Obbligo del segreto 329 cpp
Transcript
Obbligo del segreto 329 cpp
Obbligo del segreto 329 cpp • Gli atti di indagine compiuti dal pm e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini. • Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pm può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. • Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. 415 bis cpp • “se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari”. • “l'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia”. Il segreto non riguarda • la perquisizione (sia se svolta in sua presenza, sia se effettuatain sua assenza, dato che l’articolo 250 conferisce all’indagato il diritto di assistervi), • il sequestro, • l’accertamento tecnico non ripetibile, • l’interrogatorio, • gli atti a base dei provvedimenti restrittivi quando viene avanzata istanza di riesame Il segreto investigativo • In questi casi cade, può essere divulgato il contenuto dell’atto, non il suo testo 114 cpp Divieto di pubblicazione di atti e di immagini 1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. 3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. 114 cpp Divieto di pubblicazione di atti e di immagini • 4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse (...). 5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti (..). 6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. 6bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. 7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto. Il fascicolo per il dibattimento a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e dell’azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, ossia il risultato di perquisizioni, sequestri, verbali di fermo o arresto; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore quindi ispezioni, perquisizioni a cose o persone, accertamenti tecnici non ripetibili; d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; Il fascicolo per il dibattimento e) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell’articolo 236 ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato o della persona offesa dal reato; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 684 cp pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale «Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da cinquantuno euro a duecentocinquantotto euro». L’esimente nell’informazione giudiziaria • Aderenza all’atto (verità giudiziaria relativa al dato momento storico); • Distinzione tra fonte ufficiale e fonte qualificata; • Diritto di cronaca meno esteso del diritto alla difesa • La violazione del segreto non esime gli altri soggetti dal suo rispetto. Le riprese televisive • Art 147 delle norme di attuazione del cpp • 1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissioneradiofonica o televisiva del dibattimento, purché non derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione. • 2. L’autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. • 3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto. • 4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse Il Codice di autoregolamentazione • le parti si impegnano a: • a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi; • b) diffondere un’informazione che, attenendosi alla presunzione di non colpevolezza dell’indagato e dell’imputato, soddisfi comunque l’interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati; • c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore una adeguata comprensione della vicenda, attraverso la rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente conto dell’effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti;