Estratto Lezione 09
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Estratto Lezione 09
LEZIONE IX PROCEDURA PENALE: IL DIBATTIMENTO Il libro VII del codice di rito, dedicato al giudizio (ovvero al rito ordinario di primo grado) è strutturato in tre titoli: il primo dedicato agli atti preliminari al dibattimento, il secondo al dibattimento ed il terzo alla sentenza (ovvero il prodotto del dibattimento). Già nell'impostazione generale dell'intera materia è dato rilevare la centralità nel processo ordinario del contraddittorio tra le parti, in omaggio allo spirito accusatorio che ha caratterizzato l'introduzione del nuovo codice di procedura penale rispetto al precedente modello. 1.- Gli atti preliminari al dibattimento In soli cinque articoli si risolve la disciplina dettata per l'attività preliminare al dibattimento. Di queste due sono le norme di fondamentale importanza, la prima sul piano applicativo, la seconda su quello dogmatico. L'art. 468 c.p.p. disciplina la proposizione delle istanze istruttorie, in ordine alle quali occorre porre una distinzione di fondo tra mezzi di prova costituenda e di prova costituita (documenti). I primi devono essere richiesti ancor prima dell'apertura del processo, mediante il deposito delle cd. liste testi. Tale deposito, sottoposto ad un termine anticipatorio di sette giorni liberi prima dell'udienza a pena di inammissibilità, presenta dei problemi per la parte civile che non abbia avuto modo di costituirsi in udienza preliminare (caso tipico del rito su citazione diretta o avanti al giudice di pace): per ovviare all'esigenza di proporre istanze istruttorie autonome rispetto a quelle del pubblico ministero, la parte civile deve necessariamente provvedere alla costituzione fuori dal processo, mediante la 1 Il deposito delle liste e la costituzione della parte civile notificazione dell'atto di costituzione alle altre parti processuali ed il deposito in cancelleria almeno contestualmente al termine previsto dall'art. 468 c.p.p. per la presentazione delle istanze istruttorie. Diverso il regime delle produzioni documentali, che possono essere svolte non solo nel corso dell'udienza di apertura del dibattimento, ma anche nel prosieguo dell'istruttoria. Di specifico interesse sul piano sistematico l'art. 469 c.p.p., per quanto costituisca norma di rarissima applicazione: si tratta del cd. proscioglimento prima del dibattimento. Le fattispecie, cui fa riferimento la norma, sono costituite dalle ipotesi in cui l'azione non avrebbe dovuto essere iniziata o proseguita e di estinzione del reato, quando i relativi presupposti possano essere rilevati senza procedere al dibattimento. In rito la norma prevede che alla pronuncia si giunga non in pubblica udienza, ma in camera di consiglio su istanza congiunta del pubblico ministero e dell'imputato, con esclusione dall'interlocuzione delle altre parti private. Sul piano operativo ciò sta a significare che, laddove in seguito alla promozione dell'azione (ed all'eventuale superamento della soglia dell'udienza preliminare) emergano ipotesi impeditive della promozione o della prosecuzione dell'azione (ovvero anche di estinzione del reato, il più delle volte per prescrizione, ma possono anche incorrere la morte del reo o altre fattispecie), il pubblico ministero e la difesa dell'imputato possano richiedere al giudice del dibattimento (e non più al giudice per l'udienza preliminare ormai spogliato dei suoi poteri cognitivi) la fissazione di una camera di consiglio per la pronuncia di sentenza di proscioglimento immediato. 2 Il proscioglimento predibattimentale La norma, di portata alquanto più ristretta dell'art. 129 c.p.p., deve comunque coordinarsi con quest'ultima disposizione, ai sensi della quale comunque in dibattimento non è preclusa, anche nella fase di trattazione sulle questioni preliminari, la discussione in ordine alle ulteriori cause di proscioglimento immediato. 2.- Il dibattimento La disciplina del dibattimento risulta la più articolata all'interno del libro VII e si struttura in cinque capi, dedicati, nell'ordine: alle disposizioni generali, agli atti introduttivi, all'istruzione dibattimentale, alle nuove contestazioni ed alla discussione finale. Tra le disposizioni generali si assiste (in particolare negli artt. 478 e 479 Le questioni incidentali c.p.p.) al richiamo delle disposizioni introduttive sull'estensione della cognizione del giudice in ordine alle questioni incidentali ed in particolare a quelle di natura civile ed amministrativa. Va qui notato come nel linguaggio processualpenalistico il termine incidentale corrisponda ai termini pregiudiziale ed incidentale del linguaggio precessualcivilistico, e si riferisce alle questioni che il giudice deve affrontare nel corso della propria cognizione per giungere ad una decisione finale. Da queste si distinguono le questioni preliminari, di cui all'art. 491 c.p.p. (contenuto nel successivo capo II dedicato agli atti introduttivi), che si riferiscono più compiutamente a tutti i fatti impeditivi in termini sia sostanziali che processuali della prosecuzione dell'azione penale... 3 Le questioni preliminari