Auto in uso promiscuo: definito il fringe benefit 2007

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Auto in uso promiscuo:
definito il fringe benefit 2007
Gabriele Bonati Consulente aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i costi chilo­
metrici elaborati dall’Aci per l’individuazione del
fringe benefit 2007 derivante dall’utilizzo promi­
scuo degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori
aziendali, tenendo conto dell’adeguamento fissato
dal Dl n. 262/2006 (legge n. 286/2006)
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul supple­
mento ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n.
288 del 12 dicembre 2006, le tabelle, elaborate
dall’Aci, recanti i costi chilometrici di esercizio di
autovetture, motocicli e ciclomotori ai fini dell’in­
dividuazione del reddito in natura convenzionale
(art. 51, comma 4, Dpr n. 917/1986) dei vincoli
aziendali concessi ai dipendenti (e collaboratori
coordinati) in uso promiscuo (vale a dire concessi
sia per servizio sia per uso privato). Il valore an­
nuale del fringe benefit da assoggettare a tassazio­
ne e (per effetto dell’armonizzazione disposta dal
Dlgs n. 314/1997) a contribuzione previdenziale
e assistenziale, compresi i premi Inail, per singolo
veicolo, è già stato calcolato dall’Aci e riportato
nella tabella in esame (ultima colonna).
Detti importi avranno valore per tutto l’anno
2007. Per i nuovi veicoli che verranno eventual­
mente messi in commercio nel 2007, e conse­
guentemente non compresi nella tabella sopra ri­
chiamata, l’ammontare del reddito in natura sarà
determinato prendendo a riferimento, dalla citata
tabella Aci, quello che per tutte le sue caratteristi­
che risulti più simile.
N. 1 - 1 gennaio 2007
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La determinazione
del reddito imponibile
A norma dell’art. 51, comma 4, del Dpr n. 917/
1986 (come modificato dall’art. 2, comma 71, let­
tera a), del Dl n. 262/2006 ­ legge n. 286/2006),
gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi
dall’azienda ad uso promiscuo ai propri dipendenti
e collaboratori coordinati, si assume, ai fini dell’in­
dividuazione del reddito imponibile (sia ai fini fisca­
li sia ai fini contributivi), il 50% dell’importo corri­
spondente ad una percorrenza convenzionale di
15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l’Aci deve elaborare entro il 30 no­
vembre di ciascun anno e comunicare al Ministero
dell’economia e della finanza che provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal
periodo d’imposta successivo, al netto delle somme
eventualmente trattenute (o addebitate) al dipen­
dente.
Il compenso in natura, così calcolato, deve essere
rapportato al periodo dell’anno (in trecentosessan­
tacinquesimi) durante il quale al dipendente (o
collaboratore) viene concesso l’uso promiscuo del
veicolo.
Se il valore complessivo dei fringe benefit (compreso
quindi l’uso promiscuo dell’auto) riconosciuto al
dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di
altri datori di lavoro), nel corso del periodo d’impo­
sta interessato, non eccede € 258,23, questo è
escluso (art. 51, comma 3, Dpr n. 917/1986) dalla
base imponibile (quindi risulterà esente sia da im­
poste, per il dipendente, sia da contributi per il
dipendente e l’azienda).
Se l’azienda fornisce gratuitamente anche il «box»
(o posto macchina), il valore di quest’ultimo andrà
valutato separatamente e concorrerà a formare
reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) per
il suo valore normale (art. 9 Tuir).
Si ricorda infine che il veicolo concesso per il solo
uso personale deve essere valorizzato ai fini fiscali
e contributivi, utilizzando, anche in questo caso, il
criterio generale del «valore normale».
Tfr
Si ricorda che la Cassazione (sentenza n. 16129
del 15.11.2002) ha precisato che il controvalore
in denaro dell’autovettura concessa contrattual­
mente dal datore di lavoro al lavoratore deve
essere computato nella base di calcolo del tratta­
mento di fine rapporto.
Previdenza complementare
Il fringe benefit in questione, che concorre alla
formazione della base di calcolo del Tfr, sarà utile
anche per determinare la base di calcolo, quando
questa coincide con quella del Tfr, per i contributi
da versare al fondo di previdenza integrativa di
eventuale iscrizione del lavoratore interessato.
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Auto in uso promiscuo anno 2006: fringe benefit
Si segnala che il testo della legge finanziaria 2007 (conosciuto al momento di andare in stampa) sposta
al 1° gennaio 2007 la decorrenza dell’adeguamento (costo chilometrico Aci per 7.500 chilometri anziché
per 4.500 - art. 2, comma 71, Dl n. 262/2006 - legge n. 286/2006) del fringe benefit derivante dall’utilizzo
promiscuo dell’auto aziendale.
Il nuovo valore (che rappresenta un aumento del 66,66%) non sarà più retroattivo; conseguentemente non
si rendono più necessarie nel 2006 le operazioni di conguaglio (sia fiscale sia contributivo).
Esempio 1 - Confronto con anno precedente
Autovettura Mercedes C 240 V6 170 CV elegance (fuori produzione)
Reddito imponibile convenzionale: 15.000 x 0,790724 x 50% = € 5.930,43 (più € 2.370,07 rispetto allo
scorso anno, vale a dire più 66,57%):
1. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2007 e non gli viene effettuata alcuna trattenuta:
- Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 5.930,43 (€ 494,20 mensili);
2. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2007 e il datore di lavoro gli effettuerà una
trattenuta mensile di € 100 (comprensiva di Iva 20%):
- Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 4.730,43 (5.930,43 – 1.200,00);
il reddito mensile sarà € 394,20;
3. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2007 e il datore di lavoro gli effettuerà una
trattenuta mensile il cui valore (compreso Iva) risulta pari al fringe benefit:
- Non ci sarà reddito imponibile;
4. Il dipendente utilizzerà l’auto fino al 28 febbraio 2007 e il datore gli effettuerà una trattenuta
mensile di € 400,00 (compresa di Iva 20%):
- Il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a 0 (zero), in quanto il valore del fringe
benefit si attesterà a € 158,62 (5.930,43/365 x 59 – 800,00), valore inferiore al limite di esenzione
previsto dall’art. 51, comma 3, Dpr n. 917/1986 fissato in € 258,23, sempre che al dipendente non
vengano corrisposti altri fringe benefit i cui valori facciano superare detto limite, in tale ipotesi nel reddito
imponibile entrerà anche il valore convenzionale dell’auto (€ 158,62).
Esempio 2
N. 1 - 1 gennaio 2007
Autovettura Mercedes E 220 CDI 170 CV berlina mod. 2006 (in produzione)
Reddito imponibile convenzionale: 15.000 x 0,622868 x 50% = € 4.671,51
1. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2007 e non gli verrà effettuata alcuna trattenuta:
- Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 4.671,51 (€ 389,29 mensili);
2. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2007 e il datore di lavoro gli effettuerà una
trattenuta mensile di € 289,29 (comprensiva di Iva 20%):
- Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 3.471,51 (4.671,51 – 1.200,00);
il reddito mensile sarà € 289,29;
3. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2007 e il datore di lavoro gli effettuerà una
trattenuta mensile il cui valore (compreso Iva) risulta pari al fringe benefit:
- Non ci sarà reddito imponibile;
4. Il dipendente utilizzerà l’auto fino al 28 febbraio 2007 e il datore gli effettuerà una trattenuta
mensile di € 250,00 (compresa di Iva 20%):
- Il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a 0 (zero), in quanto il valore del fringe
benefit si attesterà a € 255,12 (4.671,51/365 x 59 – 500,00), valore inferiore al limite di esenzione
previsto dall’art. 51, comma 3, Dpr n. 917/1986 fissato in € 258,23, sempre che al dipendente non
vengano corrisposti altri fringe benefit i cui valori facciano superare detto limite, in tale ipotesi nel reddito
imponibile entrerà anche il valore convenzionale dell’auto (€ 255,12).
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