concessione di un prestito al lavoratore dipendente

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concessione di un prestito al lavoratore dipendente
RETRIBUZIONE
varie
CONCESSIONE DI UN PRESTITO
AL LAVORATORE DIPENDENTE
SOMMARIO
Art. 51 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D. Lgs. 2.09.1997, n. 314 - Circ. Inps 26.04.2000, n. 84
Circ. Inps 21.12.2007, n. 136 - Circ. M. Finanze 23.12.1997, n. 326 - Comun. BCE 8.12.2011
• SCHEMA DI SINTESI
• CASO PRATICO
• MODULISTICA
SCHEMA DI SINTESI

• Se l’ammontare del reddito imponibile del compenso in natura non supera € 258,23 annui,
sommato ad eventuali altri redditi in natura, non concorre a formare il reddito di lavoro
dipendente.
• Se l’ammontare del reddito imponibile del compenso in natura supera € 258,23 annui,
sommato ad eventuali altri redditi in natura, l’intero importo concorre a formare il reddito
di lavoro dipendente.
O

• Interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente
al 31.12 di ogni anno
meno
• Interessi calcolati applicando il tasso di interesse effettivo sostenuto
dal lavoratore
x
50%
W
DISCIPLINA
FISCALE
W
W
.R
REDDITO
IMPONIBILE

• Tutte le forme di finanziamento erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro
durata e dalla valuta utilizzata.
• Finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o
convenzioni anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo.
AT
I
TIPOLOGIE
DI
FINANZIAMENTO
.IT
La concessione di un prestito in denaro al lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro,
ad un tasso inferiore a quello di mercato, si configura come un fringe benefit, termine inglese
che riveste il significato di indennità aggiuntiva corrisposta in natura. Ai sensi dell’art. 51, c.
4, lett. b) del Tuir, costituisce reddito da lavoro dipendente il 50% della differenza tra gli
interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento, vigente al termine di ciascun anno
e l’importo degli interessi calcolato al tasso di interesse effettivo. La disposizione si applica
a tutte le forme di finanziamento erogate dal datore di lavoro o concesse da terzi con i quali
il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, indipendentemente dalla loro durata
e dalla valuta utilizzata, compreso il nuovo caso previsto dalla Ris. Ag. Entrate 46/E/2010.

L’importo da far concorrere alla formazione del reddito imponibile deve essere assoggettato
a ritenuta alla fonte al momento del pagamento delle singole rate individuate dal piano di
ammortamento del prestito.

Valuta estera
Per i prestiti occorre confrontare gli interessi calcolati al tasso ufficiale
di riferimento e quelli calcolati applicando il tasso effettivo sostenuto
dal lavoratore, effettuando la conversione in euro alla data di scadenza
delle singole rate.
TASSO
UFFICIALE
DI RIFERIMENTO

• Il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per calcolare il reddito imponibile del compenso
in natura è quello vigente alla fine del periodo di imposta precedente, salvo effettuare il
conguaglio di fine anno tenendo conto del tasso ufficiale di riferimento vigente al termine
del periodo di imposta.
• In caso di cessazione del rapporto di lavoro il conguaglio è effettuato applicando il tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di cessazione del rapporto.
DISCIPLINA
PREVIDENZIALE

Base
imponibile
Centro Studi Castelli S.r.l.
Aggiornato al 14.12.2011
MOMENTO
DELLA
TASSAZIONE


Per il calcolo si applica il medesimo criterio indicato nella disciplina
fiscale.
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RETRIBUZIONE
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CASO PRATICO
Valore del fringe benefit
Tavola n. 1
• In data 1.09.2011 il datore di lavoro ha concesso ad un proprio dipendente un prestito in denaro avente
le seguenti caratteristiche:
.. Importo: € 10.000,00;
.. Tasso: 0,50%;
.. Durata: 36 mesi;
.. Periodicità: mensile.
.. Pagamento: posticipato.
Tasso ufficiale
di riferimento
• Il TUR da prendere a riferimento per il calcolo del fringe benefit è quello vigente al 31.12.2010 ed è pari al 1%.
• Le eventuali variazioni del TUR intervenute successivamente alla concessione del prestito nel corso della
sua durata diverranno irrilevanti ai fini della determinazione del fringe benefit, fino all’effettuazione delle
operazioni di conguaglio.
• Il TUR al 31.12.2011 è pari all’1% (con decorrenza 14.12.2011); pertanto, non è necessario effettuare
alcun conguaglio a fine 2011.
Busta paga
• Nel calcolo della busta paga di un dipendente che sta rimborsando un prestito in denaro al suo datore di
lavoro, figureranno due voci:
.. una voce di trattenuta per l’importo complessivo della rata mensile che è decurtata dal “netto in busta paga”;
.. una voce neutra per il fringe benefit per l’importo del 50% della differenza fra i tassi.
Piano
di ammortamento
Piano di ammortamento Quota interessi che si riferiscono alla rata scaduta in data 1.11.2011:
al tasso ufficiale di riImporto rata scaduta in data 1.11.2011:
ferimento (1%).
€
8,00
€
295,23
Piano di ammortamen- Quota interessi che si riferiscono alla rata scaduta in data 1.11.2011:
to al tasso applicato dal
datore di lavoro (0,50%). Importo rata scaduta in data 1.11.2011:
€
4,00
€
282,08
(€ 8,00 - € 4,00) x 50% = € 2,00
• È il valore mensile del fringe benefit da assoggettare sia a contributi previdenziali sia a ritenute fiscali.
• Il dipendente all’atto dell’erogazione del prestito ha già beneficiato di compensi in natura per € 300,00.
.R
Fringe benefit
AT
I
O
.IT
Dati
MODULISTICA
Tavola n. 2
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Esempio di busta paga
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