AI CONSULENTI
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AI CONSULENTI
- ALLE AZIENDE INTERESSATE - AI CONSULENTI - AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E CAA Loro sedi Oggetto: Circolare n° 1 – aggiornamento del 15 gennaio 2013 Ai fini di consentire l’applicazione delle disposizioni previste dalla recente modifica del quadro normativo e tenendo conto delle circolari applicative inviate dall’ICQRF, vi comunico i seguenti aggiornamenti. 1. Dolcificazione (rif. Circ. MIPAF n. 1406 del 21 maggio 2012 e n. 15512 del 16 novembre 2012). La pratica enologica è consentita ai sensi del “Reg. CE 606/2009” ed è stata disciplinata nel dettaglio da diverse circolari emesse dall’ICQRF nel corso di questi tre anni, in tal senso vi illustro nel dettaglio le principali disposizioni. La dolcificazione dei vini è autorizzata solo se effettuata: - utilizzando M.C.R.; - contenendo l’aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino di cui trattasi, a non più del 4 % vol.; - nella fase della produzione e del commercio all’ingrosso; - con riferimento ai soli vini DOP, nella regione in cui è stato “elaborato” il vino o nelle immediate vicinanze (ovvero nella zona di vinificazione descritta all’articolo 5 dei relativi disciplinari, tenendo conto delle eventuali deroghe + zona di imbottigliamento); - ai fini dell’indicazione in etichetta della varietà di vite e dell’annata di produzione delle uve, dalla quota dell’85% della relativa partita, siano esclusi i quantitativi di prodotto utilizzati per la dolcificazione. Il trattamento deve essere eseguito rispettando le seguenti disposizioni amministrative specifiche: le persone fisiche o giuridiche che procedono alla dolcificazione presentano una dichiarazione all’ICQRF competente per il territorio in cui avrà luogo l’operazione; le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e devono pervenire almeno 48 ore prima del giorno previsto per l’operazione; tuttavia, quando un’impresa effettui correntemente o in modo continuativo operazioni di dolcificazione, può essere presentata all’autorità competente una dichiarazione valida per più operazioni o per un determinato periodo. Tale dichiarazione dovrà contenere i seguenti dati: - il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del vino di cui trattasi; - il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del mosto di uve concentrato rettificato di cui è prevista l’aggiunta; - i titoli alcolometrici totale ed effettivo che il vino presenterà dopo la dolcificazione. Si ricorda che l’impresa è tenuta a registrare sul registro di “carico e scarico” tutte le operazioni di dolcificazione e sul registro di “carico e scarico dei prodotti sorvegliati”, i quantitativi di mosto di uve concentrato rettificato detenuti ed utilizzati per effettuare la pratica enologica. Si comunica inoltre che, fatte salve misure più restrittive previste dai relativi disciplinari, la vigente normativa non esclude la possibilità di effettuare la pratica stessa per le partite di vino DOP “già certificate” ed in questo caso la partita ottenuta a seguito della dolcificazione: - dovrà comunque rientrare nell’ambito di uno dei tipi di prodotto relazionati al tenore zuccherino residuo contemplati dal disciplinare di produzione; - dovrà essere sottoposta ad un nuovo esame chimico – fisico (o in alternativa presentare autocertificazione sottoscritta da enologo e tecnico abilitato, entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della dolcificazione insieme alla dichiarazione già presentata all’ICQRF); 1 - dovrà essere sottoposta a nuovo esame organolettico in caso avvenga una variazione della tipologia di prodotto se consentito dal disciplinare (es. per DOP Friuli Grave da “secco” ad “abboccato” o verduzzo Friuli Colli Orientali da “amabile a dolce”). Si chiarisce inoltre che i quantitativi di MCR utilizzati per dolcificare partite di vini DOP e/o IGP, debbano intendersi aumentativi della partita di base, e pertanto le medesime aggiunte non comportano una sostituzione di un corrispondente volume della partita di base stessa. 2. Rivendicazione di uve designate con IGP “Venezia Giulia” provenienti da provincie diverse. Vi ricordo che il Disciplinare di produzione relativo all’IGP “Venezia Giulia” attualmente in vigore, prevede delle differenze in riferimento alle varietà di uve rivendicabili. Questo sta a significare che uve provenienti da provincie nelle quali non è prevista la designazione della varietà, esempio Traminer e/o Ribolla Gialla provenienti da vigneti siti in provincia di Udine, non possono essere vinificati al fine dell’ottenimento dei relativi vini (fatta salva la possibilità di designare il prodotto come “Bianco IGT Venezia Giulia). Al fine di evitare errori vi inserisco l’elenco aggiornato. Provincia di Gorizia Provincia di Pordenone Provincia di Udine Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon) Malvasia istriana Merlot Pinot bianco Pinot grigio Pinot nero Refosco dal peduncolo rosso Ribolla gialla Riesling renano Riesling italico Sauvignon Terrano Verduzzo friulano Chardonnay Incrocio Manzoni 6.0.13 Moscato giallo Schioppettino Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon) Merlot Pinot bianco Pinot grigio Pinot nero Glera Refosco nostrano Refosco dal peduncolo rosso Ribolla gialla Riesling renano Sauvignon Traminer aromatico Verduzzo friulano Chardonnay Forgiarin Incrocio Manzoni 6.0.13 Sciaglin Ucelut Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon) Merlot Pinot bianco Pinot grigio Pinot nero Glera Refosco nostrano Refosco dal peduncolo rosso Riesling renano Sauvignon Schioppettino Verduzzo friulano Chardonnay Franconia Incrocio Manzoni 6.0.13 Provincia di Trieste Malvasia istriana Merlot Refosco dal peduncolo rosso Sauvignon Terrano Chardonnay Pinot bianco Vitouska 2 3. Modifiche ai Documenti di accompagnamento (rif. Circ. MIPAF n. 6233 del 3 maggio 2012) Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. 103, serie L del 13 aprile 2012, è stato pubblicato il “Regolamento (Ue) n. 314/2012”, che modifica il “Regolamento (Ce) n. 436/2009” ed il “Regolamento (Ce) n. 555/2008”. L’articolo 31 della nuova normativa - le cui disposizioni entrano in vigore a partire dal primo gennaio 2013, fatte salve deroghe e/o modifiche di cui attualmente non siamo al corrente – prevede che, tutti i documenti di accompagnamento (Doco/It o DDt ed e-AD) che scortano i vini che seguono, sfusi o imbottigliati, di produzione propria o di terzi debbano essere integrati con le seguenti diciture: Categoria vino vini a Doc/Docg (atti o certificati) per i vini a Igt (con o senza annata, vitigno, ecc.) Diciture "Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta, n. ........... del registro E-Bacchus"; - il "nome e l'indirizzo elettronico" dell'organismo di controllo stesso (per vini atti e certificati) nonché - il riferimento ai "dati identificativi della certificazione" rilasciata dalla Struttura di controllo (solo se certificati) "Il presente documento vale quale attestato di indicazione geografica protetta, n. ........... del registro E-Bacchus" "Il presente documento vale quale certificazione dell'annata di per i vini "millesimati" (con raccolta, a norma dell'articolo 118 septevicies del regolamento (CE) annata, ma non a Igt/Doc/Docg) n. 1234/2007" per i vini "varietali", non "Il presente documento vale quale certificazione della (o delle) varietà di uva da vino (vino varietale)", a norma dell'articolo 118 septevicies del regolamento (CE) n. 1234/2007" Igt/Doc/Docg, compresi gli spumanti per i vini con indicazione dell'"annata" + "varietali", non "Il presente documento vale quale certificazione della annata di raccolta e della (o delle) varietà di uva da vino ("vino varietale"), a norma dell'articolo 118 septevicies del regolamento (CE) n. 1234/2007" Igt/Doc/Docg, compresi gli spumanti 3 3. Certificazione delle partite di vini DOP ottenute da coacervo (rif. Circ. MIPAF prot. 3130 del 7 novembre 2012). La normativa consente di effettuare coacervi di partite di vino DOP già certificato, in questi termini si ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni operative. Al fine di stabilire la validità della certificazione delle partite di vini DOP coacervate, il termine iniziale da prendere in considerazione è quello della data della prima certificazione (chimico-fisica ed organolettica) della relativa porzione di partita. Qualora sia scaduto tale termine - ai fini dell’utilizzo del prodotto (imbottigliamento e/o vendita) - è da ripetere l’intero iter chimico-fisico ed organolettico. La normativa vigente non esclude tra l’altro la possibilità di effettuare il coacervo di partite DOP o porzioni di partite DOP già soggette a precedente coacervo; tuttavia, anche alla luce di quanto precisato al punto precedente, tale possibilità è subordinata: - nel caso in cui per tutte le porzioni di partita non sia scaduta la validità dei relativi certificati analitico – organolettici anche con riguardo alla possibilità di ripetere l'autocertificazione analitica; - nel caso in cui anche per una sola porzione di partita sia scaduta la validità della relativa certificazione analitico – organolettica (oltre alle limitazioni di cui al citato art. 2 comma 2 del DM 11/11/11, relative al rispetto delle disposizioni di base per l'espletamento dell'assemblaggio) alla ripetizione della certificazione analitico – organolettica. Sul sito www.ceviq.it alla sezione “legislazione” potete trovare il testo integrale del Regolamento comunitario 314/2012, i “codici e-bacchus” previsti per i vini di nostra competenza ed una tabella riassuntiva con i principali limiti analitici dei vini. In allegato i modelli da utilizzare per la pratica della dolcificazione. Cordiali saluti Il direttore Michele Bertolami 4