concessione di un prestito al lavoratore dipendente
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concessione di un prestito al lavoratore dipendente
RETRIBUZIONE varie CONCESSIONE DI UN PRESTITO AL LAVORATORE DIPENDENTE SOMMARIO Art. 51 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D. Lgs. 2.09.1997, n. 314 - Circ. Inps 26.04.2000, n. 84 Circ. Inps 21.12.2007, n. 136 - Circ. M. Finanze 23.12.1997, n. 326 - Comun. BCE 8.12.2011 • SCHEMA DI SINTESI • CASO PRATICO • MODULISTICA SCHEMA DI SINTESI • Se l’ammontare del reddito imponibile del compenso in natura non supera € 258,23 annui, sommato ad eventuali altri redditi in natura, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. • Se l’ammontare del reddito imponibile del compenso in natura supera € 258,23 annui, sommato ad eventuali altri redditi in natura, l’intero importo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. O • Interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente al 31.12 di ogni anno meno • Interessi calcolati applicando il tasso di interesse effettivo sostenuto dal lavoratore x 50% W DISCIPLINA FISCALE W W .R REDDITO IMPONIBILE • Tutte le forme di finanziamento erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata. • Finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo. AT I TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO .IT La concessione di un prestito in denaro al lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro, ad un tasso inferiore a quello di mercato, si configura come un fringe benefit, termine inglese che riveste il significato di indennità aggiuntiva corrisposta in natura. Ai sensi dell’art. 51, c. 4, lett. b) del Tuir, costituisce reddito da lavoro dipendente il 50% della differenza tra gli interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento, vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso di interesse effettivo. La disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento erogate dal datore di lavoro o concesse da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata, compreso il nuovo caso previsto dalla Ris. Ag. Entrate 46/E/2010. L’importo da far concorrere alla formazione del reddito imponibile deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte al momento del pagamento delle singole rate individuate dal piano di ammortamento del prestito. Valuta estera Per i prestiti occorre confrontare gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento e quelli calcolati applicando il tasso effettivo sostenuto dal lavoratore, effettuando la conversione in euro alla data di scadenza delle singole rate. TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO • Il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per calcolare il reddito imponibile del compenso in natura è quello vigente alla fine del periodo di imposta precedente, salvo effettuare il conguaglio di fine anno tenendo conto del tasso ufficiale di riferimento vigente al termine del periodo di imposta. • In caso di cessazione del rapporto di lavoro il conguaglio è effettuato applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di cessazione del rapporto. DISCIPLINA PREVIDENZIALE Base imponibile Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 14.12.2011 MOMENTO DELLA TASSAZIONE Per il calcolo si applica il medesimo criterio indicato nella disciplina fiscale. R AT I O L a v o r o Riproduzione vietata N . 1 / 2 0 1 2 - 6 4 0 0 41 RETRIBUZIONE varie CASO PRATICO Valore del fringe benefit Tavola n. 1 • In data 1.09.2011 il datore di lavoro ha concesso ad un proprio dipendente un prestito in denaro avente le seguenti caratteristiche: .. Importo: € 10.000,00; .. Tasso: 0,50%; .. Durata: 36 mesi; .. Periodicità: mensile. .. Pagamento: posticipato. Tasso ufficiale di riferimento • Il TUR da prendere a riferimento per il calcolo del fringe benefit è quello vigente al 31.12.2010 ed è pari al 1%. • Le eventuali variazioni del TUR intervenute successivamente alla concessione del prestito nel corso della sua durata diverranno irrilevanti ai fini della determinazione del fringe benefit, fino all’effettuazione delle operazioni di conguaglio. • Il TUR al 31.12.2011 è pari all’1% (con decorrenza 14.12.2011); pertanto, non è necessario effettuare alcun conguaglio a fine 2011. Busta paga • Nel calcolo della busta paga di un dipendente che sta rimborsando un prestito in denaro al suo datore di lavoro, figureranno due voci: .. una voce di trattenuta per l’importo complessivo della rata mensile che è decurtata dal “netto in busta paga”; .. una voce neutra per il fringe benefit per l’importo del 50% della differenza fra i tassi. Piano di ammortamento Piano di ammortamento Quota interessi che si riferiscono alla rata scaduta in data 1.11.2011: al tasso ufficiale di riImporto rata scaduta in data 1.11.2011: ferimento (1%). € 8,00 € 295,23 Piano di ammortamen- Quota interessi che si riferiscono alla rata scaduta in data 1.11.2011: to al tasso applicato dal datore di lavoro (0,50%). Importo rata scaduta in data 1.11.2011: € 4,00 € 282,08 (€ 8,00 - € 4,00) x 50% = € 2,00 • È il valore mensile del fringe benefit da assoggettare sia a contributi previdenziali sia a ritenute fiscali. • Il dipendente all’atto dell’erogazione del prestito ha già beneficiato di compensi in natura per € 300,00. .R Fringe benefit AT I O .IT Dati MODULISTICA Tavola n. 2 W W W Esempio di busta paga 42 R AT I O L a v o r o N . 1 / 2 0 1 2 - 6 4 0 0 Aggiornato al 14.12.2011 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata