AI CONSULENTI

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AI CONSULENTI
- ALLE AZIENDE INTERESSATE
- AI CONSULENTI
- AI TECNICI DELLE
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI E CAA
Loro sedi
Oggetto: Circolare n° 1 – aggiornamento del 15 gennaio 2013
Ai fini di consentire l’applicazione delle disposizioni previste dalla recente modifica del quadro normativo
e tenendo conto delle circolari applicative inviate dall’ICQRF, vi comunico i seguenti aggiornamenti.
1. Dolcificazione (rif. Circ. MIPAF n. 1406 del 21 maggio 2012 e n. 15512 del 16 novembre 2012).
La pratica enologica è consentita ai sensi del “Reg. CE 606/2009” ed è stata disciplinata nel
dettaglio da diverse circolari emesse dall’ICQRF nel corso di questi tre anni, in tal senso vi illustro
nel dettaglio le principali disposizioni.
La dolcificazione dei vini è autorizzata solo se effettuata:
- utilizzando M.C.R.;
- contenendo l’aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino di cui trattasi, a non più
del 4 % vol.;
- nella fase della produzione e del commercio all’ingrosso;
- con riferimento ai soli vini DOP, nella regione in cui è stato “elaborato” il vino o nelle
immediate vicinanze (ovvero nella zona di vinificazione descritta all’articolo 5 dei relativi
disciplinari, tenendo conto delle eventuali deroghe + zona di imbottigliamento);
- ai fini dell’indicazione in etichetta della varietà di vite e dell’annata di produzione delle uve,
dalla quota dell’85% della relativa partita, siano esclusi i quantitativi di prodotto utilizzati per la
dolcificazione.
Il trattamento deve essere eseguito rispettando le seguenti disposizioni amministrative specifiche: le
persone fisiche o giuridiche che procedono alla dolcificazione presentano una dichiarazione
all’ICQRF competente per il territorio in cui avrà luogo l’operazione; le dichiarazioni devono essere
fatte per iscritto e devono pervenire almeno 48 ore prima del giorno previsto per l’operazione;
tuttavia, quando un’impresa effettui correntemente o in modo continuativo operazioni di
dolcificazione, può essere presentata all’autorità competente una dichiarazione valida per più
operazioni o per un determinato periodo.
Tale dichiarazione dovrà contenere i seguenti dati:
- il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del vino di cui trattasi;
- il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del mosto di uve concentrato rettificato di cui
è prevista l’aggiunta;
- i titoli alcolometrici totale ed effettivo che il vino presenterà dopo la dolcificazione.
Si ricorda che l’impresa è tenuta a registrare sul registro di “carico e scarico” tutte le operazioni di
dolcificazione e sul registro di “carico e scarico dei prodotti sorvegliati”, i quantitativi di mosto di
uve concentrato rettificato detenuti ed utilizzati per effettuare la pratica enologica.
Si comunica inoltre che, fatte salve misure più restrittive previste dai relativi disciplinari, la vigente
normativa non esclude la possibilità di effettuare la pratica stessa per le partite di vino DOP “già
certificate” ed in questo caso la partita ottenuta a seguito della dolcificazione:
- dovrà comunque rientrare nell’ambito di uno dei tipi di prodotto relazionati al tenore zuccherino
residuo contemplati dal disciplinare di produzione;
- dovrà essere sottoposta ad un nuovo esame chimico – fisico (o in alternativa presentare
autocertificazione sottoscritta da enologo e tecnico abilitato, entro 3 giorni lavorativi dalla data
di effettuazione della dolcificazione insieme alla dichiarazione già presentata all’ICQRF);
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-
dovrà essere sottoposta a nuovo esame organolettico in caso avvenga una variazione della
tipologia di prodotto se consentito dal disciplinare (es. per DOP Friuli Grave da “secco” ad
“abboccato” o verduzzo Friuli Colli Orientali da “amabile a dolce”).
Si chiarisce inoltre che i quantitativi di MCR utilizzati per dolcificare partite di vini DOP e/o IGP,
debbano intendersi aumentativi della partita di base, e pertanto le medesime aggiunte non
comportano una sostituzione di un corrispondente volume della partita di base stessa.
2. Rivendicazione di uve designate con IGP “Venezia Giulia” provenienti da provincie diverse.
Vi ricordo che il Disciplinare di produzione relativo all’IGP “Venezia Giulia” attualmente in vigore,
prevede delle differenze in riferimento alle varietà di uve rivendicabili. Questo sta a significare che
uve provenienti da provincie nelle quali non è prevista la designazione della varietà, esempio
Traminer e/o Ribolla Gialla provenienti da vigneti siti in provincia di Udine, non possono essere
vinificati al fine dell’ottenimento dei relativi vini (fatta salva la possibilità di designare il prodotto
come “Bianco IGT Venezia Giulia). Al fine di evitare errori vi inserisco l’elenco aggiornato.
Provincia di Gorizia
Provincia di Pordenone
Provincia di Udine
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Cabernet (Cabernet Franc e/o
Cabernet Sauvignon)
Malvasia istriana
Merlot
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Refosco dal peduncolo rosso
Ribolla gialla
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Terrano
Verduzzo friulano
Chardonnay
Incrocio Manzoni 6.0.13
Moscato giallo
Schioppettino
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Cabernet (Cabernet Franc
e/o Cabernet Sauvignon)
Merlot
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Glera
Refosco nostrano
Refosco dal peduncolo
rosso
Ribolla gialla
Riesling renano
Sauvignon
Traminer aromatico
Verduzzo friulano
Chardonnay
Forgiarin
Incrocio Manzoni 6.0.13
Sciaglin
Ucelut
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Cabernet (Cabernet
Franc e/o Cabernet
Sauvignon)
Merlot
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Glera
Refosco nostrano
Refosco dal peduncolo
rosso
Riesling renano
Sauvignon
Schioppettino
Verduzzo friulano
Chardonnay
Franconia
Incrocio Manzoni 6.0.13
Provincia di
Trieste
Malvasia istriana
Merlot
Refosco dal
peduncolo rosso
Sauvignon
Terrano
Chardonnay
Pinot bianco
Vitouska
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3. Modifiche ai Documenti di accompagnamento (rif. Circ. MIPAF n. 6233 del 3 maggio 2012)
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. 103, serie L del 13 aprile 2012, è stato pubblicato il
“Regolamento (Ue) n. 314/2012”, che modifica il “Regolamento (Ce) n. 436/2009” ed il
“Regolamento (Ce) n. 555/2008”.
L’articolo 31 della nuova normativa - le cui disposizioni entrano in vigore a partire dal primo
gennaio 2013, fatte salve deroghe e/o modifiche di cui attualmente non siamo al corrente – prevede
che, tutti i documenti di accompagnamento (Doco/It o DDt ed e-AD) che scortano i vini che
seguono, sfusi o imbottigliati, di produzione propria o di terzi debbano essere integrati con le
seguenti diciture:
Categoria vino
vini a Doc/Docg
(atti o certificati)
per i vini a Igt
(con o senza annata,
vitigno, ecc.)
Diciture
"Il presente documento vale quale attestato di denominazione di
origine protetta, n. ........... del registro E-Bacchus";
- il "nome e l'indirizzo elettronico" dell'organismo di controllo
stesso (per vini atti e certificati) nonché
- il riferimento ai "dati identificativi della certificazione" rilasciata
dalla Struttura di controllo (solo se certificati)
"Il presente documento vale quale attestato
di indicazione geografica protetta, n. ........... del registro E-Bacchus"
"Il presente documento vale quale certificazione dell'annata di
per i vini
"millesimati" (con raccolta, a norma dell'articolo 118 septevicies del regolamento (CE)
annata, ma non a
Igt/Doc/Docg)
n. 1234/2007"
per i vini
"varietali", non
"Il presente documento vale quale certificazione della (o delle)
varietà di uva da vino (vino varietale)", a norma dell'articolo 118
septevicies del regolamento (CE) n. 1234/2007"
Igt/Doc/Docg,
compresi gli
spumanti
per i vini con
indicazione
dell'"annata" +
"varietali", non
"Il presente documento vale quale certificazione della annata di
raccolta e della (o delle) varietà di uva da vino ("vino varietale"),
a norma dell'articolo 118 septevicies del regolamento (CE) n.
1234/2007"
Igt/Doc/Docg,
compresi gli
spumanti
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3. Certificazione delle partite di vini DOP ottenute da coacervo (rif. Circ. MIPAF prot. 3130 del 7
novembre 2012).
La normativa consente di effettuare coacervi di partite di vino DOP già certificato, in questi termini
si ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni operative.
Al fine di stabilire la validità della certificazione delle partite di vini DOP coacervate, il termine
iniziale da prendere in considerazione è quello della data della prima certificazione (chimico-fisica
ed organolettica) della relativa porzione di partita. Qualora sia scaduto tale termine - ai fini
dell’utilizzo del prodotto (imbottigliamento e/o vendita) - è da ripetere l’intero iter chimico-fisico ed
organolettico.
La normativa vigente non esclude tra l’altro la possibilità di effettuare il coacervo di partite DOP o
porzioni di partite DOP già soggette a precedente coacervo; tuttavia, anche alla luce di quanto
precisato al punto precedente, tale possibilità è subordinata:
- nel caso in cui per tutte le porzioni di partita non sia scaduta la validità dei relativi certificati
analitico – organolettici anche con riguardo alla possibilità di ripetere l'autocertificazione
analitica;
- nel caso in cui anche per una sola porzione di partita sia scaduta la validità della relativa
certificazione analitico – organolettica (oltre alle limitazioni di cui al citato art. 2 comma 2 del
DM 11/11/11, relative al rispetto delle disposizioni di base per l'espletamento dell'assemblaggio)
alla ripetizione della certificazione analitico – organolettica.
Sul sito www.ceviq.it alla sezione “legislazione” potete trovare il testo integrale del Regolamento
comunitario 314/2012, i “codici e-bacchus” previsti per i vini di nostra competenza ed una tabella
riassuntiva con i principali limiti analitici dei vini.
In allegato i modelli da utilizzare per la pratica della dolcificazione.
Cordiali saluti
Il direttore
Michele Bertolami
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