Contratto prestazione d`opera x corso sicurezza (rischio medio
Transcript
Contratto prestazione d`opera x corso sicurezza (rischio medio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado “GALILEO GALILEI” (Associato alla rete di Scuole UNESCO) Via Venezia, 15 - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH) Telefoni:Presidenza 085/4465709 – Segreteria/Fax 085/4461242 Cod. fisc.: 80003380690 - Cod. mec.: CHIC811006 Sito web: www.istitutocomprensivosgt.it - E-mail: [email protected] - P. cert.: [email protected] Prot. n. 7155 / B15 San Giovanni Teatino, 10/09/2013 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA TRA L’Istituto Scolastico Istituto Comprensivo “G. Galilei” – San Giovanni Teatino, Via Venezia, 15 – San Giovanni Teatino rappresentato legalmente dal Prof. Schiazza Alfredo, Dirigente Scolastico pro- tempore, nato a Pescara, il 24/04/1950 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” – San Giovanni Teatino codice fiscale 80003380690 E Lo Studio 81 Sicurezza sul lavoro di Paolo Valentini con sede in Montesilvano (PE) via Flumendosa, 1 P.IVA 01606370680, rappresentato legalmente dal Dott. Paolo Valentini, nato a Pescara il 01/09/1969 e ivi residente in via Cicognini, 6; PREMESSO • Che l’Istituto Scolastico ha la necessità di organizzare un corso di formazione sulla sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 art.37 e Accordo Stato – Regioni 21/12/2011 per n. 163 dipendenti amministrati nell’anno scolastico in corso articolato come segue: - N. 4 ore di formazione generale - N. 8 ore di formazione specifica relativa al comparto di appartenenza (livello medio); • Che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio né con “collaborazioni plurime”, allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico in questione, e che occorre avvalersi della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia; • Che tra i preventivi per la fornitura di servizi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro reperiti da questa Istituzione Scolastica, quello della Ditta Studio 81 rappresenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in riferimento alla convenzione Consip presente sul sito www.acquistinretepa.it per il medesimo servizio, come risulta dal dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n. 6984 / B15 del 05/09/2013 con il quale è stata formalizzata la volontà di provvedere all’affidamento di un incarico per lo svolgimento dell’attività prevista dal successivo art. 2; 1 • Che lo Studio 81 Sicurezza sul lavoro con sede in Montesilvano (PE) di Paolo Valentini possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico, pienamente corrispondenti alle esigenze dell’istituto scolastico; SI CONVIENE E SI STIPULA Il presente contratto di prestazione d’opera di cui le Premesse costituiscono parte integrante del presente atto. ART. 1 - RAPPORTO Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti. ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE L’ oggetto della prestazione è il seguente: Il Dott. Paolo Valentini in qualità di legale rappresentante dello Studio 81 Sicurezza sul lavoro, individuato quale ente formatore in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: n. 1 2 3 Descrizione intervento formativo FORMAZIONE DI BASE: concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri, sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza ORE 4 per ciascun gruppo (n. 6 gruppi) FORMAZIONE SPECIFICA: rischi, infortuni meccanici generali, elettrici generali, macchine, , attrezzature, rischi di esplosione, cadute dall’alto, rischi chimici, polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato, dispositivi di protezione individuale, movimentazione manuale dei carichi, segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. Procedure di esodo e incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, simulazione prove di evacuazione. D.P.I. ORE 8 per ciascun gruppo (n. 6 gruppi) Test di verifica finale (incluso nelle 12 ore di formazione) Personale interno partecipante 163 addetti 163 addetti 163 addetti ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente o avvalendosi a proprie spese di propri collaboratori esperti e competenti in relazione ai titoli culturali e professionali posseduti, da individuarsi in accordo con il Dirigente Scolastico, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. 2 Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. Il collaboratore, per l’espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature messe a disposizione dall’Istituto Scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell’attività. ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO L’incarico si svolgerà presso i locali che verranno messi a disposizione e comunicati di volta in volta dall’Istituto Compresivo “G. Galilei” di San Giovanni Teatino, avrà inizio il giorno 10 settembre 2013 e terminerà il giorno 03 ottobre 2013, secondo il calendario orario stabilito tra le parti, con la consegna degli attestati di partecipazione degli addetti. ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro 1.200,00 (euro milleduecento/00), comprensivo di IVA da corrispondersi come segue: in un’unica soluzione al termine dell’attività svolta, dopo il rilascio degli attestati di frequenza e presentazione di regolare fattura. Nulla è dovuto per il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l’esecuzione dell’incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell’attività fuori dal comune di propria residenza in quanto il compenso si intende omnicomprensivo. Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. Il compenso sarà accreditato sul c/c indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei. ART. 6 – RECESSO L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all’Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante. ART. 7 – PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati. 3 ART. 8 – RESPONSABILITA’ Il collaboratore assume l’onere di stipulare, per se stesso e per gli eventuali suoi collaboratori, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovessero verificarsi presso le strutture messe a disposizione dall’Istituto Scolastico; il medesimo solleva l’Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento dell’incarico. ART. 9 – NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile. ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196. ART. 12 – FORO COMPETENTE Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Chieti. San Giovanni Teatino 10/09/2013 Letto, confermato e sottoscritto IL COLLABORATORE (Dott. Paolo VALENTINI) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Alfredo SCHIAZZA) Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Art. 6 – (Recesso) Art. 7 – (Proprietà – Riservatezza dei risultati) Art. 8 – (Responsabilità) Art. 12 – (Foro competente) IL COLLABORATORE (Dott. Paolo VALENTINI) 4