Gli atti informatici obbligatori

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Gli atti informatici obbligatori
Gli atti informatici obbligatori
Gli atti di cui si parla sono i contratti pubblici, aventi dunque ad oggetto lavori, forniture e
servizi disposti dalle pubbliche amministrazioni.
La disciplina di tali contratti, per quanto di interesse in argomento, risale alla Legge n.241
del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che all’art. 15, c.1, prevede che “(…) le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e, quindi, al Decreto
Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (in GU n.100 del
2-5-2006 - Suppl. Ordinario n.107), che, relativamente all’affidamento e al perfezionamento
dei contratti pubblici, stabilisce che “Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile,
o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”. (art.11, c.13).
In questo assetto normativo si è inserito il recente cosiddetto “Decreto Sviluppo bis”,
D.L. n.179 del 18.10.2012, in G.U. n.245 del 19.10.2012, S.O. n.194, recante “Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”, già in vigore dal 20 ottobre 2012, con
l’obiettivo di realizzare l’“attuazione dell'Agenda digitale italiana”, promuovendo lo sviluppo
dell'economia e della cultura digitali, ha introdotto alcune significative novità.
All’art.15 della L.241/1990 sopra riportato, viene aggiunto il comma 2-bis, che prevede la
sottoscrizione obbligatoria dei contratti con firma digitale, o “con firma elettronica avanzata
(…) o con altra firma elettronica qualificata” (nel “Maxiemendamento” approvato dal
Senato il 4 dicembre u.s.), a pena di nullità (art.6, c.2), e, particolarmente rilevante per il
Notaio, viene stabilito (art.6 c.3) che tali contratti siano stipulati con atto pubblico solo
informatico, secondo la nuova dizione del comma 13 dell’art.11 del D.Lgs. n.163/2006: “Il
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata”, e, nel seguente comma 4, è fissata nel 1°
gennaio 2013 la decorrenza della disposizione.
La novità è di grande rilievo, perché non solo prevede atti pubblici informatici per la
prima volta possibili, ma addirittura li rende obbligatori relativamente ai
contratti pubblici.
Si ricorderà che la Legge Notarile novellata dal Decreto Legislativo n.110 del 2 luglio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.166 del 19.7.2010, recante “Disposizioni in materia
di atto pubblico informatico redatto dal Notaio, a norma dell'articolo 65 della
legge 18 giugno 2009, n. 69”, entrato in vigore il 3 agosto 2010, introduceva la
possibilità per il Notaio di redigere atti informatici, ma solo se rilasciati in originale.
La redazione di atti digitali in tutti i casi in cui gli stessi debbano essere conservati era
demandata ad un apposito regolamento attuativo che ne disciplinasse la conservazione
deputata al Consiglio Nazionale del Notariato (art.62-bis), già detentore di un sistema di
conservazione a norma centralizzato presso Notartel, e definisse l’articolazione del suo
collegamento con i singoli professionisti e con le procedure informatiche in uso presso ogni
Notaio, oltre che le specifiche relative al Repertorio da formare e conservare su supporto
informatico (art. 66-bis).
Dal 1° gennaio 2013 invece gli atti aventi ad oggetto i contratti pubblici dovranno
essere necessariamente rogati nella modalità informatica.
E circa la conservazione degli originali pubblici informatici si esprime il comma 5 dell’art.6:
www.digitalofficen.it - Notariando n.28, dicembre 2012
“Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della
stessa legge n.89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e
gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo
62-bis della medesima legge n.89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82 (CAD), in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo
decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a
134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti
formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la
cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la
struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi
notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore
generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui
al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.
In attesa dell’annunciato “Decalogo” di istruzioni operative allo Studio della
Commissione Informatica del CNN e di Notartel, giova ricordare le parole del
Presidente Giancarlo Laurini pronunciate in occasione del XLV Congresso Nazionale del
Notariato svoltosi a Roma orami già due anni fa, nel novembre 2010: “In una società che
sta migrando verso l’uso sempre più diffuso del documento informatico, in settori di
tradizionale competenza notarile, i notai devono essere pronti e capaci di continuare a
garantire la sicurezza giuridica dei rapporti e dei negozi” nella nuova realtà in cui è lecito
che “l’atto notarile (pubblico o autentico) si materializzi con pari dignità, valore e sicurezza
giuridica su supporto tradizionale cartaceo o informatico”.
www.digitalofficen.it - Notariando n.28, dicembre 2012
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