Contratto prestazione d`opera x corso sicurezza (rischio medio

Transcript

Contratto prestazione d`opera x corso sicurezza (rischio medio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“GALILEO GALILEI”
(Associato alla rete di Scuole UNESCO)
Via Venezia, 15 - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
Telefoni:Presidenza 085/4465709 – Segreteria/Fax 085/4461242
Cod. fisc.: 80003380690 - Cod. mec.: CHIC811006
Sito web: www.istitutocomprensivosgt.it - E-mail: [email protected] - P. cert.: [email protected]
Prot. n. 7155 / B15
San Giovanni Teatino, 10/09/2013
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
TRA
L’Istituto Scolastico Istituto Comprensivo “G. Galilei” – San Giovanni Teatino, Via Venezia,
15 – San Giovanni Teatino rappresentato legalmente dal Prof. Schiazza Alfredo, Dirigente
Scolastico pro- tempore, nato a Pescara, il 24/04/1950 e domiciliato per la sua carica
presso l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” – San Giovanni Teatino codice fiscale
80003380690
E
Lo Studio 81 Sicurezza sul lavoro di Paolo Valentini con sede in Montesilvano (PE) via
Flumendosa, 1 P.IVA 01606370680, rappresentato legalmente dal Dott. Paolo Valentini,
nato a Pescara il 01/09/1969 e ivi residente in via Cicognini, 6;
PREMESSO
• Che l’Istituto Scolastico ha la necessità di organizzare un corso di formazione sulla
sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 art.37 e Accordo Stato – Regioni 21/12/2011 per n.
163 dipendenti amministrati nell’anno scolastico in corso articolato come segue:
- N. 4 ore di formazione generale
- N. 8 ore di formazione specifica relativa al comparto di appartenenza (livello
medio);
• Che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio
né con “collaborazioni plurime”, allo svolgimento delle attività previste per
l’espletamento dell’incarico in questione, e che occorre avvalersi della competenza
ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
•
Che tra i preventivi per la fornitura di servizi di formazione e aggiornamento sulla
sicurezza sul lavoro reperiti da questa Istituzione Scolastica, quello della Ditta
Studio 81 rappresenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in
riferimento alla convenzione Consip presente sul sito www.acquistinretepa.it per il
medesimo servizio, come risulta dal dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n.
6984 / B15 del 05/09/2013 con il quale è stata formalizzata la volontà di provvedere
all’affidamento di un incarico per lo svolgimento dell’attività prevista dal successivo
art. 2;
1
•
Che lo Studio 81 Sicurezza sul lavoro con sede in Montesilvano (PE) di Paolo
Valentini possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento
dell’incarico, pienamente corrispondenti alle esigenze dell’istituto scolastico;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera di cui le Premesse costituiscono parte
integrante del presente atto.
ART. 1 - RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo
non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con
le modalità ed i termini di seguito convenuti.
ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’ oggetto della prestazione è il seguente:
Il Dott. Paolo Valentini in qualità di legale rappresentante dello Studio 81 Sicurezza
sul lavoro, individuato quale ente formatore in relazione ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati si impegna a prestare la propria opera consistente nello
svolgimento dei seguenti interventi:
n.
1
2
3
Descrizione intervento formativo
FORMAZIONE DI BASE:
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro:
rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti, doveri, sanzioni per i vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza
ORE 4 per ciascun gruppo (n. 6 gruppi)
FORMAZIONE SPECIFICA:
rischi, infortuni meccanici generali, elettrici generali, macchine, ,
attrezzature, rischi di esplosione, cadute dall’alto, rischi chimici,
polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici,
microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato,
dispositivi di protezione individuale, movimentazione manuale dei
carichi, segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure di
sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. Procedure
di esodo e incendi, procedure organizzative per il primo soccorso,
simulazione prove di evacuazione. D.P.I.
ORE 8 per ciascun gruppo (n. 6 gruppi)
Test di verifica finale (incluso nelle 12 ore di formazione)
Personale
interno
partecipante
163
addetti
163
addetti
163
addetti
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente o avvalendosi
a proprie spese di propri collaboratori esperti e competenti in relazione ai titoli culturali e
professionali posseduti, da individuarsi in accordo con il Dirigente Scolastico, senza alcun
vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed
organizzativa.
2
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di
subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici,
ma nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di
organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in
funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. Il collaboratore,
per l’espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le
strutture e le apparecchiature messe a disposizione dall’Istituto Scolastico e deve
garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per
assicurare la realizzazione dell’attività.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
L’incarico si svolgerà presso i locali che verranno messi a disposizione e comunicati
di volta in volta dall’Istituto Compresivo “G. Galilei” di San Giovanni Teatino, avrà inizio il
giorno 10 settembre 2013 e terminerà il giorno 03 ottobre 2013, secondo il calendario
orario stabilito tra le parti, con la consegna degli attestati di partecipazione degli addetti.
ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della
collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro 1.200,00 (euro
milleduecento/00), comprensivo di IVA da corrispondersi come segue: in un’unica
soluzione al termine dell’attività svolta, dopo il rilascio degli attestati di frequenza e
presentazione di regolare fattura.
Nulla è dovuto per il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore
per l’esecuzione dell’incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo
svolgimento dell’attività fuori dal comune di propria residenza in quanto il compenso si
intende omnicomprensivo.
Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di
collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.
Il compenso sarà accreditato sul c/c indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei
flussi finanziari.
L’Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle
modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.
ART. 6 – RECESSO
L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi
momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da
determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può
recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di
almeno trenta giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all’Istituto Scolastico. In tal caso il
compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente
svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di
preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale,
una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.
ART. 7 – PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto
Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né
portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con
espressa preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto Scolastico ed indicando comunque
che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni
di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso
nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.
3
ART. 8 – RESPONSABILITA’
Il collaboratore assume l’onere di stipulare, per se stesso e per gli eventuali suoi
collaboratori, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che
dovessero verificarsi presso le strutture messe a disposizione dall’Istituto Scolastico; il
medesimo solleva l’Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o
cose che possano derivare dall’espletamento dell’incarico.
ART. 9 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli
artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in
materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice
civile.
ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5
comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI
Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno
osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.
ART. 12 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del
Foro di Chieti.
San Giovanni Teatino 10/09/2013
Letto, confermato e sottoscritto
IL COLLABORATORE
(Dott. Paolo VALENTINI)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alfredo SCHIAZZA)
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare
specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
Art. 6 – (Recesso)
Art. 7 – (Proprietà – Riservatezza dei risultati)
Art. 8 – (Responsabilità)
Art. 12 – (Foro competente)
IL COLLABORATORE
(Dott. Paolo VALENTINI)
4