione e con l’ausilio di terzi; ordini merci o servizi utilizzando abusivamente i suoi dati personali; induce un terzo a mettersi in contatto con la vittima; minacci con lesioni corporali l’incolumità, la salute e la libertà della vittima o di una persona ad essa vicina; compia azioni simili che rechino grave pregiudizio all’organizzazione della vita di tale persona. 2.4. Legislazione in Austria Nel 2006, l’Austria, dopo il paragrafo 107 del codice penale, ha inserito il paragrafo 107.a, denominato Beharrliche Verfolgung (persistente persecuzione), che delimita la figura giuridica Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso dello stalking, specificando che per persecuzione persistente si intende l’azione di chi, in modo idoneo da pregiudicare la condotta di vita altrui, per un tempo prolungato: • si apposta nelle sue immediate vicinanze; • prende contatto per telefono o con altri mezzi di comunicazione o stabilisce contatti tramite terzi; • ordina merci o prestazioni di servizi con l’utilizzo dei dati personali della vittima; • induce un terzo a prendere contatto con la vittima con l’utilizzo dei suoi dati personali. 2.5. Legislazione in Irlanda In Irlanda è stato introdotto, nel 1997, il Non Fatal Offences Aganist the Person Act che, nella sezione 10, punisce chi volontariamente o involontariamente con atti molesti interferisce nella vita privata di una persona o le provoca timore, angoscia e danni con la reclusione fino a sei anni e/o con la multa non superiore a millenovecentocinque euro. 2.6. Legislazione in Belgio In Belgio, lo stalking detto belaging o harcelemente è stato considerato reato nel 1998. L’art. 442 bis del codice penale statuisce che chiunque abbia molestato una persona, mentre era a conoscenza o avrebbe dovuto comunque sapere che il suo comportamento era tale da violare la tranquillità di un’altra persona, sarà punito con la reclusione da quindici giorni a due anni e con una multa da cinquanta a trecento euro o con una di queste sanzioni. 2.7. Legislazione nei Paesi Bassi Nel 2000 è entrata in vigore, per la prima volta nei Paesi Bassi, una legge contro lo stalking chiamata Anti-stalkingswet o Wet Belaging. La definizione legale è contenuta nell’articolo 285 b del codice penale, che definisce lo stalker (non lo stalking). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Stalker è colui che illegittimamente, volontariamente e sistematicamente viola la vita privata di una persona con l’intenzione di costringere la stessa a fare, non fare o tollerare qualcosa, o a spaventarla e punisce il colpevole con la reclusione fino ad un massimo di tre anni e con il pagamento di una multa. Nella legislazione olandese l’intervento di tipo penale rappresenta, tuttavia, una extrema ratio. Infatti, le parti coinvolte dovrebbero cercare di risolvere la situazione attraverso una conciliazione, con l’aiuto di un mediatore. Successivamente, laddove questo primo tentativo non vada a buon fine, la vittima potrebbe fare ricorso alla legge civile e, soltanto in caso di inutilità dello strumento civilistico, si potrà fare ricorso al processo penale. 2.8. Legislazione in Danimarca Dal 2004, in Danimarca è previsto il reato di stalking nella sezione 265 del codice penale, peraltro già considerato nel codice del 1933 e poi modificato nel 1965, con il termine forfolgelse col significato di persecuzioni ripetute (inteso come sottocategoria del più ampio vocabolo danese kraenkelse ovvero singolo atto di molestia). Le persecuzioni ripetute consistono in ogni atto che violi la tranquillità di una persona e sono punite con il pagamento di una multa o con la reclusione non superiore a due anni. 2.9. Legislazione a Malta A Malta, nel 2005, sono stati inseriti nel codice penale gli articoli 251a e 251b sul reato di stalking chiamato fastidju. Le norme prevedono che il colpevole di atti stalkizzanti, che causano danni alla persona, ai suoi parenti o alla sua proprietà, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con il pagamento di una multa. *** Negli altri Stati europei lo stalking non costituisce una fattispecie specifica e spesso anche i singoli atti non sono di per sé illegali. Ciononostante, lo stalking, pur in assenza di una norma ad hoc, nel suo insieme o attraverso singoli comportamenti che lo caratterizzano, è punibile Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche penalmente attraverso altre condotte giuridiche previste nei codici penali delle singole nazioni e riferibili ai reati di minaccia, diffamazione, ingiuria, violazione di domicilio, danneggiamento. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso 3 Legislazione nei paesi extra europei 3.1. Legislazione negli stati uniti Negli Stati Uniti lo stalking è un reato, ed in alcune legislazioni statali è consentito anche intentare causa civile per il risarcimento del danno. La Giurisprudenza americana è stata la prima ad affrontare specificamente il problema della definizione del fenomeno dello stalking. Nel 1991, in California, fu emanata la prima legge anti stalking. La giurisprudenza americana demandò nel 1992 all’Attorney General, consulente giuridico del governo nonché massima autorità giudiziaria inquirente e requirente, figura simile al nostro ‘Procuratore Generale’, di condurre ricerche attraverso il National Institute of Justice allo scopo di sviluppare un modello legislativo applicabile alle singole legislazioni degli stati membri. Nel 1994 tutti i 50 Stati e il Distretto di Colombia approvarono una specifica legislazione antistalking. La maggior parte di queste leggi definisce lo stalking come “l’intenzionale, malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un’altra persona”. Alcuni Stati richiedono che insieme alle molestie sia presente una “minaccia credibile” (definita come una minaccia, verbale o scritta, di violenza fatta dal persecutore alla vittima), e che sia verosimile che il persecutore intenda ed abbia la possibilità di attuarla. Altre leggi statali specificano come necessario un “tipo di condotta” in cui il persecutore (o stalker) “consapevolmente, intenzionalmente e ripetutamente” mette in atto una serie di azioni (come mantenersi in prossimità o esprimere minacce verbali o scritte) dirette ad una specifica persona, che non servono a uno scopo legittimo e che “allarmano, molestano o suscitano in una persona ragionevole paura o disagio emotivo”. Altre ancora, se manca l’elemento di minaccia esplicita, prevedono pene e provvedimenti meno gravi per il crimine o lo trattano come semplici “molestie”. In tre Stati addirittura (California, Texas e Washington) la definizione dello stalking è presente, oltre che nella normativa penale anche nella normativa civilistica. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso 3.2 . Legislazione in canada Nel 1993 il Canada ha adottato il Criminal Harassment Law, ove lo stalking è considerato delitto . 3.3. Legislazione in australia La prima regolamentazione dello stalking in Australia risale agli anni ’90. Il Criminal Code Stalking Amendment Act del 1999, al capitolo 33, paragrafo 359b, regola il c.d. unlawful stalking, e si individua nelle seguenti condotte : • seguire, attardarsi vicino, osservare o avvicinare una persona; • contattarla in qualsiasi modo, incluso – per esempio – il telefono, la mail, il fax, la posta o attraverso l’uso di qualunque tecnologia; • attardarsi vicino, osservare, approcciare o entrare in un luogo ove la persona vive, lavora o si trova in visita; • lasciare materiale pericoloso che sarà trovato dalla persona, o a lei consegnato o portato all’attenzione della persona; • consegnare materiale direttamente o indirettamente pericoloso per la persona; • commettere un atto intimidatorio, persecutorio o minacciante contro una persona, che implichi o meno violenza o minaccia di violenza; • commettere un atto di violento, o una minaccia di violenza, contro chiunque, o contro la proprietà, anche dell’imputato, che possa causare apprensione o paura nella persona perseguitata ragionevolmente derivante da tutte le circostanze che possano causare danno nella persona perseguitata o in altra persona. Attualmente sono otto gli Stati Australiani che possiedono una legislazione in materia, non sempre ad hoc ma comunque applicabile anche agli atti persecutori. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche 4 Legislazione italiana 4.1. La normativa antistalking In Italia il reato di stalking è stato introdotto con il D.L. 23.02.2009, n°11, dedicato alle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito in legge il 23 aprile 2009, n°38, che ha introdotto l’art. 612 bis del codice penale (atti persecutori). Alcune delle disposizioni in esso contenute sono state estrapolate dal disegno di legge n°733 (il “collegato sicurezza”, destinato a completare il pacchetto di norme varato con il decreto legge 23 maggio 2008, n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n°125) che era stato già approvato dal Senato il 5 febbraio 2009; mentre le disposizioni sullo stalking sono state riprese dal testo parlamentare approvato con il numero 1440 dalla camera dei deputati il 29 gennaio 2009. L’introduzione del reato di atti persecutori è parte di una iniziativa mirata ad uno scopo per larga parte diverso. Il decreto legge, infatti, si prefissava di disporre misure di contrasto alla violenza sessuale, e di protezione della donna, quale soggetto debole tipicamente vittima di intemperanze e di aggressioni maschili. I lavori parlamentari segnalano ripetutamente l’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale portati alla pubblica conoscenza dalle denunce e, spesso, dal ritrovamento delle vittime in condizioni inequivocabili. Prima di intraprendere i lavori parlamentari, il Governo – in particolare il Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità - delegò all’ISTAT lo studio di alcuni fenomeni, cercando di capire quali erano le problematiche delle donne e sotto quali forme si esprimevano le diverse forma di violenza. L’ISTAT presentò nel febbraio 2007 i risultati di un’indagine relativa all’anno 2006, indagine per la prima volta interamente dedicata al fenomeno della violenza fisica e sessuale contro le donne. Il campione comprese 25.000 donne tra i 16 e 70 anni, intervistate su tutto il territorio nazionale dal Gennaio-Ottobre 2006 con tecnica telefonica. I principali risultati furono che il 18,8% aveva subito violenza fisica, sessuale o atti persecutori da parte di ex-partner. Quasi il 50% delle donne vittima di violenza fisica e sessuale aveva subito anche comportamenti persecutori. Quasi il 70% dei partner aveva cercato insistentemente di comunicare con le donne, il 61% aveva chiesto ripetutamente occasione di incontri mentre il 57% le ha aspettate fuori dalle loro abitazioni, da scuola o dai luoghi Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 20 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso di lavoro. Il 55% aveva inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati, mentre il 41% circa le aveva seguite o spiate. Secondo l’Osservatorio Nazionale Stalking, tra il 2002 e il 2007, almeno il 20% degli italiani, quasi sempre donne, è rimasta vittima di persecuzioni e nella metà dei casi l’autore è stato un ex: marito, fidanzato, convivente. Su 300 crimini commessi in un anno, l’88% ha per vittima una donna. L’indagine, quindi, fece emergere il grave stato in cui imperversava lo stato della donna quale vittima di violenza. Da qui l’urgenza di emettere dei provvedimenti per contrastare tale fenomeno criminale. 4.2. Inserimento nell’ordinamento italiano del reato di atti persecutori - art. 612 bis del codice penale Con l’art. 7 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38) è stato introdotto all’art. 612 bis c.p. il reato di “atti persecutori”, inserito nel capo III del titolo XII, parte II del codice penale, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art 3 della legge 05 febbraio 1992, n°104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 05 febbraio 1992, n° 104, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”. Con tale articolo il legislatore ha inteso punire chiunque ponga in essere minacce reiterate o molestie con atti tali da creare nella vittima un perdurante stato di ansia o paura o un fondato timore Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 21 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso per l’incolumità propria o di persona legata da relazione affettiva o da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita. L’introduzione del reato di stalking risponde, principalmente, all’esigenza di trovare una risposta giuridica efficace nei confronti di quelle condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona, che per la continuità ed il particolare accanimento con le quali vengono perpetrate, si concretano in una vera a propria forma di violenza psicologica, di entità tale da comprimere significativamente la libertà di autodeterminazione del soggetto che le subisce. Tali condotte, pur rientrando in fattispecie di reato già previste dal nostro ordinamento - quali i reati di ingiurie, diffamazione, minaccia, violazione di domicilio ma soprattutto nel reato di disturbo di molestia o disturbo alle persone – a cui la Giurisprudenza di Legittimità - nel tentativo di colmare tale vuoto normativo - ha ricondotto molti dei comportamenti, che attualmente rientrano tra la fenomenologia criminalistica degli atti persecutori . 4.3. Il bene giuridico tutelato Il bene tutelato risulta essere la libertà morale e, più specificatamente, la libertà di autodeterminazione dell'individuo. La libertà morale implica la possibilità di fare scelte autonome, senza condizioni esterne che non siano quelle comunemente accettate da tutti come regole della civile convivenza. Gli atti persecutori, considerati nella loro sostanziale natura comportamenti vessatori che conducono ad una mortificazione delle condizioni soggettive della vittima, incidono per definizione sulla sua autonomia di determinare le modalità del proprio comportamento e turbano quegli aspetti complementari ma indispensabili di quiete, tranquillità, sui quali una siffatta autonomia si fonda. Ancora più incisivo è la violazione di tale diritto, nel momento in cui la vittima si ritrova a dover mutare le proprie abitudini di vita. Altro bene giuridico fondamentale tutelato dalla norma in questione risulta essere il bene salute, nel sanzionare gli atti persecutori che vanno a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria e altrui… Sulla scorta di siffatta elaborazione, alcuni autori hanno concluso che il reato in esame ha natura eventualmente plurioffensiva . Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 22 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso La giurisprudenza di legittimità però, nelle varie sentenze ha confermato che il bene tutelato dal reato di “atti persecutori” è la libertà morale, senza richiamare il bene salute . 4.4. La condotta La condotta si sostanzia in un'azione o in un'omissione tipizzati dalla norma che disciplina il reato. L’art. 612 bis impone che l’agente deve porre in essere condotte reiterate, di minaccia o molestia. Perché quindi, sia riscontrabile il reato in questione, si devono porre in essere delle minacce o delle molestie e queste devono essere reiterate. Sul primo punto il legislatore ha lasciato agli operatori l’interpretazione su cosa si intenda per “reiterazione”, non quantificando tale elemento. Sin da subito la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità si è da subito pronunciata. In alcuni casi ha sentenziato che Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612 bis cod. pen., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice . Relativamente alla minaccia o molestia, il legislatore non ha fornito un quadro per la definizione di che cosa intendesse. All’uopo, per dare una spiegazione si deve fare ricorso a quanto già previsto nei reati di minaccia (art. 612 c.p.) e nel reato di molestia (art. 660 c.p.) e alla giurisprudenza che nel tempo è stata prodotta per tali articoli. La minaccia è un qualsiasi comportamento idoneo ad incutere timore, e cioè a suscitare in altri la preoccupazione di soffrire un male ingiusto e che comunque offende e diminuisce l’altrui libertà morale. Si ha molestia invece, quando venga alterato in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona media, attraverso comportamenti posti in essere da un altro soggetto . Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 23 di 37 Università Telematica Pegaso 4.5. Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche L’evento Il Legislatore ha inserito, quali eventi del reato il “perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita…” . 4.6. L’elemento soggettivo del reato In linea generale l'elemento soggettivo del reato (artt. 42 e 43 c.p) si sostanzia nella volontà giuridica di delinquere. L'elemento soggettivo può essere costituito dal dolo, dalla colpa o dalla preterintenzione . Il dolo sussiste quando il soggetto pone in essere la condotta con volontà ed è consapevole dell'evento; in altre parole, devono concorrere volontà dell'azione e consapevolezza degli effetti. La colpa, invece, sussiste quando il soggetto, pur ponendo in essere la condotta con volontà, non ha voluto il verificarsi dell'evento, e quest'ultimo si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). Per definire la preterintenzione è possibile dire che il delitto preterintenzionale è quello commesso non secondo l'intenzione (dolo), né contro l'intenzione (colpa), bensì oltre l'intenzione. Il codice penale disciplina solo l'omicidio preterintenzionale (v. art. 584 c.p.) , il quale sussiste quando con atti diretti a percuotere o a produrre lesioni personali si cagiona la morte dell'offeso. Riguardo all’elemento psichico va sottolineato che la condotta del reo deve essere connotata dal dolo generico, cioè dalla volontà e consapevolezza di porre in essere le sopra descritte condotte persecutorie, cagionando alla vittima uno degli eventi lesivi previsti dalla norma stessa. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 24 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso 4.7. Questioni procedurali la procedibilità per il reato di atti persecutori Il reato di atti persecutori è di regola perseguibile a querela della persona offesa, che, analogamente a quanto previsto per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni, è proponibile nel termine di sei mesi, anziché nel termine ordinario di tre mesi. Prima di procedere alla descrizione della “procedibilità nel reato di atti persecutori”, riteniamo opportuno dare alcune sintetiche definizioni in ordine all’argomento. La norma prevede la procedibilità a querela di parte da proporre entro sei mesi e la procedibilità d’ufficio nel caso in cui si tratti di minore o di persona diversamente abile, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d’ufficio o quando si tratta di soggetto già ammonito, aspetto quest’ultimo che andremo ad illustrare più avanti. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi (anziché tre mesi, come stabilito dall’art. 124 c.p.) , analogamente a quanto previsto dall’art. 609-septies c.p. per la violenza sessuale e per gli atti sessuali con minorenne. Trattandosi di reato abituale il termine de quo spirerà trascorsi sei mesi dall’ultimo della serie di atti che integrano la condotta del reato in esame. Relativamente all’art. 612 bis, certa dottrina ha ritenuto la decisione di circoscrivere, infatti, la procedibilità d’ufficio solo a determinate e tassative ipotesi, una scelta opportuna del legislatore, soprattutto in ordine a due ragioni; in primo luogo, considerando ragionevole il margine di libertà lasciato alla vittima, per decidere se affrontare o meno un procedimento penale, proprio per la delicatezza delle sue implicazioni dal punto di vista psicologico e personale; e in secondo luogo, la considerazione che la perseguibilità a querela possa apparire una sorta di efficace strumento in mano alla vittima dello stalking, in quanto una possibile revoca della stessa potrebbe essere un’arma giuridica nei confronti dell’autore del reato, il quale potrebbe por fine ai suoi atti persecutori proprio in cambio della rinuncia all’azione penale da parte dell’offeso . Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 25 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso 4.8. Le misure precautelari per il reato di atti persecutori Prima di analizzare le misure “precautelari” previste per l’art. 612 bis del c.p., riteniamo opportuno fare un quadro generale e sintetico delle misure precautelari previste dal nostro codice. Nella fattispecie delittuosa in esame possiamo affermare che per il reato di atti persecutori , trattandosi di uno dei reati previsti dall’art. 381 comma 1 c.p.p., il Legislatore ha previsto che gli ufficiali e agenti di p.g. che colgono il reo nell’atto della commissione del delitto hanno facoltà di procedere al suo arresto, qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma citata. Non è previsto invece il fermo di indiziato di delitto, poiché il reato in questione non rientra nella casistica del comma 1 dell’art. 384 c.p.p. 4.9. Il giudice competente In generale con il termine competenza si intende l’insieme delle regole che consentono di distribuire i procedimenti all’interno della giurisdizione ordinaria. La competenza per territorio (art. 8 del c.p.p.) individua orizzontalmente il giudice chiamato a pronunciarsi ed è generalmente determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. Sono previste alcune eccezioni che, tuttavia, sono ispirate alla medesima giustificazione. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto. La competenza per materia individua verticalmente il giudice attenendo alla distribuzione dei procedimenti tra i giudici aventi in comune una stessa giurisdizione territoriale. La competenza per materia è, a sua volta, ripartita in base ai due criteri della qualità del reato o della misura della pena edittale (art. 4 c.p.p.). Per determinare la competenza quindi si ha riguardo alla pena massima stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e non si tiene conto della continuazione e della recidiva, dell’aumento che deriva dalle circostanze, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 26 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle circostanze che il codice penale denomina ad effetto speciale in quanto comportano un aumento della pena superiore ad un terzo. Il codice di rito prevede i casi di competenza per materia relativi alla Corte di Assise (art. 5 c.p.p.) e al Giudice di Pace (D.Lgs. 274/00) lasciando al Tribunale una competenza per materia di tipo residuale (art. 6 c.p.p.). Il Tribunale per i minorenni è sempre competente qualora l’imputato sia minorenne. La Corte di Assise costituisce in un’articolazione autonoma del Tribunale ed è composta da sei componenti privati e due togati, uno dei quali funge da presidenti. Essa è competente per i reati di maggiore allarme sociale, per i più gravi fatti di sangue ed i più gravi delitti politici. Il Giudice di pace è competente per determinati reati minori indicati dall’art. 4 del D.Lgs. 274/2000 quali ad esempio percosse, lesioni personali, ingiurie, furti, sottrazioni di cose comuni ecc. Il Tribunale infine gode di una competenza residuale per tutti gli altri reati. Sono attribuiti al Tribunale in composizione monocratica i reati puniti con pena detentiva fino a dieci anni nel massimo nonché i reati di produzione e traffico di stupefacenti. La competenza per il reato di atti persecutori è attribuita, secondo i criteri di cui sopra, in primo grado al Tribunale in composizione monocratica. 4.10 Le misure cautelari previste per il reato di atti persecutori e le altre misure apportate dal d.l. n°11/2009 convertito, con modifiche dalla legge 38/2009. Le misure cautelari, disciplinate dal Libro IV del c.p.p., sono provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria, prima di una sentenza di condanna o di proscioglimento. Infatti, nonostante le previsioni costituzionali (artt. 13, 27 e 111 co. 7) e le tutele afferenti la libertà personale in esse sancite e disciplinate, il Legislatore ha previsto, ove ricorrano determinate condizioni l’applicazione di provvedimenti tali da incidere sulla sfera dei diritti e delle facoltà (libertà personale, disponibilità economica, etc.) del soggetto indagato o imputato e quindi ben prima di una definitiva pronuncia circa la sua responsabilità penale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 27 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Per sottoporvi taluno è necessario che a suo carico sussistano gravi indizi di colpevolezza e che il fatto non sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, né, infine, che sussistano cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata. Ovviamente, le misure cautelari devono rispondere altresì ai criteri di adeguatezza e proporzionalità all’entità del fatto ed alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. Il Legislatore, dunque, pur attribuendo al Giudice “poteri discrezionali assai estesi nella scelta delle misure cautelari da applicare all’indiziato” non ha però assegnato all’Organo Giudicante “una discrezionalità assoluta, e la formulazione del giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura cautelare prescelta e le esigenze da soddisfare è incensurabile, in sede di legittimità, solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico-giuridici” . Le misure cautelari si suddividono in: personali e reali. Le prime, comportano per il soggetto una limitazione della libertà personale (coercitive) oppure un limite al libero esercizio di facoltà giuridiche (interdittive); mentre le seconde incidono sul patrimonio determinandone l’indisponibilità di cose o beni. Gli artt. 272 c.p.p. e ss. prevedono che per potersi applicare una misura cautelare personale si debba trattare della commissione di un delitto e che la pena edittale astrattamente prevista dalla legge sia quella dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni (salvo che per la custodia cautelare in carcere per cui è prevista la possibilità di applicazione solo per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni). Inoltre, come già chiarito, devono sussistere a carico del soggetto passivo gravi indizi di colpevolezza. La misura cautelare sarà, ovviamente disposta, per soddisfare e tutelare specifiche ed inderogabili esigenze quali: • pericolo di inquinamento probatorio concreto ed attuale;pericolo di fuga del soggetto passivo, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; • tutela della collettività poiché sussiste il concreto pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza privata, di delitti contro l’ordine costituzionale, di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede (purché punibili con pena non inferiore nel massimo a 4 anni). La scelta, come già detto, dovrà essere graduale ed in questa ottica la custodia cautelare in carcere costituisce l’extrema ratio, potendo essere disposta solo quando le altre misure risultano inadeguate Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 28 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche (comunque esclusa quando il giudice ritiene che possa essere concessa la sospensione condizionale della pena). Ulteriore limitazione, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, deriva dallo stato di salute, sociale o contestuale ed infatti non potrà disporsi la custodia cautelare in carcere, quando imputati siano: donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente; padre, se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere i figli; ultrasettantenne; persona affetta da AIDS conclamata o da altra malattia particolarmente grave. Nel prevedere e disciplinare il reato di atti persecutori, il Legislatore ha disposto che tutte le misure cautelari personali previste possano essere applicate a chi si macchia di tale delitto, nonché ha introdotto, nel nostro codice di procedura penale, nuove misure cautelari. Sempre nel contesto della stessa legge, con l’art. 9 comma 1 lett. “A” è stata data vita all’art. 282ter del C.P.P. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). Tale norma consente al Giudice di prescrivere all’imputato l’avvicinamento ai luoghi che per consuetudine frequenta la vittima e di mantenere una certa distanza da quei luoghi e dalla persona offesa. È previsto, altresì, che tale provvedimento possa essere esteso anche ai luoghi frequentati dai prossimi congiunti della vittima, ovvero di mantenere una certa distanza da quei luoghi e da quelle persone, con possibilità, per il giudice, di vietare che l’imputato comunichi, in qualsiasi modo con i soggetti citati. Sempre la stessa disposizione ha sancito che tali provvedimenti vadano comunicati dal Giudice alla vittima, ai servizi socio assistenziali del territorio e all’autorità di polizia, per i provvedimenti di competenza. Tale disposizione integra il quadro cautelare già delineato, per i reati consumati in ambito familiare, dall’articolo 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare). Con il D.L. n. 11 del 2009 è stato inoltre introdotto l’aggravante nel caso di omicidio, qualora il soggetto agente sia persona che si è macchiata, nei confronti della vittima, del reato di cui all’art. 612 bis. Con la stessa legge è stata apportata una modifica all’art. 342-bis del codice civile. Si stabilisce che per i casi in cui il delitto di atti persecutori venga commesso nell’ambito familiare, potendo anche configurare il reato di maltrattamenti, è possibile ricorrere alle forme di tutela civilistica previste dalla legge 154/2001 . Quest’ultima ha introdotto gli artt. 342 -bis e 342 -ter c.c. che dettano la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Il Giudice civile può adottare tali misure, per la durata massima di un anno, quando la condotta del coniuge o di altro convivente “è Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 29 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”. Gli ordini mirano alla cessazione della condotta, all’allontanamento dell’autore dalla casa familiare, alla prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi di abituale frequentazione dell’istante, all’assistenza sociale ed economica “di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati”, ampliando la durata in 12 mesi del decreto del giudice con cui si ordina la cessazione della condotta criminosa, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. L’art. 11 della Legge 38/2009 stabilisce, altresì, quali misure a sostegno alle vittime del reato di atti persecutori, che “le Forze dell’Ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima la notizia del reato di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis c.p., hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. A tale proposito, le Forze dell’Ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche devono provvedere a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora questa ne faccia espressamente richiesta”. Ad ulteriore tutela delle vittime, il successivo art. 12 dispone che “venga istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, un numero verde nazionale a loro favore, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa previsti (il richiamo opera all’art. 13, comma 3 dello stesso d.l.) un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle Forze dell’Ordine competenti gli episodi di molestie persecutorie comunicate.” Il numero di pubblica utilità 1522 nasce come strumento per le donne vittime di violenza ma dal 2009 eroga assistenza alle vittime di atti persecutori, indipendentemente dal loro sesso. E’ attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno; è un servizio multilingue e accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, da rete fissa o mobile . Sempre in seno ai rapporti di creazione di una “rete” attorno alle vittime, le nostre forze dell’ordine, di concerto con i diversi Dicasteri e le Università hanno creato dei nuclei ad hoc per il contrasto del fenomeno di stalking. Il 16 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato firmato dal Ministro della Difesa (da cui dipende l’Arma dei Carabinieri) e dal Ministro per le Pari Opportunità un protocollo d’intesa che intende realizzare un rapporto di collaborazione tra le parti per rendere più efficace sia l’azione di Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 30 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso prevenzione e di contrasto nei confronti di atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi verso vittime vulnerabili, sia il raccordo tra i soggetti competenti ad intervenire. Questi i punti programmatici stabiliti nel protocollo: • sviluppare studi e ricerche di settore per approfondire il fenomeno della violenza in genere, ed aggiornare le strategie di prevenzione e contrasto, anche attraverso collaborazioni con la comunità scientifica, ed avvalendosi di uno specifico archivio per le analisi; • fornire un qualificato intervento di supporto ai reparti dell’Arma dei Carabinieri; • accrescere la formazione e l’addestramento nel settore del personale dell’Arma dei Carabinieri; • incrementare l’efficacia delle iniziative promosse dal Dipartimento per le Pari Opportunità e da altri attori istituzionali e sociali, realizzando modalità di raccordo tra le rispettive componenti; • favorire la partecipazione dei comandi territoriali alle iniziative di collaborazione interistituzionali sviluppate a livello provinciale. Dalla consultazione del sito www.carabinieri.it si legge che “A tal fine sono già state intraprese, dalla neo costituita sezione collaborazioni con il mondo scientifico e universitario e a breve sarà creato uno specifico archivio sul fenomeno che costituirà il nucleo attorno al quale poter sviluppare una banca dati sullo stalking. Tra i primi servizi e studi del neo nucleo si nota che l’Arma, sempre attraverso il suo sito ha approntato un vademecum per le vittime di stalking, con una breve analisi della normativa nonché fornisce dei consigli utili per vittime di stalking. . Nel sito si legge, infatti: Dal momento che non tutte le situazioni di stalking sono uguali, non è possibile generalizzare facilmente sulle modalità di difesa che devono essere adattate alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori. Si possono tuttavia dare dei suggerimenti in linea generale: tenete presente che prendere consapevolezza del problema è già un primo passo per risolverlo. A volte, invece si tende a sottovalutare il rischio e a non prendere le dovute precauzioni come per esempio, informarsi sull'argomento e adottare dei comportamenti tesi a scoraggiare, fin dall'inizio, comportamenti di molestia assillante; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 31 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche ricordate che, in alcune circostanze, di fronte ad una relazione indesiderata, è necessario "dire no" in modo chiaro e fermo, evitando improvvisate interpretazioni psicologiche o tentativi di comprensione che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori dello stalker; la maggior parte delle ricerche ha rilevato che la strategia migliore sembra essere l'indifferenza. Infatti, sebbene per la vittima risulti difficile gestire lo stress senza reagire, è indubbio che lo stalker "rinforza i suoi atti sia dai comportamenti di paura della vittima, sia da quelli reattivi ai sentimenti di rabbia; cercate di essere prudenti e quando uscite di casa evitate di seguire sempre gli stessi itinerari e di fermarvi in luoghi isolati e appartati; in caso di molestie telefoniche, tentate di ottenere una seconda linea e utilizzate progressivamente solo quest'ultima. Registrate le chiamate (anche quelle mute). Ricordate che per far questo è necessario, al momento della telefonata, rispondere e mantenere la linea per qualche secondo (senza parlare), in modo da consentire l'attivazione del sistema di registrazione dei tabulati telefonici; tenete un diario per riportare e poter ricordare gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia; raccogliete più dati possibili sui fastidi subiti, per esempio, conservate eventuali lettere o email a contenuto offensivo o intimidatorio; tenete sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza; se vi sentite seguiti o in pericolo, chiedete aiuto, chiamate un numero di pronto intervento, come per esempio il "112" o rivolgetevi al più vicino Comando Carabinieri. Anche la Polizia di Stato si è organizzata al suo interno per “professionalizzare” i suoi operatori al contrasto al fenomeno nonché per studiare il fenomeno di stalking. Dal sito www.poliziadistato.it si legge infatti che (…) per cercare di aiutare le donne che si trovano in queste condizioni la Polizia di Stato, insieme all'Università di Napoli, ha creato "Silvia" (Stalking inventory list per vittime e autori) un progetto per monitorare i casi attraverso un formulario che aiuti anche gli operatori a conoscere meglio le caratteristiche di questo fenomeno. L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare i poliziotti per fare in modo che il primo contatto con le forze dell'ordine sia rassicurante e permetta di instaurare un rapporto di fiducia con la vittima. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 32 di 37 Università Telematica Pegaso 4.11 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche L’ammonimento - art. 8 decreto legge n. 11 del 2009 convertito dalla legge n. 38 del 2009. Sempre per contrastare il fenomeno e per evitare che fatti di persecuzione minore confluiscano in procedimenti penali, con le relative lungaggini giudiziarie, il Legislatore ha introdotto una speciale forma di dissuasione nei confronti dell’autore, ovvero l’ammonimento. Ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 viene riconosciuta alla persona offesa dal reato di cui all’art. 612-bis c.p., finché non è stata proposta querela, la possibilità di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta: richiesta che deve essergli trasmessa senza ritardo. A seguito della richiesta suddetta, il Questore assume le necessarie informazioni dagli organi investigativi territorialmente competenti ed escute le eventuali persone informate dei fatti. Se da tali accertamenti risulta che la richiesta della vittima è supportata da elementi concreti, il Questore adotta l’ammonimento e redige il relativo processo verbale, la cui copia viene rilasciata sia al richiedente che all’ammonito. Inoltre, valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. Gli elementi concreti su cui fondare l’adozione del provvedimento si possono ravvisare in condotte di per sé violente o disdicevoli che, se pur non “ancora” tali da integrare un reato contro la persona o il patrimonio, potrebbero degenerare e precludere comportamenti delinquenziali . Il provvedimento di ammonimento disciplinato dalla normativa in questione ha specifiche finalità dissuasive e muove dalla necessità di invitare a desistere da qualsiasi condotta vessatoria, anche sotto forma di minaccia e molestia, chiunque tenga un comportamento non conforme a legge e che è idoneo a determinare un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, ciò indipendentemente dalla sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati e dalla esistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, essendo infatti sufficiente fare riferimento ad elementi dai quali è possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, possa degenerare e preludere a veri e propri comportamenti delinquenziali . Il provvedimento preventivo dell’ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva essendo preordinato a che gli "atti persecutori" non siano più ripetuti e non abbiano a cagionare esiti irreparabili e debba essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali del soggetto dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 33 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso persecutorietà e di reiterazione dei comportamenti illeciti, sulla base di circostanze di portata generale e di significato tendenziale o su contesti significativi nel loro complesso. L’ammonimento orale comporta la presenza fisica ed il contatto interpersonale fra Questore e stalker: di rilievo, pertanto, l’impatto psicologico e deterrente che potrebbe avere su quest’ultimo, una volta convocato, una solenne ammonizione da parte di chi si trova al vertice della pubblica sicurezza in quel territorio. Ammonimento che là dove venisse disatteso dal molestatore, determinerebbe l’aumento della pena (aggravante) e la procedibilità d’ufficio. Perplessità sorgono al riguardo se la circostanza aggravante e la procedibilità d’ufficio scattino in relazione ad un soggetto sì già in precedenza ammonito, ma in relazione sempre al medesimo soggetto passivo ovvero anche ad altre vittime. Secondo l’opinione maggioritaria della dottrina l’ammonimento può essere classificato tra le misure di prevenzione, nello specifico viene interpretato come una forma atipica di misura di prevenzione, presentando, inoltre, delle caratteristiche che rievocano l’istituto della diffida, abrogato con la legge 387/88. Scopo dell’ammonimento è quello di prevenire la consumazione di atti persecutori e il suo contenuto consiste non tanto in un generico invito al rispetto della legge, quanto, come sembra doversi dedurre alla luce di un interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nello stesso articolo, uno specifico invito ad interrompere qualsiasi interferenza nella vita del richiedente in adesione a quanto disposto nell’art. 612 bis c.p. L’intervento del Questore può essere richiesto dall’interessato solo fino al momento in cui lo stesso non decida di presentare la querela, potendosi quindi evidenziare la volontà del legislatore di evitare interferenze tra procedimento penale e procedimento amministrativo di prevenzione. La persona, al momento della richiesta di ammonimento, deve esporre i “fatti” di cui è stata vittima, e tali fatti costituiranno l’oggetto della valutazione compiuta dal Questore sulla fondatezza dell’istanza. La norma, pertanto, non richiede alla vittima di denunciare una notizia di reato, ma di esporre dei “fatti” per i quali ancora non è stata proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. Va peraltro ribadito che, qualora i fatti portati a conoscenza dell’autorità di Polizia Giudiziaria, integrino un’ipotesi di reato procedibile d’ufficio, la stessa autorità sarà tenuta ad inoltrare a quella giudiziaria la relativa notizia di reato. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 34 di 37 Università Telematica Pegaso Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche E’ da sottolineare che l’ammonimento, se per un verso assume il contenuto di un mero invito, dall’altro la sua adozione può produrre effetti di non scarso rilievo tra cui l’adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni e, come sopra riportato, l’aumento della pena in caso di condanna e la procedibilità d’ufficio in luogo di quella a querela. L’ammonimento è adottato attraverso un provvedimento dell’autorità amministrativa, e come tale è ammesso il ricorso sia gerarchico (al Prefetto quale autorità gerarchicamente superiore al Questore) sia giurisdizionale al T.A.R. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 35 di 37 Lo stalking”: comparazione tra le diverse esperienze giuridiche Università Telematica Pegaso Bibliografia FRANCESCO BARTOLINI, (2009) LO STALKING E GLI ATTI PERSECUTORI NEL DIRITTO PENALE E CIVILE, CELT-TRIBUNA JURIS, PIACENZA 2009 ANGELO ZAPPALA’, DARIO BOSCO STUPRATORI, PROFILI PSICOLOGICI E INVESTIGAZIONE CENTRO SCIENTIFICO EDITORE – SCIENZE FORENSI – TORINO 2008 MULLEN P.E., PATHÈ M., PURCELL R., STUART G., 1999, A STUDY OF STALKERS. IN AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 156, 1244-1249. MCCANN, 2000; MORRISON, 2001; STREET ET AL, 2007 MELOY J.R. (ED.)(1998), THE PSYCHOLOGY OF STALKIN. CLINICAL AND FORENSICS PERSPECTIVES, ACADEMIC PRESS, SAN DIEGOÙ MELOY, GOTHARD, 1995; MULLEN E PATHÈ, 1999; E AL. 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Sitografia www.governo.it www.parlamento.it www.ministerodifesa.it www.ministerointerno.it www.ministeropariopportunità.it www.carabinieri.it www.osservatoriosullostalking.it www.istat.it www.deaprofessionale.it Unione Sarda.it; 14.01.2010- Sportello anti-stalking della Provincia di Cagliari, “O.N.S. Fra vittime ci sono anche uomini”, in http://www.stalking.it/?p=600#more-600) Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 37 di 37