2015_PA_circolare16_Il nuovo reato penale di falso in bilancio

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2015_PA_circolare16_Il nuovo reato penale di falso in bilancio
PINIEASSOCIATI SRL
Via Fienilone, 42 - 48015 Pinarella di Cervia (RA)
C.F - P.IVA - R.I. RA: 02430120390 – REA 201175
Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.
[email protected]
T. 0544 987060 F. 0544 980821
Circolare n. 16/2015 del 22 Giugno 2015
Ai gentili Clienti
Loro sedi
OGGETTO: Il nuovo reato penale di falso in bilancio, perimetro di applicazione e
casi pratici.
Gentile cliente,
con la presente Circolare intendiamo metterla a conoscenza del nuovo reato penale di falso in
bilancio in termini di false comunicazioni sociali.
Il falso in bilancio ritorna ad essere un reato che può essere contestato a tutte le società di capitali e di
persone e non solo a quelle quotate in borsa.
Il nuovo articolo 2621 codice civile stabilisce che il reato è sempre punito come delitto, quindi è previsto
l'arresto e non l'ammenda, con pene detentive che possono andare da 1 a 5 anni.
La nuova legge prevede anche casi in cui si applicano pene ridotte:
- se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art.
2621-bis); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della
società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa;
la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le
società che non possono fallire. In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della
società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.
Inoltre:
- con l’introduzione di un nuovo art. 2621-ter, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare
tenuità del falso in bilancio;
- vengono infine inasprite le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs n. 231/2001.
Valutiamo ora gli aspetti salienti della nuova normativa.
Il perimetro del nuovo reato: quali sono i «fatti materiali» penalmente rilevanti?
Potrà rispondere dell’attuale falso in bilancio soltanto chi avrà indicato nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali imposte dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti storici oggettivi non
veritieri (ad esempio, beni non posseduti, crediti inesistenti o passività fittizie), rimanendo invece escluse
dall’area di penale rilevanza le poste valutative (quali stime immobiliari o di magazzino, valutazioni del
know how, di marchi e brevetti, di perdite su crediti).
a)
Il reato c’è anche senza danno per i terzi?
La fattispecie criminosa di cui trattasi è configurata come reato di pericolo e non è quindi richiesta, per
la sua sussistenza, la verificazione di un danno.
b)
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Qual è il momento in cui si commette il reato?
Il reato di false comunicazioni sociali si perfeziona nel momento in cui la falsa comunicazione esce dalla
sfera del soggetto attivo e diventa conoscibile da parte dei destinatari. In particolare, per quanto
riguarda il bilancio di esercizio, il momento consumativo è da individuarsi con quello del deposito del
bilancio presso la sede della società ai sensi dell’articolo 2429, terzo comma, Codice civile.
c)
d) Quali saranno i termini di prescrizione del reato di falso in bilancio?
Secondo le disposizioni del Codice penale, la prescrizione estingue il reato, decorso il tempo
corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, un tempo non inferiore
a sei anni se si tratta di delitto per cui per le società non quotate in borsa la prescrizione è in sei anni.
e) Chi può commettere il reato di false comunicazioni sociali?
Le fattispecie di reato rientrano nel novero dei cosiddetti “reati propri”, potendo essere commessi
esclusivamente dai soggetti che rivestono la qualifica espressamente prevista dalla norma. Nello
specifico i soggetti coinvolti sono: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
f) Cosa rientra nel concetto di documentazione contabile oggetto della condotta di falso?
I documenti attraverso i quali si realizza la condotta di falso sono i bilanci, le relazioni e le altre
comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico.
g) Una società che non verifica i requisiti per essere fallibile può essere oggetto del nuovo reato per
iniziativa del Pubblico Ministero?
No, al Pm è preclusa la possibilità di procedere d’ufficio. Infatti, in base al nuovo articolo 2621-bis
secondo comma, nel caso di società non soggetta alle disposizioni sul fallimento, perchè il reato di false
comunicazioni sociali sia perseguito, è necessaria la querela della società, dei soci, dei creditori o degli
altri destinatari della comunicazione sociale. Pertanto, la procura non potrà procedere d’ufficio nei
confronti del soggetto che ha indicato nel conto economico fatti materiali non veritieri.
ALCUNI ESEMPI PRATICI DI SITUAZIONI ORDINARIE CHE POTREBBERO CONFIGURARE IL REATO
1) L’indicazione in bilancio di un credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito può costituire un
fatto materiale rilevante non rispondente al vero?
L’articolo 2426 n. 8 Codice civile, nel dettare i criteri che devono essere osservati nelle valutazioni,
stabilisce che «i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione». Quindi in
generale, l’indicazione in bilancio dei crediti ha natura squisitamente valutativa, come tale esclusa
dall’ambito applicativo della norma penale.
Nel caso ipotizzato, però, si ragiona di un credito che, in realtà, è divenuto sostanzialmente non più
esistente. Ragion per cui può considerarsi esposizione di un fatto materiale rilevante non veritiero in
ordine alla situazione economica della società e quindi rientrante nella sfera penale.
2) La mancata svalutazione del magazzino può integrare un falso in bilancio?
L’articolo 2426 Codice civile, al numero 9, prevede che le rimanenze devono essere iscritte «al valore di
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato». Si tratta quindi di un apprezzamento tipicamente
valutativo e non di una attestazione di un fatto materiale per cui è da escludere che la mancata
svalutazione del magazzino costituisca il reato di cui trattasi.
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3) Può integrare la condotta incriminata dall’articolo 2621 Codice civile la falsa indicazione della
causale di costi effettivamente sostenuti dalla società?
Va fatta una distinzione, se si tratta semplicemente di una diversa qualificazione del costo, il reato non è
configurabile perchè, non vi è alcuna incidenza sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società; se invece, per esempio, un bene strumentale è stato contabilizzato come acquisto di
merce, intervenendo ciò sulla situazione economica il reato di configura.
4) L’omissione nella redazione del bilancio delle informazioni complementari di cui all’articolo 2423,
terzo comma, Codice civile, può risultare penalmente rilevante?
La tipologia di condotta omissiva incriminata consiste nell’omettere «fatti materiali rilevanti» la cui
comunicazione è imposta dalla legge, è quindi da ritenersi che si non possa configurare il reato.
5) La presentazione a un istituto bancario di una falsa comunicazione sociale in ordine alla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società finalizzata per ottenere un finanziamento rientra
nel reato??
Oggetto materiale del reato di cui trattasi sono, oltre ai bilanci e le relazioni, le «altre comunicazioni
sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge». Dal dato testuale della norma si evince che
destinatari delle comunicazioni sociali rilevanti ai fini penali sono soltanto quelle dirette a una pluralità di
categorie di soggetti e non ad un unico destinatario. Ne consegue che, laddove il messaggio
informativo sia trasmesso esclusivamente all’istituto di credito, il fatto non costituisce reato.
6) Una società ha registrato in contabilità fatture false e le stesse sono state considerate nella
dichiarazione presentata sia ai fini Iva sia ai fini Ires. E' così configurabile anche il reato di falso in
bilancio, oltre ovviamente al reato penale tributario di falsa fatturazione?
La registrazione di documenti riferiti ad operazioni inesistenti, comporta una variazione dei dati contabili
rispetto a quelli reali e pertanto la commissione del reato anche di falso in bilancio.
7) La mancata contabilizzazione di ricavi conseguiti configura il reato di false comunicazione sociali?
L’omessa indicazione di ricavi nella registrazione contabile configura il reato di falso in bilancio poiché
non consente di rappresentare correttamente i fatti sociali.
8) Una società non ha versato dell’Iva e delle ritenute d’imposta dovute. I debiti però risultano
correttamente indicati nei bilanci. Si configura il falso in bilancio?
Nel caso prospettato, il bilancio della società espone in modo veritiero e corretto i debiti della società
per imposte per cui il reato non si configura.
Chiaramente ciò non influisce sulla rilevanza penale ai fini tributari, per i quali se le somme non versate
superano le attuali soglie previste (50mila euro) il delitto penale connesso ai mancati versamenti
continuerà ad essere applicabile.
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SCHEMA COMPARATIVO VECCHIA E NUOVA NORMATIVA.
Distinti Saluti.