Estratto Lezione 09

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Estratto Lezione 09
LEZIONE IX
PROCEDURA PENALE: IL DIBATTIMENTO
Il libro VII del codice di rito, dedicato al giudizio (ovvero al rito
ordinario di primo grado) è strutturato in tre titoli: il primo dedicato agli atti
preliminari al dibattimento, il secondo al dibattimento ed il terzo alla sentenza
(ovvero il prodotto del dibattimento).
Già nell'impostazione generale dell'intera materia è dato rilevare la
centralità nel processo ordinario del contraddittorio tra le parti, in omaggio allo
spirito accusatorio che ha caratterizzato l'introduzione del nuovo codice di
procedura penale rispetto al precedente modello.
1.- Gli atti preliminari al dibattimento
In soli cinque articoli si risolve la disciplina dettata per l'attività
preliminare al dibattimento. Di queste due sono le norme di fondamentale
importanza, la prima sul piano applicativo, la seconda su quello dogmatico.
L'art. 468 c.p.p. disciplina la proposizione delle istanze istruttorie, in
ordine alle quali occorre porre una distinzione di fondo tra mezzi di prova
costituenda e di prova costituita (documenti).
I primi devono essere richiesti ancor prima dell'apertura del processo,
mediante il deposito delle cd. liste testi. Tale deposito, sottoposto ad un termine
anticipatorio di sette giorni liberi prima dell'udienza a pena di inammissibilità,
presenta dei problemi per la parte civile che non abbia avuto modo di
costituirsi in udienza preliminare (caso tipico del rito su citazione diretta o
avanti al giudice di pace): per ovviare all'esigenza di proporre istanze istruttorie
autonome rispetto a quelle del pubblico ministero, la parte civile deve
necessariamente provvedere alla costituzione fuori dal processo, mediante la
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Il deposito delle liste e la
costituzione della parte civile
notificazione dell'atto di costituzione alle altre parti processuali ed il deposito
in cancelleria almeno contestualmente al termine previsto dall'art. 468 c.p.p.
per la presentazione delle istanze istruttorie.
Diverso il regime delle produzioni documentali, che possono essere
svolte non solo nel corso dell'udienza di apertura del dibattimento, ma anche
nel prosieguo dell'istruttoria.
Di specifico interesse sul piano sistematico l'art. 469 c.p.p., per quanto
costituisca norma di rarissima applicazione: si tratta del cd. proscioglimento
prima del dibattimento.
Le fattispecie, cui fa riferimento la norma, sono costituite dalle ipotesi
in cui l'azione non avrebbe dovuto essere iniziata o proseguita e di estinzione
del reato, quando i relativi presupposti possano essere rilevati senza procedere
al dibattimento.
In rito la norma prevede che alla pronuncia si giunga non in pubblica
udienza, ma in camera di consiglio su istanza congiunta del pubblico ministero
e dell'imputato, con esclusione dall'interlocuzione delle altre parti private.
Sul piano operativo ciò sta a significare che, laddove in seguito alla
promozione dell'azione (ed all'eventuale superamento della soglia dell'udienza
preliminare) emergano ipotesi impeditive della promozione o della
prosecuzione dell'azione (ovvero anche di estinzione del reato, il più delle volte
per prescrizione, ma possono anche incorrere la morte del reo o altre
fattispecie), il pubblico ministero e la difesa dell'imputato possano richiedere al
giudice del dibattimento (e non più al giudice per l'udienza preliminare ormai
spogliato dei suoi poteri cognitivi) la fissazione di una camera di consiglio per
la pronuncia di sentenza di proscioglimento immediato.
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Il proscioglimento
predibattimentale
La norma, di portata alquanto più ristretta dell'art. 129 c.p.p., deve
comunque coordinarsi con quest'ultima disposizione, ai sensi della quale
comunque in dibattimento non è preclusa, anche nella fase di trattazione sulle
questioni preliminari, la discussione in ordine alle ulteriori cause di
proscioglimento immediato.
2.- Il dibattimento
La disciplina del dibattimento risulta la più articolata all'interno del
libro VII e si struttura in cinque capi, dedicati, nell'ordine: alle disposizioni
generali, agli atti introduttivi, all'istruzione dibattimentale, alle nuove
contestazioni ed alla discussione finale.
Tra le disposizioni generali si assiste (in particolare negli artt. 478 e 479
Le questioni incidentali
c.p.p.) al richiamo delle disposizioni introduttive sull'estensione della
cognizione del giudice in ordine alle questioni incidentali ed in particolare a
quelle di natura civile ed amministrativa.
Va qui notato come nel linguaggio processualpenalistico il termine
incidentale corrisponda ai termini pregiudiziale ed incidentale del linguaggio
precessualcivilistico, e si riferisce alle questioni che il giudice deve affrontare
nel corso della propria cognizione per giungere ad una decisione finale.
Da queste si distinguono le questioni preliminari, di cui all'art. 491
c.p.p. (contenuto nel successivo capo II dedicato agli atti introduttivi), che si
riferiscono più compiutamente a tutti i fatti impeditivi in termini sia sostanziali
che processuali della prosecuzione dell'azione penale...
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Le questioni preliminari