Gli studenti della Scuola Libera del Nudo (Prof

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Gli studenti della Scuola Libera del Nudo (Prof
PROMEMORIA SUI «MODELLI VIVENTI»
Nelle Accademie di Belle Arti e nei Licei artistici di Stato operano quelle “figure” di lavoratori denominati «modelli viventi», che svolgono, appunto, le mansioni di modello nell’insegnamento di disegno, pittura e scultura. Questi lavoratori si trovano suddivisi, sul piano
normativo, in tre categorie:
1) gli assunti con contratto individuale di lavoro a tempo determinato per un numero
di ore pari a 20 settimanali (ma qualche volta la legge viene violata e si fanno contratti
per un numero inferiore di ore). Si tratta di coloro che, al 03.05.1999, avevano un’anzianità di servizio superiore ai 5 anni1: sono circa una trentina, percepiscono (ai sensi dell’O.M.
art. 41) una retribuzione su base oraria, corrispondente al trattamento economico previsto
dal vigente Ccnl-Comparto Scuola per la quarta qualifica funzionale del personale Ata non
di ruolo della scuola; sono pagati dal Tesoro, ma non hanno diritto a scatti di anzianità
sullo stipendio (nonostante gli anni di servizio, per tutti ormai superiori ai 13) e hanno
versamenti contributivi ridotti.
2) gli assunti con contratto di prestazione d’opera per un tot numero di ore, che hanno
una precedenza nel diritto di assunzione perché avevano da 1 a 4 anni di anzianità di servizio al al 03.05.19992: nonostante i contratti annuali precedenti, sono confinati nel contratto a prestazione d’opera, per il periodo fra ottobre e giugno, senza certa priorità nell’assegnazione di orario (la quantità delle ore settimanali, a 25 euro ciascuna) rispetto a
nuovi assunti; sono pagati dall’istituto scolastico che li assume.
3) quelli assunti con contratto di prestazione d’opera per un tot numero di ore, sempre
per il periodo fra ottobre e giugno, secondo un elenco distinto dal precedente e posto in
ordine alfabetico, in cui i destinatari sono individuati in base a “esigenze didattiche” e non
cumulano alcun diritto di anzianità né per la precedenza rispetto a ulteriori assunzioni, né
per l’assegnazione del numero delle ore, perché considerati “liberi professionisti” (a volte
però vengono “premiati”, per giovinezza e bellezza o “capacità”, con anche 30 ore settimanali, che sono impossibili da svolgersi, per la fatica muscolare che tale prestazione
comporta, per cui occorrerebbe capire in che cosa consista il lavoro effettivo).
Da rilevare come il contratto a prestazione d’opera possa essere rescisso in qualsiasi momento e come, con il passaggio a spese dell’istituto dei «modelli viventi» delle categorie
2) e 3), molti non siano stati riconfermati, o abbiano ricevuto un’utilizzazione solo per poche ore, senza rispetto di precedenza della categoria 2) (quella con anzianità di servizio
precedente al 03.05.1999) sulla categoria 3).
E non hanno accettato il passaggio in ruolo connesso al mutamento di mansioni, secondo la
legge del 3 maggio 1999, n. 124, art. 6, comma 11 – «i modelli viventi in possesso dei titoli di
studio previsti dalla tabella I allegata al Ccnl del Comparto Scuola pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l’accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del Personale ATA, che alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano prestato 5 anni di servizio anche non continuativi nelle Accademie e nei Licei
artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell’anzianità di servizio, in graduatorie a esaurimento ai fini dell’assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L’inserimento nella graduatoria per la III qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità
all’espletamento delle funzioni dello specifico profilo» –, per i quali l’O.M. n. 14 del 17 gennaio
2000 stabiliva che «il rapporto di lavoro individuale dei modelli viventi con le Accademie e con i
Licei artistici si costituisce» appunto con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale per ore 20 settimanali.
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Coloro che, secondo l’O.M. n. 14 del 17 gennaio 2000, non avevano l’anzianità di servizio pari
a quella indicata per «l’accesso […] alla III e IV qualifica del Personale ATA» all’entrata in vigore della legge del 3 maggio 1999, n. 124, art. 6.
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A ciò va aggiunto che: molti istituti non espongono le graduatorie delle categorie 2) e 3);
a molti «modelli viventi» a prestazione d’opera non viene comunicato il numero di ore settimanali da svolgere; a molti il contratto viene fatto firmare solo poco prima del termine
del periodo di prestazione lavorativa; i pagamenti avvengono spesso con ritardi da tre a
sei mesi; diversi istituti non versano i contributi Inail, privando cosí i «modelli viventi» di
tutela per eventuali infortuni sul lavoro; la prestazione d’opera è vincolata agli orari dei
corsi assegnati e alla presenza del docente, la cui eventuale assenza implica il mancato
svolgimento della mansione, con i danni economici risultanti (è difficile recuperare le ore e
tale recupero è spesso consentito solo con richiesta e firma del docente stesso); ai «modelli viventi» della categoria 1) viene asserito che non hanno diritto alla maturazione di ferie e, in caso di assenza, sono costretti a recuperare le ore (i giorni presi per esami non
sono pagati, o devono essere recuperati); in non pochi istituti le condizioni igieniche e sanitarie sono del tutto opinabili, senza contare la mancata costante presenza in aula del docente e il supporto del custode; molti «modelli viventi» di tutte e tre le categorie vengono
fatti lavorare in corsi non autorizzati o in corsi non sostenibili per pose interminabili (posizioni erette anche per otto ore di seguito) e a molti di loro capita di venire fotografati o
anche ripresi con telecamere da docenti o studenti, senza alcun rispetto della privacy e in
violazione del diritto di immagine.
Lo sciopero del 17 gennaio 2008 è stato indetto sull'obiettivo la di risolvere e non rinviare
oltre la questione della stabilizzazione lavorativa:
1. per quanto riguarda quelli della categoria 1) – contratti a tempo determinato, con
un’anzianità lavorativa che ne rende necessario e doveroso il passaggio a tempo indeterminato;
2. per quanto riguarda le categorie 2) e 3) – le cui condizioni di precarietà non possono essere ulteriormente accettate, e di cui va previsto un passaggio in condizioni di
maggiore stabilità, almeno con il contratto a tempo determinato.
Al centro di tali istanze non sta soltanto l’iniziativa generale contro il precariato, ma anche
la specifica rivendicazione del giusto riconoscimento di una tipologia di mansioni, che
non sono assimilabili e riconducibili né a quelle del personale docente, né a quelle del personale ATA, bensí ricoprono precisamente una funzione tanto necessaria, quanto a sé
stante.