NOVITA` TASSAZIONE - perchè 3 Notai.it

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NOVITA’ TASSAZIONE - ATTI IMMOBILIARI
L’art. 26 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 12 settembre 2013),
convertito con la legge 8 novembre 2013, n. 128, ridisegna dal 1° gennaio 2014, la tassazione
indiretta relativamente alle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo
oneroso , costituzione di diritti reali o rinunce aventi ad oggetto immobili.
Quindi, dal 1° gennaio 2014 sono:
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abrogate tutte le agevolazioni (tranne quelle sulla prima casa e, probabilmente
quelle per l’imprenditore agricolo professionale e la piccola proprietà contadina con
la legge di stabilità in corso di approvazione);
modificate le imposte e le spese.
L'aliquota (omnicomprensiva) per i trasferimenti, costituzione di diritti reali o rinuncia, aventi ad
oggetto immobili urbani o terreni non agricoli sarà la seguente:
 9% (nove per cento) con un minimo di euro 1.000,00;
 euro 50,00 per l'imposta catastale;
 euro 50,00 per l'imposta ipotecaria.
Gli atti di trasferimento (sempre soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale) inoltre
saranno:
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esenti bollo (attualmente 230 euro)
esenti dal pagamento dei diritti per catasto e conservatoria (attualmente 90,00 euro).
Dal 1° gennaio 2014 non saranno più applicabili, a meno di nuove modifiche o introduzioni, tutte
le attuali agevolazioni:
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per le società agro-forestali, comunità montana, compendio unico;
per le ONLUS;
per gli acquisti di immobili (terreni) ricompresi in piani particolareggiati;
per il trasferimento di immobili urbani di qualunque natura compresi in piani di recupero;
REGIME “PREZZO – VALORE”
Resta confermata l’applicazione, per gli acquisti soggetti ad imposta di registro (non soggetti ad
IVA) effettuati da privati, del regime del “prezzo valore”, con tassazione dei trasferimenti
immobiliari urbani (abitazioni e relative pertinenze) sul valore fiscale indipendentemente dal
prezzo regolarmente dichiarato.
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
I trasferimenti di abitazioni (e loro pertinenze) con benefici fiscali “prima casa” dal 1° gennaio 2014
saranno tassati come segue:
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2% (due per cento) sul valore fiscale (regime “prezzo-valore”) con un minimo di euro
1.000 (mille) (fino al 31 dicembre 2013 l’aliquota è del 3%)
euro 50,00 per l'imposta ipotecaria; euro 50,00 per l’imposta catastale;
con esenzione da imposta di bollo e dai diritti per la trascrizione e il catasto
La nuova disposizione determina nella misura di euro 1000 (mille) l'imposta "dovuta" non
quella da "versare".
Conseguentemente, continuando ad applicarsi la disciplina del credito di imposta
utilizzabile in caso di riacquisto prima casa o per la registrazione di preliminare (caparra) ,
potrebbe accadere che, a seguito dell'utilizzo del credito, l'imposta di registro da versare
possa essere di importo inferiore a Euro 1000, o in alcuni casi, come per il passato, anche
pari a zero.
IMPOSTE FISSE
Le tasse fisse per qualsiasi atto (anche per i trasferimenti soggetti ad IVA ed anche non
immobiliari) aumentano da euro 168 ad euro 200,00.
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
- se relative ad atti soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale si riducono da euro 168
ad euro 50 (cinquanta) ciascuna;
- se relative ad atti per i quali era prevista l'imposta fissa di registro aumentano da euro 168 ad euro
200 (duecento).
TERRENI AGRICOLI
La legge di stabilità 2014, in corso di approvazione:
- “salva” le agevolazioni piccola proprietà contadine e imprenditore agricolo professionale;
- determina nella misura del 12% l’aliquota dell’imposta registro relativa ai trasferimenti di terreni
agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
Pertanto per i trasferimenti di terreni agricoli la tassazione, qualora la legge di stabilità venga
così approvata, potrebbe essere la seguente:
1. Acquirente non coltivatore diretto/ IAP
Registro: 12 % Ipotecaria: Euro 50 Catastale: Euro 50
2. Acquirente Iap
Registro: 9 % Ipotecaria: Euro 50 Catastale: Euro 50
3. Acquirente coltivatore diretto/ iap iscritto gestioni previdenziali
Registro: Euro 200 Ipotecaria: Euro 200 Catastale: 1%
CONSIDERAZIONI
Quindi, dal 1° gennaio 2014, ci sono:
a) effetti negativi per:
1) gli atti immobiliari con valore tassabile basso, che da una tassazione minima attuale di euro
824,00 (tre fisse, bollo, trascrizione e voltura) passerebbero ad euro 1.100,00 (euro 1.000 più 50
ipotecaria più 50 catastale);
2) per tutti gli atti che erano agevolati e con l’entrata in vigore della nuova normativa non lo
sarebbero più (es: acquisti di immobili urbani in piani di recupero, da parte di ONLUS, etc...)
b) effetti positivi per
1) gli acquisti di abitazioni con benefici “prima casa” soggetti ad imposte di registro;
2) gli acquisti di terreni agricoli da parte di soggetti che non beneficiano di agevolazioni
ATTI SOGGETTI AD I.V.A.
Aliquote IVA : non sono previste modifiche
Prima casa : 4%
Seconda casa ed immobili con altre destinazioni (uffici, negozi, etc.) : 10%
Negli atti soggetti ad IVA le imposte fisse (registro, ipotecaria e catastale) passerebbero
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da 504 euro ad euro 600,00
Le imposte ipotecarie e catastali relative ad atti di trasferimento di immobili strumentali
soggetti ad IVA, continuano ad essere applicate nella misura del 3% (tre per cento) ed
dell'1% (uno per cento)
DONAZIONI : non sono previste modifiche in materia di donazioni e successioni
Per informazioni [email protected]
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NORMATIVA - Art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare
1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i
provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi
9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)
2 per cento »;
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle
seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente
conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri
immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e
sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.
L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di
euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 è elevato ad euro 200.
Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1º gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per
gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le
scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le
denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonchè per le formalità di
trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a
decorrere dalla stessa data.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni
tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.