Obbligo del segreto 329 cpp

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Obbligo del segreto 329 cpp
Obbligo del segreto 329 cpp
• Gli atti di indagine compiuti dal pm e dalla polizia giudiziaria sono coperti
dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e,
comunque, non oltre la chiusura delle indagini.
• Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pm può, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la
pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati
sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
• Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma
1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle
indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o
quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti
altre persone;
b) b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche
relative a determinate operazioni.
415 bis cpp
• “se non deve formulare richiesta di archiviazione ai
sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona
sottoposta alle indagini e al difensore avviso della
conclusione delle indagini preliminari”.
• “l'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto
per il quale si procede, delle norme di legge che si
assumono violate, della data e del luogo del fatto, con
l'avvertimento che la documentazione relativa alle
indagini espletate è depositata presso la segreteria del
pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore
hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia”.
Il segreto non riguarda
• la perquisizione (sia se svolta in sua presenza,
sia se effettuatain sua assenza, dato che
l’articolo 250 conferisce all’indagato il diritto
di assistervi),
• il sequestro,
• l’accertamento tecnico non ripetibile,
• l’interrogatorio,
• gli atti a base dei provvedimenti restrittivi
quando viene avanzata istanza di riesame
Il segreto investigativo
• In questi casi cade, può essere divulgato il
contenuto dell’atto, non il suo testo
114 cpp Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto,
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,
degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro
contenuto.
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più
coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini
preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la
pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il
dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di
primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero,
se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di
appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti
utilizzati per le contestazioni.
114 cpp Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
• 4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del
dibattimento celebrato a porte chiuse (...).
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può
disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti (..).
6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei
minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a
quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni,
nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha
compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
6bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della
libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso
di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo
che la persona vi consenta.
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non
coperti dal segreto.
Il fascicolo per il dibattimento
a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e
dell’azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia
giudiziaria, ossia il risultato di perquisizioni, sequestri,
verbali di fermo o arresto;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero e dal difensore quindi ispezioni, perquisizioni
a cose o persone, accertamenti tecnici non ripetibili;
d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria
internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti
con le stesse modalità;
Il fascicolo per il dibattimento
e) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera
d), assunti all’estero a seguito di rogatoria
internazionale ai quali i difensori sono stati posti in
grado di assistere e di esercitare le facoltà loro
consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri
documenti indicati nell’articolo 236 ai fini del giudizio
sulla personalità dell’imputato o della persona offesa
dal reato;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora
non debbano essere custoditi altrove.
684 cp pubblicazione
arbitraria di atti di un procedimento penale
«Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche
per riassunto o a guisa d’informazione, atti o
documenti di un procedimento penale, di cui
sia vietata per legge la pubblicazione, è
punito con l’arresto fino a trenta giorni o con
l’ammenda da cinquantuno euro a
duecentocinquantotto euro».
L’esimente nell’informazione giudiziaria
• Aderenza all’atto (verità giudiziaria relativa al
dato momento storico);
• Distinzione tra fonte ufficiale e fonte
qualificata;
• Diritto di cronaca meno esteso del diritto alla
difesa
• La violazione del segreto non esime gli altri
soggetti dal suo rispetto.
Le riprese televisive
• Art 147 delle norme di attuazione del cpp
• 1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le
parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica,
fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissioneradiofonica o televisiva del
dibattimento, purché non derivi pregiudizio al sereno e regolare
svolgimento dell’udienza o alla decisione.
• 2. L’autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti
quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla
conoscenza del dibattimento.
• 3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi
1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti,
consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere
presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.
• 4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni
dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse
Il Codice di autoregolamentazione
• le parti si impegnano a:
• a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e
rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e
condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra
carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni
nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi;
• b) diffondere un’informazione che, attenendosi alla presunzione di non
colpevolezza dell’indagato e dell’imputato, soddisfi comunque l’interesse
pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali
la perpetrazione di gravi reati;
• c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano
al telespettatore una adeguata comprensione della vicenda, attraverso la
rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in
contesa, tenendo ponderatamente conto dell’effetto divulgativo ed
esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i
soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei
fatti;